AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Contratti di Solidarietà  (CdS)

 

PROCEDURA

 

Il primo atto che attiva la procedura è la stipula formale del CdS, tra l'azienda, la RSU (ove presente) e le 00. SS. territoriali di categoria.

 

Il CdS che deve contenere le condizioni già descritte.

 

Se l'intesa prevede la rinuncia totale della messa in mobilità dei lavoratori dichiarati eccedenti, devono essere compiuti contestualmente gli atti formali di revoca della procedura di licenziamento di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

I termini di durata della procedura per la concessione dei trattamenti di CdS ai sensi del DPR 10 giugno 2000, n. 218, sono riepilogati nel “quadro sinottico”.

VEDI tabella

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ORGANO DELIBERANTE

L'azienda interessata deve presentare o spedire la domanda, corredata dall'accordo sottoscritto, direttamente a:

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

Divisione V

Via Fornovo, 8  -   00192 Roma

tel. 06 36754426/36754490          fax 06 36754426

utilizzando l'apposito modello Solid2001 che deve essere interamente compilato secondo le indicazioni contenute nell'apposita scheda.

L'istruttoria viene svolta dall'Ufficio su indicato e se conforme agli indirizzi contenuti nel DM 20 agosto 2002, n. 31445 così come richiamati dalla circolare del MinLav n. 8, del 28 marzo 2003 e dalla circolare n. 33 del 14 marzo 1994, viene emanato il Decreto di approvazione del CdS, a firma del Direttore Generale della direzione degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.

Per le domande riguardanti i CdS delle aziende con meno di 15 dipendenti, aziende artigiane, nonché delle altre che sono escluse dall'applicazione la CigS viene applicata una diversa procedura, seguita da un'altra Divisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (per approfondimenti vedi art. 5, comma 5 legge 19 luglio 1993, n. 236).