Articolo
1
Fondo per
l'occupazione.
1.
Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto
conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle
iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, istituito ai sensi dell'art.29 della legge 23 agosto 1988, n.400,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992,
misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i
livelli occupazionali: a)
nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE
n.2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88
così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181, recante
misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia; b)
nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed
offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art.36, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, accertati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle
commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con
la Commissione delle Comunità europee.
1-bis.
Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene
altresì conto:
a)
della
presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi
settoriali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo
riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente
per particolari settori;
b)
della
sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione
economica;
c)
della
sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale
o di deindustrializzazione;
d)
della
presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di
mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico.
2.
Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per
il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel
tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi
terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una
durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di
lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva
rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore
del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono
superare complessivamente una annualità del costo medio pro capite del
lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli
8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, ed all'art.8,
comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.407. Gli incentivi di cui al
presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai
principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125.
3.
Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e
privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata
domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle
finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o
private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non
inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in
cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle
categorie di cui all'art.25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.223,
promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.
4.
Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio
nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone
svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art.1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre
1991, n.381.
5.
Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in
linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche
riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della
ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed
ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di
utilità collettiva di cui all'art.15 della legge 28 febbraio 1986, n.41, e
all'art.23 della legge 11 marzo 1988, n.67, i modelli in conformità dei
quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini
e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante
conguagli con i contributi previdenziali, nonché le modalità di controllo
sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del
Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle
disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma
indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la
decadenza dei benefici con restituzione di quanto eventualmente già
fruito.
6.
Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego,
stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società,
cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e
capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli
enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui al comma 1 dell'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59,
diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e
strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova
occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei
progetti e dei risultati conseguiti.
7.
Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa
stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari
destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale
ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.
7-bis.
I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei
servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli
scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le
attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
8.
Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di
lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno
degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono
esserlo in quello successivo.
Articolo
1-bis
Promozione di nuove
imprese giovanili nel settore dei servizi.
1.
Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7, non
superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese
giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo,
della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del
Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali
domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni
di gravità di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104,
e gli anziani non autosufficienti.
2.
Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle
imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali
domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione
di gravità di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104,
e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato
per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'art.1,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, come modificato
dall'art.1 della legge 11 agosto 1991, n.275, che opera con i propri
criteri e le proprie procedure.
3.
I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle
società o delle cooperative di cui all'art.1, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n.44 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro
del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e
le modalità di concessione delle agevolazioni.
Articolo
1-ter
Fondo per lo
sviluppo.
1.
Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle
situazioni individuate ai sensi dell'art.1 di nuovi programmi di
reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative
produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con
priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni
statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi
comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva
dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di
infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti
occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione
finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2.
I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui
al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito
il Comitato di cui all'art.1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3.
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle
società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni
derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni
statali ai sensi dell'art.15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, ovvero da
enti di gestione disciolti, nonché della GEPI S.p.A.
4.
Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla
base dei criteri di cui all'art.1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n.488.
5.
Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate,
nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni
pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di
finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di
programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla
legge 16 aprile 1987, n.183 e successive modificazioni.
6.
All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno
1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Articolo
2
Interventi di
reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione.
1. Il periodo
temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia
dei livelli di occupazione, istituito con l'art.17 della legge 27 febbraio
1985, n.49, decorre dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del
decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto
articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per
l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2.
I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle
anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'art.2,
lettera a), della legge
28 novembre 1980, n.782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di
lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito
dall'art.1 della legge 27 febbraio 1985, n.49, di cui 10 miliardi con
relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e
degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie, destinati
esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e
dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381.
Per il solo anno
1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della
Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca
nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n.1421, ratificato con legge 5
gennaio 1953, n.30 e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri
per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai
finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'art.1
della legge 27 febbraio 1985, n.49.
3.
I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai
proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla
cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte,
l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'art.14,
comma 1, lettera a),
della legge 27 febbraio 1985, n.49.
3-bis. Si applicano
alle cooperative costituite ai sensi dell'art.14 della legge 27 febbraio
1985, n.49, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31
gennaio 1992, n.59. 3-ter. Il comma 1 dell'art.16 della legge 27 febbraio
1985, n.49, è sostituito dal seguente: "1. In deroga alle vigenti norme
possono partecipare alle cooperative di cui all'art.14 le società
finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da
cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel
calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale
eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che
gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992,
n.59.
4.
[soppresso]
5.
[soppresso]
6.
Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'art.6 del
decreto-legge 1º aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n.181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine
per la presentazione delle domande relative al programma di promozione
industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione
delle aree di crisi siderurgica di cui all'art.5, commi 1 e 2, del
medesimo decreto-legge.
7.
Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento
nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla
legge 19 dicembre 1983, n.700 e successive modificazioni e integrazioni,
sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle
disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le
funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al
CIPE dall'art.2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n.752.
8.
Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in
azienda del settore della trasformazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli con più di 100 dipendenti, sono deliberati dal CIPE su
proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
9.
Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed
occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la
Regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli
articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli
obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al presente
comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi,
nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.
9-bis.
Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni
Emilia-Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a
gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti
zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui
al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3
miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse
di cui agli articoli 1 e 9.
Articolo
2-bis
Attività di ricerca
e sviluppo sui materiali ceramici avanzati.
1.
In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA
delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati,
condotte anche su incarico del medesimo ENEA presso il centro ricerche di
Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare
continuità alle ricerche impostate, a rilevare le attività e le
attrezzature della TEMAV, nonché ad assumere i 50 dipendenti del suddetto
centro ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti alla normativa
vigente.
2.
Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. All'inquadramento si provvederà, previa consultazione
con le organizzazioni sindacali, sulla base dei titoli di studio e delle
esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico
spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I
lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con
le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente.
Articolo
3
Interventi nei
settori della manutenzione idraulica e forestale.
1.
E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica
nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi
redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i
bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra
le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano
costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi
sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera f),
della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni e
integrazioni. Il Comitato dei ministri di cui all'art.4, comma 2, della
legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni, è integrato con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2.
Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la
ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l'esercizio del potere
sostitutivo da parte del Presidente della Giunta regionale o della
provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati
della realizzazione dei singoli interventi.
3.
I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui all'art.4,
comma 2, della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni e
integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1.
L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione della
ripartizione di cui al comma 7.
4.
Le somme iscritte in conto residui per la parte capitale nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non
impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di
altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993
per le finalità di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 1994 possono,
comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione
del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.106
del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992.
4-bis.
Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui
all'art.6 della legge 23 dicembre 1992, n.505, deve intendersi ricompresa
anche la Cassa depositi e prestiti.
5.
Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate
in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di
cui al comma 1.
6.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici
per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio
di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.
7.
Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici,
sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al
comma 3.
8.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le
disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e
precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la
realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio
1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il
cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati
prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'art.1,
comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi
predisposti dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o
singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.
9.
Alla Regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo
speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993,
lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per
le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste
dall'art.1 della legge 12 ottobre 1984, n.664, limitatamente ai lavoratori
già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è
subordinata agli adempimenti di cui all'art.1, comma 2, del decreto-legge
3 febbraio 1986, n.15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
1986, n.87. La Regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre
1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'art.1
della citata legge n.664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati
realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro
novanta giorni.
10.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Articolo
4
Norme in materia di
politica dell'impiego.
1.
Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'art.6, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n.223, possono essere iscritti i lavoratori
licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di
produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici
dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla
comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'art.2 della legge 15
luglio 1966, n.604, come sostituito dall'art.2, comma 2, della legge 11
maggio 1990, n.108. Possono altresì essere iscritti i lavoratori
licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di
cui all'art.7 della legge 23 luglio 1991, n.223. L'iscrizione, che non dà
titolo al trattamento di cui all'art.7 della legge 23 luglio 1991, n.223,
deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del
licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale,
alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa
verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a
quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio
regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'art.6 della legge
23 luglio 1991, n.223.
2.
I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art.6
della legge 23 luglio 1991, n.223, e che non beneficiano dell'indennità di
mobilità di cui all'art.7 della predetta legge, sono cancellati dalle
liste alle medesime scadenze previste dallo stesso art.7, commi 1 e 2, per
coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione
dell'unità produttiva di provenienza.
3.
Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e
lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai
sensi dell'art.1 della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero non abbiano
proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che
l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o
sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato
lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento
straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non
continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi
dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'art.8, comma 4, della
legge 23 luglio 1991, n.223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta
di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione
o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a
carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n.25 e successive modificazioni, ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
per la generalità dei lavoratori. All'art.20, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n.223, sono soppresse, le parole da «nonché quelli» a
«d'integrazione salariale».
4.
All'art.6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera: "d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a
favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni
positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125.
5.
Al comma 1 dell'art.11
della legge 10 aprile 1991, n.125, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del
compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui
all'art.5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui
all'art.7».
6.
I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici stabiliti dall'art.16 della legge 28 febbraio 1987, n.56,
dall'art.5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.412, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, si applicano
anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui
all'art.6 della legge 23 luglio 1991, n.223. Le commissioni regionali per
l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del
trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti
nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai
sensi dell'art.5 della legge 28 febbraio 1987, n.56, la percentuale degli
avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie
medesime.
7.
Lo stanziamento del capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero
per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la
copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili
mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n.223.
7-bis. I progetti
socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n.366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n.452, possono
essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità
di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223. I progetti
socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati
dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
8.
Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art.12, commi 1 e
2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n.6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n.80, è autorizzata l'ulteriore spesa,
rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno
1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e
presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal
comune di Palermo, sono tenute a
trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche
eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nonchè, prima del trasferimento delle somme, sugli
specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro
dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni
parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
9.
Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono
autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le
eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di
cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n.409, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 settembre 1984, n.618, e dal decreto-legge 12 febbraio
1986, n.24, convertito, dalla legge 9 aprile 1986, n.96 e successive
modificazioni ed integrazioni.
10.
[ soppresso ]
11.
[ soppresso ]
11-bis.
I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura
giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle
aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n.482, possono
essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo.
L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare
l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il
mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo
modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro,
per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la
domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati
devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della
trasformazione della loro natura giuridica.
11-ter.
Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal
registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'art.19, comma 2,
della legge 31 gennaio 1992, n.59, possono ottenere la reiscrizione nel
suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla
certificazione di cui al comma 1 del medesimo art.19.
Articolo
4-bis
Concorsi per la
copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni.
1.
Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del
presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art.7 della legge 29 dicembre 1988, n.554,
dell'art.18 della legge 9 marzo 1989, n.88 e successive modificazioni, del
decreto-legge 15 giugno 1989, n.232, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 luglio 1989, n.261, dell'art.9, comma 2, del decreto-legge 21
marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n.160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la
copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per
le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola
secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con
specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per
unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado
di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e
potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla
data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'art.5 della legge
24 dicembre 1969, n.1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n.1186, nonché dell'art.7 della legge
29 novembre 1984, n.798. Si applicano altresì al personale assunto ai
sensi dell'art.10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n.730 e
successive modificazioni.
2.
Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo
superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1,
concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi
si prescinde dal requisito del limite di età.
3.
Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente
mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi
pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga
ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove
di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei
titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in
relazione alla durata del servizio prestato.
4.
I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena
deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione
pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi
ispettivi e di controllo interno di cui all'art.8 del decreto-legge 15
maggio 1993, n.143.
5.
Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei
concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a
carico del bilancio delle singole amministrazioni.
6.
Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali
sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola
secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di
vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo
indeterminato.
7.
Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è
pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8.
Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di
cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, nè procedere ad
assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni
relative a concorsi già autorizzati.
Articolo
5
Contratti di
solidarietà.
1.
La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'art.1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n.863, nonché dal comma 5 del presente articolo, può essere
stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale,
mensile o annuale.
2.
I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'art.1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n.863, con una riduzione dell'orario superiore al
20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della
contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i
lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura
della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le
imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi
degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.2052/88. Nel caso in cui
l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la
predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La
presente disposizione trova applicazione con riferimento alla
contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di
scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre
1995.
3.
Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti
dall'applicazione dell'art.1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, non si
computano ai fini dell'art.1, comma 9, primo periodo, della legge 23
luglio 1991, n.223.
4.
L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i
contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due
anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della
riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto,
mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte
retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.
5.
Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art.1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n.863, che, al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art.24 della
legge 23 luglio 1991, n.223, stipulano contratti di solidarietà, viene
corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla
metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e
ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per
questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli
istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi
previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto,
per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento.
La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi
successivi al 31 dicembre 1995.
6.
Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata
dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competenti a norma dell'art.4, comma 15, della legge 23
luglio 1991, n.223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla
presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa
anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.
7.
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese
alberghiere, nonchè alle aziende termali pubbliche e private operanti
nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco
delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.
8.
Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per le
imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16
dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse
dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di
entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo
pubblico destinato ai lavoratori.
9.
Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'art.19,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, è ridotto a dodici mesi. I
trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie
dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di
ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo
importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di
anticipazione.
10.
Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità
attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di
maggior lavoro, può modificare in aumento; nei limiti del normale orario
contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.
11.
Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non
provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi,
su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente
competente.
12.
Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una
corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero
del contributo previsto dal comma 5.
13.
Alla finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art.1,
comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate
sono definite con i decreti di cui all'art.1, comma 5.
Articolo
5-bis
Associazioni
sindacali nella provincia di Bolzano.
1.
Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra
lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e
ladina, di cui all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n.58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
Articolo
6
Misure per la tutela
del reddito.
1.
Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'art.11, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n.223, il computo dei diciotto mesi di
occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.
2.
Per «opere pubbliche di grandi dimensioni» di cui al comma 1 dell'art.10 e
al comma 2 dell'art.11 della legge 23 luglio 1991, n.223, si intendono
quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili
prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato
di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.
3.
Le disposizioni di cui all'art.17 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, si
applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui
all'art.7 della legge 23 luglio 1991, n.223.
4.
I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità non
vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza
nelle liste di mobilità di cui all'art.7 della legge 23 luglio 1991, n.223,
fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità.
5.
Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'art.9 della
legge 23 luglio 1991, n.223, la lavoratrice che, in periodo di astensione
obbligatoria e facoltativa per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di
impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a
corsi di formazione professionale.
5-bis.
All'art.5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in
mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni
prese in considerazioni.
5-ter.
Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni
circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche
delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i
lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a
conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche
disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.
5-quater.
Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma 5-ter,
oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento
lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per
l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a
sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.
5-quinquies.
Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una
relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni
regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL.
6.
L'art.22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n.223, si interpreta nel
senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che,
alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle
proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6
agosto 1975, n.427.
7.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di
mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti
sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
8.
Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità
di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23
luglio 1991, n.223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi
quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge 23
luglio 1991, n.223.
8-bis.
A decorrere dal 1° febbraio 1991, l'art.7, comma 2, della legge 29
dicembre 1990, n.407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti
che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità
europee, a norma del regolamento n.31 (CEE), n.11 (CEEA) dei Consigli, del
18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n.259
del Consiglio del 29 febbraio 1968 e successive modificazioni.
8-ter.
L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi
di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle
conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto,
predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei
lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica
anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. Restano salvi e
conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo
predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
9.
I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art.22,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, per i trattamenti concessi ai
sensi dell'art.2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n.23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n.143 e successive
modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria di cui al comma 6 del richiamato art.22, possono essere
ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a
dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento
economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando
l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per
il quale non percepiscono la relativa indennità.
10.
Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art.7, commi 5, 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n.223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma
restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'art.37 della legge 9 marzo
1989, n.88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993
e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese
appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria
della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché
nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi
dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n.2052/88.
10-bis.
La determinazione dei requisiti di età di cui all'art.7, commi 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n.223, è effettuata con riferimento alle
disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al
31 dicembre 1992.
11.
soppresso
12.
I lavoratori di cui all'art.22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n.223,
iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i
quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale
scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto
per un ulteriore periodo di sei mesi.
13.
I lavoratori di cui all'art.22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n.223,
iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992,
beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei
mesi.
14.
Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente
residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono
equiparati ai cittadini non occupati, iscritti nelle liste di
collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in
Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo
contributivo di cui all'art.63 della legge 23 dicembre 1978, n.833 e
successive modificazioni ed integrazioni.
15.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno
1993, n.199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori
marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della
particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel
limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da
aziende pubbliche e private.
15-bis.
L'espressione "equipaggio", di cui all'art.4, comma 2, lettera a), della
legge 26 luglio 1984, n.413, e l'espressione "stato maggiore navigante",
di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche
ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di
direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I
comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi
dell'art.3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n.856, il regime
giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31
ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
15-ter.
Al fine di far
fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione
all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'art.4,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n.197, è concesso per ulteriori
387 unità. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto,
determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna
compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente
lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993,
individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui
assegnare il predetto beneficio.
16.
I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste
di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n.223, e per essi non trova
applicazione l'art.7 della legge medesima.
17.
Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo
1989-1993, stabilito dall'art.9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989,
n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.160,
sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di
attuazione e di copertura dei relativi oneri.
17-bis.
All'art.3 della legge 23 luglio 1991, n.223, dopo il comma 4, sono
aggiunti i seguenti: 4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il
trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia
disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n.148 e successive
estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da
imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si
trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del
trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da
prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei
dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.
4-ter. Ferma
restando la previsione dell'art.4 della legge 12 luglio 1988, n.270, e
limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993,
nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di
mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei
confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie
dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino
nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di
mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per
il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilità.
17-ter.
In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di
commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al
decreto-legge 29 marzo 1991, n.108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° giugno 1991, n.169, sia elevata al 40 per cento,la percentuale
stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1° luglio 1993 fino al 31
dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo di cui
all'art.1 del presente decreto.
Articolo
7
Norme in materia di
cassa integrazione guadagni.
1.
Il comma 4 dell'art.2 della legge 23 luglio 1991, n.223, è sostituito dal
seguente:
«4.
La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e
l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere
presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'art.7 della legge 20
maggio 1975, n.164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente
competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano
il secondo ed il terzo comma del predetto art.7.».
1-bis.
Dopo il comma 2 dell'art.10 della legge 23 luglio 1991, n.223, è inserito
il seguente: 2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da
formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo
le condizioni di cui all'art.2, comma 6, il pagamento diretto da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative
prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
2.
Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'art.15, comma 52,
della legge 11 marzo 1988, n.67, per «nuove assunzioni» sono da intendersi
anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società
costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione
straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa
integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili
alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla
autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.
3.
Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto
1981, n.416 e successive modificazioni, mantengono la propria validità in
quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non
modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n.223.
4.
Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art.35 della legge 5
agosto 1981, n.416 e successive modificazioni, si applicano anche al
settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive
private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate,
quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti
delle aziende funzionalmente collegate.
5.
Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'art.1, comma 5, secondo periodo,
della legge 23 luglio 1991, n.223, il CIPI può concedere, entro i limiti
di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il
1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non
superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori
interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di
particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del
programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà
anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda.
6.
Nelle aree di cui all'art.1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le
integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n.164,
relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva
verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a quindici dipendenti,
possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi
consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva
dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
6-bis. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della
Regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è
autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n.721, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 febbraio 1982, n.25, i lavoratori che, precedentemente alla data
di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n.223, siano stati
collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della
legge 12 agosto 1977, n.675 e successive modificazioni, e nei confronti
dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione,
o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o
avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui
alla citata legge n.223 del 1991.
6-ter. Le
disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori
destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni
di cui alle leggi 5 novembre 1968, n.1115 e successive modificazioni, e 8
agosto 1972, n.464 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni
di cui all'art.12 della legge 6 agosto 1975, n.427 e successive
modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n.795, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n.36, ivi compresi quelli già
collocati in mobilità.
6-quater. Ai
lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso
il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art.22,
comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni.
6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR.
Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento
si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il
1993. 6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il
conferimento della somma di cui al comma
6-quinquies.
Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro”; il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'art.12
della legge 23 luglio 1991, n.223, sono estese alle imprese esercenti
attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più
di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le
disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e
di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi
programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno
degli anni 1993, 1994 e 1995.
7.
Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'art.12
della legge 23 luglio 1991, n.223, sono estese alle imprese esercenti
attività commerciali che occupino più di 50 addetti e meno di 200. Il CIPI
approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi
annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.
8.
All'art.3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, nel primo periodo
le parole da «di omologazione» sino alle parole «dei beni» sono abrogate;
Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti
periodi: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì
concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella
cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di
integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello
previsto nel caso di dichiarazione di fallimento».
9.
L'art.2-ter del
decreto-legge 29 settembre 1992, n.393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n.460, è sostituito dal seguente:
«Art.2-ter
(Assunzione di lavoratori in
esubero da parte dell'INSAR). --
1. La società Iniziative
Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in
esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e
subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di
Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime
licenziati o collocati in mobilità.
2.I
lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del
licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di
mobilità.
3.Ai
predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'art.5, primo comma,
del decreto-legge 9 dicembre 1981, n.721, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 febbraio 1982, n.25, è riconosciuto il trattamento di
integrazione salariale straordinaria di cui all'art.22, comma 6, della
legge 23 luglio 1991, n.223.
4.Il
CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i
criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro
territorialmente competenti.
5.Per
le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6.Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
10.
Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di
trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di
lire 350 miliardi.
10-bis.
All'art.17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n.49, dopo le parole:
"cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o che abbiano iniziato
l'attività".
10-ter.
Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30
gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n.95, la durata dell'intervento della cassa integrazione
straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del
commissario.
Articolo
8
Norme in materia di
licenziamenti collettivi.
1.
Nella legge 23 luglio 1991, n.223, all'art.24, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3.
Quanto previsto all'art.4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art.5,
commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art.16, comma 1. Il
contributo previsto dall'art.5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui
all'art.16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di
mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di
accordo sindacale.».
2.
Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n.223, che si applicano anche ai soci lavoratori di
cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i princìpi di
non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile
1991, n.125.
3.
Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale,
possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori
dall'impresa ad altra per una durata temporanea.
4.
La disposizione di cui all'art.24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23
luglio 1991, n.223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in
mobilità i lavoratori di cui all'art.4, comma 9, della medesima legge deve
essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di
mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura
medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al
medesimo art.4, comma 9.
4-bis.
Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato
emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di
cui all'art.7 della legge 8 agosto 1972, n.464, i requisiti di cui agli
articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223, si
considerano acquisti con riferimento anche all'attività espletata presso
l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire
3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si
provvede mediante riduzione del contributo concesso alla Regione Calabria
di cui all'art.3, comma 9, del presente decreto.
5.
Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità
produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del
personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o
gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di
applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione
salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non
superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva
nell'arco di un quinquennio, di cui all'art.1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n.223.
6.
Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei
provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono
sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi
viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'art.4 della
legge 23 luglio 1991, n.223. La sospensione dei lavoratori, in funzione
delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza
meccanismi di rotazione.
7.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente
al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perché ne tenga conto in
sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i
trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.
8.
Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.4 ed al comma 4 dell'art.5
della legge 23 luglio 1991, n.223, si interpretano nel senso che il
mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art.37
della legge 9 marzo 1989, n.88, non comporta la sospensione della
procedura di mobilità di cui al medesimo art.4 e la perdita, da parte dei
lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di
cui all'art.7 della legge 23 luglio 1991, n.223.
Articolo
9
Interventi di
formazione professionale.
1.
Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e
lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le
regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi
paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del
Fondo di cui al comma 5.
2.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi,
nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le
commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e
consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e
degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la
ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché
servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito
comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con
priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli
uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a
livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture
pubbliche.
3.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le
province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di
formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori
della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento
professionale, dipendenti degli enti di cui all'art.1, comma 2, della
legge 14 febbraio 1987, n.40; interventi di formazione continua a
lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario
di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento
professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non
inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di
formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle
organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori,
ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che
abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di
settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni.
Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non
può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico
dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti
degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere
finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono
accedere ai fondi comunitari.
3-bis.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le
province autonome approvano i progetti di intervento di formazione
continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione
professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle
liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente
utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua
durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla
commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il
termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene
rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli
interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di
collocamento.
4.
Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilità
del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per
gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione
professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre
1988, n.408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n.492.
5.
A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse
derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già
stabilito dalla disposizione contenuta nell'art.25 della legge 21 dicembre
1978, n.845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo
per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.
6.
All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art.26
della legge 21 dicembre 1978, n.845, per il finanziamento delle attività
di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui
agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del
coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art.1
della legge 14 febbraio 1987, n.40, si provvede con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.
7.
Ai fini degli adempimenti di cui all'art.3 della legge 16 aprile 1987, n.183,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE
l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in
misura pari a due terzi, destinato al finanziamento degli interventi
formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo,
secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni,
programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo
appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo
parere della commissione centrale per l'impiego.
8.
Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'art.17,
comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n.845, la commissione centrale
per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto
all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei
lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione
professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.
9. Nell'ambito della
gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti
nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per
l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di
cui all'art.26 della legge 21 dicembre 1978, n.845 e successive
modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della
manodopera, istituito dall'art.28 della legge 12 agosto 1977, n.675 e
successive modificazioni e integrazioni.
10.
Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli
articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n.845, e dalla legge 14
febbraio 1987, n.40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al
comma 5.
11.
Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la
gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella
stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale
riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.
12.
Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26
della legge 21 dicembre 1978, n.845, per le parti già disciplinate dalle
disposizioni del presente articolo, nonché l'art.4 della legge 14 febbraio
1987, n.40.
13.
Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione,
nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il
reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di
donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi
ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui
all'art.25 della legge 21 dicembre 1978, n.845, sono integrate
dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'art.26,
primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.845.
14.
Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi,
le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o
orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono
avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro
territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale
per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato
presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria
territoriali, siano disponibili ad ospitarli.
15.
I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad
esso avviate ai sensi del comma 14 (1) non costituiscono rapporto di
lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi
ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze
sindacali aziendali.
16.
I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto
l'obbligo scolastico e si realizzano:
a)
per
gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale,
mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in
settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le
strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati,
garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed
organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano
agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap;
b)
per
gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano
concluso il relativo iter,
o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati,
disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di
formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da
maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite
convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di
orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la
presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle
attività;
b-bis
per
gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che
frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione,
mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da
effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di
convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole
e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle
associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini
professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le
aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni;
mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università,
le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti
formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi
universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.
17.
Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento
dei suindicati rapporti compresa l'individuazione del tutor, delle sue
caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di
tale figura professionale, sono stipulate sulla base di criteri definiti a
livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le
associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
18.
Le disposizioni dei commi 14, 15, 16 e 17 (così rettificato in G.U. 25
maggio 1993, n. 120), specificatamente quelle relative alle coperture
assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano
esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi
comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi,
nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire
mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.
Articolo
9-bis
Lavoratori
stagionali.
1.
Il comma 2 dell'art.23 della legge 28 febbraio 1987, n.56, è sostituito
dal seguente: "2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa
con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art.8-bis
del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1983, n.79, hanno diritto di precedenza
nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a
condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
2.
Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del
presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare
la quota di riserva prevista dall'art.25, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n.223.
Articolo
9-ter
Disposizioni per
l'ENI s.p.a.
1.
A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del
decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n.359, e dei previsti riassetti organizzativi e
produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI s.p.a. può predisporre un
programma biennale di prepensionamenti di anzianità,
riguardante anche le
società del gruppo, nei limiti di 1.500 unità. Di tale programma deve
essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
2.
Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1,
i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed
assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione
generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico
di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità
contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione
del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la
suddetta generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo
compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del
compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione
della domanda di pensione.
3.
Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente
alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei
requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4.
L'ENI s.p.a., sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande
presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e
all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono
trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in
cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.
5.
L'ENI s.p.a. e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun
mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti
di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima
retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato,
ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della
pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme
sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAI
in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non
superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato
degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.
Articolo
9-quater
Disposizioni
concernenti i dipendenti dei partiti politici.
1.
I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n.195 e
successive modificazioni, attualmente in servizio, nonché quelli
licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che possano far
valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di anzianità assicurativa e
contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e
b), dell'art.22 della legge 30 aprile 1969, n.153 e successive
modificazioni, hanno facoltà di richiedere, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione
dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per
la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle
disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore al periodo compreso
tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento dell'età
per il pensionamento di vecchiaia. La concessione del trattamento
pensionistico di cui al presente comma ha decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 1994.
2.
Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai
lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che
possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di
anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro
alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono
corrisposti, a far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non
superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni,
nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora
risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico
dichiarata dai predetti organismi.
3.
I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti
utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura
della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è
calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta
anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
4.
Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui
ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità di organico e delle
correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro
interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta
i conseguenti provvedimenti di ammissione.
5.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni
1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire 23
miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando lo
stanziamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio”.
Articolo
10
Copertura
finanziaria.
1.
Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui
al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:
a)
quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle
disponibilità di cui all'art.4, comma 2, del decreto-legge 1º aprile 1989,
n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.81;
b)
quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno
1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno
1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'art.26 della legge
21 dicembre 1978, n.845, accertate al 31 dicembre 1992;
c)
quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per
l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle
entrate di cui all'art.9, comma 5;
d)
quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti all'INPS dall'art.6, comma 15 (così rettificato
in G.U. 25 maggio 1993, n. 120);
e)
quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno
1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'art.8, comma 1;
f)
quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate assicurate dall'art.3 del decreto-legge 10 marzo
1993, n.56;
g)
quanto a lire 103 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi, l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire
30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2.
Le somme di cui al comma 1, lettere
a),
b) e
c), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi indicate,
per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche nel
conto residui.
Articolo
11
Entrata in vigore.
1.
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.
2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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