AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS)

 

PRESTAZIONI ECONOMICHE 

In teoria, per i periodi in cui sono sospesi dal lavoro a zero ore, i lavoratori ricevono una integrazione del salario pari all'80% della retribuzione non corrisposta a seguito della sospensione dal lavoro.

 

In realtà la somma effettivamente erogata è ben al di sotto di questa percentuale in quanto la medesima è sottoposta all'applicazione di due massimali (annualmente rivalutati nella misura dell'80% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati).  

vedi nota A

 

L'applicazione del primo o del secondo massimale è condizionata dall'entità della retribuzione mensile lorda (ivi compreso il rateo della 13a mensilità, dell'eventuale 14a e/o del premio annuo) che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di sospensione dal lavoro.

 

Il valore della retribuzione mensile lorda che determina il diritto a percepire l'integrazione salariale in base al primo o secondo massimale (inizialmente stabilito dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall'art. 1 della successiva legge 19 luglio 1994, n. 451) è rivalutato annualmente (anch'esso nella misura dell'80% delle variazioni medie dell'indice ISTAT).  

 

Nel caso in cui il ricorso alla CigS avvenga attraverso la riduzione dell'orario di lavoro, l'integrazione salariale, entro i limiti di valore dei massimali, è corrisposta in misura proporzionale.

 

La legge 451/94 (di modifica della legge 427/80 per introdurre la rivalutazione annua dell'integrazione salariale) è entrata in vigore il 1° gennaio 1995 (in coincidenza con l'applicazione del secondo massimale) ed ha fissato i valori storici (lordi) per entrambi i massimali, così come riportati nella seguente tabella.

vedi tabella 1