EDILI  che fare ?
  Capitolo 2 Per rendere meno pesante il licenziamento
 
 

§ 3.  Disoccupazione speciale per fine lavoro

Disoccupazione speciale per fine lavoro

Nei casi di licenziamenti per: cessazione dell’attività aziendale (anche in aziende artigiane), ultimazione di cantiere o di singola fase lavorativa, riduzione di personale, i lavoratori edili, a certe condizioni, hanno diritto ad un trattamento di disoccupazione speciale di 90 giorni in un anno mobile. Nel caso di crisi economiche settoriali o locali dichiarate con decreto del Ministro del lavoro e dei Ministri del Bilancio ed Industria, il trattamento può essere concesso per 180 gg. La richiesta di questo secondo caso si fa pervenire al Ministero del lavoro tramite l’ufficio regionale del lavoro. Il lavoratore in possesso di assegno speciale d’invalidità non può purtroppo avere la disoccupazione speciale, in quanto è stata dichiarata l’incompatibilità tra questi trattamenti dalla legge 236 del luglio 1993.

 

a) requisiti soggettivi

 I lavoratori, al momento del licenziamento, devono avere, versati o dovuti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, almeno 10 contributi mensili o 43 settimanali pagati o dovuti all'assicurazione obbligatoria per disoccupazione involontaria, per lavoro prestato nel settore dell’edilizia, anche all’estero purché il licenziamento avvenga in seguito a rioccupazione in Italia in un’azienda edile. Nell’anno precedente il licenziamento il lavoratore non deve avere avuto altro trattamento di disoccupazione speciale. Il trattamento non viene concesso dall'INPS se il licenziamento è conseguenza della scadenza del termine di un contratto di lavoro a tempo determinato. I periodi di malattia non sono validi ai fini del calcolo della contribuzione in quanto considerati "neutri".

 

b) procedure di richiesta

Il lavoratore deve presentare alla sede territoriale dell’INPS la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione speciale (modello DS 21), che decorre dal giorno dell’iscrizione al collocamento o dal primo giorno di disoccupazione se la iscrizione nel collocamento è fatta entro 7 giorni dal licenziamento. Il diritto al trattamento si perde se non viene richiesto entro 2 anni dal licenziamento. Se il lavoratore ha diritto alla disoccupazione speciale, anche il diritto alla disoccupazione ordinaria si prescrive in due anni.

 

c) collegamento con la disoccupazione ordinaria

Nel caso in cui il lavoratore abbia anche i requisiti necessari per avere il trattamento di disoccupazione ordinaria (vedi § 4 di questo capitolo), questa gli sarà concessa alla fine del trattamento speciale, solo per 90 giorni. Gli altri 90 giorni sono assorbiti dalla disoccupazione speciale concessa.

 

d) contribuzione figurativa

I periodi di godimento della disoccupazione speciale sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua quantità. Questa contribuzione figurativa rientra nel calcolo del tetto massimo previsto dall'art. 15 DL n. 503/92), che vale solo per chi, alla data del 31/12/92, non poteva far valere alcuna contribuzione figurativa.

 

e)  Importo del trattamento

Il trattamento è pari all'80% della retribuzione media giornaliera determinata nella misura di 1/7 della retribuzione media settimanale rapportata a 40 ore, percepita, dal lavoratore interessato nelle ultime 4 settimane nelle quali aveva svolto attività lavorativa.

Recentemente, l'INPS ha emanato la Circolare n. 47 del 2 aprile 1996 nella quale, al punto B), si specifica che l'ammontare massimo lordo della  DS  per  fine cantiere rimane inalterato e che con l'applicazione della nuova aliquota del 5.54%, l'importo netto è ridotto a lire 1.050.229 (vedi NOTA TECNICA).

A chiarimento delle possibili perplessità circa il fatto che, nei fatti, la DS per fine cantiere risulti inferiore alla Disoccupazione Ordinaria, si fa presente che l'INPS, con Circolare n. 48 del 17 febbraio 1995, lettera b), punto 2), precisa che ''essendo gli aumenti  basati sull'ormai abolito meccanismo dell'indennità di contingenza, non possono più operare''. Il valore della DS è fermo all'anno 1993.

Di conseguenza per ogni giornata di prestazione saranno liquidate al lavoratore lire 35.217 (esempio di calcolo 1.054.268:30 = 35.142). Al quale, per chi ne possiede i requisiti, si aggiunge l'equivalente dell'assegno al nucleo familiare.