AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cumulo dei periodi  (CigO+CigS+CdS)

 

 CASI IN CUI È POSSIBILE SUPERARE IL CUMULO (Deroghe)

 

CigS per crisi

 

Ai sensi dell’art. 1 del DM 20 agosto 2002, n. 31447 quando l’azienda sottoposta a procedura ha iniziato la sua attività almeno 24 mesi prima dell’avvio degli interventi di CigS protrattisi nel triennio di riferimento e sia proseguita fino ai 12 mesi antecedenti la dichiarazione del fallimento o di analoga procedura concorsuale.

 

CigS per riorganizzazione, ristrutturazione o conversione (esclusa la crisi aziendale) nell'impresa in cui è intervenuto un cambiamento dell'assetto proprietario.

 

 

Secondo l'art. 2 del citato DM 20 agosto 2002, n. 31447, l'approvazione di un nuovo periodo di CigS per una delle causali richiamate nel titolo richiede che sia intervenuto un effettivo mutamento dell'assetto proprietario dell'impresa, mediante il passaggio ad un nuovo soggetto imprenditoriale della quota di maggioranza dell'azienda (o del controllo nel caso si tratti di società quotata in borsa).

 

È poi richiesto che il mutamento dell'assetto proprietario abbia comportato un incremento del capitale sociale superiore del 25% di quello precedente e non inferiore ad 1 milione di euro, qualora la durata del programma di CigS non sia superiore a 12 mesi e di 2milioni di euro se invece è di durata superiore.

 

Una terza condizione richiesta è data dall'entità degli investimenti che non devono essere inferiori al 20% dell'apporto di nuovo capitale.

Se invece l'incremento del capitale sociale è costituito anche da apporti patrimoniali alla società, la percentuale degli investimenti, sul totale dell'incremento del capitale e degli apporti patrimoniali, non deve essere inferiore al 50%.

 

Contratto di Solidarietà

 

Secondo l'art. 7 del DM 20 agosto 2002, n. 31445 il limite di cumulo può essere superato se il CdS, in presenza di una procedura di mobilità, è finalizzato al mantenimento in azienda di almeno il 50% dei lavoratori dichiarati eccedenti, condizione che deve essere espressamente indicata nella sottoscrizione del medesimo.

 

AVVERTENZA

È opportuno che nella verifica sulla possibilità di superare il periodo massimo di cumulo dei 3 anni nel quinquennio, si accerti anche SE il periodo di sospensione in corso PUÒ essere ancora prorogabile rispetto alla durata massima ammessa per la specifica causale (Riorganizzazione, Ristrutturazione, Crisi, CdS, procedure concorsuali e CigO).

 

Aziende interessate da CdS e da programmi di CIGS

 

Secondo gli indirizzi contenuti nel DM MinLav 23 dicembre 1994, nell'ambito della medesima unità è possibile ricorrere contemporaneamente ad entrambi gli interventi purché sussistano le seguenti condizioni:

-             i programmi di CIGS devono essere esclusivamente quelli per ristrutturazione, riorganizzazione produttiva e crisi aziendale;

-              nel caso di crisi, il programma deve essere finalizzato al risanamento, al mantenimento dell'attività produttiva ed al recupero occupazionale e con l'esclusione assoluta della cessazione dell'attività produttiva;

-             i lavoratori interessati ai due interventi devono essere comunque diversi ed individuati attraverso appositi elenchi nominativi, e tale condizione deve essere presente per tutto il periodo temporale in cui coesistono operativamente il CdS e la CIGS.

 

Il citato DM esclude invece la possibilità di cumulo dei due interventi nella stessa unità produttiva quando l'azienda abbia presentato istanza per essere ammessa ovvero sia stata sottoposta a procedura concorsuale.