Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

DM MinLav 23 dicembre 1994

 

 

 Decreto ministeriale 23 dicembre 1994, n. 32832

 

 

Disciplina del cumulo nella medesima unità produttiva del CdS e della CigS

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

§         VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

§         VISTO part. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

§         VISTO part. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

§         VISTO il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 191uglio 1993, n. 236;

§         VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

§         VISTO part. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

§         VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 1, della sopra richiamata legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede, tra l'altro, che le condizioni alle quali è consentito il cumulo tra il trattamento di integrazione salariale per attuazione di programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ed il trattamento di integrazione salariale conseguente alla stipula di un contratto di solidarietà sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

§         SENTITO il predetto comitato tecnico nella riunione del 24 novembre 1994;

 

 DECRETA

 

1. Nell'unità produttiva interessata sia da contratti di solidarietà, sia da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, il cumulo dei due distinti benefici è consentito alle seguenti condizioni:

 

a)         i programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 richiamata in premessa, per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, ovvero per crisi aziendale;

b)         nei casi di crisi aziendale, nell'unità produttiva sia in corso di attuazione un programma di risanamento, fondato su prospettive di mantenimento dell'attività produttiva e di recupero occupazionale, con esclusione assoluta, quindi, dei casi di cessazione della predetta attività;

c)          i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, tramite appositi elenchi nominativi: tale diversità deve sussistere sin dall'inizio e per l'intero periodo in cui coesistono il contratto di solidarietà ed il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria.

 

2. Il suddetto cumulo è, viceversa, escluso nei seguenti casi:

 

a)            l'impresa abbia presentato istanza per essere ammessa ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della legge n. 223/1991, ovvero sia sottoposta ad una delle suddette procedure;

b)            l'impresa versi nell'ipotesi di cui all'art. 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

c)             nell'unità produttiva interessata, sia in corso di applicazione l'accordo per la gestione degli esuberi, previsto dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nonché dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572.

 

 Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei Conti.