AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Contratti di Solidarietà (CdS) |
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CONDIZIONI PER ACCEDERVI |
L'art. 1, comma 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 stabilisce che fine del CdS è “evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale attraverso un suo più razionale impiego”. Le modalità applicative alle quali si devono attenere le parti nella stesura del Contratto di Solidarietà vengono invece stabilite dall'art. 4 del DM 20 agosto 2002, n. 31445 e sono le seguenti:
a) Devono essere quantificati esattamente gli esuberi del personale. b) Vanno individuate le motivazioni che causano le eccedenze, anche in ordine agli indicatori economico-finanziari di gestione dell'impresa (risultati, fatturato, indebitamento ecc.) relativi al biennio precedente e dai quali risulti un andamento a carattere negativo o involutivo. c) Devono essere definite le forme di applicazione della riduzione d'orario e della rotazione, il cui avvicendamento può avvenire su base giornaliera, settimanale o mensile, escludendo invece i cicli di durata temporale superiore (plurimensile o annuale), così come stabilito dall'art. 6, comma 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e ripreso dall'art. 4 del DM 20 agosto 2002, n. 31445. d) L'entità della riduzione d'orario prevista dal contratto, intendendo per tale il numero delle ore non lavorate dalla complessiva platea di lavoratori, non deve risultare superiore del 30% ovvero inferiore della stessa misura percentuale al numero delle ore che sarebbero state prestate dai lavoratori dichiarati in esubero. Questo parametro di riferimento è costituito dall'orario su base settimanale. VEDI esempio
A fronte di temporanee esigenze di maggior prestazione di lavoro, che richiedono di effettuare una minore riduzione dell'orario di lavoro, può essere prevista una deroga le cui modalità devono essere indicate nel contratto stesso. Allorché si verifichi la necessità di utilizzare la succitata deroga, l'azienda deve comunicare l'avvenuta variazione d'orario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se invece l'azienda si trova di fronte all'esigenza di incrementare l'entità della riduzione d'orario, le parti devono sottoscrivere un nuovo contratto di solidarietà e di conseguenza deve essere presentata una nuova domanda. e) Durante il contratto di solidarietà in via generale non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario (oltre il normale orario contrattuale). f) In relazione alle esigenze produttive ed organizzative dell'azienda, nella stipula del CdS è possibile prevedere la possibilità di attuare un orario ridotto differenziato nell'ambito dei vari settori di attività dell'azienda, purché la quantità complessiva di ore non prestate corrisponda, come valore medio, ai criteri indicati dall'art. 4 del DM 20 agosto 2002, n. 31445.
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CASI DI ESCLUSIONE |
Esistono casi di esclusione dalla possibilità di avviare CdS che sono: · cantieri edili nelle fasi di fine lavoro e fine fase lavorativa. Fanno eccezione i lavoratori inseriti in modo permanente nella struttura dell’impresa (questi vanno appositamente individuati); · aziende soggette a procedura concorsuale; · rapporti di lavoro a tempo determinato (stagionali).
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