BERGAMO

 

 

           L’Accordo, complessivamente positivo, segnala novità sul terreno della Previdenza Complementare ed un recupero di coerenza, rispetto ad altri tavoli, con le conclusioni contrattuali nazionali, sul terreno dell’EET, per quanto riguarda le cadenze.

 

           Importanti risultati sul piano della Formazione Professionale con interventi tesi a favorire ed irrobustire la partecipazione dei lavoratori ai percorsi formativi.

 

           Fraterni saluti.

 

           p.il Dip. Sindacale Edili                                                                                                                p.la Segreteria Nazionale

             G. Civiero – R. Baldo                                                                                                                                             M. Viotti

   

Bergamo, 24 ottobre 2002

tra

 

·     l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo, rappresentata dal Presidente Ing. Giulio Pandini, assistito dalla delegazione

 

e

 

le Organizzazioni Sindacali provinciali della Provincia di Bergamo, in ordine alfabetico,

 

·     la Federazione Italiana Provinciale Edile ed Affini FeNEAL/UIL, rappresentata dal Segretario sig. Marco Tullio Cicerone e dai componenti la Segreteria;

 

·     il Sindacato Lavoratori dell’Edilizia aderente alla Federazione Italiana Lavoratori Costruttori ed Affini FILCA/CISL, rappresentato dal Segretario signor Ferdinando Piccinini e dai componenti la Segreteria;

 

·     la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori del Legno dell’Edilizia e Industrie affini FILLEA/CGIL, rappresentata dal Segretario signor Alessandro Fusini e dai componenti la Segreteria;

 

 

visti

 

- l’art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 29 gennaio 2000;

 

- l’Accordo Sindacale Nazionale del 29 gennaio 2002

 

si conviene quanto segue

 

per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, da valere nella Provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 29 gennaio 2000 e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del medesimo contratto.

 

 

POLITICHE DEL LAVORO NELLE COSTRUZONI EDILI

 

Nell'ambito di una politica tesa al sostegno della regolarità contributiva sia nei dei lavori pubblici come nei lavori privati, l'Associazione dei Costruttori Edili di Bergamo e le Organizzazioni sindacali territoriali sottoscritte si impegnano ad intervenire attraverso il sistema degli organismi paritetici secondo quanto stabilito nell'accordo sindacale nazionale del 29 gennaio 2002.

 

Per l'attuazione di tali interventi le Parti sottoscritte ritengono fondamentale l'integrale applicazione dell'accordo sindacale nazionale del 18 dicembre 1998 e successive modificazioni, sulla linea degli interventi iniziati con gli accordi sindacali provinciali del luglio e settembre 2000.

 

A tal fine convengono sulla necessità di sviluppare e dare attuazione a quanto previsto dagli accordi sindacali provinciali in materia di Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro.

 

In particolare ritengono indispensabile che tale azione veda la partecipazione delle Associazioni e delle Organizzazioni che rappresentano le costruzioni nelle sue diverse articolazioni.

 

Nell'ambito di tale azione verrà anche verificata la possibilità di trovare forme di collaborazione con la Camera di Commercio e l'Amministrazione Provinciale anche per  fornire all'Osservatorio tutti i dati disponibili o reperibili e per individuare e concertare tutte le iniziative necessarie per favorire lo sviluppo del settore.

 

Sempre in tema di politiche del lavoro, le Parti stipulanti il presente accordo, vista la positiva esperienza della Scuola Edile di Bergamo, riconoscendo il valore strategico che la formazione professionale assume per la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo qualitativo in edilizia, si impegnano ad incentivare le azioni di formazione continua della Scuola Edile.

 

Le Parti si attiveranno anche congiuntamente in sede provinciale, nello spirito del Patto per Bergamo, per sviluppare una maggiore sensibilizzazione degli attori pubblici e privati in merito ad una adeguata valutazione dell’importanza rivestita dall'edilizia nel tessuto economico della nostra Provincia anche al fine di un corrispondente riconoscimento delle risorse messe a disposizione dagli organismi pubblici, necessarie per un adeguato incremento degli investimenti nella formazione di settore.

 

 

MODELLI DI DENUNCIA E DI VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE

 

In attuazione della disposizione contenuta nell'art. 37, lettera d), punto 3 del CCNL 29.1.2000, e dell'accordo sindacale nazionale 3.10.2001, a decorrere dal 1.04.2003, la Cassa Edile di Bergamo adotta il modello di denuncia allegato al medesimo accordo sindacale nazionale 3 ottobre 2001. Con la stessa decorrenza gli adempimenti di denuncia e di versamento delle imprese alla Cassa Edile  dovranno avere periodicità mensile.

 

 

APES

 

Considerato che la prestazione dell'ape straordinaria cesserà definitivamente con gli eventi che si verificheranno entro il 31 dicembre 2003, visti i dati riguardanti il fondo apes trasmessi dalla Cassa Edile di Bergamo, con propria nota del 11 settembre 2002, prot. n. 132.368/GC/ep, si dispone che il contributo a carico dei datori di lavoro a copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile straordinaria previsto dal 2° comma dell'art. 11 del CCPL 20 marzo 1998 venga soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

Sempre considerati i dati forniti dalla Cassa Edile di Bergamo con la propria nota sopra citata, per il pagamento della prestazione aggiuntiva ape prevista dal paragrafo VIII dell'accordo sindacale nazionale 29 gennaio 2002, si dà mandato alla Cassa Edile di Bergamo di utilizzare le eccedenze del fondo ape straordinaria di cui al secondo comma dell'art. 11 del CCPL 20 marzo 1998.

 

 

APE ORDINARIA

 

Con riferimento al 1° comma dell’art. 11 del CCPL 20 MARZO 1998 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’Anzianità Professionale Edile Ordinaria, viene stabilito, per il periodo 1.1.2003 - 31.12.2003, nella misura del 5,25%. A decorrere dal 1.1.2004 il contributo di cui sopra passa dal 5,25% al 5,50%

 

 

CPT E SCUOLA EDILE

 

In considerazione della centralità ed allo stesso tempo della reciproca complementarietà delle azioni sviluppate dal Comitato Paritetico Territoriale e dalla Scuola Edile nella formazione sulla sicurezza, le parti sottoscritte ritengono necessario che Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile individuino ed intensifichino la comune programmazione e realizzazione dei loro interventi in tale campo.

 

Nell'ambito di un percorso che porti tali Enti ad una sempre maggiore integrazione il Comitato Paritetico Territoriale e la Scuola Edile sono invitati inoltre ad individuare e realizzare interventi congiunti in ogni altra sfera di azione, tra quelle loro attribuite dai rispettivi Statuti, dagli stessi Enti valutata positivamente ai fini di un innalzamento qualitativo della loro azione.

 

 

CPT

 

A decorrere dal 1.1.2003, il primo comma della lettera A) dell'art. 30 del CCPL 20 marzo 1998, integrativo del CCNL 5 luglio 1995, viene così modificato:

 

"In relazione a quanto previsto dal 4° comma del paragrafo A) dell’art. 87 del CCNL 29 gennaio 2000, il contributo dovuto dai datori di lavoro per il finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale  è fissato nella misura dello 0,35%; mentre il contributo dovuto dai datori di lavoro per la copertura degli oneri previsti dall’art. 15 del presente contratto è fissato nella misura dello 0,45%.

 

Tali contributi  debbono essere calcolati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del CCNL 29 gennaio 2000, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonchè sul trattamento per le festività di cui all’art. 18 del medesimo contratto. La Cassa Edile richiederà alle imprese il versamento  del contributo per la copertura degli oneri previsti dall'art 15 del presente contratto cumulandolo al contributo dovuto per il finanziamento del CPT."

 

Con riferimento al punto 3 dell'accordo sindacale provinciale 18 settembre 2000, in tema di Comitato Paritetico Territoriale, si dispone che

 

a)           Per la durata del prestito di Euro 371.848,97, 1.10.2000 - 30.9.2002, al fondo TFR viene corrisposto un interesse annuo determinato dalla percentuale di interesse maturato di fatto dal fondo TFR nel medesimo anno;

 

b)           L'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti dalle imprese con il contributo previsto dal punto 3 dell'accordo sindacale provinciale 18 settembre 2000 sopra citato, detratti Euro 371.848,97 del prestito e gli interessi spettanti al fondo TFR, come determinati dal punto precedente, viene interamente versato al fondo CPT.

 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

Le Parti sottoscritte si impegnano a costituire presso la Cassa Edile apposito fondo per sopperire al costo della percentuale riferita alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese in conseguenza dell'adesione volontaria al "Prevedi" da parte di un operaio iscritto alla Cassa Edile stessa.

 

Con successivo accordo sindacale verranno fissate le modalità applicative della mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare a carico delle imprese e verrà stabilita l'entità del contributo a carico dei datori di lavoro, nella misura richiesta dalle effettive esigenze della gestione.

 

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

La possibile ed eventuale entità dell’elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell’art. 39 e all’art. 47 del CCNL 29 gennaio 2000, da valere per il periodo 1.1.2003 – 30.11.2003 sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell’allegato 1) al presente accordo, del quale forma parte integrante. L’entità dell’elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima dell'11% definita dal punto II dell’accordo sindacale nazionale 29 gennaio 2002.

 

La possibile ed eventuale entità dell’elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell’art. 39 e all’art. 47 del CCNL 29 gennaio 2000, da valere per il periodi successivi al 1.12.2003 sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell’allegato 2) al presente accordo, del quale forma parte integrante. L’entità dell’elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima del 14% definita dal punto II dell’accordo sindacale nazionale 29 gennaio 2002.

 

Le tabelle allegate al presente accordo determinano l'elemento economico territoriale con riferimento al III livello. Per gli altri livelli l'elemento economico territoriale viene determinato per mezzo della parametrazione prevista dal CCNL.

 

 

ASSISTENZE

 

Si dispone che l’ammontare complessivo annuo delle assistenze previste dal Regolamento della Cassa Edile di cui all'accordo sindacale provinciale del 15.03.1996, dagli attuali euro 490.000,00 possa raggiungere la somma massima complessiva annua di euro 620.000,00.

 

Per la revisione ed aggiornamento del Regolamento delle assistenze della Cassa Edile  viene istituita apposita Commissione composta da n. 6 componenti, dei quali n. 3 componenti designati dall'Associazione Costruttori, e n. 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori sottoscritte.

 

Detta Commissione viene incaricata di rivedere, aggiornare e modificare il vigente Regolamento delle Assistenze predisponendo apposito documento da sottoporre alla valutazione ed approvazione delle Parti Sociali sottoscritte entro il 31 dicembre 2002.

 

Detta Commissione è inoltre incaricata di introdurre al Regolamento delle Assistenze della Cassa Edile le seguenti specifiche modifiche: per quanto riguarda l'art.18 adeguare i massimali previsti dal secondo comma; per quanto riguarda l’art. 8 prevedere che il sussidio, attualmente ammontante a cinquanta volte la retribuzione minima oraria contrattuale, passi a 100 volte la retribuzione minima oraria contrattuale; predisporre  le bozze degli articolati delle seguenti nuove assistenze: sussidio a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile che frequentano i corsi biennali che si svolgono al sabato presso la Scuola Edile,  previo conseguimento del relativo diploma e permanenza per un anno, dal conseguimento del diploma stesso, nella Cassa Edile; sussidio ai figli studenti dei lavoratori che frequentano le scuole superiori e/o l’università.

 

Le parti convengono inoltre di istituire presso la Cassa Edile di Bergamo un fondo per i lavoratori dipendenti da imprese fallite al fine di coprire figurativamente le ore denunciate e non coperte da versamento dalle imprese medesime.

 

Tutto quanto sopra al fine di mantenere il livello di erogazione dell’ape.

 

Tale fondo sarà costituito ed alimentato esclusivamente dagli assegni dei lavoratori non riscossi e caduti in prescrizione.

 

 

TRASFERTA

 

Ai sensi dell’art. 22 lettera A) del CCNL 5 luglio 1995, la diaria giornaliera da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del citato CCNL è fissata nelle seguenti misure:

 

·     10% da 6 a 20 Km

·     15% da 20 a 50 Km

·     20% da 50 a 65 Km

·     25% oltre i 65 Km

 

a partire dai confini territoriali del comune nel quale il lavoratore è stato assunto.

 

 

MENSA OPERAI

 

A decorrere dal 1.1.2003 il concorso al costo complessivo del pasto di cui al 4° comma dell'art.6 del CCPL 20 marzo 1998 viene fissato in Euro 7,92.

 

Pertanto dal 1.1.2003 l'indennità sostitutiva di mensa di cui al 6° comma del medesimo articolo viene fissata in Euro: 5,28.

 

 

 INDENNITÀ DI TRASPORTO OPERAI

 

L'indennità di trasporto di cui all'art. 7 del CCPL 20 marzo 1998 viene fissata a decorrere dal 1.1.2003 in euro 1,36 giornaliere, e dal 1.12.2003 in euro 1,60 giornaliere.

 

 

INDENNITÀ DI MENSA IMPIEGATI

 

A decorrere dal 1.1.2003 la misura dell’indennità sostitutiva di mensa  prevista dall'art. 24 del CCPL 20 marzo 1998 è stabilita in Euro 105,60              mensili.

 

La Commissione costituita con il presente accordo per la revisione del Regolamento delle Assistenze viene incaricata di predisporre apposito articolato che preveda l'introduzione del ticket restaurant anche per la categoria degli impiegati, che verrà sottoposto alla valutazione ed approvazione delle Parti Sociali sottoscritte.

 

 

 

INDENNITÀ TRASPORTO IMPIEGATI

 

 

A decorrere dal 1.1.2003 la misura dell’indennità trasporto prevista dall'art. 25 del CCPL 20 marzo 1998è stabilita in Euro 27,20           mensili e dal 1.12.2003 in Euro 32,00 mensili.

 

 

VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA

 

Il contratto integrativo della provincia di Bergamo come modificato da presente accordo si applica a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo le diverse decorrenze previste nei singoli articoli, ed ha a valere sino al 31.12.2005

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

 

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FeNEAL/UIL

DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (A.C.E.B.)

 

 

 

                                                                                 FILCA/CISL

 

 

 

                                                                                 FILLEA/CGIL


Allegato 1) all'accordo sindacale provinciale 24 ottobre 2002.

 

Allegato C) art 27

Tabella per la determinazione dell'elemento economico territoriale per la Provincia di Bergamo per il periodo 1° gennaio - 30 novembre 2003

 

Numero Lavoratori

 

Incidenza 30%

Importo mensile

Quota oraria

 

 

 

 

 

 

Sopra

 

 

12.500

27,0880

0,1566

Da

10.501

a

12.500

23,7020

0,1370

Da

8.500

a

10.500

20,3160

0,1174

Da

8.499

a

6.500

16,9300

0,0979

Da

6.499

a

5.000

13,5440

0,0783

Sotto

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero Imprese

 

Incidenza 30%

Importo mensile

Quota oraria

 

 

 

 

 

 

Sopra

 

 

1.400

27,0880

0,1566

Da

1.201

a

1.400

23,7020

0,1370

Da

1.000

a

1.200

20,3160

0,1174

Da

999

a

800

16,9300

0,0979

Da

799

a

600

13,5440

0,0783

Sotto

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore medie lavorate

 

Incidenza 30%

Importo mensile

Quota oraria

 

 

 

 

 

 

Sopra

 

 

1.400

27,0880

0,1566

Da

1.201

a

1.400

23,7020

0,1370

Da

1.000

a

1.200

20,3160

0,1174

Da

999

a

800

16,9300

0,0979

Da

799

a

600

13,5440

0,0783

Sotto

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore C.I.G. mancanza lavoro

 

Incidenza 5%

Importo mensile

Quota oraria

 

 

 

 

 

 

Da

20.000

a

39.999

4,7404

0,0274

Da

40.000

a

59.999

4,0632

0,0234

Da

60.000

a

120.000

3,3860

0,0195

Da

120.001

a

160.000

2,7088

0,0156

Da

160.001

a

200.000

2,0316

0,0117

Oltre

200.000

 

 

0,0000

0

 

 

 

 

 

 

Monte salari in milioni

 

Incidenza 5%

Importo mensile

Quota oraria

 

 

 

 

 

 

Oltre

110

 

 

4,7404

0,0274

Da

90

a

110

4,0632

0,0234

Da

70

a

90

3,3860

0,0195

Da

70

a

65

2,7088

0,0156

Da

65

a

60

2,0316

0,0117

Sotto

60

 

 

0,0000

0

 


 

Allegato 2) all'accordo sindacale provinciale 24 ottobre 2002.

 

Allegato C) art 27

Tabella per la determinazione dell'elemento economico territoriale per la Provincia di Bergamo a decorrere dal 1.12.2003

 

Numero Lavoratori

 

Incidenza 30%

Importo mensile

Quota oraria

sopra

 

 

12.500

36,2960

0,2098

da

10.501

a

12.500

31,7590

0,1836

da

8.500

a

10.500

27,2220

0,1574

da

8.499

a

6.500

22,6850

0,1311

da

6.499

a

5.000

18,1480

0,1049

sotto

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero Imprese

 

Incidenza 30%

Importo mensile

Quota oraria

sopra

 

 

1.400

36,2960

0,2098

da

1.201

a

1.400

31,7590

0,1836

da

1.000

a

1.200

27,2220

0,1574

da

999

a

800

22,6850

0,1311

da

799

a

600

18,1480

0,1049

sotto

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore medie lavorate

 

Incidenza 30%

Importo mensile

Quota oraria

sopra

 

 

1.400

36,2960

0,2098

da

1.201

a

1.400

31,7590

0,1836

da

1.000

a

1.200

27,2220

0,1574

da

999

a

800

22,6850

0,1311

da

799

a

600

18,1480

0,1049

sotto

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore C.I.G. mancanza lavoro

 

Incidenza 5%

Importo mensile

Quota oraria

da

20.000

a

39.999

6,3518

0,0367

da

40.000

a

59.999

5,4444

0,0314

da

60.000

a

120.000

4,5370

0,0262

da

120.001

a

160.000

3,6296

0,0209

da

160.001

a

200.000

2,7222

0,0157

oltre

200.000

 

 

0,0000

0

 

 

 

 

 

 

Monte salari in milioni

 

Incidenza 5%

Importo mensile

Quota oraria

oltre

110

 

 

6,3518

0,0367

da

90

a

110

5,4444

0,0314

da

70

a

90

4,5370

0,0262

da

70

a

65

3,6296

0,0209

da

65

a

60

2,7222

0,0157

sotto

60

 

 

0,0000

0