Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

DM MinLav 31445 (2002.08.20)

 

 

Decreto Ministeriale n.31445 del 20 agosto 2002

 

CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DI AZIENDE LE QUALI ABBIANO SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART.1 DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1984, N.726, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N.863, CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DENOMINATI "CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ".

(GU n.271 del 19/11/2002)

 

  

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

§        VISTA la legge 5 novembre 1968, n.1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

§        VISTO il decreto legge 30 ottobre 1984, n.726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.863;

§        VISTO l'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988 n.48;

§        VISTAla legge 23 luglio 1991, n.223;

§        VISTO il decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.236;

§        VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20;

§        VISTO il decreto legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.451;

§        VISTO l'articolo 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223;

§        VISTO l'articolo 6 del citato decreto legge n.510 del 1996, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

§        VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.218;

§        VISTO il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 1995, recante "Disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici."

§        VISTO il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 20 marzo 1996 , relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'articolo 6 del sopra citato decreto legge n.510 del 1996, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

§        VISTO l' articolo 1 , comma 1, della già richiamata legge n.451 del 1994, che ha

§        demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (cipe) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

§        VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (cipe) n.96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.31 del 6 febbraio 2002, recante "Modifica dell'art.9 della delibera n.141/99: devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che ha attribuito al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali la determinazione dei sopra richiamati criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

§        VISTA la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei Conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri;

§        RITENUTA la necessità di disciplinare in maniera organica la materia riguardante la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, già oggetto di precedenti specifici atti normativi e ministeriali;

§        RITENUTA, altresì, la necessità di dare applicazione all'articolo 1, comma 9, della legge n.223 del 1991, nella parte in cui prevede che siano stabilite le condizioni e le modalità per il superamento del limite massimo dei trentasei mesi nell'arco temporale di un quinquennio nei casi della stipula dei suddetti contratti;

 

DECRETA

 

Articolo 1

Oggetto.

1. Il presente decreto disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.863, contratti collettivi aziendali, di seguito denominati "contratti di solidarietà", che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.

 

Articolo 2

Campo di applicazione.

1. Possono fare ricorso al contratto di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia, alle condizioni previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n.155 e dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.451. In conformità alla suddetta disciplina, la concessione del trattamento regolato dal presente decreto trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro.

2. Il requisito occupazionale di cui al comma 1 non trova applicazione per le

imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita, per il settore dell'editoria, dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.236.

3. Sono escluse dall'applicazione del contratto di solidarietà le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art.3 della citata legge n.223 del 1991, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette procedure

4. Il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, deve essere indicato nel suddetto contratto il nominativo dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli appartenenti ai casi sopra richiamati.

5. Il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.

 

Articolo 3

Soggetti beneficiari.

1. Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

2. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

 

Articolo 4

Modalità applicative.

1. L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.

2. Le cause del manifestarsi dell'eccedenza sono individuate anche tenuto conto degli indicatori economico finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo

indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo.

3. La riduzione dell'orario di lavoro è stabilita, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n.236 del 1993, così come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge n.608 del 1996, citata nelle premesse, nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

4. Nel contratto di solidarietà non può essere prevista, in via generale, una durata inferiore a dodici mesi e, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n.863 del 1984, una durata superiore a ventiquattro mesi.

5. In via generale, il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti è tale che il totale del numero delle ore non lavorate dalla complessiva platea degli interessati al contratto stesso risulti superiore nella misura del 30%, ovvero inferiore nella stessa misura percentuale, al numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Il parametro di riferimento è costituito dall'orario di lavoro su base settimanale.

6. Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, così come già determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso. L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi in cui la deroga sia nel senso di una maggiore riduzione di orario, già ridotto in virtù del contratto di solidarietà, è obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo contratto di solidarietà e la conseguente presentazione di nuova domanda.

7. In via generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, oltre l'orario full time previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.

 

Articolo 5

Pagamento diretto.

1. In via generale, ed in quanto non previsto dalla normativa che disciplina i contratti di solidarietà, non è autorizzato il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale. Tuttavia, nei casi in cui, nel corso di attuazione del contratto di solidarietà, l'impresa cessi l'attività, o sia assoggettata a procedura concorsuale, può essere adottata, previa richiesta aziendale, specifica autorizzazione al pagamento diretto da parte dell'INPS.

 

Articolo 6

(Richiesta di un nuovo contratto di solidarietà)

1. Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista dall'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1998, n.48, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi dodici mesi.

 

Articolo 7

Deroga ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n, 223 del 1991.

1. Fermo restando l'arco temporale fissato dall'articolo 4, comma 35, del decreto legge n.510 del 1996, convertito con modificazioni, nella legge n.608 del 1996, il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 4 della citata legge n.223 del 1991. In tale caso, la deroga al predetto limite massimo deve essere finalizzata al mantenimento in azienda di almeno il 50% delle eccedenze dichiarate nel contratto di solidarietà, nel quale deve essere espressamente confermata la predetta finalità.

 

Articolo 8

Disposizioni finali.

1. Le modalità ed i criteri indicati nei precedenti articoli si applicano ai contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto.

2. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 20 agosto 2002

 Il Ministro : Maroni