EDILI  che fare ?
  Capitolo 2 Per rendere meno pesante il licenziamento

Se non si è riusciti a contrastare il licenziamento o si è giunti alla fine dei tentativi che lo hanno spostato nel tempo e questo è diventato inevitabile, bisogna fare attenzione alle possibilità che le leggi contengono, di ottenere almeno un sostegno al reddito per un certo periodo e l’iscrizione nelle liste di mobilità. Si deve anche tenere presente che con accordo sindacale aziendale si può evitare un licenziamento trasformandolo in comando o distacco presso altra impresa, per un periodo di tempo limitato (vedi comma 3 art. 8 legge 236/93).

 

§ 1.  Disoccupazione speciale collegata alla CigS

Disoccupazione speciale collegata alla Cassa Integrazione guadagni straordinaria.

I lavoratori che si trovano in CigS in seguito all’accoglimento della domanda dell’azienda per crisi o per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione e che vengono licenziati durante o alla fine della CigS con le procedure dell’art. 4 legge 223/91, hanno diritto, a certe condizioni, al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall’art. 11 legge 223/91, ovvero 18 mesi elevati a 27 se l’azienda si trova nel Mezzogiorno.

Per l’ammontare di questo trattamento vedi NOTA TECNICA

 

La sua figuratività contributiva è regolata dalla legge 427/75 (vedi § 3 di questo capitolo). Il lavoratore può optare tra questo trattamento e l’eventuale assegno o pensione di invalidità di cui sia titolare. Questi ultimi saranno, in caso, sospesi fino alla fine del trattamento di disoccupazione speciale. sempreché, in fase interpretativa, questa disoccupazione speciale prolungata sia ritenuta equiparabile all’indennità di mobilità, alla quale si riferisce esplicitamente la legge. Altrimenti non c’è possibilità di opzione.

 

a) condizioni soggettive

I lavoratori debbono avere una anzianità aziendale di 3 anni, di cui almeno 2 di lavoro effettivo, comprendente solo le sospensioni per ferie, festività ed infortuni.

 

b) procedure di licenziamento

L’art. 4 della legge 223/91 prevede delle procedure obbligatorie nel caso di intenzione dell’azienda di mettere in mobilità, ovvero di licenziare, lavoratori che stanno usufruendo o hanno ultimato il periodo di CigS. Tali procedure, che non costano niente alle aziende edili in quanto la legge 223/91 esclude la possibilità per gli edili di usufruire dell’indennità di mobilità, sono comunque obbligatorie per le aziende con più di 15 dipendenti e determinano anche la possibilità per il lavoratore di iscriversi alle liste di mobilità (vedi §1 capitolo 3). Queste procedure, ovviamente non si applicano ai licenziamenti per fine lavoro.

 Percorso delle procedure:

     # Comunicazione preventiva scritta alle rappresentanze sindacali aziendali contenente:

¨       motivi delle eccedenze;

¨       numero, collocazione aziendale e profili professionali dei lavoratori che si intende licenziare;

¨       tempi previsti dei licenziamenti; eventuali misure programmate per fronteggiare i licenziamenti.

Copia di questa comunicazione deve essere inviata all’ufficio provinciale del lavoro.

     # Esame congiunto della situazione e delle possibili alternative (su richiesta del sindacato) entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’intenzione di licenziare; da concludere entro 45 giorni dalla stessa data (23 giorni se i lavoratori da licenziare sono meno di 10).

In caso di non accordo, il confronto prosegue davanti al direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro per un massimo di altri 30 giorni (15 se i lavoratori da licenziare sono meno di 10).

     # Esauriti questi confronti, anche in caso di non accordo, l’azienda può licenziare comunicando all’ufficio regionale del lavoro, alla Commissione regionale per l’impiego ed al sindacato, l’elenco nominativo dei lavoratori ed i criteri seguiti per la scelta.

     # Confronti e comunicazioni riguarderanno gli uffici regionali del lavoro o il Ministero del Lavoro, nel caso in cui le unità produttive siano localizzate in più province di una stessa regione o in più regioni.

     # L’individuazione dei lavoratori che si intende licenziare in un limite massimo di tempo di 120 giorni dalla fine delle procedure, deve fare riferimento ad esigenze tecnico-produttive aziendali ed al rispetto dei contratti collettivi; oppure, in mancanza di tali contratti, ai carichi di famiglia, all’anzianità dei lavoratori ed alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, in concorso tra loro.

     # Le comunicazioni devono avvenire per scritto e le procedure debbono essere rispettate, altrimenti il licenziamento sarà nullo. Sarà invece annullabile, su richiesta del lavoratore, se non saranno stati rispettati i criteri di scelta prima elencati.

     # Il licenziamento può comunque essere impugnato dal lavoratore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Questa procedura di licenziamento dà diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità (vedi § 1 capitolo 3) ed è condizione per poter richiedere all'INPS, con le procedure della DS edile, senza bisogno di alcuna decretazione ministeriale (circ. INPS n. 178 del 9/6/94, punto n. 7), il trattamento previsto dal c. 3, art. 3, legge 451/94. I lavoratori, anche non interessati alla CigS, in possesso del requisito soggettivo di 3 anni di anzianità aziendale (di cui 2 anni di lavoro effettivamente prestato, comprensivo delle interruzioni derivanti da ferie, festività, infortuni) dovranno richiedere alla loro sede locale INPS, il pagamento del trattamento di DS corrispondente a quello previsto dall'art. 11 legge 223/91, ovvero uguale alla CigS per il primo anno ridotto all'80% della CigS per i mesi successivi. Alla richiesta di pagamento, da inoltrare attraverso il modello DS 21, i lavoratori dovranno allegare copia della procedura di licenziamento convalidata dall'UPLMO, comprensiva della dichiarazione dell'azienda attestante la necessaria anzianità aziendale prima richiamata.