EDILI  che fare ?
  Capitolo 1 Per tentare di evitare il licenziamento
 
 

§ 8.  Altri casi di sospensione del lavoro

 

Altri casi di sospensione del lavoro

Nel caso di normale lavoro edile, quando si verifica una sospensione del lavoro per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, l’azienda (anche artigiana) può chiedere alla sede provinciale dell’INPS la concessione di cassa integrazione guadagni ordinaria per l'unità produttiva interessata, ovvero "il complesso organizzato di personale e di mezzi atto a conseguire un risultato produttivo", fino a tre mesi continuativi in caso di sospensione a zero ore, prorogabili fino a 12 mesi solo in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

 

La CigO non è richiedibile quando la sospensione è dovuta ad inosservanza di obblighi contrattuali o disposizioni di legge da parte del committente (causali per cui si rientra nei casi dell'art. 10 legge 223/91).

 

Requisito soggettivo affinché il lavoratore possa usufruire della CigO è l'avvenuto o dovuto pagamento di almeno 6 contributi mensili o 26 settimanali per lavoro edile, nel biennio mobile precedente.

 

L'azienda può chiedere anche il pagamento diretto della CigO da parte dell'INPS.

 

In ogni caso non si possono avere più di 12 mesi in un biennio mobile, quindi anche più periodi di 13 settimane fino a 12 mesi nel biennio, per motivazioni diverse.

 

Le soste di breve durata per forza maggiore che non superino nel complesso i 30 minuti non sospendono il salario e non sono integrabili.

 

Nella richiesta devono essere indicati chiaramente le cause e l’entità della sospensione, il numero dei lavoratori interessati, la presumibile durata della sospensione. Se ne deduce che l’INPS non concederà la CigO se non ci sarà una ripresa del lavoro. Questa richiesta deve essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso.

 

L’azienda deve pagare ai lavoratori l’equivalente della CigO non ottenuta, se è responsabile della omessa o tardiva presentazione della domanda.

 

Su questa richiesta decide la commissione provinciale INPS, composta anche da tre rappresentanti dei sindacati di categoria. Contro le decisioni di questa commissione si può ricorrere, entro 30 giorni, alla commissione centrale INPS, (ricostituita con art. 8 del DPR 366 del 24/9/97 in G.U. n. 253 del 29/10/97), poi entro 60 gg. al TAR ed entro 1 anno al giudice ordinario per questioni di diritto.  

 

I periodi di CigO sono utili d’ufficio per il diritto alla pensione e per la quantità di questa.  Durante la CigO non matura il diritto alle ferie.

 

Durante i mesi di dicembre e gennaio l'ammontare della CigO è limitato a 35 ore settimanali (vedi circ. INPS n. 50 del 20/1/82 e n. 72 del 2/4/96).

 

Sono esclusi dalla CigO gli apprendisti non ancora assunti a tempo indeterminato.

 

Il lavoratore che si dimette durante la CigO, perché assunto in altra azienda edile, non perde il diritto alla CigO fino al momento delle dimissioni.

 

Nel caso in cui la richiesta di CigO venga respinta dall’INPS, per motivi diversi dalla ritardata presentazione e si sia verificato il licenziamento entro 3 mesi dall’inizio della sospensione, a questi lavoratori verrà riconosciuto il trattamento speciale di disoccupazione edile previsto dalla legge 427/75 (vedi §3 cap. 2), se in possesso dei requisiti soggettivi.

 

La CigO netta è equivalente al 73,6% di tutta la retribuzione reale, senza tetto.

 

È bene anche ricordare che una recente circolare INPS ha chiarito che nei casi di maltempo la sede INPS competente è quella dove si trova il cantiere interessato alla CigO; nei casi di fine lavoro la sede INPS competente è quella dove si trova l’azienda.