IPOTESI
DI
CONTRATTO
COLLETTIVO PROVINCIALE INTEGRATIVO
DEL CCNL
29 GENNAIO 2000
da valere per tutte le imprese edili ed affini ed i
lavoratori da esse dipendenti, operanti nel territorio di Parma e provincia
Addì, 20 dicembre 2002
tra
- l'UNIONE
PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente "pro-tempore" Marco Rosi, assistito dal Direttore
Cesare Azzali;
- il
GRUPPO COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI di Parma, in persona del Suo Capo Gruppo
Gabriele Buia, assistito dal Condirettore dell’unione Parmense degli
Industriali Romano Brunelli, dai sigg. Luigi Pavarani e Giorgio Reggi
dell'Ufficio Risorse Umane e Relazioni Industriali
con l'intervento di una Delegazione designata dalla
Consulta del Gruppo Costruttori Edili ed Affini nelle persone dei sigg.: Enrico Schilk, Egidio Romitelli, Carlo Manghi e Alberto Lunardini
e
- le FEDERAZIONI DEI LAVORATORI DELLE
COSTRUZIONI, della provincia di Parma
- FENEAL-UIL, rappresentata dal
segretario Gianfranco Borghesi e dal sig.Pietro
Bronzoni
- FILCA-CISL, rappresentata dal segretario
Roberto Pellicelli, e dai Sigg.:
Angelo Piazza e Fulvio Buia
- FILLEA-CGIL, rappresentata dal segretario Hervè Zamboni, e dai Sigg. Fabrizio Ghidini, Antonio Gasparelli, Renato Pasquali, Andrea Frati, Enrico Concari e Rolando
Ruggeri
- CGIL PROVINCIALE nella persona del suo
segretario Paolo Bertoletti
- CISL PROVINCIALE nella
persona del suo segretario Daniela Incerti
- UIL PROVINCIALE nella persona del suo
segretario Mario Miano
con l'intervento di una rappresentanza di delegati.
In attuazione del disposto di cui
all'art.39 del vigente CCNL
e dell'accordo nazionale definito in data 29 gennaio 2002, in materia di
contrattazione integrativa, si stipula e conviene il seguente accordo per il
rinnovo del CCPL 18 marzo 1998.
PREMESSA
Il
settore delle costruzioni rappresenta un forte elemento di crescita economica e
sociale per la nostra provincia.
Per
questo le parti convengono sull’opportunità di sostenere, con azioni positive, il concreto sviluppo del comparto favorendo il
rafforzamento dell’impresa edile che opera nel rispetto delle norme di legge e
di contratto. Tali azioni devono essere indirizzate a
incoraggiare l’adozione, da parte delle aziende, di politiche di investimenti e
di gestione che, consolidando il settore, sappiano contribuire ad una migliore
qualificazione del sistema produttivo locale.
Determinanti per la competitività delle imprese saranno non
solo il mercato e la capacità di contenere oneri e costi, ma anche il grado di
relazioni che le parti sociali sapranno darsi.
In questa ottica si ritiene di dover proseguire nella direzione
indicata già dal precedente accordo in ordine alla lotta al lavoro irregolare
ed alla emersione del lavoro sommerso, adottando tutte quelle iniziative che,
pur nel rispetto delle specifiche competenze, sappiano contribuire al
raggiungimento dell’obiettivo comune.
Si
conviene pertanto di dare tempestiva attuazione al disposto contrattuale
relativo alle “Azioni comuni di autotutela”
di cui al CCPL 13 marzo 1998, impiegando gli strumenti informatici per la
gestione di tutti gli elementi conoscitivi che servono per contrastare in
maniera efficace il lavoro irregolare e la concorrenza sleale tra imprese.
In
particolare le Parti si faranno promotrici della iniziativa
di costituzione, presso la Cassa Edile, di una banca dati finalizzata
all’adozione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), quale
strumento per semplificare le procedure richieste alle imprese per
l’assegnazione e realizzazione di appalti pubblici e privati e favorire una
corretta competizione tra aziende basata sulla qualità organizzativa e
progettuale del cantiere, nel rispetto delle norme di legge e di contratto.
Considerata
la necessità che tale documento risulti di semplice e
concreta attuazione sull'intero territorio nazionale, le Parti si impegnano ad adeguare
il modello allo schema nazionale.
Le
Parti inoltre ritengono che, attraverso la ricerca di convergenze nell’analisi
di problemi e nell’individuazioni di possibili
soluzioni, si possano valorizzare le potenzialità del sistema produttivo ed
occupazionale edile.
Per
questo le parti si impegnano ad esaminare, nel corso
di apposito incontro, iniziative e proposte atte a rilanciare il settore nel
pieno rispetto di corretti criteri di sviluppo anche sul piano occupazionale.
In
questo senso deve essere affrontato il problema del reperimento di manodopera,
soprattutto di maestranze specializzate, che allo stato attuale presenta evidenti carenze di ordine genetico strutturale.
Il
Gruppo Costruttori edili e le Organizzazioni sindacali di categoria intendono
pertanto procedere nella realizzazione degli obiettivi
comuni a sostegno delle politiche del settore, anche attraverso la pratica
della concertazione con le Istituzioni sugli argomenti rispetto ai quali è
stata raggiunta una convergenza tra le parti.
Le
Parti, quindi riconoscendo che il crescente impiego di lavoratori non locali deve essere visto come una opportunità da consolidare
attraverso l'adozione di adeguate e concrete politiche di accoglienza, nonché
di formazione, convengono di intraprendere le necessarie azioni a sostegno di
tale obiettivo, segnatamente nell'ambito delle attività e finalità dell'Ente
Scuola Edile.
ENTI BILATERALI
Le
Parti convengono sull’opportunità di utilizzare al meglio le risorse degli
Organismi Paritetici che, anche grazie al rafforzamento della Cassa, con il
rientro delle Associazioni artigiane, sapranno contribuire in maniera determinante alla lotta al lavoro irregolare. Per questo
sarà data priorità alle esigenze di impiego di risorse
umane e di utilizzo di appositi strumenti informatici per la gestione concreta
e tempestiva del progetto di controllo sulla regolarità dei lavori.
Verrà altresì data tempestiva attuazione agli impegni di
aggiornamento degli statuti, per renderli adeguati alla mutata realtà.
Un’apposita commissione, incaricata dalle parti sociali,
assumerà il compito di analizzare l’attuale sistema di provvidenze della Cassa
Edile, per formulare, entro il prossimo anno, valutazioni e proposte di
modifica, nel rispetto del principio di compatibilità tra costi e ricavi,
nell’ottica di realizzare obiettivi di carattere sociale, cui le singole
imprese, stante la particolare parcellizzazione del settore, difficilmente
potrebbero corrispondere direttamente.
In
tale contesto e nel corso di apposita riunione, da
tenersi entro il 31 luglio 2003, potrà essere riesaminata la richiesta di
estensione, al personale impiegatizio, di provvidenze a carattere
previdenziale, personale per il quale dovrà essere istituito in Cassa edile un
apposito elenco.
FORMAZIONE
Le
Parti attribuiscono alla formazione una importanza
strategica al fine della valorizzazione delle capacità professionali del
lavoratore e della sua qualificazione nonché del rafforzamento della
competitività aziendale.
Per
questo si riconosce alla Scuola Edile un ruolo fondamentale nell'attuazione
della formazione in tutte le sue articolazioni anche in materia di sicurezza
sul lavoro.
Particolare
attenzione verrà data al tema della formazione dei
lavoratori assunti con contratto di formazione e di apprendistato, formazione
che dovrà trovare concreto riscontro nel rispetto delle norme di legge.
Le
Parti, condividendo l'obiettivo della formazione preventiva dei giovani che si
apprestano ad entrare nel settore, si impegnano ad incontrarsi
entro il 30.6.2003, per analizzare, nel corso di apposita riunione, tale
problematica e, sulla base delle considerazioni che potranno emergere, adottare
le decisioni del caso.
Le
Parti convengono inoltre sull'opportunità che, a livello nazionale siano concordate iniziative volte a promuovere la gestione a
livello territoriale di quella formazione che, sorretta da finanziamenti
pubblici, favorisca il raggiungimento di una qualificazione sistematica e
programmata di tutti i profili professionali operanti in azienda.
SICUREZZA
Nell’ambito
del progetto di realizzazione di una più puntuale formazione dei lavoratori
(con particolare riferimento ai preposti) in materia di sicurezza e prevenzione
infortuni sui luoghi di lavoro, verrà rafforzato il ruolo
del CTP che dovrà poter intervenire in tutte le realtà produttive
indipendentemente dalla loro dimensione e struttura.
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 88 del vigente
CCNL e dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 626/94, le
parti si incontreranno entro il 31.3.2003, per
esaminare la possibilità di arrivare alla loro attuazione attraverso il sistema
mutualizzato degli oneri.
TRASPORTI
A
decorrere dal 1° luglio 2004 l'indennità di cui al CCPL 13 marzo 1993, definita
a titolo di concorso nelle spese di trasporto sarà dovuta
nelle seguenti misure:
- fino a 3 Km. nessun rimborso
- fino a 5 Km. 0,52 euro al
giorno
- fino a 10 Km. 0,90 euro al
giorno
- fino a 20 Km. 1,70 euro al
giorno
- fino a 30 Km. 2,55 euro al
giorno
- oltre 30 Km. 3,20 euro al
giorno.
Sono
fatte salve le condizioni in atto per la maturazione della predetta indennità.
TRASFERTA
Le
Parti convengono che, a far tempo dal 1° giugno 2003,
l'indennità giornaliera – corrisposta a titolo di diaria – di cui al vigente
contratto integrativo provinciale, venga corrisposta nelle seguenti misure
lorde giornaliere:
- per
distanze fino a 20 Km
7 euro
- per
distanze da 21 a 40 Km
8 euro
- per
distanze da 41 Km a 60 Km 10
euro
- per
distanze oltre 60 Km 11
euro
Sono fatte
salve, in quanto integralmente richiamate, le
condizioni contrattuali previste per la maturazione del diritto all’indennità
di cui sopra.
INDUMENTI DI LAVORO
Dal 1°
ottobre 2003 cesserà, per le imprese l’obbligo, di versamento alla Cassa Edile
del contributo pari allo 0,65% a titolo di indumenti
di lavoro. Da tale data le imprese saranno pertanto tenute a consegnare ai
nuovi assunti e dal 1° gennaio 2004 a tutto il personale operaio dipendente la stessa quantità – a parità di standard di
qualità – di indumenti attualmente forniti dalla Cassa Edile e in particolare:
-
due paia di scarpe (invernali/estive);
-
due paia di pantaloni estivi (con o senza pettorina);
-
un paio di pantaloni invernali (con o senza
pettorina)
-
due magliette;
-
un giubbino invernale;
-
un casco e un paio di guanti da lavoro qualora la
mansione lo imponga;
MENSA
A far tempo dal 1° giugno 2003, nella composizione del pasto
(primo, secondo, contorno e pane) che le aziende sono tenute a mettere a
disposizione del personale dipendente, verrà inserita anche una bevanda non
alcolica (mezzo litro di acqua minerale).
Il
prezzo del pasto a carico del lavoratore dovrà, nella proporzione in atto,
tener conto anche di tale maggior costo.
In relazione al disposto di cui all'art. 7 del CCPL 24 giugno
1986 in tema di mensa, si conviene che l'onere aggiuntivo a carico dell'impresa
nell'ipotesi in cui non risulti possibile la fornitura da parte di aziende
specializzate nella ristorazione, ma si debba far riferimento a soluzioni
diverse quali, ad esempio, la fornitura dei pasti da parte di trattorie
esistenti nei pressi del cantiere, a far tempo dal 1° luglio 2003 non dovrà
superare il valore di 4 euro. Tale importo dal 1° gennaio 2005 è elevato a 4,5
euro.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Le
parti convengono di dare continuità al sistema del salario variabile.
Per
questo concordano che l’elemento economico territoriale di cui al precedente
accordo potrà essere riconosciuto, nelle nuove misure di seguito indicate,
anche per gli anni 2003, 2004 e 2005 in funzione del miglior andamento del
settore nel suo complesso a livello provinciale.
Ai
fini della conferma o variazione delle misure dell'elemento economico
territoriale, una commissione paritetica sindacale appositamente costituita nel
corso di una specifica riunione da tenersi entro il 31 dicembre di ogni anno, valuterà la situazione del settore sulla base
di diversi indicatori tra i quali anche:
1)
andamento occupazionale rilevabile dai dati in possesso
dalla Cassa Edile;
2)
andamento dell'attività produttiva rilevabile dai bandi di
gara e dalle concessioni edilizie rilasciate;
3)
andamento del fenomeno infortunistico;
4)
andamento del ricorso all'integrazione salariale;
5)
andamento denuncia nuovi lavori.
Le
parti riconoscendo che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata
definita in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993,
dall'art.39 del CCNL 5 luglio 1995 e dall'accordo
nazionale del 29 gennaio 2002, convengono che al venir meno, per qualsiasi
causa, dei benefici sulla decontribuzione, si incontreranno per effettuare le opportune verifiche al
riguardo e gli eventuali relativi interventi.
Inoltre
le Parti, confermano che l'importo corrispondente all'erogazione verrà anticipato mensilmente a titolo di acconto, in attesa
di una verifica sulla ricorrenza delle condizioni.
L'elemento
economico territoriale, di cui agli articoli 39 lettera (d e 47 del CCNL 29 gennaio 2000, è stabilito
nella misura complessiva dell' 11%, dei minimi di paga
e stipendio, con decorrenza 1° gennaio 2003 e nella misura del 14%, dei minimi
di paga e stipendio, dal 1° dicembre 2003.
Dal
2003 pertanto gli importi in euro dell’elemento economico territoriale, erogati
a titolo di anticipo, sono i seguenti:
LIVELLO |
CATEGORIE |
Dal 1.1.03 |
|
7 |
Quadri e impiegati di 1^ super |
€ 109,69 |
|
6 |
Impiegati di 1^ |
€ 98,72 |
|
5 |
Impiegati di 2^ |
€ 82,27 |
|
4 |
Impiegati e operai di 4°
livello |
€ 76,78 |
€ 0,44 |
3 |
Impiegati di 3^ e operai specializzati |
€ 71,30 |
€ 0,41 |
2 |
Impiegati di 4^ e operai qualificati |
€ 64,17 |
€ 0,37 |
1 |
Impiegati di 4^ 1° impiego e op.comuni |
€ 54,84 |
€ 0,32 |
- |
Custodi, portinai, fattorini |
|
€ 0,28 |
- |
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) |
|
€ 0,25 |
LIVELLO |
CATEGORIE |
Dal 1.12.03 |
|
7 |
Quadri e impiegati di 1^ super |
€ 139,60 |
|
6 |
Impiegati di 1^ |
€ 125,64 |
|
5 |
Impiegati di 2^ |
€ .104,70 |
|
4 |
Impiegati e operai di 4°
livello |
€. 97,72 |
€ 0,56 |
3 |
Impiegati di 3^ e operai specializzati |
€. 90,74 |
€ 0,52 |
2 |
Impiegati di 4^ e operai qualificati |
€. 81,67 |
€ 0,47 |
1 |
Impiegati di 4^ 1° impiego e op.comuni |
€. 69,80 |
€ 0,40 |
- |
Custodi, portinai, fattorini |
|
€ 0,36 |
- |
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) |
|
€ 0,32 |
NORMA FINALE
Si intendono fatte salve le condizioni più favorevoli
eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla
data di entrata in vigore del presente contratto.
DECORRENZA E DURATA
Il
presente contratto integrativo è valido per tutto il
territorio della provincia di Parma a decorrere, salvo specifiche diverse
decorrenze, dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino al
31.12.2005.
Letto,
approvato e sottoscritto.
p. l'UNIONE P.SE
INDUSTRIALI p. FENEAL FILCA
FILLEA
p. GRUPPO COSTRUTT. EDILI p. CGIL CISL UIL PROVINCIALI