Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Bergamo
Data stipula: 20 marzo 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1999

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di bergamo


Sommario:

- Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro

- Previdenza complementare

- Indennità territoriale di settore

- Premio di produzione

- Elemento economico territoriale

- Mensa operai

- Trasporto operai

- Indennità sostitutiva di mensa impiegati

- Indennità di trasporto impiegati

- Tabelle per la determinazione dell'elemento economico territoriale per la provincia di Bergamo

 

Il 20 marzo 1998 tra

L'Associazione Costruttori Edili della provincia di Bergamo

e

FeNEAL/UIL;

FILCA/CISL;

FILLEA/CGIL;

visti

- l'art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 5 luglio 1995;

- l'Accordo Sindacale Nazionale dell'1l giugno 1997

si conviene quanto segue

per la stipula del Contatto Collettivo Provinciale di Lavoro, da valere nella Provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 5 luglio 1995 e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella PREMESSA del medesimo contratto.

Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro

Premesso che:

- si concorda di realizzare nell'ambito delle materie e delle politiche delegate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore l'istituzione di un sistema di concertazione e di informazione;

- si ribadisce che il sistema di concertazione e di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale;

- ferma restando l'autonomia delle singole Parti, si conviene che il sistema di concertazione e di informazione debba perseguire gli obbiettivi individuati dalla contrattazione collettiva di settore;

- le Parti si impegnano ad istituire per la Provincia di Bergamo, nell'ambito di quanto sarà delegato alla contrattazione territoriale dal Contratto Collettivo Nazionale in materia, I'"Osservatorio Territoriale sul mercato del Lavoro".

1) L'Osservatorio avrà l'obbiettivo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni per la Provincia di Bergamo quale supporto per l'attuazione del sistema di concertazione e di informazione ai diversi livelli.

2) L'Osservatorio analizzerà ed elaborerà i seguenti dati territoriali aggregati:

- andamento della domanda pubblica e degli investimenti privati;

- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e di specializzazione;

- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

3) Il sistema di raccolta delle informazioni dell'Osservatorio sarà articolato come segue:

- raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalla Cassa Edile, dall'Ente Scuola e dal CPT;

- raccolta ed elaborazione di dati sul settore delle costruzioni ricavabili: da enti pubblici che abbiano prodotto studi e/o ricerche nel settore delle costruzioni; da banche dati specializzate in ricerche nel settore; da centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici, nonché altre fonti di seguito individuabili; da soggetti appartenenti al settore delle costruzioni, compresi ANCE ed OO. SS..

4) L'ACEB e i Sindacati territoriali dei lavoratori FeNEAL, FILCA e FILLEA:

- concordano sulla centralità dell'Osservatorio come strumento per la definizione di interventi diretti a rilanciare il comparto delle costruzioni, per individuare adeguati interventi nel campo delle politiche industriali e delle politiche del lavoro, al fine di realizzare trasparenza nel mercato ed una efficace lotta al lavoro sommerso.

- Consapevoli che l'Osservatorio costituisca un rafforzamento delle azioni realizzate con il coordinamento del Prefetto di Bergamo nel novembre del 1997 in tema di contrasto del lavoro irregolare e che debba fornire un quadro il più esauriente possibile del settore in provincia di Bergamo, evidenziano l'esigenza che l'Osservatorio sia costituito con la partecipazione delle Associazioni e delle Organizzazioni che rappresentano il settore delle costruzioni della Provincia di Bergamo nelle sue diverse articolazioni.

5) Le parti sottoscritte si impegnano, coinvolgendo le Associazioni e le Organizzazioni del settore delle costruzioni della Provincia di Bergamo, ad incontrarsi entro il 31 maggio 1998 per la definizione degli aspetti inerenti l'organizzazione dell'Osservatorio Territoriale sul mercato del lavoro.

Previdenza complementare

Si ritiene che il lavoratore iscritto al fondo di previdenza complementare continui a restare iscritto al fondo anche in caso di cambiamento dell'impresa, sempre che la stessa sia iscritta nel sistema delle Casse Edili. Si ritiene inoltre che la Cassa Edile debba operare nell'ambito della previdenza complementare come tramite tra imprese e lavoratori.

Le Parti si danno atto di quanto disposto con l'accordo sindacale nazionale del 11.06.1997 in materia di previdenza complementare ed in attesa della definizione di quanto previsto dal punto 3 del paragrafo V del predetto accordo, concordano nel ritenere centrale il ruolo della Cassa Edile nell'attuazione dell'istituto contrattuale della previdenza complementare.

Indennita' territoriale di settore

Gli importi dell'indennità territoriale di settore in atto nella Provincia di Bergamo al 28 febbraio 1998 restano fermi nelle misure previste dall'accordo sindacale provinciale del 12 luglio 1989.

Premio di produzione

Gli importi del premio di produzione in atto nella Provincia di Bergamo al 28 febbraio 1998 restano fermi nelle misure previste dall'accordo sindacale provinciale del 12 luglio 1989.

Elemento economico territoriale

Vista la lettera d) dell'art. 39 e l'art. 47 del CCNL per le imprese edili ed affini del 5 luglio 1995;

visti gli accordi sindacali nazionali sottoscritti dall'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni sindacali nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in data 11 giugno 1997, e 3 luglio 1997;

ritenuto che, in relazione a quanto precede, la determinazione dell'elemento economico territoriale debba essere correlata all'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Bergamo e ai risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio, verificati sulla base degli indicatori di seguito individuati;

vista la lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e le istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 novembre 1996, n° 213;

visto l'articolo 2 della legge 23 maggio 1997, n° 135;

si conviene quanto segue:

1. L'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Bergamo ed i risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio in termini di produttività, qualità e competitività verrà determinato verificando l'escursione dei seguenti indicatori:

- dati risultanti dal Bilancio della Cassa Edile di Bergamo al 30 settembre dell'anno di riferimento riguardanti il numero delle imprese iscritte, il numero dei lavoratori iscritti, il monte salari, le ore lavorate.

- dati ricavabili presso la Commissione della Cassa Integrazione Guadagni dell'Edilizia: numero delle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate per mancanza di lavoro nell'anno di riferimento.

Le parti, nell'ambito della verifica annuale, potranno sostituire gli indicatori sopra individuati con altri indicatori e/o introdurne nuovi.

2. La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 39 e all'art. 47 del CCNL 5 luglio 1995, che si andrà a determinare con le verifiche indicate al successivo punto 9, verrà fissata dall'escursione degli indicatori secondo le modalità previste nell'allegato al presente accordo di cui forma parte integrante.

L'elemento economico territoriale della provincia di Bergamo è determinato nella misura del 30% dal numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, dal 30% dal numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile e dal 30% dalla media delle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile. Il monte salari e le ore di cassa integrazioni guadagni concorreranno, ciascuna, a determinare l'elemento economico territoriale nella misura del 5%.

L'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima definita dal punto III dell'accordo sindacale nazionale 11 giugno 1997.

3. La prima verifica dell'escursione di tali indicatori avverrà nel mese di gennaio 1999.

In questa verifica verranno confrontati gli indicatori del periodo 1.10.1997 - 30.9.1998, rispetto agli indicatori riguardanti il periodo 1.10.1996 - 30.9.1997.

4. L'escursione percentuale degli indicatori verificata nel mese di gennaio 1999 determinerà l'ammontare dell'elemento economico territoriale a valere dal 1° gennaio 1999 sino al 31 dicembre 1999.

5. La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale, da valere per il periodo 1.1.1999 - 31.12.1999, dovrà essere verificata nel mese di gennaio 1999 e sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'allegato al presente accordo, del quale forma parte integrante.

6. In considerazione delle prospettive dell'andamento dei parametri valutati secondo le indicazioni contenute nell'allegato al presente accordo, a decorrere dal 1.3.1998, viene riconosciuta un'anticipazione dell'elemento economico territoriale, pari a L. 47.500 mensili sul III livello, che riparametrata risulta, per le diverse qualifiche, nei seguenti importi:

 

 

Operai

Quote Orarie

op. IV livello

295,69

op. specializzato

274,57

op. qualificato

247,11

op. comune

211,20

custode

190,08

custode con all.

168,96

 

Impiegati

Importi mensili

7° livello

73.077

6° livello

65.769

5° livello

54.808

4° livello

51.154

3° livello

47.500

2° livello

42.750

1° livello

36.538

L'anticipazione dell'elemento economico territoriale sopra determinata verrà assorbita nell'elemento economico territoriale che si andrà a determinare con la verifica del mese di gennaio 1999.

L'incidenza sui vari istituti retributivi dell'elemento economico territoriale è quella stabilita dal CCNL 5 luglio 1995.

7. Qualora con la prima verifica risultasse che, sulla base degli indicatori individuati al punto 1, l'andamento del settore nel territorio della Provincia di Bergamo sia negativo, nulla verrà riconosciuto in termini di incremento salariale, mentre, nella stessa sede, sarà determinata una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, calcolata in funzione delle prospettive degli andamenti economici dei parametri misurate come in precedenza, che resterà in vigore sino alla successiva verifica;

8. La seconda verifica, stabilita dopo 12 mesi dalla prima, seguirà analoghe procedure per quanto concerne la determinazione dell'elemento economico territoriale che verrà erogato sino alla successiva verifica, l'effettuazione della quale è convenuta nel punto 9;

9. Tenuto conto della vigenza quadriennale del contratto integrativo territoriale, si conviene che le verifiche dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Bergamo per la determinazione dell'elemento economico territoriale verranno effettuate nel mese di gennaio.

Nell'incontro le parti verificheranno l'andamento del settore ed i risultati conseguiti raffrontando i dati del periodo 1° ottobre/ 30 settembre immediatamente precedente al mese di gennaio rispetto a quelli del periodo 1.10.1996 - 30.9.1997 che viene assunto quale periodo di riferimento per la determinazione annuale dell'elemento economico territoriale.

Con queste verifiche l'entità dell'elemento economico territoriale sarà determinata, di volta in volta, in relazione all'escursione dei parametri economici, tenendo conto di quanto eventualmente già erogato in relazione agli andamenti positivi registrati e nella concorrenza massima del suo importo come stabilita al precedente punto 2.

10. Laddove, alle date sopra convenute, le verifiche dell'escursione dei parametri risultassero negative, non si procederà a stabilire, per il periodo successivo, alcun incremento dell'elemento economico territoriale, mentre, ciò occorrendo, si determinerà, per lo stesso periodo, un'anticipazione, l'ammontare della quale sarà correlato alle prospettive degli andamenti del settore ipotizzate per il lasso temporale antecedente alla seguente verifica.

11. Quando, in occasione di una periodica verifica che succeda ad altra di esito positivo, si dovessero registrare, nell'escursione dei parametri economici, variazioni di segno negativo, la quota di elemento economico territoriale in precedenza stabilita, verrà ridotta con gli stessi criteri con i quali è stata determinata.

12. Le Parti convengono che l'elemento economico territoriale spetti al lavoratore negli importi ed alle decorrenze, stabilite dagli accordi, in atto nella vigenza del rapporto di lavoro.

Nel caso di passaggio di qualifica del lavoratore l'importo dell'elemento economico territoriale spettante con l'ultima qualifica viene riconosciuto a decorrere dalla data di variazione della qualifica stessa.

13. Le Parti sottoscritte si danno atto che con la presente regolamentazione hanno voluto determinare l'elemento economico territoriale in conformità con gli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Mensa operai

Al fine di consentire la consumazione di un pasto caldo ai lavoratori dipendenti, l'impresa è tenuta ad assicurare un servizio di mensa secondo la seguente normativa.

L'impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 18 dipendenti dell'impresa medesima occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a richiesta dei lavoratori l'impresa potrà curare il ricorso, indipendentemente dal numero degli operai dell'impresa occupati nel cantiere, a luoghi di ristoro esterni al cantiere per la consumazione di un pasto caldo, anche con convenzioni e/o buoni pasto.

L'impresa concorre al costo complessivo del pasto di cui a commi precedenti nella misura di 3/4 con massimo di L 12.780 per ciascun pasto consumato dal 1.3.1998 e di L 13.500 dal 1.1.1999.

Tale importo è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina eventualmente assunto, nonché delle spese di trasporto, confezione e cottura delle vivande o del compenso al gestore del servizio.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto al 2° e 3° comma, é corrisposta un'indennità sostitutiva pari a 2/3 degli anzidetti importi massimi. Detta indennità risulta quindi di L. 8.520 dal 1.3.1998 e di L 9.000 dal 1.1.1999.

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità) salvo diversa futura disposizione di Legge a tale riguardo.

L'indennità sostitutiva di mensa compete in misura piena per i giorni di lavoro nei quali la prestazione lavorativa sia stata di almeno 4 ore effettivamente lavorate. Per i giorni nei quali la prestazione lavorativa sia inferiore alle 4 ore effettivamente lavorate nulla è dovuto dall'impresa a titolo di indennità sostitutiva del servizio mensa.

Lo stesso criterio di ragguaglio a ora è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme previste dal 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti dovuti o comunque in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

Trasporto operai

E' dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nella spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro. La misura dell'indennità, stabilita in L. 2.000 giornaliere dal 1.1.1992, passerà a L 2.400 giornaliere dal 1.7.2000.

Detta indennità é riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, ed è corrisposta in misura piena anche se la prestazione lavorativa é inferiore alle 4 ore effettivamente lavorate.

L'indennità di trasporto è computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso (esclusi tutti gli altri istituti percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità) salvo diversa futura disposizione di Legge a tale riguardo.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

In caso di trasferta, l'indennità resta assorbita dalle spese di trasporto dovute a norma del 1°, 2°, 3° e 6° comma del paragrafo A) dell'art.22 del CCNL del 5 luglio 1995.

NOTA: L'indennità di cui sopra non spetta ai lavoratori addetti ai lavori di armamento delle linee ferroviarie, giusta quanto previsto dal 4° comma del paragrafo B) dell'art. 22 del CCNL 5 luglio 1995.

Indennità sostitutiva di mensa impiegati

La misura dell'indennità sostitutiva di mensa è stabilita in L .170.000 mensili a decorrere dal 1.3.1998, ed in L. 180.000 mensili a decorrere dal 1.1.1999.

Detta indennità sostituiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la 13^ mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.

Indennità di trasporto impiegati

E' dovuta all'impiegato un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro.

La misura di tale indennità, fissata in L. 34.900 mensili dal 1.1.1992, passerà a L 48.000 mensili a decorrere dall'1.7.2000.

Detta indennità si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la 13^ mensilità, il premio annuo e il premio di fedeltà.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per tornare alla propria abitazione, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

In caso di lavori fuori zona o in caso di trasferta, il rimborso delle spese giornaliere di viaggio compete per la parte eccedente la misura dell'indennità di trasporto ragguagliata a giornata.

Allegato all'accordo sindacale 3 marzo 1998

Tabelle per la determinazione dell'elemento economico territoriale per la provincia di Bergamo

(le tabelle determinano l'elemento economico territoriale con riferimento al III livello.

Per gli altri livelli l'elemento economico territoriale viene determinato per mezzo della parametrazione prevista dal CCNL)

Numero Lavoratori Incidenza 30%

Importo mensile

Quota oraria

Sopra 12.500

27.247

157,50

da 10.501 a 12.500

24.220

140,00

da 8.500 a 10.500

21.192

122,50

Da 8.499 a 6.500

18.165

105,00

da 6.499 a 5.000

15.137

87,50

Sotto 5.000

0

0

Numero Imprese Incidenza 30%

Importo mensile

Quota oraria

Sopra 1.400

27.247

157,50

da 1.201 a 1.400

24.220

140,00

da 1.000 a 1.200

21.192

122,50

da 999 a 800

18.165

105,00

da 799 a 600

15.137

87,50

Sotto 600

0

0

Ore medie lavorate Incidenza 30%

Importo mensile

Quota oraria

Sopra 1.400

27.247

157,50

da 1.201 a 1.400

24.220

140,00

da 1.000 a 1.200

21.192

122,50

da 999 a 800

18.165

105,00

da 799 a 600

15.137

87,50

Sotto 600

0

0,00

Ore C.I.G mancanza lavoro Incidenza 5%

Importo mensile

Quota oraria

da 20.000 a 39.999

4.541

26,25

da 40.000 a 59.999

4.037

23,33

da 60.000 a 120.000

3.532

20,42

da 120.001 a 160.000

3.027

17,50

da 160.001 a 200.000

2.523

14,58

Oltre 200.000

0

0,00

Monte salari in miliardi Incidenza 5%

Importo mensile

Quota oraria

Oltre 200

4.541

26,25

da 180 a 200

4.037

23,33

da 150 a 180

3.532

20,42

Da 150 a 130

3.027

17,50

Da 130 a 110

2.523

14,58

Sotto 110

0

0,00