IPOTESI DI

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE INTEGRATIVO

DEL CCNL 29 GENNAIO 2000

 

da valere per tutte le imprese edili ed affini ed i lavoratori da esse dipendenti, operanti nel territorio di Parma e provincia

 

 

Addì, 20 dicembre 2002

 

tra

 

-   l'UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente "pro-tempore" Marco Rosi, assistito dal Direttore Cesare Azzali;

 

-   il GRUPPO COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI di Parma, in persona del Suo Capo Gruppo Gabriele Buia, assistito dal Condirettore dell’unione Parmense degli Industriali Romano Brunelli, dai sigg. Luigi Pavarani e Giorgio Reggi dell'Ufficio Risorse Umane e Relazioni Industriali

 

con l'intervento di una Delegazione designata dalla Consulta del Gruppo Costruttori Edili ed Affini nelle persone dei sigg.: Enrico Schilk, Egidio Romitelli, Carlo Manghi e Alberto Lunardini

 

e

 

-   le FEDERAZIONI DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI, della provincia di Parma

 

-   FENEAL-UIL, rappresentata dal segretario Gianfranco Borghesi e dal sig.Pietro Bronzoni

-   FILCA-CISL, rappresentata dal segretario Roberto Pellicelli, e dai Sigg.: Angelo Piazza e Fulvio Buia

-   FILLEA-CGIL, rappresentata dal segretario Hervè Zamboni, e dai Sigg. Fabrizio Ghidini, Antonio Gasparelli, Renato Pasquali, Andrea Frati, Enrico Concari e Rolando Ruggeri

 

 

-   CGIL PROVINCIALE nella persona del suo segretario Paolo Bertoletti

-   CISL PROVINCIALE nella persona del suo segretario Daniela Incerti

-   UIL PROVINCIALE nella persona del suo segretario Mario Miano

 

con l'intervento di una rappresentanza di delegati.

 

In attuazione del disposto di cui all'art.39 del vigente CCNL e dell'accordo nazionale definito in data 29 gennaio 2002, in materia di contrattazione integrativa, si stipula e conviene il seguente accordo per il rinnovo del CCPL 18 marzo 1998.

 

PREMESSA

 

        Il settore delle costruzioni rappresenta un forte elemento di crescita economica e sociale per la nostra provincia.

 

        Per questo le parti convengono sull’opportunità di sostenere, con azioni positive, il concreto sviluppo del comparto favorendo il rafforzamento dell’impresa edile che opera nel rispetto delle norme di legge e di contratto. Tali azioni devono essere indirizzate a incoraggiare l’adozione, da parte delle aziende, di politiche di investimenti e di gestione che, consolidando il settore, sappiano contribuire ad una migliore qualificazione del sistema produttivo locale.

 

        Determinanti per la competitività delle imprese saranno non solo il mercato e la capacità di contenere oneri e costi, ma anche il grado di relazioni che le parti sociali sapranno darsi.

 

        In questa ottica si ritiene di dover proseguire nella direzione indicata già dal precedente accordo in ordine alla lotta al lavoro irregolare ed alla emersione del lavoro sommerso, adottando tutte quelle iniziative che, pur nel rispetto delle specifiche competenze, sappiano contribuire al raggiungimento dell’obiettivo comune.

 

        Si conviene pertanto di dare tempestiva attuazione al disposto contrattuale relativo alle “Azioni comuni di autotutela” di cui al CCPL 13 marzo 1998, impiegando gli strumenti informatici per la gestione di tutti gli elementi conoscitivi che servono per contrastare in maniera efficace il lavoro irregolare e la concorrenza sleale tra imprese.

 

        In particolare le Parti si faranno promotrici della iniziativa di costituzione, presso la Cassa Edile, di una banca dati finalizzata all’adozione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), quale strumento per semplificare le procedure richieste alle imprese per l’assegnazione e realizzazione di appalti pubblici e privati e favorire una corretta competizione tra aziende basata sulla qualità organizzativa e progettuale del cantiere, nel rispetto delle norme di legge e di contratto.

 

        Considerata la necessità che tale documento risulti di semplice e concreta attuazione sull'intero territorio nazionale, le Parti si impegnano ad adeguare il modello allo schema nazionale.

 

        Le Parti inoltre ritengono che, attraverso la ricerca di convergenze nell’analisi di problemi e nell’individuazioni di possibili soluzioni, si possano valorizzare le potenzialità del sistema produttivo ed occupazionale edile.

        Per questo le parti si impegnano ad esaminare, nel corso di apposito incontro, iniziative e proposte atte a rilanciare il settore nel pieno rispetto di corretti criteri di sviluppo anche sul piano occupazionale.

 

        In questo senso deve essere affrontato il problema del reperimento di manodopera, soprattutto di maestranze specializzate, che allo stato attuale presenta evidenti carenze di ordine genetico strutturale.

 

        Il Gruppo Costruttori edili e le Organizzazioni sindacali di categoria intendono pertanto procedere nella realizzazione degli obiettivi comuni a sostegno delle politiche del settore, anche attraverso la pratica della concertazione con le Istituzioni sugli argomenti rispetto ai quali è stata raggiunta una convergenza tra le parti.

 

        Le Parti, quindi riconoscendo che il crescente impiego di lavoratori non locali deve essere visto come una opportunità da consolidare attraverso l'adozione di adeguate e concrete politiche di accoglienza, nonché di formazione, convengono di intraprendere le necessarie azioni a sostegno di tale obiettivo, segnatamente nell'ambito delle attività e finalità dell'Ente Scuola Edile.

 

ENTI BILATERALI

 

        Le Parti convengono sull’opportunità di utilizzare al meglio le risorse degli Organismi Paritetici che, anche grazie al rafforzamento della Cassa, con il rientro delle Associazioni artigiane, sapranno contribuire in maniera determinante alla lotta al lavoro irregolare. Per questo sarà data priorità alle esigenze di impiego di risorse umane e di utilizzo di appositi strumenti informatici per la gestione concreta e tempestiva del progetto di controllo sulla regolarità dei lavori.

 

        Verrà altresì data tempestiva attuazione agli impegni di aggiornamento degli statuti, per renderli adeguati alla mutata realtà.

        Un’apposita commissione, incaricata dalle parti sociali, assumerà il compito di analizzare l’attuale sistema di provvidenze della Cassa Edile, per formulare, entro il prossimo anno, valutazioni e proposte di modifica, nel rispetto del principio di compatibilità tra costi e ricavi, nell’ottica di realizzare obiettivi di carattere sociale, cui le singole imprese, stante la particolare parcellizzazione del settore, difficilmente potrebbero corrispondere direttamente.

 

        In tale contesto e nel corso di apposita riunione, da tenersi entro il 31 luglio 2003, potrà essere riesaminata la richiesta di estensione, al personale impiegatizio, di provvidenze a carattere previdenziale, personale per il quale dovrà essere istituito in Cassa edile un apposito elenco.

 

FORMAZIONE

 

        Le Parti attribuiscono alla formazione una importanza strategica al fine della valorizzazione delle capacità professionali del lavoratore e della sua qualificazione nonché del rafforzamento della competitività aziendale.

 

        Per questo si riconosce alla Scuola Edile un ruolo fondamentale nell'attuazione della formazione in tutte le sue articolazioni anche in materia di sicurezza sul lavoro.

 

        Particolare attenzione verrà data al tema della formazione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e di apprendistato, formazione che dovrà trovare concreto riscontro nel rispetto delle norme di legge.

 

        Le Parti, condividendo l'obiettivo della formazione preventiva dei giovani che si apprestano ad entrare nel settore, si impegnano ad incontrarsi entro il 30.6.2003, per analizzare, nel corso di apposita riunione, tale problematica e, sulla base delle considerazioni che potranno emergere, adottare le decisioni del caso.

        Le Parti convengono inoltre sull'opportunità che, a livello nazionale siano concordate iniziative volte a promuovere la gestione a livello territoriale di quella formazione che, sorretta da finanziamenti pubblici, favorisca il raggiungimento di una qualificazione sistematica e programmata di tutti i profili professionali operanti in azienda.

 

SICUREZZA

 

        Nell’ambito del progetto di realizzazione di una più puntuale formazione dei lavoratori (con particolare riferimento ai preposti) in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro, verrà rafforzato il ruolo del CTP che dovrà poter intervenire in tutte le realtà produttive indipendentemente dalla loro dimensione e struttura.

 

        Sulla base di quanto previsto dall’articolo 88 del vigente CCNL e dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 626/94, le parti si incontreranno entro il 31.3.2003, per esaminare la possibilità di arrivare alla loro attuazione attraverso il sistema mutualizzato degli oneri.

 

TRASPORTI

 

        A decorrere dal 1° luglio 2004 l'indennità di cui al CCPL 13 marzo 1993, definita a titolo di concorso nelle spese di trasporto sarà dovuta nelle seguenti misure:

- fino a 3 Km. nessun rimborso

- fino a 5 Km. 0,52 euro al giorno

- fino a 10 Km. 0,90 euro al giorno

- fino a 20 Km. 1,70 euro al giorno

- fino a 30 Km. 2,55 euro al giorno

- oltre 30 Km. 3,20 euro al giorno.

 

        Sono fatte salve le condizioni in atto per la maturazione della predetta indennità.

 

TRASFERTA

 

        Le Parti convengono che, a far tempo dal 1° giugno 2003, l'indennità giornaliera – corrisposta a titolo di diaria – di cui al vigente contratto integrativo provinciale, venga corrisposta nelle seguenti misure lorde giornaliere:

        - per distanze fino a 20 Km                         7 euro

        - per distanze da 21 a 40 Km                              8 euro

        - per distanze da 41 Km a 60 Km                 10 euro

        - per distanze oltre 60 Km                           11 euro

 

        Sono fatte salve, in quanto integralmente richiamate, le condizioni contrattuali previste per la maturazione del diritto all’indennità di cui sopra.

 

INDUMENTI DI LAVORO

 

        Dal 1° ottobre 2003 cesserà, per le imprese l’obbligo, di versamento alla Cassa Edile del contributo pari allo 0,65% a titolo di indumenti di lavoro. Da tale data le imprese saranno pertanto tenute a consegnare ai nuovi assunti e dal 1° gennaio 2004 a tutto il personale operaio dipendente la stessa quantità – a parità di standard di qualità – di indumenti attualmente forniti dalla Cassa Edile e in particolare:

-         due paia di scarpe (invernali/estive);

-         due paia di pantaloni estivi (con o senza pettorina);

-         un paio di pantaloni invernali (con o senza pettorina)

-         due magliette;

-         un giubbino invernale;

-         un casco e un paio di guanti da lavoro qualora la mansione lo imponga;

 

MENSA

 

        A far tempo dal 1° giugno 2003, nella composizione del pasto (primo, secondo, contorno e pane) che le aziende sono tenute a mettere a disposizione del personale dipendente, verrà inserita anche una bevanda non alcolica (mezzo litro di acqua minerale).

        Il prezzo del pasto a carico del lavoratore dovrà, nella proporzione in atto, tener conto anche di tale maggior costo.

        In relazione al disposto di cui all'art. 7 del CCPL 24 giugno 1986 in tema di mensa, si conviene che l'onere aggiuntivo a carico dell'impresa nell'ipotesi in cui non risulti possibile la fornitura da parte di aziende specializzate nella ristorazione, ma si debba far riferimento a soluzioni diverse quali, ad esempio, la fornitura dei pasti da parte di trattorie esistenti nei pressi del cantiere, a far tempo dal 1° luglio 2003 non dovrà superare il valore di 4 euro. Tale importo dal 1° gennaio 2005 è elevato a 4,5 euro.

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

        Le parti convengono di dare continuità al sistema del salario variabile.

        Per questo concordano che l’elemento economico territoriale di cui al precedente accordo potrà essere riconosciuto, nelle nuove misure di seguito indicate, anche per gli anni 2003, 2004 e 2005 in funzione del miglior andamento del settore nel suo complesso a livello provinciale.

 

        Ai fini della conferma o variazione delle misure dell'elemento economico territoriale, una commissione paritetica sindacale appositamente costituita nel corso di una specifica riunione da tenersi entro il 31 dicembre di ogni anno, valuterà la situazione del settore sulla base di diversi indicatori tra i quali anche:

 

1)      andamento occupazionale rilevabile dai dati in possesso dalla Cassa Edile;

2)      andamento dell'attività produttiva rilevabile dai bandi di gara e dalle concessioni edilizie rilasciate;

3)      andamento del fenomeno infortunistico;

4)      andamento del ricorso all'integrazione salariale;

5)      andamento denuncia nuovi lavori.

 

        Le parti riconoscendo che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993, dall'art.39 del CCNL 5 luglio 1995 e dall'accordo nazionale del 29 gennaio 2002, convengono che al venir meno, per qualsiasi causa, dei benefici sulla decontribuzione, si incontreranno per effettuare le opportune verifiche al riguardo e gli eventuali relativi interventi.

 

        Inoltre le Parti, confermano che l'importo corrispondente all'erogazione verrà anticipato mensilmente a titolo di acconto, in attesa di una verifica sulla ricorrenza delle condizioni.

 

        L'elemento economico territoriale, di cui agli articoli 39 lettera (d  e 47 del CCNL 29 gennaio 2000, è stabilito nella misura complessiva dell' 11%, dei minimi di paga e stipendio, con decorrenza 1° gennaio 2003 e nella misura del 14%, dei minimi di paga e stipendio, dal 1° dicembre 2003.

        Dal 2003 pertanto gli importi in euro dell’elemento economico territoriale, erogati a titolo di anticipo, sono i seguenti:

 


LIVELLO

CATEGORIE

Dal 1.1.03

7

Quadri e impiegati di 1^ super

€ 109,69

 

6

Impiegati di 1^

€ 98,72

 

5

Impiegati di 2^

€ 82,27

 

4

Impiegati e operai di 4° livello

€ 76,78

€ 0,44

3

Impiegati di 3^ e operai specializzati

€ 71,30

€ 0,41

2

Impiegati di 4^ e operai qualificati

€ 64,17

€ 0,37

1

Impiegati di 4^ 1° impiego e op.comuni

€ 54,84

€ 0,32

-

Custodi, portinai, fattorini

 

€ 0,28

-

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

 

€ 0,25

 

 

 

 


LIVELLO

CATEGORIE

Dal 1.12.03

7

Quadri e impiegati di 1^ super

€ 139,60

 

6

Impiegati di 1^

€ 125,64

 

5

Impiegati di 2^

€ .104,70

 

4

Impiegati e operai di 4° livello

€. 97,72

€ 0,56

3

Impiegati di 3^ e operai specializzati

€. 90,74

€ 0,52

2

Impiegati di 4^ e operai qualificati

€. 81,67

€ 0,47

1

Impiegati di 4^ 1° impiego e op.comuni

€. 69,80

€ 0,40

-

Custodi, portinai, fattorini

 

€ 0,36

-

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

 

€ 0,32

 

 

NORMA FINALE

 

        Si intendono fatte salve le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.

 

DECORRENZA E DURATA

 

        Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Parma a decorrere, salvo specifiche diverse decorrenze, dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino al 31.12.2005.

 

        Letto, approvato e sottoscritto.

 

p. l'UNIONE P.SE INDUSTRIALI             p. FENEAL FILCA FILLEA

 

 

 

 

 

 

 

p. GRUPPO COSTRUTT. EDILI               p. CGIL CISL UIL PROVINCIALI