EDILI  che fare ?
  Capitolo 4 -  Appendice
 

Si trattano di seguito norme, ancorché in vigore, assumono però valenza “transitoria” in quanto soggette alla attesa Riforma  degli ammortizzatori sociali e/o della emanazione di legislazione regionale.

 

§ 1.  Liste di mobilità

a) requisiti soggettivi

Possono iscriversi alla lista di mobilità (che è regionale, articolata per sezioni circoscrizionali) i lavoratori licenziati in seguito al completamento di grandi opere pubbliche (vedi § 2 cap. 2), quelli licenziati per riduzione di personale da aziende con più di 15 dipendenti attraverso le procedure dell’art. 4 legge 223/91 (vedi § 1 cap. 2) e, solo fino al 31/12/03 (vedi art. 41 comma 2  legge 289/02) , quelli licenziati da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti e solo nei casi di giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, (ovvero lavoratori stabilmente in organico, vedi circ. Ministero del lavoro 14/6/94 prot. n. 3358)

Tutti questi lavoratori non hanno comunque diritto alla indennità di mobilità, in quanto il settore edile ne è escluso.

 

b) procedure di richiesta

Il lavoratore deve chiedere l’iscrizione entro 60 giorni dal licenziamento, alla sezione circoscrizionale per l’impiego territorialmente competente. La sezione verifica le condizioni soggettive e trasmette la domanda all’Ufficio regionale del lavoro.

 

c) vantaggi per i lavoratori

L’iscrizione nelle liste di mobilità dà al lavoratore iscritto il diritto a:

1.    essere convocato dalla sezione circoscrizionale, che è in rapporto con l’agenzia dell’impiego, per far conoscere la propria storia professionale e le proprie disponibilità per un nuovo lavoro;

2.   partecipare ai progetti di reinserimento ed alle iniziative di riqualificazione professionale predisposte dall’agenzia regionale per l’impiego;

3.    ricevere offerte di lavoro tramite l’ufficio del lavoro, con priorità sugli altri iscritti al collocamento, nonché richieste di utilizzazione temporanea per opere e servizi di pubblica utilità da parte della commissione regionale per l’impiego;

4.    avere un diritto di precedenza nelle assunzioni da parte di aziende che hanno licenziato per riduzione di personale e che riassumano lavoratori entro un anno da quei licenziamenti  (vedi art. 15 legge 29 aprile 1949 n. 264 e successive modificazioni);

5.    essere un tramite di incentivi economici per l’azienda che lo assume;

6.    se è assunto in un lavoro proposto dalla sezione circoscrizionale per l’impiego in un luogo in cui ha trasferito la propria residenza, ha diritto all’assistenza concessa dal Ministero del lavoro ai lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all’interno o all’esterno dello Stato, ed inoltre all’indennità di nuova sistemazione, al rimborso delle spese di viaggio per sé e la propria famiglia ed al rimborso delle spese di trasporto del mobilio (vedi regolamenti CEE numeri 2396, 2397, 2398 del 1971 e successive modificazioni, di cui si può avere spiegazione presso ogni ufficio del collocamento);

7.    se il lavoratore non rientra nei limiti previsti da questi regolamenti CEE, ma ha lavorato nella nuova residenza almeno 6 mesi in attività subordinata e non stagionale, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per sé e la famiglia e ad un’indennità di nuova sistemazione.

 

d) cancellazione dalle liste di mobilità

Con decisione del direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, emessa entro 15 giorni dal verificarsi di una delle cause seguenti, il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e perde anche il diritto all’eventuale trattamento di disoccupazione speciale prolungata di cui stia usufruendo (tranne che la cancellazione avvenga per scadenza temporale).

Contro tale decisione il lavoratore può ricorrere, entro 30 giorni, al direttore dell’ufficio regionale del lavoro che decide entro 20 giorni.

Si resta iscritti nella lista di mobilità per un tempo equivalente a quello previsto per usufruire in base all’età, dell’indennità di mobilità, ovvero 12 mesi per un’età inferiore a 40 anni, 24 mesi compiuti i 40 anni, 36 mesi compiuti i 50 anni, nel centro-nord; 24 mesi sotto i 40 anni, 36 mesi compiuti i 40 anni, 48 mesi compiuti i 50 anni, nel mezzogiorno.

Nel caso di disoccupazione edile prolungata (18 o 27 mesi) si resta iscritti nella lista di mobilità per un periodo minimo equivalente a quello del trattamento e massimo in relazione all’età che si aveva al momento dell’iscrizione. Stesse scadenze per chi è iscritto senza diritto ad alcun trattamento (art. 4 legge 236/93).

 

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità non sono computati nei limiti temporali di permanenza nelle liste di mobilità.

La lavoratrice che in tali periodi rifiuta l’offerta di lavoro o di impiego nei servizi od opere di pubblica utilità, non viene cancellata dalla lista di mobilità.

 

I motivi di cancellazione dalle liste di mobilità sono:

¨       decorrenza dei termini;

¨       rifiuto di frequentare (o scarsa frequenza) un corso di formazione autorizzato dalla regione;

¨       rifiuto di un lavoro professionalmente equivalente od omogeneo, con inquadramento non inferiore del 10% a quello di provenienza, entro 50 km dalla residenza o raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici (distanze che possono essere variate dalle CRI);

¨      rifiuto di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità proposti dalla commissione regionale dell’impiego, entro 50 km della residenza o raggiungibili in 60 minuti con mezzi pubblici;

¨       non comunicazione alla sede territoriale dell’INPS del lavoro svolto a tempo determinato o a tempo parziale;

¨      rifiuto, senza giustificato motivo, della convocazione da parte della sezione circoscrizionale o dell’agenzia per l’impiego;

¨       assunzione a tempo pieno indeterminato;

¨       scelta di richiedere subito la corresponsione di tutto il trattamento di sostegno al reddito cui si ha diritto, per svolgere attività autonoma.