EDILI  che fare ?
  Capitolo 2 Per rendere meno pesante il licenziamento
 
 
  § 2.  Disoccupazione speciale per completamento di grande opera

        pubblica o impianto industriale

Disoccupazione speciale per completamento di grande opera pubblica o impianto industriale.

Nel caso in cui il licenziamento avvenga per completamento di una grande opera pubblica o di un impianto industriale, il lavoratore ha diritto, a certe condizioni, al trattamento di disoccupazione speciale previsto dalla legge 427/75 (vedi § 3 di questo capitolo), prolungato fino a 18 mesi, elevabili a 27 mesi se il lavoro si svolge nelle aree del mezzogiorno.

Nel caso in un lavoratore risieda in una circoscrizione diversa da quella dell’opera e con un tasso di disoccupazione uguale od inferiore alla media nazionale, non avrà diritto al trattamento (c. 3 art. 11 legge 223/91).  L’ammontare di questo trattamento è uguale al 100% della CigS (con il tetto) per i primi 12 mesi, all’80% della CigS per i mesi successivi (vedi NOTA TECNICA).

Il lavoratore può optare tra questo trattamento e l’eventuale assegno o pensione di invalidità di cui sia titolare. Questi ultimi saranno, in caso, sospesi fino alla fine del trattamento di disoccupazione, sempreché, in fase interpretativa, questa disoccupazione speciale prolungata sia ritenuta equiparabile all’indennità di mobilità, alla quale si riferisce esplicitamente la legge. Altrimenti non c’è possibilità di opzione.

 

a) Caratteristiche dell’opera

Per "grande opera pubblica" si intende un’opera, finanziata in tutto o in parte con fondi pubblici, che abbia un progetto generale approvato della durata di almeno 30 mesi ed al suo interno una durata delle opere edili di almeno 18 mesi.

Per "impianto industriale" si intende qualunque opera, anche privata, che abbia come finalità la costruzione di un impianto o stabilimento idoneo alla produzione o commercializzazione industriale o ipotesi similari. Non è previsto che l’impianto industriale abbia i requisiti di durata del progetto generale della grande opera pubblica (30 mesi).

I licenziamenti debbono avvenire dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70%. 

Questa percentuale deve essere confermata dall’ultimo SAL (Stato di Avanzamento Lavori) approvato o dalle annotazioni del Registro di Contabilità edile dell’opera e da una dichiarazione del direttore dei lavori.  

La dichiarazione del direttore dei lavori circa il superamento del 70% del SAL, da allegare alla domanda di DS ex art. 11 legge 223/91, deve fare riferimento esplicito ed esclusivo alle "opere edili" della grande opera pubblica in questione, senza aggiungere o citare alcun altro tipo di opere (tecnologiche o quanto altro), come espressamente previsto sia dal comma 2 dell’articolo 11 che dalla delibera interpretativa del CIPI dell’ottobre 1993.

La durata del progetto generale e delle opere edili deve essere confermata dall’ente appaltante, che è obbligatoriamente in possesso di tale progetto generale.

Per grande opera pubblica si intende anche un lotto funzionale appaltato, ovvero una parte di una più grande opera. In questo caso vale la durata del progetto generale dell’insieme dell’opera, e non quella del singolo lotto appaltato, che può anche essere più corta. Ad esempio: in caso di appalto di un tratto autostradale, ciò può avvenire per lotti contemporanei o susseguenti nel tempo. Nel primo caso è ovvio che in ciascun lotto le opere edili dovranno avere una durata di almeno 18 mesi, altrimenti i lavoratori non potrebbero raggiungere la condizione soggettiva di 18 mesi di lavoro effettivo nell’opera.

Nel secondo caso, i lavori dei lotti successivi al primo potranno anche avere una durata inferiore a 18 mesi, in quanto la condizione soggettiva può essere raggiunta anche con periodi di lavoro in lotti precedenti, a condizione che il rapporto di lavoro con l’azienda o le aziende non abbia avuto interruzione.

 

In entrambi i casi la durata dell’opera (almeno 30 mesi) è riferita al progetto generale dell’intera opera e non del singolo lotto appaltato.

 

b) requisiti soggettivi dei lavoratori

Essere residenti nell’area in cui sono completati i lavori o in circoscrizioni con disoccupazione superiore alla media nazionale.

Avere 18 mesi di rapporto effettivo di lavoro nell’opera in questione, anche alle dipendenze di aziende diverse, anche con soluzione di continuità nei passaggi eventuali tra aziende (vedi lettera MinLav ad INPS del 4/10/00 prot. n. 105567), a condizione che il lavoro si riferisca alla stessa opera. 

Per rapporto effettivo di lavoro si intende quello che comprende le sole sospensioni per ferie, festività, infortuni.

 

c) numero dei licenziamenti

Altra condizione necessaria è che il numero dei licenziamenti sia ritenuto tale da rappresentare in quel momento, in quel territorio, una grave crisi dell’occupazione in rapporto al completamento della grande opera pubblica o dell’impianto industriale.

Le delibere attuative del CIPI hanno stabilito che per poter usufruire dell’art. 11 legge 223/91 si realizza una grave crisi occupazionale quando sono licenziati almeno:

¨      40 lavoratori se ci si trova nelle aree del mezzogiorno e nelle circoscrizioni con disoccupazione superiore alla media  nazionale;

¨       30 lavoratori se ci si trova in una circoscrizione con disoccupazione superiore del 30% alla media nazionale;

¨       80 lavoratori nelle altre aree del paese.

Il numero minimo di licenziamenti deve essere raggiunto in un semestre a partire dal primo licenziato. La tutela concessa ai lavoratori licenziati in quel primo semestre (con i numeri minimi raggiunti) è concessa anche a lavoratori licenziati nel semestre successivo, ovviamente nella stessa opera, anche se sono in numero inferiore ai minimi richiesti. Ne consegue che per una stessa opera non si possono fare richieste del trattamento previsto dall’art. 11 legge 223/91 con periodicità inferiore a 12 mesi.

Questi numeri minimi di lavoratori licenziati, necessari per poter avviare la richiesta di disoccupazione speciale prolungata, possono anche comprendere lavoratori che non sono in possesso delle condizioni soggettive per avere il trattamento. Questo sarà pagato dall’INPS solo a chi sarà in possesso di tutti i requisiti soggettivi.

 

d) procedure di richiesta

Accertata la presenza delle caratteristiche dell’opera, dello stato di avanzamento dei lavori e del numero minimo previsto di licenziamenti, il sindacato presenta all’ufficio regionale del lavoro la domanda dei lavoratori interessati ad usufruire della disoccupazione speciale prevista dall’art. 11 della legge 223/91, facendo attenzione a che sia riempito correttamente in quella sede il modulo informativo allegato alla delibera CIPI attuativa dell’art. 11 legge 223/91 in cui vengono descritte tutte le caratteristiche dell’opera, avanzamento lavori, il numero di licenziati. 

Se ci sono più imprese che licenziano, si compilano più moduli. Per quanto riguarda la voce n. 10 del modulo, si deve intendere riferita all’incidenza del costo della manodopera nel progetto generale approvato dell’opera. Questo dato deve essere fornito dall’Ente appaltante.

L’Ufficio regionale del lavoro esprime un parere sulla richiesta. Allega la relazione dell’Ispettorato del lavoro in merito alla verifica di quanto affermato nella richiesta. Invia la pratica al Ministero del lavoro, Divisione XI della Direzione generale previdenza, che decide con propri decreti (di riconoscimento dello stato di crisi e di concessione della DS), entro due mesi dalla presentazione di una domanda perfettamente istruita, sulla concessione della disoccupazione speciale prolungata.

Se ci si trova nelle aree del Mezzogiorno è opportuno richiedere subito l’elevazione fino a 27 mesi del trattamento di disoccupazione speciale, così che il Ministero del lavoro possa concederla nel decreto di approvazione della richiesta.

Il Ministero del Lavoro ha finalmente chiarito la procedura per la richiesta di riesame di un provvedimento di reiezione di una domanda di DS ai sensi dell’art. 11 legge223/91: la domanda deve essere inoltrata dalle organizzazioni sindacali richiedenti all’Ufficio regionale del lavoro e deve contenere le motivazioni documentate della non accettazione del provvedimento negativo e la dichiarazione esplicita di rinuncia al ricorso giudiziale al TAR. 

L’ufficio regionale deve inoltrare la domanda alla Divisione V della Direzione generale Ammortizzatori sociali del MinLav (nuova sede: via Fornovo 8 Roma, tel. per informazioni su tutte le pratiche 0636755099), corredandola di parere e di verifica ispettiva. Contro una eventuale nuova decisione negativa del MinLav si potrà ricorrere al Presidente della Repubblica.

 

e) tempi e modalità di pagamento

 Dati i tempi non brevissimi di raggiungimento di una decisione, collegati quasi sempre o con la lentezza degli uffici regionali o con l'incompletezza delle pratiche, è opportuno che i lavoratori licenziati presentino alla sede locale dell’INPS la domanda di disoccupazione speciale prevista dall’art. 9 legge 427/75 (vedi § 3 di questo capitolo), per poter usufruire intanto di quel trattamento.

Il trattamento decorre dalla data del primo licenziamento a cui si fa riferimento nella domanda. Il che significa che ai lavoratori che hanno una data di licenziamento successiva a quella, il trattamento verrà diminuito, dall'INPS, di tanti giorni quanti ne sono passati dal primo licenziamento.

La concessione di questo trattamento dà diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità (vedi comma 1 art. 6 legge 223/91) di cui al § 1 del capitolo 3.

Questo trattamento di disoccupazione speciale prolungata, come anche i casi del comma 3 art. 3 DL 185 (vedi § 1 di questo capitolo) viene interrotto, insieme all’iscrizione nelle liste di mobilità, in caso di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato. Se il lavoro cessa prima dello scadere del termine dei mesi concessi di DS, al lavoratore spetta il residuo del trattamento

Questo trattamento di DS prolungata è pagato nella misura equivalente all’indennità di mobilità prevista dall’art. 7 legge 223/91. Si tratta, cioè, di un ammontare uguale alla CigS (sottoposta al tetto) per i primi 12 mesi, ridotto all’80% per i mesi successivi (vedi NOTA TECNICA).

Questo trattamento di DS prolungata dà diritto alla contribuzione pensionistica figurativa valida per il diritto alla pensione di anzianità e per il diritto e la misura della pensione di vecchiaia. Il che significa che per la pensione di anzianità sono necessari 35 anni di contribuzione non figurativa per poter poi calcolare la misura della pensione anche su quella figurativa eventuale.

Per il meccanismo di calcolo delle stesse ci si riferisce alla retribuzione del momento del licenziamento. Per i periodi di DS successivi al 31/12/00 i contributi figurativi sono validi anche per la misura della pensione di anzianità (art. 78 comma 22 legge 388/2000).

Il trattamento può essere richiesto anticipatamente per intero, per intraprendere una attività autonoma o cooperativa ai senso dell'articolo 7 comma 5 legge223/91 (vedi art. 78 comma 15 legge 388/2000).