EDILI  che fare ?
  Capitolo 1 Per tentare di evitare il licenziamento
 
 

§ 7.  Interruzione di grande opera pubblica

Interruzione di grande opera pubblica

Un altro modo di contrastare il licenziamento, può essere quello di concordare con l’azienda una particolare richiesta di CigO in situazioni di interruzione di una grande opera pubblica.

 

a) Condizioni per la richiesta

È necessario che si verifichi un’interruzione dei lavori di una opera pubblica, ovvero un’opera finanziata in tutto o in parte con fondi pubblici; che questa opera pubblica abbia un progetto generale approvato di durata non inferiore a 30 mesi, al cui interno ci sia una durata di esecuzione dei lavori edili non inferiore a 18 mesi.

Cause dell’interruzione:

¨       variante di carattere necessario;

¨       eventi non imputabili all’azienda o ai lavoratori e derivati da comportamenti delle pubbliche autorità che abbiano determinato il mancato rispetto dei termini previsti per l’esecuzione delle opere (ad esempio, ritardi nei pagamenti e nelle procedure amministrative, interruzione dei finanziamenti, mancati o ritardati espletamenti di procedure tecniche ecc.);

¨       provvedimenti dell’autorità giudiziaria emessi ai sensi della normativa antimafia (legge 575/65 e successive modificazioni). Questo solo caso si applica a tutte le opere pubbliche, indipendentemente dalla loro durata.

Ai lavoratori, per usufruire della CigO, debbono essere stati versati o debbono essere dovuti almeno 6 contributi mensili o 26 settimanali per il lavoro edile, nel biennio precedente la decorrenza del trattamento di CigO che si intende richiedere.

 

b) Procedure di richiesta

Una volta accertato che ricorrono le condizioni ora esposte, l’azienda deve chiedere alla sede locale dell’INPS i primi 3 mesi di CigO, che non saranno computati nel limite massimo di 3 mesi a zero ore o 52 settimane ad orario ridotto che gli edili possono normalmente avere per intemperie o altre cause, come previsto dall'art. 1 legge 427/75 (vedi § 8 di questo capitolo).

L’azienda deve riempire un modulo informativo con cui vengono confermate le caratteristiche di grande opera pubblica, le cause dell’interruzione, la prevedibile durata dell’interruzione, le prospettive di ripresa dei lavori. La sede locale dell’INPS decide la concessione di questi primi tre mesi di CigO.

 

c) Proroghe ed anticipazione

L’azienda può chiedere anche una proroga della CigO, lunga al massimo fino ad un quarto del periodo residuo necessario ad ultimare i lavori, previsto dal progetto dell’opera o del lotto funzionale appaltato, esclusi quindi i primi tre mesi concessi dall'INPS provinciale.

Questa proroga deve essere presentata, unitamente al modulo di cui sopra, al Provveditorato regionale delle opere pubbliche competente per territorio.

Il Provveditorato, entro 45 giorni, deve trasmettere la richiesta di proroga al Ministero dei Lavori Pubblici, insieme ad una relazione sui motivi che continuano ad impedire la ripresa dei lavori. Il Ministero dei Lavori Pubblici trasmette a sua volta la richiesta al Ministero del lavoro che decide la concessione della proroga con decreti trimestrali.

L’azienda, nella richiesta di proroga, può chiedere anche il pagamento diretto della CigO, compresi gli eventuali assegni familiari, da parte dell’INPS. Anche su questa richiesta decide il Ministro del lavoro nell’emettere il decreto di proroga.

 

d) Responsabilità

All’Ente appaltante e/o all’azienda sarà chiesto dall’INPS il rimborso della CigO concessa ai lavoratori, nel caso avessero potuto prevedere l’evento che ha causato l’interruzione, con la diligenza prevista dall’art. 1176 comma 1 del codice civile.

 

e) Situazioni problematiche particolari

Alcune ipotesi di situazioni particolari di incerta o complicata soluzione, relative all’interruzione di grande opera pubblica:

Una grande opera pubblica interrotta non viene più portata avanti

Se il committente di una grande opera pubblica interrotta decide di non portarla più avanti, cosa accade ai lavoratori impegnati in essa? Si può ipotizzare che tale decisione determini il licenziamento dei lavoratori, con la conseguente possibilità di ricorso alla disoccupazione speciale prolungata prevista dall’art. 11 legge 223/91, se ne esistono le condizioni oggettive e soggettive (vedi § 2 cap. 2), oppure il semplice ricorso alla disoccupazione speciale (vedi § 3 cap. 2).

Nel caso in cui la decisione di non far proseguire l’opera interviene durante o alla fine di un periodo di CigO richiesta ai sensi dell’art. 10 legge 223/91, ed i lavoratori vengono licenziati senza neanche la ripresa necessaria a convalidare il periodo di CigO concessa ( ad esempio, il lavoro di chiusura del cantiere), si può ipotizzare che l’INPS chieda di trasformare tale periodo di CigO in disoccupazione speciale o che annulli la concessione della CigO.

L’interruzione della grande opera pubblica è più lunga del periodo di CigO concedibile

In questo caso è prevedibile che i lavoratori, ultimato il periodo di CigO concedibile e concesso (un quarto del tempo residuo previsto per la fine dei lavori, a partire dalla data dell’interruzione), per non essere licenziati, fruiscano di tutti gli istituti contrattuali utilizzabili (ferie ecc.) ed infine vengano sospesi a zero ore senza retribuzione, in attesa della ripresa dei lavori.

Sarà necessario, in questa situazione, il massimo impegno affinché le cause dell’interruzione vengano rimosse e/o si accertino e si denuncino eventuali responsabilità.

Interruzione della grande opera pubblica causata da intervento della magistratura per motivi diversi dall’applicazione della normativa antimafia.

In questi casi non previsti dall’art. 10 legge 223/91 e che possono verificarsi, ad esempio, per difesa dell’ambiente o per corruzione o truffa od altro, è necessario tentare di verificare se questo intervento ha avuto come effetto, diretto o indiretto, anche l’attivazione di una delle cause di interruzione previste dall’art. 10 legge 223/91, così da potersi riferire a queste per far chiedere la CigO per i lavoratori. In caso contrario non restano che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito.