Legge 0169 (1991.06.01)
Legge 1° giugno 1991, n. 169
omissis
articolo 2 omissis 9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n°464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n° 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n° 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attivitą lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza. omissis |