Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

Legge 0451 (1994.07.19)

 

Legge 19 luglio 1994, n.451

(G.U. 19 luglio, n. 167)

 

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 299 RECANTE

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI.

 

 

Articolo 1

Norme in materia di cassa integrazione guadagni

 

omissis

 

3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

A tal fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5, legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché alla commissione regionale per l'impiego perché questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le domande di proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata l'istanza di primo riconoscimento.

4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n° 223, è sostituito dal seguente:

"3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, non può essere superiore a due anni.

Il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi  dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio."

 

 omissis