Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Parma
Data stipula: 13 marzo 1998

Inizio validità: 1 marzo 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Contratto territoriale per la provincia di Parma


Sommario:

- Azioni comuni di autotutela - Obiettivi

- Strumenti

- Certificazioni liberatorie

- Enti bilaterali

- Provvidenze

- Previdenza integrativa

- Formazione professionale

- Mensa

- Trasporti

- Elemento Economico Territoriale

- Norma finale

- Decorrenza e durata

 

Il 13 marzo 1998 presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali,

tra

- l'Unione Parmense degli industriali,

- il Gruppo Costruttori Edili

con l'intervento di una Delegazione designata dalla Consulta del Gruppo Costruttori Edili ed Affini

e

- la Federazione dei lavoratori delle costruzioni della provincia di Parma

- le Federazioni FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL

- la CGIL provinciale

- la CISL provinciale

- la UIL provinciale

con l'intevento di una rappresentanza di delegati di cantiere e di impresa

In attuazione del disposto di cui all'art. 39 del vigente C.C.N.L. e visti gli accordi nazionali definiti rispettivamente in data 11 giugno e 3 luglio 1997 si stipula e conviene il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 27 settembre 1989.

Azioni comuni di autotutela

Obiettivi

Considerata l'assoluta ed improrogabile necessità di contrastare il lavoro abusivo ed irregolare basato sulla pratica dell'evasione contributiva, del mancato rispetto delle normative sulle sicurezze nei cantieri nonché dell'evasione fiscale che, nel settore edile, ha assunto rilevanza e dimensioni pregiudizievoli sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti, sia della sopravvivenza delle stesse imprese, associate all'UPI, rispettose delle normative di legge e contrattuali;

riconosciuto che tale realtà determina situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato non più sopportabili pena il continuo e progressivo perdurare di processi di dismissione di personale;

rilevata la stretta connessione intercorrente tra tale materia e le problematiche relative alla tutela delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro;

valutata infine l'opportunità di avviare iniziative congiunte per far uscire il settore dalla grave situazione di paralisi produttiva;

tutto quanto sopra premesso e considerato le parti convengono quarto segue:

entro il mese di aprile 1998 verrà nominata una Commissione composta da rappresentanti delle due parti con il compito di dar vita ad iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa e più in particolare volte a:

- proporre alle sedi provinciali INPS e INAIL una interconnessione dei rispettivi sistemi informativi con il sistema informativo della Cassa Edile onde costituire una "banca dati'' comune;

- dar vita, in via sperimentale, ad un quadro di raffronto tra i dati in possesso della Cassa Edile e quelli di pertinenza della locale Camera di Commercio, sulla base di un'intesa, con quest'ultima, per verificare la situazione delle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa Edile e quindi non osservano le normative del contratto collettivo del settore;

- porre in essere, in caso di accertata violazione delle normative contrattuali, dapprima opportune azioni di sensibilizzazione nei confronti delle imprese interessate, ma successivamente - in caso di insuccesso - informative nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, dei competenti organi ispettivi, nonché delle stazioni appaltanti anche ai sensi di quanto previsto dalle leggi n. 55/90 e n. 341/95

Per quanto sopra si riconosce che la Cassa Edile dovrà assumere un ruolo primario nella realizzazione dell'iniziativa - fungendo da strumento operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari - quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle imprese inadempienti e sede per la raccolta delle informazioni relative all'andamento dell'attività edilizia nella nostra provincia.

Le Parti convengono inoltre di attivarsi congiuntamente nei confronti della Prefettura di Parma onde veder garantita da tutte le stazioni appaltanti della provincia, la puntuale e scrupolosa osservanza della vigente normativa anche in tema di valutazione ed esclusione delle c.d. "offerte anomale" di cui all'art. 7 del decreto legge 3 aprile 1995 n. 101 convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216, con particolare riferimento al costo del lavoro, posto a base d'asta, nonché agli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

In seguito alla predetta iniziativa dovrà essere instaurato un rapporto informativo costante con le predette stazioni appaltanti affinché, alla Prefettura, siano tempestivamente comunicati i nominativi delle imprese che hanno presentato offerte anomale e che si sono aggiudicate i lavori, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma del citato art. 7 (numero di offerte valide inferiori a 5 per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria) nonché le offerte che hanno presentato ribassi anomali per appalti superiori alla soglia comunitaria e che comunque sono risultate aggiudicatarie dei lavori.

In relazione a dette segnalazioni, le Parti solleciteranno la Prefettura a promuovere controlli e verifiche circa l'osservanza delle norme contrattuali e legislative in materia contributiva e di igiene e sicurezza sul lavoro, da parte delle imprese aggiudicatarie, avvalendosi degli organi preposti alla vigilanza.

Il Gruppo Costruttori Edili solleciterà le imprese associate a condizionare la stipula del contratto di subappalto alla presentazione, da parte delle imprese subappaltatrici, del certificato di regolarità contributiva di competenza delle Casse Edili, dell'INPS e dell'INAIL. Ogni singolo contratto di subappalto dovrà contenere il vincolo al rispetto della normativa legale e contrattuale del rapporto nonché una clausola di salvaguardia in virtù della quale il corrispettivo verrà saldato previa verifica del regolare versamento dei contributi.

Inoltre l'impresa subappaltatrice dovrà assumere l'impegno di consegnare all'impresa appaltatrice l'elenco nominativo dei lavoratori impegnati nel cantiere e di aggiornarlo ad ogni variazione.

Il Gruppo Costruttori Edili, riconfermando l'impegno assunto per le imprese associate in ordine al rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale relativamente all'obbligo di comunicazione preventiva dei lavori concessi in subappalto, conviene sull'opportunità che le imprese esecutrici espongano, in ogni cantiere, un cartello contenente l'elenco delle imprese alle quali sono stati subappaltati lavori edili.

Le Organizzazioni sindacali, per parte loro, si impegnano ad operare nei confronti delle imprese non aderenti al Gruppo Costruttori Edili od iscritte ad altra Cassa Edile, per promuovere l'adeguamento a quanto previsto dal presente protocollo.

Le Parti firmatarie del presente atto, richiederanno congiuntamente alle stazioni pubbliche appaltanti ed ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile del numero e dell'oggetto delle opere appaltate nonché di impegnare il direttore dei lavori ed i coordinatori per l'esecuzione dei lavori (art. 5 D.Lgs 494/96) alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro, attraverso la richiesta all'impresa esecutrice delle dichiarazioni di regolarità contributive nei confronti di INPS, INAIL e Cassa edile.

Per favorire l'attuazione di tutto quanto sopra le Parti richiederanno un incontro agli Organi di vigilanza (Prefettura, Direzione Provinciale Lavoro e servizi ispettivi, INPS, INAIL e AUSL) per sensibilizzarli ad assumere iniziative sistematiche contro il lavoro irregolare, anche costituendo uno specifico nucleo operativo. (Sommario)

Strumenti

Allo scopo di rendere operativo l'impegno, concordemente assunto, inteso a contrastare ogni forma di lavoro irregolare ed al fine di sviluppare ogni possibile azione diretta a rilanciare il settore, le Parti convengono di attribuire, alla Commissione Tecnica Paritetica sindacale appositamente costituita, poteri e compiti per l'elaborazione di proposte e la formulazione di suggerimenti.

Detta Commissione dovrà iniziare ad operare già dal prossimo mese di maggio in modo sistematico. (Sommario)

Certificazioni liberatorie

Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di aprile per definire, sulla base dei necessari riscontri di carattere operativo, le procedure che la Cassa Edile deve seguire per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva. (Sommario)

Enti bilaterali

Le Parti convengono sull'opportunità di esaminare la problematica connessa ai rapporti tra i diversi organismi paritetici nell'intento di favorire soluzioni nell'intento di favorire soluzioni di integrazione e collaborazione.

In tale contesto verrà demandato alla Commissione sindacale il compito di predisporre una revisione degli Statuti degli Enti paritetici per renderli adeguati agli schemi nazionali.

Inoltre, nell'ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi delle imprese, le Parti si impegnano ad esaminare la possibilità di attuare, a livello regionale, una armonizzazione dei modelli e delle procedure per la denuncia ed il versamento dei contributi alle diverse Casse Edili. (Sommario)

Provvidenze

Alla Commissione sindacale è altresì affidata la valutazione sulle congruità delle contribuzioni alla Cassa Edile nonché l'analisi dell'attuale sistema di provvidenze. (Sommario)

Previdenza integrativa

Le Parti attribuiscono notevole importanza alla Cassa Edile intesa quale strumento per la realizzazione di rilevanti obiettivi di carattere sociale cui, stante la particolare parcellizzazione del settore, le singole aziende non sono in grado di adeguatamente corrispondere in via diretta; per questo, ricorrendone le condizioni, sarà esaminata la richiesta di estensione al personale impiegatizio delle provvidenze a carattere previdenziale, nonché la possibilità di utilizzare la Cassa stessa per le operazioni di riscossione e raccolta dei versamenti diretti al finanziamento del Fondo di previdenza integrativa di cui all'accordo nazionale dell'11 giugno 1997 (Sommario)

Formazione professionale

Le Parti riconoscono alla Scuola Edile il ruolo centrale per la realizzazione dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione anche in materia di sicurezza.

Per questo l'attività dell'Ente Scuola sarà in ogni modo sostenuta proprio per favorire oltre all'attuazione delle consuete iniziative di formazione, anche la realizzazione tramite il servizio di sicurezza, dei necessari interventi formativi rivolti ai lavoratori di prima assunzione.

Nel contempo si valuterà la possibilità, ricorrendone le condizioni, di promuovere la formazione degli apprendisti, dei lavoratori assunti con contratto di formazione, nonché iniziative per la riqualificazione del personale occupato nel settore.

A tal fine le imprese aderenti al Gruppo Costruttori Edili comunicheranno alla Scuola Edile la realtà occupazionale riferita ai predetti contratti. (Sommario)

Mensa

Per l'adempimento di cui all'art. 7 del C.C.P.L. 24 giugno 1986 in tema di mensa, l'onere aggiuntivo a carico dell'impresa nell'ipotesi in cui non risulti possibile la fornitura da parte di aziende specializzate nella ristorazione ma si debba far riferimento a soluzioni diverse quali, ad esempio, la fornitura dei pasti da parte di trattorie esistenti nei pressi del cantiere, a far tempo dal 1° maggio 1998 non dovrà superare il valore di L.4.500

Detto importo, con decorrenza 1° maggio 2000, verrà elevato alla cifra di L.5.500 (Sommario)

Trasporti

L'indennità di cui all'art. 22 del C.C.P.L. 24 giugno 1986, rinnovato in data 27 settembre 1989, a far tempo dal 1° maggio 1998 viene fissata nei seguenti importi:

- fino a 3 Km nessun rimborso

- fino a 5 Km L. 800 al giorno

- fino a 10 Km. L. 1.400 al giorno

- fino a 20 Km L. 2.800 al giorno

- fino a 30 Km L. 4.200 al giorno

- oltre 30 Km L. 4.800 al giorno

La predetta indennità a far tempo dal 1° maggio 2000 viene elevata ai seguenti importi:

- fino a 3 Km nessun rimborso

- fino a 5 Km L.1.000 al giorno

- fino a 10 Km L.1.600 al giorno

- fino a 20 Km L.3.200 al giorno

- fino a 30 Km L.4.800 al giorno

- oltre 30 Km L.6.000 al giorno (Sommario)

Elemento Economico Territoriale

Le parti convengono di istituire un elemento economico territoriale che, negli importi di seguito indicati potrà essere riconosciuto per gli anni 1998 - 1999 - 2000 e 2001 in funzione del miglior andamento del settore nel suo complesso a livello provinciale.

Ai fini della conferma o variazione delle misure dell'elemento economico territoriale, una commissione paritetica sindacale appositamente costituita nel corso di una specifica riunione da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno, valuterà la situazione del lettore sulla base di diversi indicatori tra i quali anche:

1) andamento occupazionale rilevabile dai dati in possesso dalla Cassa Edile;

2) andamento dell'attività produttiva rilevabile dai bandi di gara e dalle concessioni edilizie rilasciate;

3) andamento del fenomeno infortunistico;

4) andamento del ricorso all'integrazione salariale;

5) andamento denuncia nuovi lavori.

Le parti dandosi atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 39 del CCNL 5 luglio 1995, dall'accordo nazionale dell'11 giugno 1997 integrato dall'accordo 3 luglio 1997 nonché dall'art. 2 della legge n. 135/97, convengono che al venir meno, per qualsiasi causa, dei benefici sulla decontribuzione, si incontreranno per effettuare le opportune verifiche al riguardo e gli eventuali relativi interventi.

Inoltre le Parti, in considerazione del carattere sperimentale ma soprattutto innovativo della norma, riconoscono l'opportunità che, in fase di prima applicazione, l'importo corrispondente all'erogazione venga anticipato mensilmente a titolo di acconto, in attesa di una verifica sulla ricorrenza delle condizioni.

Per questo, l'elemento economico territoriale stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio verrà erogato in via anticipata a far tempo dal 1° marzo 1998.

Per gli anni successivi, ricorrendone le condizioni, l'importo verrà erogato dal 1° gennaio.

  

Livello

Categorie

7% paga base mensile

7% paga base orario

7

Impiegati di 1^ super

108.679

6

Impiegati di I liv.

97.811

5

Impiegati di II liv.

81.509

4

Impiegati ed operai di IV livello

76.075

439,74

3

Impiegati di III liv. ed operai specializzati

70.641

408,33

2

Impiegati di IV liv. ed operai qualificati

63.577

367,50

1

Impiegati di IV liv. 1° impiego ed operai comuni

54.339

314,10

Custodi, portinai, fattorini

282,69

Custodi, portinai, gardiani con alloggio

251,28

Gli importi dei premi di produzione nonché dell'indennità territoriale di settore restano confermati nei valori in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo. (Sommario)

Norma finale

Si intendono fatte salve le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. (Sommario)

Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Parma a decorrere dal 13 marzo 1998, salvo specifiche diverse decorrenze espressamente indicate ed avrà durata fino al 31.12.2001 (Sommario)