BERGAMO
L’Accordo, complessivamente
positivo, segnala novità sul terreno della Previdenza Complementare ed un
recupero di coerenza, rispetto ad altri tavoli, con le conclusioni contrattuali
nazionali, sul terreno dell’EET, per quanto riguarda le cadenze.
Importanti risultati sul piano della
Formazione Professionale con interventi tesi a favorire ed irrobustire la
partecipazione dei lavoratori ai percorsi formativi.
Fraterni saluti.
p.il Dip. Sindacale Edili
p.la Segreteria Nazionale
G. Civiero – R. Baldo
M. Viotti
Bergamo,
24 ottobre 2002
tra
·
l’Associazione
Costruttori Edili della Provincia di Bergamo, rappresentata dal Presidente Ing.
Giulio Pandini, assistito dalla delegazione
e
le
Organizzazioni Sindacali provinciali della Provincia di Bergamo, in ordine
alfabetico,
·
la
Federazione Italiana Provinciale Edile ed Affini FeNEAL/UIL, rappresentata dal
Segretario sig. Marco Tullio Cicerone e dai componenti la Segreteria;
·
il
Sindacato Lavoratori dell’Edilizia aderente alla Federazione Italiana
Lavoratori Costruttori ed Affini FILCA/CISL, rappresentato dal Segretario signor
Ferdinando Piccinini e dai componenti la Segreteria;
·
la
Federazione Provinciale Italiana Lavoratori del Legno dell’Edilizia e
Industrie affini FILLEA/CGIL, rappresentata dal Segretario signor Alessandro
Fusini e dai componenti la Segreteria;
visti
-
l’art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 29 gennaio 2000;
-
l’Accordo Sindacale Nazionale del 29 gennaio 2002
si
conviene quanto segue
per
la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, da valere nella
Provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate
nel CCNL 29 gennaio 2000 e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto
previsto nella premessa del
medesimo contratto.
POLITICHE
DEL LAVORO NELLE COSTRUZONI EDILI
Nell'ambito
di una politica tesa al sostegno della regolarità contributiva sia nei dei
lavori pubblici come nei lavori privati, l'Associazione dei Costruttori Edili di
Bergamo e le Organizzazioni sindacali territoriali sottoscritte si impegnano ad
intervenire attraverso il sistema degli organismi paritetici secondo quanto
stabilito nell'accordo sindacale nazionale del 29 gennaio 2002.
Per
l'attuazione di tali interventi le Parti sottoscritte ritengono fondamentale
l'integrale applicazione dell'accordo sindacale nazionale del 18 dicembre 1998 e
successive modificazioni, sulla linea degli interventi iniziati con gli accordi
sindacali provinciali del luglio e settembre 2000.
A
tal fine convengono sulla necessità di sviluppare e dare attuazione a quanto
previsto dagli accordi sindacali provinciali in materia di Osservatorio
territoriale sul mercato del lavoro.
In
particolare ritengono indispensabile che tale azione veda la partecipazione
delle Associazioni e delle Organizzazioni che rappresentano le costruzioni nelle
sue diverse articolazioni.
Nell'ambito
di tale azione verrà anche verificata la possibilità di trovare forme di
collaborazione con la Camera di Commercio e l'Amministrazione Provinciale anche
per fornire all'Osservatorio tutti
i dati disponibili o reperibili e per individuare e concertare tutte le
iniziative necessarie per favorire lo sviluppo del settore.
Sempre
in tema di politiche del lavoro, le Parti stipulanti il presente accordo, vista
la positiva esperienza della Scuola Edile di Bergamo, riconoscendo il valore
strategico che la formazione professionale assume per la valorizzazione delle
risorse umane e per lo sviluppo qualitativo in edilizia, si impegnano ad
incentivare le azioni di formazione continua della Scuola Edile.
Le
Parti si attiveranno anche congiuntamente in sede provinciale, nello spirito del
Patto per Bergamo, per sviluppare una maggiore sensibilizzazione degli attori
pubblici e privati in merito ad una adeguata valutazione dell’importanza
rivestita dall'edilizia nel tessuto economico della nostra Provincia anche al
fine di un corrispondente riconoscimento delle risorse messe a disposizione
dagli organismi pubblici, necessarie per un adeguato incremento degli
investimenti nella formazione di settore.
MODELLI
DI DENUNCIA E DI VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE
In
attuazione della disposizione contenuta nell'art. 37, lettera d), punto 3 del
CCNL 29.1.2000, e dell'accordo sindacale nazionale 3.10.2001, a decorrere dal
1.04.2003, la Cassa Edile di Bergamo adotta il modello di denuncia allegato al
medesimo accordo sindacale nazionale 3 ottobre 2001. Con la stessa decorrenza
gli adempimenti di denuncia e di versamento delle imprese alla Cassa Edile
dovranno avere periodicità mensile.
APES
Considerato
che la prestazione dell'ape straordinaria cesserà definitivamente con gli
eventi che si verificheranno entro il 31 dicembre 2003, visti i dati riguardanti
il fondo apes trasmessi dalla Cassa Edile di Bergamo, con propria nota del 11
settembre 2002, prot. n. 132.368/GC/ep, si dispone che il contributo a carico
dei datori di lavoro a copertura degli oneri derivanti dalla disciplina
dell'anzianità professionale edile straordinaria previsto dal 2° comma
dell'art. 11 del CCPL 20 marzo 1998 venga soppresso a decorrere dal 1° gennaio
2003.
Sempre
considerati i dati forniti dalla Cassa Edile di Bergamo con la propria nota
sopra citata, per il pagamento della prestazione aggiuntiva ape prevista dal
paragrafo VIII dell'accordo sindacale nazionale 29 gennaio 2002, si dà mandato
alla Cassa Edile di Bergamo di utilizzare le eccedenze del fondo ape
straordinaria di cui al secondo comma dell'art. 11 del CCPL 20 marzo 1998.
APE
ORDINARIA
Con
riferimento al 1° comma dell’art. 11 del CCPL 20 MARZO 1998 il contributo a
carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla
disciplina dell’Anzianità Professionale Edile Ordinaria, viene stabilito, per
il periodo 1.1.2003 - 31.12.2003, nella misura del 5,25%. A decorrere dal
1.1.2004 il contributo di cui sopra passa dal 5,25% al 5,50%
CPT
E SCUOLA EDILE
In
considerazione della centralità ed allo stesso tempo della reciproca
complementarietà delle azioni sviluppate dal Comitato Paritetico Territoriale e
dalla Scuola Edile nella formazione sulla sicurezza, le parti sottoscritte
ritengono necessario che Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile
individuino ed intensifichino la comune programmazione e realizzazione dei loro
interventi in tale campo.
Nell'ambito
di un percorso che porti tali Enti ad una sempre maggiore integrazione il
Comitato Paritetico Territoriale e la Scuola Edile sono invitati inoltre ad
individuare e realizzare interventi congiunti in ogni altra sfera di azione, tra
quelle loro attribuite dai rispettivi Statuti, dagli stessi Enti valutata
positivamente ai fini di un innalzamento qualitativo della loro azione.
CPT
A
decorrere dal 1.1.2003, il primo comma della lettera A) dell'art. 30 del CCPL 20
marzo 1998, integrativo del CCNL 5 luglio 1995, viene così modificato:
"In
relazione a quanto previsto dal 4° comma del paragrafo A) dell’art. 87 del
CCNL 29 gennaio 2000, il contributo dovuto dai datori di lavoro per il
finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale
è fissato nella misura
dello 0,35%; mentre il contributo dovuto dai datori di lavoro per la
copertura degli oneri previsti dall’art. 15 del presente contratto è fissato
nella misura dello 0,45%.
Tali
contributi debbono essere calcolati
sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del CCNL 29
gennaio 2000, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate,
nonchè sul trattamento per le festività di cui all’art. 18 del medesimo
contratto. La Cassa Edile richiederà alle imprese il versamento
del contributo per la copertura degli oneri previsti dall'art 15 del
presente contratto cumulandolo al contributo dovuto per il finanziamento del CPT."
Con
riferimento al punto 3 dell'accordo sindacale provinciale 18 settembre 2000, in
tema di Comitato Paritetico Territoriale, si dispone che
a)
Per la durata del prestito di Euro 371.848,97, 1.10.2000 - 30.9.2002, al
fondo TFR viene corrisposto un interesse annuo determinato dalla percentuale di
interesse maturato di fatto dal fondo TFR nel medesimo anno;
b)
L'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti dalle imprese con il
contributo previsto dal punto 3 dell'accordo sindacale provinciale 18 settembre
2000 sopra citato, detratti Euro 371.848,97 del prestito e gli interessi
spettanti al fondo TFR, come determinati dal punto precedente, viene interamente
versato al fondo CPT.
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Le
Parti sottoscritte si impegnano a costituire presso la Cassa Edile apposito
fondo per sopperire al costo della percentuale riferita alla retribuzione utile
ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese in conseguenza dell'adesione
volontaria al "Prevedi" da parte di un operaio iscritto alla Cassa
Edile stessa.
Con
successivo accordo sindacale verranno fissate le modalità applicative della
mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare a carico delle
imprese e verrà stabilita l'entità del contributo a carico dei datori di
lavoro, nella misura richiesta dalle effettive esigenze della gestione.
ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE
La
possibile ed eventuale entità dell’elemento economico territoriale di cui
alla lettera d) dell’art. 39 e all’art. 47 del CCNL 29 gennaio 2000, da
valere per il periodo 1.1.2003 – 30.11.2003 sarà determinata dalle variazioni
percentuali degli indicatori individuati nell’allegato 1) al presente accordo,
del quale forma parte integrante. L’entità dell’elemento economico
territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima dell'11%
definita dal punto II dell’accordo sindacale nazionale 29 gennaio 2002.
La
possibile ed eventuale entità dell’elemento economico territoriale di cui
alla lettera d) dell’art. 39 e all’art. 47 del CCNL 29 gennaio 2000, da
valere per il periodi successivi al 1.12.2003 sarà determinata dalle variazioni
percentuali degli indicatori individuati nell’allegato 2) al presente accordo,
del quale forma parte integrante. L’entità dell’elemento economico
territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima del 14%
definita dal punto II dell’accordo sindacale nazionale 29 gennaio 2002.
Le
tabelle allegate al presente accordo determinano l'elemento economico
territoriale con riferimento al III livello. Per gli altri livelli l'elemento
economico territoriale viene determinato per mezzo della parametrazione prevista
dal CCNL.
ASSISTENZE
Si
dispone che l’ammontare complessivo annuo delle assistenze previste dal
Regolamento della Cassa Edile di cui all'accordo sindacale provinciale del
15.03.1996, dagli attuali euro 490.000,00 possa raggiungere la somma massima
complessiva annua di euro 620.000,00.
Per
la revisione ed aggiornamento del Regolamento delle assistenze della Cassa Edile
viene istituita apposita Commissione composta da n. 6 componenti, dei
quali n. 3 componenti designati dall'Associazione Costruttori, e n. 3 componenti
designati dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori
sottoscritte.
Detta
Commissione viene incaricata di rivedere, aggiornare e modificare il vigente
Regolamento delle Assistenze predisponendo apposito documento da sottoporre alla
valutazione ed approvazione delle Parti Sociali sottoscritte entro il 31
dicembre 2002.
Detta
Commissione è inoltre incaricata di introdurre al Regolamento delle Assistenze
della Cassa Edile le seguenti specifiche modifiche: per quanto riguarda l'art.18
adeguare i massimali previsti dal secondo comma; per quanto riguarda l’art. 8
prevedere che il sussidio, attualmente ammontante a cinquanta volte la
retribuzione minima oraria contrattuale, passi a 100 volte la retribuzione
minima oraria contrattuale; predisporre le
bozze degli articolati delle seguenti nuove assistenze: sussidio a favore dei
lavoratori iscritti alla Cassa Edile che frequentano i corsi biennali che si
svolgono al sabato presso la Scuola Edile,
previo conseguimento del relativo diploma e permanenza per un anno, dal
conseguimento del diploma stesso, nella Cassa Edile; sussidio ai figli studenti
dei lavoratori che frequentano le scuole superiori e/o l’università.
Le
parti convengono inoltre di istituire presso la Cassa Edile di Bergamo un fondo
per i lavoratori dipendenti da imprese fallite al fine di coprire
figurativamente le ore denunciate e non coperte da versamento dalle imprese
medesime.
Tutto
quanto sopra al fine di mantenere il livello di erogazione dell’ape.
Tale
fondo sarà costituito ed alimentato esclusivamente dagli assegni dei lavoratori
non riscossi e caduti in prescrizione.
Ai
sensi dell’art. 22 lettera A) del CCNL 5 luglio 1995, la diaria giornaliera da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25
del citato CCNL è fissata nelle seguenti misure:
·
10%
da 6 a 20 Km
·
15%
da 20 a 50 Km
·
20%
da 50 a 65 Km
·
25%
oltre i 65 Km
a
partire dai confini territoriali del comune nel quale il lavoratore è stato
assunto.
MENSA
OPERAI
A
decorrere dal 1.1.2003 il concorso al costo complessivo del pasto di cui al 4°
comma dell'art.6 del CCPL 20 marzo 1998 viene fissato in Euro 7,92.
Pertanto
dal 1.1.2003 l'indennità sostitutiva di mensa di cui al 6° comma del medesimo
articolo viene fissata in Euro: 5,28.
L'indennità
di trasporto di cui all'art. 7 del CCPL 20 marzo 1998 viene fissata a decorrere
dal 1.1.2003 in euro 1,36 giornaliere, e dal 1.12.2003 in euro 1,60 giornaliere.
A
decorrere dal 1.1.2003 la misura dell’indennità sostitutiva di mensa
prevista dall'art. 24 del CCPL 20 marzo 1998 è stabilita in Euro 105,60
mensili.
La
Commissione costituita con il presente accordo per la revisione del Regolamento
delle Assistenze viene incaricata di predisporre apposito articolato che preveda
l'introduzione del ticket restaurant anche per la categoria degli impiegati, che
verrà sottoposto alla valutazione ed approvazione delle Parti Sociali
sottoscritte.
INDENNITÀ
TRASPORTO IMPIEGATI
A
decorrere dal 1.1.2003 la misura dell’indennità trasporto prevista dall'art.
25 del CCPL 20 marzo 1998è stabilita in Euro 27,20
mensili e dal 1.12.2003 in Euro 32,00 mensili.
Il
contratto integrativo della provincia di Bergamo come modificato da presente
accordo si applica a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo le
diverse decorrenze previste nei singoli articoli, ed ha a valere sino al
31.12.2005
Letto,
confermato e sottoscritto.
ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI EDILI
FeNEAL/UIL
DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO (A.C.E.B.)
FILCA/CISL
FILLEA/CGIL
Allegato
1) all'accordo sindacale provinciale 24 ottobre 2002.
Allegato
C) art 27
Tabella
per la determinazione dell'elemento economico territoriale per la Provincia di
Bergamo per il periodo 1° gennaio - 30 novembre 2003
Numero
Lavoratori |
|
Incidenza
30% |
Importo
mensile |
Quota
oraria |
|
|
|
|
|
|
|
Sopra |
|
|
12.500 |
27,0880 |
0,1566 |
Da |
10.501 |
a |
12.500 |
23,7020 |
0,1370 |
Da |
8.500 |
a |
10.500 |
20,3160 |
0,1174 |
Da |
8.499 |
a |
6.500 |
16,9300 |
0,0979 |
Da |
6.499 |
a |
5.000 |
13,5440 |
0,0783 |
Sotto |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numero
Imprese |
|
Incidenza
30% |
Importo
mensile |
Quota
oraria |
|
|
|
|
|
|
|
Sopra |
|
|
1.400 |
27,0880 |
0,1566 |
Da |
1.201 |
a |
1.400 |
23,7020 |
0,1370 |
Da |
1.000 |
a |
1.200 |
20,3160 |
0,1174 |
Da |
999 |
a |
800 |
16,9300 |
0,0979 |
Da |
799 |
a |
600 |
13,5440 |
0,0783 |
Sotto |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ore
medie lavorate |
|
Incidenza
30% |
Importo
mensile |
Quota
oraria |
|
|
|
|
|
|
|
Sopra |
|
|
1.400 |
27,0880 |
0,1566 |
Da |
1.201 |
a |
1.400 |
23,7020 |
0,1370 |
Da |
1.000 |
a |
1.200 |
20,3160 |
0,1174 |
Da |
999 |
a |
800 |
16,9300 |
0,0979 |
Da |
799 |
a |
600 |
13,5440 |
0,0783 |
Sotto |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ore
C.I.G. mancanza lavoro |
|
Incidenza
5% |
Importo
mensile |
Quota
oraria |
|
|
|
|
|
|
|
Da |
20.000 |
a |
39.999 |
4,7404 |
0,0274 |
Da |
40.000 |
a |
59.999 |
4,0632 |
0,0234 |
Da |
60.000 |
a |
120.000 |
3,3860 |
0,0195 |
Da |
120.001 |
a |
160.000 |
2,7088 |
0,0156 |
Da |
160.001 |
a |
200.000 |
2,0316 |
0,0117 |
Oltre |
200.000 |
|
|
0,0000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Monte
salari in milioni |
|
Incidenza
5% |
Importo
mensile |
Quota
oraria |
|
|
|
|
|
|
|
Oltre |
110 |
|
|
4,7404 |
0,0274 |
Da |
90 |
a |
110 |
4,0632 |
0,0234 |
Da |
70 |
a |
90 |
3,3860 |
0,0195 |
Da |
70 |
a |
65 |
2,7088 |
0,0156 |
Da |
65 |
a |
60 |
2,0316 |
0,0117 |
Sotto |
60 |
|
|
0,0000 |
0 |
Allegato
2) all'accordo sindacale provinciale 24 ottobre 2002.
Allegato
C) art 27
Tabella
per la determinazione dell'elemento economico territoriale per la Provincia di
Bergamo a decorrere dal 1.12.2003
Numero
Lavoratori |
|
Incidenza
30% |
Importo
mensile |
Quota
oraria |
|
sopra |
|
|
12.500 |
36,2960 |
0,2098 |
da |
10.501 |
a |
12.500 |
31,7590 |
0,1836 |
da |
8.500 |
a |
10.500 |
27,2220 |
0,1574 |
da |
8.499 |
a |
6.500 |
22,6850 |
0,1311 |
da |
6.499 |
a |
5.000 |
18,1480 |
0,1049 |
sotto |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numero
Imprese |
|
Incidenza
30% |
Importo
mensile |
Quota
oraria |
|
sopra |
|
|
1.400 |
36,2960 |
0,2098 |
da |
1.201 |
a |
1.400 |
31,7590 |
0,1836 |
da |
1.000 |
a |
1.200 |
27,2220 |
0,1574 |
da |
999 |
a |
800 |
22,6850 |
0,1311 |
da |
799 |
a |
600 |
18,1480 |
0,1049 |
sotto |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ore
medie lavorate |
|
Incidenza
30% |
Importo
mensile |
Quota
oraria |
|
sopra |
|
|
1.400 |
36,2960 |
0,2098 |
da |
1.201 |
a |
1.400 |
31,7590 |
0,1836 |
da |
1.000 |
a |
1.200 |
27,2220 |
0,1574 |
da |
999 |
a |
800 |
22,6850 |
0,1311 |
da |
799 |
a |
600 |
18,1480 |
0,1049 |
sotto |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ore
C.I.G. mancanza lavoro |
|
Incidenza
5% |
Importo
mensile |
Quota
oraria |
|
da |
20.000 |
a |
39.999 |
6,3518 |
0,0367 |
da |
40.000 |
a |
59.999 |
5,4444 |
0,0314 |
da |
60.000 |
a |
120.000 |
4,5370 |
0,0262 |
da |
120.001 |
a |
160.000 |
3,6296 |
0,0209 |
da |
160.001 |
a |
200.000 |
2,7222 |
0,0157 |
oltre |
200.000 |
|
|
0,0000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Monte
salari in milioni |
|
Incidenza
5% |
Importo
mensile |
Quota
oraria |
|
oltre |
110 |
|
|
6,3518 |
0,0367 |
da |
90 |
a |
110 |
5,4444 |
0,0314 |
da |
70 |
a |
90 |
4,5370 |
0,0262 |
da |
70 |
a |
65 |
3,6296 |
0,0209 |
da |
65 |
a |
60 |
2,7222 |
0,0157 |
sotto |
60 |
|
|
0,0000 |
0 |