EDILI  che fare ?
  Capitolo 2 Per rendere meno pesante il licenziamento
 
 

§ 4.  Disoccupazione ordinaria

Disoccupazione ordinaria

Anche gli edili, come tutti gli altri lavoratori, quando sono licenziati hanno diritto, a certe condizioni, al trattamento ordinario di disoccupazione per 180 giornate in un anno mobile (solo 90 se si è goduto di 90 giorni di disoccupazione speciale, vedi § 3 di questo capitolo). Questo trattamento è stato purtroppo dichiarato (legge 236 del luglio '93) incompatibile con l’assegno o pensione di invalidità. La durata è di nove mesi per chi ha più di 50 anni di età (vedi art. 78 legge 388/00).

L'ammontare del trattamento (vedi NOTA TECNICA), sottoposto al tetto CigS, è del 40% della retribuzione media del numero delle giornate effettivamente lavorate nei, tre mesi precedenti il licenziamento. Al lavoratore spettano anche gli assegni familiari. L'azienda deve comunicare alla sede territoriale INPS, con modello DS 22, i dati utili alla determinazione della retribuzione media.

Ha diritto alla DO anche il lavoratore che si dimette “per giusta causa” (vedi circ. INPS 97/03), ovvero in seguito a:

¨      mancato pagamento della retribuzione;

¨      aver subito molestie sessuali nel luogo di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

¨      mobbing;

¨      spostamento ad altra sede senza comprovate ragioni tecniche,organizzative e produttive;

¨      comportamento ingiurioso di un superiore.

Il lavoratore presenterà domanda di DO all’INPS, corredata dalla dimostrazione della sua volontà di adire vie giudiziali per difendersi e dall’esito favorevole del processo dipende la conferma della DO concessa.

 

a) requisiti soggettivi

Sono:

¨       iscrizione nelle liste del collocamento;

¨      due anni di anzianità assicurativa obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, versati o dovuti;

¨      un anno di contribuzione versata o dovuta (52 contributi settimanali o 12 mensili) nei due anni precedenti la disoccupazione

Se il lavoratore si dimette perde il diritto alla prestazione.

 

b) procedure di richiesta

Il lavoratore deve presentare la domanda di disoccupazione ordinaria alla sede territoriale INPS entro 67 giorni dalla cessazione del lavoro.

 

c) contribuzione figurativa

I periodi di godimento della disoccupazione ordinaria sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e per la determinazione della sua quantità.