AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS) |
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PRESTAZIONI ECONOMICHE |
In teoria, per i
periodi in cui sono sospesi dal lavoro a zero ore, i lavoratori
ricevono una integrazione del salario pari all'80% della retribuzione
non corrisposta a seguito della sospensione dal lavoro. In realtà la somma
effettivamente erogata è ben al di sotto di questa percentuale in
quanto la medesima è sottoposta all'applicazione di due massimali
(annualmente rivalutati nella misura dell'80% delle variazioni
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati). vedi nota
A L'applicazione del
primo o del secondo massimale è condizionata dall'entità della
retribuzione mensile lorda (ivi compreso il rateo della 13a mensilità,
dell'eventuale 14a e/o del premio annuo) che il lavoratore
avrebbe percepito nel periodo di sospensione dal lavoro. Il valore della
retribuzione mensile lorda che determina il diritto a percepire
l'integrazione salariale in base al primo o secondo massimale
(inizialmente stabilito dell'articolo unico della
legge 13 agosto 1980, n. 427,
come modificata dall'art. 1 della successiva
legge 19 luglio 1994, n. 451)
è rivalutato annualmente (anch'esso nella misura dell'80% delle
variazioni medie dell'indice ISTAT). Nel caso in cui il
ricorso alla CigS avvenga attraverso la riduzione dell'orario di
lavoro, l'integrazione salariale, entro i limiti di valore dei
massimali, è corrisposta in misura proporzionale. La legge 451/94
(di modifica della legge 427/80 per introdurre la rivalutazione annua
dell'integrazione salariale) è entrata in vigore il 1° gennaio 1995
(in coincidenza con l'applicazione del secondo massimale) ed ha
fissato i valori storici (lordi) per entrambi i massimali, così come
riportati nella seguente tabella. vedi
tabella 1