EDILI  che fare ?
   NOTA   TECNICA

  Elementi comuni a tutti i casi di richiesta di CigO, CigS, Ds, Do

    In tutti i casi di attivazione della CigS, per ogni unità produttiva non si possono avere più di 36 mesi di trattamento in un quinquennio fisso, indipendentemente dalle diverse causali di richiesta: fanno eccezione la CigS ex art. 3 legge 223/91 e le proroghe per ristrutturazione.

 

    Il requisito soggettivo per poter usufruire del trattamento è quello di aver lavorato almeno 90 giorni nell'azienda.

 

    Il Ministro del Lavoro può far avere ai lavoratori il pagamento diretto della CigS da parte dell'INPS, comprensivo degli assegni familiari, quando siano accertate da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro, su richiesta dell'azienda, reali difficoltà finanziarie da parte dell'impresa.

 

    Una nuova erogazione per la stessa causale non può essere richiesta prima che sia trascorso un periodo di 2/3 di quello già concesso.

 

    Il quinquennio è rigido ed è ricominciato dall'11/8/00 (vedi comma 35 art. 4 legge 608/96). Ai fini del quinquennio e dei 36 mesi, la CIGS ex legge 56/94 non conta. Il tetto può essere superato, nei casi di procedure concorsuali, se: l’attività produttiva è iniziata almeno 24 mesi prima degli interventi della CigS calcolabili ai fini del tetto stesso; l’attività deve essere proseguita fino ad almeno 12 mesi prima dell’ammissione alla proceduta concorsuale; la deroga deve essere esplicitamente richiesta dal curatore, liquidatore o commissario (DM MinLav 20/8/02 in G.U. 19/11/02).

 

    I lavoratori in CigS possono interrompere la prestazione se avvisano preventivamente l'INPS che sono stati assunti, a tempo determinato, per un altro lavoro. In caso di comando, sempre a tempo determinato, è l'azienda che deve preventivamente avvisare l'INPS. Alla fine del lavoro la prestazione CigS ricomincia a decorrere (vedi L 160/88 art. 8 c.c. 4 e 5).

 

    La CigS concessa è sottoposta ad un  tetto che è indicizzato ogni anno all'80% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. L'indennità di mobilità e la DS ex art. 11 legge 223/91 hanno lo stesso tetto, ma dal tredicesimo mese non hanno più la ritenuta previdenziale del 5,54% (vedi circ. INPS n. 48 del 17/2/95). I valori per l'anno 2004 sono: 762,08 euro netti al mese elevati a 915,94 per retribuzioni lorde mensili mediamente superiori a 1745,40 euro, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

 

    Il tetto per la CigO è lo stesso che per la CigS, ma interviene dopo i primi sei mesi. La CigO per maltempo ha un suo tetto, anch'esso indicizzato annualmente.

 

    Questi i valori per il 2004: 914,51 euro/netti/mese elevati a 1099,13 per retribuzioni mensili lorde superiori a 1745,40 euro, comprensive anche della tredicesima mensilità.

 

    La DS corrisposta ai sensi degli artt. 11 legge 223/91 e 3 comma 3 legge 451/94 ha lo stesso importo della CigS. La Ds corrisposta ai sensi della legge 427/75 (tre mesi per licenziamento per fine lavoro) ha, per l'anno 2004, il valore di 547,39 euro netti al mese.

 

    Gli importi massimi mensili per l'anno 2004 della Disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali (art. 26 legge 41/86) sono: 806,78 e 969,66 euro/mese.

 

    L'assegno per i lavori socialmente utili è nel 2004 di 481,66 euro al mese. Quello per i lavori di pubblica utilità, eventualmente ancora in corso è di 413,16 euro al mese.

 

    Il lavoratore decade dal trattamento di CigS:  se rifiuta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità; se rifiuta di essere avviato ad un corso di F/P o non lo frequenta regolarmente. Il lavoratore decaduto perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale da parte del datore di lavoro, salvo i diritti maturati.

 

    Il lavoratore decade dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale se rifiuta: di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità; di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro; di essere avviato ad un corso di F/P autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

 

    Le attività lavorative o di formazione si debbono svolgere in un luogo distante non più di 50 km dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici (vedi DL 328 del 24/11/03 in G.U. n. 274 del 25/11/03).