Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

Legge 0464 (1972.08.08)

 

Legge 8 agosto 1972, n. 464

 

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione

 

 

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Articolo 2

I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.

 

Articolo 3

I lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge hanno diritto all'assistenza sanitaria per sé e per i loro familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme e le modalità in atto vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Il trattamento stesso sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori della assicurazione contro le malattie.

 

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Articolo 7

I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.

Il carattere sostitutivo dell'attività industriale e l'ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. [1]

Qualora l'attività industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro per le partecipazioni statali.

 

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Essendo questa un'ipotesi che spesso è prevista dalle intese sindacali, per una migliore lettura e comprensione degli effetti, in calce sono trascritti i testi delle succitate norme.

 

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 Decreto Legge 21 marzo 1988, n. 86

 

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Articolo 8

 

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3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento.

 

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Legge 1° giugno 1991, n. 169

 

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Articolo 2

 

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9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n.464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

 

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[1] Si precisa che  l'impresa che ha ottenuto il Decreto di riconoscimento di attività sostitutiva, può collocare in CIGS i lavoratori neoassunti, anche se non hanno maturato i 90 giorni di "anzianità lavorativa" richiesti dall'articolo 8, comma 3 del Decreto-legge 21 marzo 1988, n° 86.

Ciò è reso possibile a seguito della deroga introdotta dall'articolo 2, comma 9 della Legge 1 giugno 1991, n° 169.