AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Diritti e obblighi dei lavoratori durante la sospensione dal lavoro |
Durata minima del rapporto di lavoro per
accedere alla CIG |
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Il lavoratore:
# Per accedere alla CigS (art. 8, comma 4 della legge 20 maggio 1988, n. 160) deve avere maturato un'anzianità di lavoro presso l'azienda di almeno 90 giorni.
Ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge 1° giugno 1991, n. 169, qualora venga riconosciuto il trattamento di CigS ad una nuova iniziativa industriale promossa da parte di un'azienda per la quale (mediante emanazione del decreto di cui all'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464), si riconosce alla medesima il “carattere sostitutivo dell'attività industriale”, precedentemente svolta da altra impresa dalla quale provengono i lavoratori assunti nella nuova iniziativa, questi ultimi possono essere collocati in CigS dal primo giorno, in quanto nel calcolo dei 90 giorni di attività lavorativa, si considera anche il periodo di anzianità maturato presso l'azienda di provenienza.
Per fruire della CigO invece non è richiesta nessuna condizione particolare relativa all'anzianità aziendale individuale. Nello specifico possono accedervi i lavoratori ancora in prova nonché quelli con contratto a termine, a part-time o con CFL. Ne sono invece esclusi gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio.
# In caso di stipula del CdS (art. 1, comma 6 della legge 19 dicembre 1984, n. 863) si applica quanto previsto per la CigS dall’art. 8, comma 4 della legge 20 maggio 1988, n. 160.
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