Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Verona
Data stipula:
29 gennaio 2003

 

VERBALE DI ACCORDO

 

Verona, 29 gennaio 2003

 

Tra

 

il Collegio dei Costruttori Edili della provincia di Verona rappresentato dal Presidente del Collegio Costruttori Ing. Francesco Farinelli, il Presidente della Commissione Sindacale Geom. Pietro Aloisi, il Sig. Giorgio Basalico, il Geom. Renzo Begalli, il Geom. Nicola Bogoni, la Dott.ssa Antonella Crestani, il Sig. Ottavio Pasquali, il Rag. Antonio Savio, l’Ing. Francesco Tieni, assistiti dal Direttore Dott. Riccardo Marai, dal Vice-Direttore Rag. Alberto Sandri e dal Rag. Maurizio Stoppa;

 

e

i rappresentanti dei lavoratori di:

 

-         Fe.N.E.A.L. U.I.L., nelle persone di: Sig. Gianluigi Meggiolaro, Sig. Cesare Valbusa e dal Sig. Ezio Zanardi;

 

-         F.I.L.C.A. C.I.S.L., nelle persone di: Sig. Giorgio Ferrari e del Sig. Giorgio Roman;

 

-         F-I.L.L.E.A. C.G.I.L., nelle persone di: Sig. Maurizio Azzalin, Sig. Renzo Brocco, Giuseppe Rossini, Sig. Silvano Lodola.

 

visto

 

che il C.C.N.L. demanda alla contrattazione territoriale di provvedere a regolamentare specifiche materie individuate nell’art. 39, le Parti dopo le consultazioni ed i confronti di rito hanno convenuto quanto di seguito riportato.

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

In conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 nonché dall’art. 2 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135

 

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Verona, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, con specifico riguardo ai  seguenti indicatori:

 

-         numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Verona;

-         numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Verona;

-         numero di ore denunciate alla Cassa Edile di Verona;

-         monte salari denunciato alla Cassa Edile di Verona;

-         numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate dall’INPS per mancanza di lavoro nel settore;

-         numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti  di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME)

-         importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (DATI CRESME);

-         numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del d.lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della  Regione Veneto e della rete degli SPISAL del territorio provinciale.

 

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002.

           

La determinazione annuale in via definitiva del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro lo stesso mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente con l’andamento medio annuale del settore ed i suoi risultati  del periodo 1° ottobre 1999 / 30 settembre 2002, che viene individuato quale periodo  fisso di riferimento per l’analisi dell’andamento degli indicatori di settore per tutta la vigenza del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

 

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

 

Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

acquisendo i dati relativi agli indicatori territoriali;

acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;

individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

 

Una volta verificata l’attendibilità degli stessi dati, ove dall’esame emerga l’esistenza  di andamenti positivi in almeno due degli  indicatori territoriali come sopra  individuati, si considereranno verificati i presupposti per l’erogazione dell’E.E.T. e le  parti definiranno quindi l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

 

Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

 

A decorrere  dal 1° gennaio 2003  l’elemento economico territoriale di cui all’art. 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000  viene stabilito nella misura dell’11% dei minimi di paga base e di stipendio; a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per il residuo periodo di vigenza del contratto la misura sarà elevata al  14% dei minimi di paga base e stipendio.

 

Le predette percentuali saranno  comunque sempre riferite ai minimi di paga  base e di stipendio in vigore alla data del 1° gennaio 2003

 

Relativamente all’anno 2003, gli importi erogabili  in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma non possono superare i seguenti importi massimi:

 

TABELLA “A” – IMPIEGATI – IMPORTI MENSILI IN VIGORE DAL  01/01/03 al 31/12/03

Quadri ed impiegati 7° livello 1a categoria super

109,69

Impiegati 6° livello 1a categoria

98,72

Laureati 5° livello 2a categoria

82,27

Impiegati 5° livello 2a categoria

82,27

Impiegati 4° livello assistenti tecnici

76,78

Diplomati 3° livello 3a categoria

71,30

Impiegati 3° livello 3a categoria

71,30

Impiegati 2° livello 4a categoria

64,17

Impiegati 1° livello 4a categoria 1° impiego

54,84

 

 

TABELLA “B” – APPRENDISTI IMPIEGATI – IMPORTI MENSILI IN VIGORE DAL  01/01/03 al 31/12/03

Apprendisti impiegati 1° semestre

42,78

Apprendisti impiegati 2° semestre

46,35

Apprendisti impiegati 3° semestre

49,91

Apprendisti impiegati 4° semestre

53,48

Apprendisti impiegati 5° semestre

57,04

Apprendisti impiegati 6°-7°-8° semestre

60,61

 

TABELLA “C” – OPERAI – IMPORTI ORARI IN VIGORE DAL  01/01/03 al 31/12/03

Operaio 4° livello

0,44

Operaio 3° livello

0,41

Operaio 2° livello

0,37

Operaio 1° livello

0,32

Custodi, guardiani, portinai, ………senza alloggio (art. 6 CCNL)

0,28

Custodi, guardiani, portinai, ……….c/alloggio (art. 6 CCNL)

0,25

 

TABELLA “D” – APPRENDISTI OPERAI – IMPORTI ORARI IN VIGORE DAL  01/01/03 al 31/12/03

Apprendisti operai 1° semestre

0,22

Apprendisti operai 2° semestre

0,24

Apprendisti operai 3° semestre

0,26

Apprendisti operai 4° semestre

0,28

Apprendisti operai 5° semestre

0,30

Apprendisti operai 6°-7°-8° semestre

0,31

 

Dal 1° gennaio 2004  e per tutta la residua vigenza del contratto provinciale gli importi erogabili in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate –quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma non possono superare i seguenti importi massimi:

 

TABELLA “A” – IMPIEGATI – IMPORTI MENSILI IN VIGORE DAL  01/01/04

Quadri ed impiegati 7° livello 1a categoria super

139,60

Impiegati 6° livello 1a categoria

125,64

Laureati 5° livello 2a categoria

104,70

Impiegati 5° livello 2a categoria

104,70

Impiegati 4° livello assistenti tecnici

97,72

Diplomati 3° livello 3a categoria

90,74

Impiegati 3° livello 3a categoria

90,74

Impiegati 2° livello 4a categoria

81,67

Impiegati 1° livello 4a categoria 1° impiego

69,80

 

TABELLA “B” – APPRENDISTI IMPIEGATI – IMPORTI MENSILI IN VIGORE DAL  01/01/04

Apprendisti impiegati 1° semestre

54,44

Apprendisti impiegati 2° semestre

58,98

Apprendisti impiegati 3° semestre

63,52

Apprendisti impiegati 4° semestre

68,06

Apprendisti impiegati 5° semestre

72,59

Apprendisti impiegati 6°-7°-8° semestre

77,13

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA “C” – OPERAI – IMPORTI ORARI IMPORTI ORARI IN VIGORE DAL  01/01/04

Operaio 4° livello

0,56

Operaio 3° livello

0,53

Operaio 2° livello

0,47

Operaio 1° livello

0,40

Custodi, guardiani, portinai, ………senza alloggio (art. 6 CCNL)

0,36

Custodi, guardiani, portinai, ……….c/alloggio (art. 6 CCNL)

0,32

 

TABELLA “D” – APPRENDISTI OPERAI –  IMPORTI ORARI IN VIGORE DAL  01/01/04

Apprendisti operai 1° semestre

0,28

Apprendisti operai 2° semestre

0,31

Apprendisti operai 3° semestre

0,33

Apprendisti operai 4° semestre

0,35

Apprendisti operai 5° semestre

0,38

Apprendisti operai 6°-7°-8° semestre

0,40

 

Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale, quale definita con il presente accordo, è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

 

Nel mese di gennaio 2004 verrà riconosciuto a tutto il personale, operaio ed impiegatizio in forza nel mese di dicembre 2003 un importo “una tantum” indifferenziato per livello di € 30.00.

Tale riconoscimento viene convenuto a parziale ristorno del prolungarsi della trattativa locale per il rinnovo della contrattazione integrativa provinciale.

 

ART. 8 MENSA

 

1-    Operai

 

Le imprese provvederanno ad allestire – già nella prima fase di impianto del cantiere e comunque appena possibile – idoneo locale da adibirsi ad uso refettorio per il personale del cantiere, normalmente distinto dall’eventuale locale spogliatoio.

Il refettorio sarà dotato di tavoli con piano in formica od altro materiale facilmente lavabile, di sedie o sgabelli e l’impresa dovrà provvedere, a proprie spese, alla pulizia giornaliera di detto locale.

Il refettorio dovrà essere convenientemente riscaldato nella stagione fredda.

L’impresa, in relazione all’ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno il 50% dei dipendenti occupati nel cantiere, provvederà – ove possibile – affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze i lavoratori possano consumare un pasto caldo.

Tale servizio può essere assolto  mediante il ricorso a servizi esterni o purché sussistano le condizioni per la fornitura dei pasti direttamente in cantiere o nelle immediate vicinanze (senza maggiorazione dei costi) da parte di azienda specializzata nella fornitura dei pasti alle mense aziendali.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione all’organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

La fornitura del pasto è limitata al primo e secondo piatto, pane contorno, mezzo litro di minerale, con esclusione di altre bevande.

La spesa relativa sarà per due terzi a carico dell’impresa e per un terzo a carico del lavoratore che usufruisce del servizio, per ciascun pasto consumato.

Ai lavoratori che pur avendone la possibilità, non intendano usufruire del servizio di mensa istituito in cantiere, l’impresa non è tenuta a corrispondere alcuna indennità sostitutiva.

Qualora si renda improponibile la fornitura dei pasti caldi in cantiere da parte di Aziende specializzate, come sopra precisato e venga concordato con l’impresa che il lavoratore consumi il pasto in trattoria, il costo a carico impresa è di almeno €  5,82 per le imprese edili e di € 7,50  per le imprese stradali; il rimanente rimane a carico del lavoratore sino a concorrenza del costo effettivo del totale del pasto consumato, salvo diverse pattuizioni già concordate in sede aziendale al momento della sigla del presente accordo, come per ogni altra pattuizione successiva al medesimo.

L’impresa potrà avvalersi, in sostituzione e previo accordo con i lavoratori, dell’erogazione di ticket restaurant con importi che potranno essere stabiliti dalle parti. Tali importi non potranno comunque essere inferiori a quelli sopra riportati per il servizio di mensa.

Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a €. 4,40 per ciascuna giornata di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorate (fatti salvi i casi in cui l’attività lavorativa pur proseguendo anche nel pomeriggio non raggiunga le 4 ore effettive).

Sulla predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all’articolo 19 (accantonamenti presso la Cassa Edile) del CCNL, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia, riposi, ecc..

 

2-    Impiegati

 

- Impiegati di cantiere

 

Per gli impiegati di cantiere saranno riconosciute le condizioni previste per gli operai.

 

- Impiegati non di cantiere

 

Per le altre figure impiegatizie, su richiesta di almeno il 50% dei dipendenti impiegati non di cantiere dell’impresa, la stessa dovrà riconoscere ai propri dipendenti un importo minimo pari a € 5,82 per il servizio di mensa. Il rimborso avverrà a seguito di presentazione da parte dell’impiegato della fattura intestata all’impresa, recante l’importo di € 5,82 o del diverso importo riconosciuto e concordato tra le Parti. Agli effetti fiscali e previdenziali si ricorda che tra le prestazioni di vitto e le somministrazioni in mense aziendali, anche gestite da terzi, sono comprese le convenzioni con i ristoranti  (per il riconoscimento dell’esenzione ai fini contributivi e fiscali è necessaria, qualora il pasto venga consumato in ristoranti/trattorie/…. del comune ove ha sede l’impresa, la convenzione con il ristorante/trattoria/…..).

 

In sostituzione degli importi di mensa come sopra individuati dovrà essere riconosciuta la relativa indennità sostitutiva pari a €. 2,50 giornaliere con la presenza minima di 4 ore. Per i dipendenti con contratto di lavoro part-time inferiori a 4 ore strutturato su un unico turno non spetterà alcun importo di indennità sostitutiva di mensa.

 

L’impresa potrà avvalersi, in sostituzione e previo accordo con i lavoratori, dell’erogazione di ticket restaurant con importi che non potranno comunque essere inferiori a quelli dovuti per il servizio di mensa.

 

ART. 13 TRASFERTA OPERAI E IMPIEGATI DI CANTIERE

 

A decorrere dal 1° gennaio 2003 all’operaio comandato a prestare la propria attività in cantiere sito oltre i 5 km dai confini territoriali del comune dove è ubicata la sede dell’impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato permanentemente trasferito, spetta una diaria giornaliera di trasferta non inferiore alle seguenti misure:

 

1)    – Rimborso  forfettario.

 

Tipologia

Distanze da oltre (*)

Fino a (*)

Importo gionrnaliero

A

5 km

20 km

8,90

B

20 km

30 km

12,50

C

30 km

50 km

16,00

D

Oltre i 50 km, con rientro in giornata, verranno riconosciute € 3,70 per tratte comprese ogni ulteriori 20 km (**)

 

(*) Le distanze vanno considerate dal confine territoriale del comune dove ha sede l’impresa e il cantiere (no andata e ritorno dalla sede e/o magazzino al luogo di lavoro).

 

(**)    - se il lavoratore deve recarsi in un cantiere distante dal confine territoriale del comune dove ha sede l’impresa pari a 53 km, questi avrà diritto a 16 € (fascia C) più la maggiorazione di € 3,70 (fascia D);

            - se il lavoratore deve recarsi in un cantiere distante dal confine territoriale del comune dove ha sede l’impresa pari a 71 Km, questi avrà diritto a 16 € (fascia C) più la maggiorazione di  € 7,40 (fascia Dx2)

 

2) – Accordo per l’erogazione del pasto in trattoria – rimborso misto.

 

Per le Aziende che già oggi provvedono alla somministrazione della mensa tramite pasto  in trattoria e per tutte le altre che previo accordo tra le parti lo concordino,  le suddette indennità di trasferta (tipologia A-B-C) verranno ridotte di 1/3 (ipotesi riconosciuta solo se c’è ripresa del lavoro pomeridiano, nel caso ciò non si verifichi, verrà corrisposta l’indennità di trasferta di cui al punto 1) con i limiti di capienza in ragione della prestazione previsti dal presente articolo – vedere quanto riportato nelle norme applicative).

 

3) – Utilizzo della propria auto da parte del dipendente.

 

Quando ricorrono i presupposti della trasferta, come sopra individuati, per il dipendente che autorizzato  o qualora l’azienda non garantisca allo stesso come ad altri dipendenti il trasporto ed utilizzi, quindi, la propria auto per recarsi sul luogo di lavoro sarà riconosciuto, oltre agli importi e alle condizioni sopra riportate, un rimborso chilometrico, a piè di lista, pari a € 0,27 per chilometro. Se trasporta altri operai l’indennità andrà aumentata di € 0,08  per chilometro.

 

4) – Trasferta con pernottamento in luogo.

 

a)                In caso di pernottamento l’impresa, oltre ad assumersi il costo di prima colazione, pranzo, cena e pernottamento, erogherà al lavoratore un importo giornaliero di trasferta pari a €. 10,80 giornaliere (tale importo è comprensivo del tempo impiegato per recarsi dalla sede e/o magazzino dell’impresa sul cantiere e/o del luogo di dimora e viceversa) per ogni giornata di lavoro.

b)        In alternativa a quanto previsto al punto a), le parti potranno stabilire, previo accordo,  un importo forfettario omnicomprensivo dei costi di vitto, alloggio, e di ogni altro disagio,  in ordine alla trasferta..

 

5) – Addetti a lavori lungo le linee ferroviarie.

 

Per i lavoratori addetti a lavori di armamento ferroviario ai quali compete l’indennità di cantiere ferroviario prevista all’articolo 20 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, così come modificato dall’accordo del 29 gennaio 2000, nella misura del 15% della paga oraria conglobata, sostitutiva del trattamento per lavoro fuori zona, è dovuto anche il trattamento di mensa previsto per la generalità dei lavoratori edili ed affini della provincia di Verona.

 

Norme applicative

 

1-    Se l’orario di lavoro dovesse risultare pari o inferiore a 4 ore le indennità, di cui ai punti 1) lettere A-B-C, 2) e 4), saranno ridotte della metà.

2-    Gli importi come sopra riconosciuti si intendono risarcitori di ogni spesa e disagio conseguenti alla trasferta, ivi compresi quello del viaggio, qualora effettuati con mezzi dell’impresa, per giungere al cantiere di destinazione e rientro, esentando le imprese dall’obbligo di provvedere alle  spese per il vitto e la refezione meridiani. I lavoratori dovranno trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

 

Le parti convengono che i trattamenti di trasferta di cui sopra non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove l’operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza del lavoratore ovvero determini un avvicinamento alla sua abituale residenza o dimora tale da non comportare un aumento del normale disagio.

 

1° CHIARIMENTO A VERBALE

 

Ai fini dell’erogazione dei trattamenti di trasferta ivi previsti le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio o impiegato che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere, deve intendersi trasferito presso la sede dell’impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo diversa espressa comunicazione al lavoratore. Per il futuro tale comunicazione dovrà essere fatta in forma scritta.

 

2° CHIARIMENTO A VERBALE

 

Nel caso di cantieri situati entro i 5 km dal confine territoriale del Comune ove ha sede l’impresa e qualora al lavoratore venga richiesto di recarsi presso la sede e/o magazzino dell’impresa prima di recarsi sul luogo di lavoro, allo stesso dovrà essere riconosciuto per il tempo impiegato da e per il luogo di lavoro la normale retribuzione (paga oraria conglobata). A tutti gli effetti il tempo impiegato per recarsi da e per il luogo di lavoro non è considerato orario di lavoro.

Nulla sarà dovuto quando il lavoratore si recherà direttamente sul luogo di lavoro per l’orario stabilito.

 

ART. 15 -SUB.2

(Verbale di Accordo 22 Maggio 2000)

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALI.

 

            Per quanto già disposto dall’accordo 22 Maggio 2000, le Parti Sindacali e Imprenditoriali intendono prorogare sino a scadenza naturale il mandato elettivo così come previsto dall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, le figure degli RLST.

            Per il finanziamento si conviene di prelevare dalle giacenze del Fondo M.C.S. della Cassa Edile di Verona, le risorse necessarie pari a € 140.000, da allocare in apposito centro di costo presso il locale C.P.T. .

 

            Vedere chiarimento a verbale che costituisce parte integrante del presente accordo.

 

 

 

 

 

 

ART. 18 – FORNITURA INDUMENTI E DISPOSITIVI ANTINFORTUNISCTICI

 

 

            Le Imprese forniranno una tuta o un indumento equipollente di lavoro, e i D.P.I. attinenti alla mansione ricoperta,  metteranno poi a disposizione dei lavoratori  neo assunti in concomitanza con l’inizio dell’attività in cantiere, gli altri mezzi di protezione.

I Dispositivi Individuali di Protezione previsti dalla Legislazione vigente quali a titolo esemplificativo: indumenti ad alta visibilità, elmetto di protezione, scarpe antinfortunistiche, cinture, guanti, occhiali, tappi per le orecchie, maschere, saranno forniti o messi a disposizione in relazione alle mansioni svolte o alla tipologia di lavoro edile in cui è specializzata l’Impresa.

            Annualmente per i lavoratori in forza ed entro la data del 1° Maggio, l’Impresa provvederà a fornire un nuovo indumento e due paia di scarpe (uno estivo e uno invernale che sono D.P.I.), mentre per la dotazione dei D.P.I., dovrà essere garantita in via continuativa la loro efficienza d’uso, provvedendo alle necessarie e immediate sostituzioni qualora risultino usurati, lesionati, o non più conformi per quanto attiene le specifiche definite dagli organismi competenti.

            L’impresa garantirà obbligatoriamente la sostituzione a fronte della restituzione della dotazione usata o lesionata o non conforme.

            Qualora l’azienda non fornisca direttamente quanto sopra descritto, e deleghi il lavoratore  di persona all’acquisto dell’indumento o delle calzature, come dei D.P.I., provvederà a liquidare gli importi relativi  direttamente al fornitore su presentazione di apposita documentazione con un concorso di spesa pari a:

 

Þ      Tuta  €  40  (quaranta)  o l’intero costo se inferiore a tale limite;

Þ      Scarpe €  45  (quarantacinque)  o l’intero costo se inferiore a tale limite, per un paio estivo e per un paio invernale, nonché per ogni sostituzione;

Þ      D.P.I.  intero costo se previsti per la tipologia di lavoro svolto.

 

 

Per quanto sopra, le Parti stipulanti concordano nell’abrogare quanto disposto precedentemente, e di procedere alla revoca a partire dal mese di Aprile 2003, dell’obbligo di versamento al fondo cauzionale costituito presso la Cassa Edile Provinciale (denominato Fondo Indumenti) del relativo contributo nella percentuale dello 0,500% sul monte salari conglobato dei dipendenti della stessa Impresa.

 

ART. 21 – ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

(integrazione)

 

            Da inserire alla fine del terzo capoverso il sottostante testo:

 

“………… qualifica.”

 

            Ai lavoratori che partecipano ad attività formative inerenti le mansioni di operaio o impiegato edile, come di formazione alla sicurezza, sarà rilasciato apposito libretto individuale, su cui saranno registrate e attestate le attività di formazione a cui il lavoratore ha partecipato sia presso gli enti formativi bilaterali del settore edile di Verona, sia presso l’impresa che lo occupa. Qualora il lavoratore effettuerà per suo conto attività di formazione presso Enti diversi dalle strutture bilaterali o l’impresa, sarà cura del lavoratore stesso far aggiornare il libretto individuale.

 

ART. 22 – DIRITTO ALLO STUDIO

 

            Con riferimento a quanto previsto dall’art. 91 del CCNL 29 gennaio 2000, e al testo dell’art. 22 del CCPL 31 luglio 1989, si conviene di valutare la possibilità di realizzare dei corsi di Formazione di lingua  “cantieristica” italiana per lavoratori stranieri, al fine di agevolare il loro inserimento e permanenza nel settore; tali corsi potranno essere organizzati in collaborazione con e tra gli Enti Paritetici del settore edile e Istituti di Formazione pubblici, in concorso con le disponibilità dichiarate al riguardo dall’Amministrazione Regionale del Veneto, dalla locale Camera di Commercio, Comune e Provincia di Verona e comunque dagli Enti che di volta in volta verranno individuati dalle Parti. I corsi dovranno tenersi al di fuori dell’orario di lavoro possibilmente senza alcun onere a carico impresa.

 

Art. 27 - Modalità per il versamento alla Cassa Edile degli accantonamenti così come previsto dal CCNL vigente e dei contributi per i Fondi diversi gestiti dalla Cassa Edile di Verona

 

I versamenti cumulativi riguardanti:

 

a)    gli accantonamenti compensativi della gratifica natalizia, ferie (compreso quelli in caso di malattia e infortunio);

 

b)     i contributi per il finanziamento dei fondi, che verranno ridotti (riproporzionando il contributo A.P.E. – le quote di adesione contrattuale – togliendo il contributo vestiario – arrotondando la quota di adesione contrattuale nazionale – variando la quota di adesione contrattuale provinciale), sia pure in modo differenziato tra imprese iscritte o meno ai soggetti stipulanti il presente accordo, a partire dal 1° aprile 2003 nelle misure percentuali di seguito riportate:

 

-         Imprese associate al Collegio Costruttori: 9,900% (precedente 10,742)

-         Imprese non associate al Collegio Costruttori:       10,140% (precedente 10,742)

 

saranno effettuati dalle imprese di costruzioni alla Cassa Edile, tramite le agenzie Bancarie o altro secondo le modalità loro specificate dalla Cassa di Verona con periodicità mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui il versamento si riferisce. Se l’ultimo giorno coinciderà con il sabato o con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno utile lavorativo.

Dovrà essere effettuato un unico versamento cumulativo riguardante gli accantonamenti compensativi della gratifica natalizia, ferie, e per tutti gli altri contributi sopra riportati, che dovranno essere segnalati insieme a tutte le informazioni utili per la gestione della posizione del lavoratore su un apposito modulo che la Cassa Edile fornirà a tutte le imprese interessate, il quale dovrà contenere l’esplicitazione delle diverse aliquote e il relativo ammontare globale.

I prospetti nominativi contenenti, per ciascun lavoratore, l'indicazione delle ore lavorate e di altri dati relativi agli accantonamenti compensativi della gratifica natalizia, ferie e degli altri contributi, dovranno essere compilati mensilmente su appositi moduli trasmessi alle imprese dalla Cassa Edile – e successivamente ritornati alla Cassa stessa entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono anche se non viene effettuato contestualmente il versamento. Viene fatta salva la proroga al primo giorno utile lavorativo, qualora la scadenza coincida con il sabato o con giorno festivo.

Per i versamenti effettuati oltre i termini sopra citati,  verrà applicata una penalità di mora per il ritardato versamento, pari:

 

Þ      allo 0,75% sull’ammontare complessivo degli importi versati in ritardo, per ogni quindicina o frazione di quindicina, per  i primi tre periodi (un mese e mezzo) consecutivi di calendario;

Þ      all’ 1,00% sull’ammontare complessivo degli importi versati in ritardo, per ogni quindicina o frazione di quindicina, successiva ai i primi tre periodi (un mese e mezzo) consecutivi di calendario.

     Non si darà corso all’applicazione di penalità alcuna, qualora il versamento verrà effettuato entro il terzo giorno di calendario dalla scadenza utile.

 

Inoltre:

Þ      in caso di omissione nei versamenti degli accantonamenti mensili e in assenza di diversa disposizione o comunicazione da parte dell’Impresa, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla scadenza del versamento, la Cassa Edile di Verona, informerà tempestivamente per mezzo lettera i lavoratori dipendenti della stessa Impresa, del mancato versamento delle somme loro spettanti;

Þ      nel caso poi l’omissione nei versamenti non venga regolarizzata allo scadere del semestre cassa edile, la stessa procederà d’ufficio ad avviare il recupero coatto dell'intero credito comprese le maggiorazioni contributive.

 

Il Comitato di Gestione della Cassa, potrà eventualmente derogare alla procedura d’ufficio di recupero coatto, quando l’impresa oggetto dello stesso, dimostri disponibilità a risolvere in tempi certi e definiti il contenzioso, rilasciando le necessarie garanzie del caso.

 

Art. 29 PRESTAZIONI CASSA EDILE

(Modifiche ed integrazioni)

 

 

A)    Contributo malattia primi tre giorni – Contributo straordinario di malattia e/o infortunio

 

- Contributo malattia primi tre giorni

 

Il trattamento della malattia è stato ricondotto con accordo del 31 marzo 1998, a quanto previsto dalla normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro. In sostituzione le Parti, per malattie superiori a tre e fino a 7 giorni, per un massimo di tre eventi in un biennio), prevedono un’erogazione tramite Cassa Edile per malattie superiori ai tre giorni e fino a 7 giorni pari a € 60.

Per poter accedere alla prestazione è necessario che il lavoratore abbia maturato un numero di 600 ore di effettivo lavoro.

 

- Contributo straordinario di malattia e/o infortunio

 

Per i lavoratori occupati iscritti presso le imprese di costruzione iscritte alla Cassa Edile di Verona viene istituita una erogazione straordinaria di integrazione salariale per i casi di malattia e/o infortunio, superato il limite dei 45 giorni di calendario di complessiva assenza dal lavoro nell’anno. Tale erogazione sarà di € 38, mensili per ogni mese intero o frazione di almeno 15 gg., eccedenti il limite dei 45 previsti dal comma precedente.

L’integrazione verrà corrisposta nel mese di agosto di ogni anno direttamente all’operaio dalla Cassa Edile di Verona, in ragione del diritto maturato dal singolo sulla scorta delle denunce di malattia ive depositate dalle aziende.

 

B) Polizza infortuni (rimane invariato)

 

C) Contributo spese scolastiche e acquisto di libri di testo.

 

A partire dall'anno scolastico2003/2004, la Cassa Edile di Verona eroga nei limiti degli stanziamenti approvati annualmente dalla stessa, i seguenti contributi, per i lavoratori edili studenti e per i figli dei lavoratori edili che frequentano scuole riconosciute o parificate, sotto il Patronato del Ministero della Pubblica Amministrazione (Istituto tecnico per ragionieri - geometri - periti industriali - liceo scientifico e classico - istituti magistrali - facoltà universitarie - ecc.), scuole professionali e scuole private con indirizzo professionale, che abbiano almeno durata triennale, ad esclusione di quelle di tipo e/o indirizzo hobbistico

 

Scuola Media Inferiore

 

-   dal primo anno e per tutti gli anni successivi per tutti i figli:                                          € 90; 

 

Scuola Media superiore - Pubblica e Privata

 

Dal l° anno e per tutti gli anni successivi: per i lavoratori edili studenti e/o per i figli spetteranno sulla base delle votazioni le seguenti prestazioni:

 

-   per chi non raggiunge una votazione media di 7/10:                                           € 105;

 

-   per chi ha una votazione media pari o superiore a  7/10:                                   € 210;

 

Università

 

Laurea breve:

-   dal l° anno e per tutti gli anni successivi: per i lavoratori edili studenti

     e/o tutti i figli (indipendentemente dalle votazioni):                                           € 200;

     purché risultino aver superato ed essere in regola con almeno il 60% degli esami programmati nel piano di studio;

 

Dottorato:

-   dal l° anno e per tutti gli anni successivi: per i lavoratori edili studenti

     e/o tutti i figli (indipendentemente dalle votazioni):                                           € 300;

     purché risultino aver superato ed essere in regola con almeno il 60% degli esami programmati nel piano di studio.

 

Per gli studenti della Scuola media superiore, le medie minime richieste, per ogni tipo di contributo di studio, non devono risultare da ripetizione dell'anno scolastico e sono escluse dal computo delle medie stesse le votazioni riportate per la condotta, l'educazione fisica e la religione e, per gli Istituti magistrali, anche per il canto corale.

Inoltre non sono concessi contributi di studio per gli studenti universitari fuori corso.

Per i lavoratori edili studenti e/o tutti i figli dei lavoratori edili che hanno frequentato il III anno della scuola media dell'obbligo e che si iscrivono alla Scuola Media Superiore hanno diritto anch'essi alla prestazione in funzione del merito.

 

D)   Colonie estive marine e montane.

 

I lavoratori occupati e in regola con i versamenti alla Cassa Edile, per i figli di età compresa tra i 5 e i 13 anni compiuti, che abbiano soggiornato presso località climatica presso colonie, albergo, campeggio, appartamento(affitta camere), ecc.; possono chiedere l’erogazione di un contributo per ogni figlio, dell’ammontare di € 250 se il periodo è di almeno 14 gg.(pro quota per periodi inferiori).

A supporto della domanda, dovrà essere prodotta apposita documentazione a giustificazione delle eventuali spese di soggiorno (indicando esplicitamente il nominativo del bimbo nella documentazione fiscale) o attestante quelle di viaggio unitamente ad apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto fiscale ospitante o rilasciata dall'Azienda di soggiorno, attestante il periodo di vacanza.

Inoltre nel caso di soggiorni di cui sia possibile produrre solo le spese di viaggio, cui devono essere allegate, obbligatoriamente, le dichiarazioni dell’Azienda di soggiorno o del soggetto ospitante (si tratta generalmente dei soggiorni presso parenti), il contributo per il soggetto richiedente si riduce a € 125.

 

Nel caso le domande non contengano tutti i documenti richiesti, verranno rigettate.

 

E)   Assegno funerario.

 

In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile (sempreché la morte non sia avvenuta per infortunio sul lavoro, per malattia professionale ed a condizione, altresì, che la morte non sia avvenuta dopo la cessazione dell'attività lavorativa per il raggiungimento dei limiti di età ai fini del pensionamento o per invalidità), la Cassa Edile corrisponderà un assegno funerario di          € 600 ai beneficiari indicati alla lettera B, paragrafo b) del presente articolo.

 

In caso di morte della moglie, figli e genitori conviventi del lavoratore, viene corrisposto a quest'ultimo un assegno funerario di                                                                           € 300.

 

F)    Protesi e cure dentarie.

 

La Cassa Edile eroga al lavoratore un rimborso del 27% dei costi sostenuti.

Il limite massimo di intervento della Cassa Edile di Verona sarà di € 850 per anno solare per lavoratore.

 

Per la moglie di lavoratore dipendente di impresa edile e regolarmente iscritti alla Cassa Edile, è fissata una percentuale pari al 27% dei costi sostenuti (esclusi i metalli nobili) fino a un massimo di € 850 per anno solare, alla condizione che alla presentazione della domanda risultino essere a carico del marito, ai fini del diritto alle detrazioni Irpef.

 

Per i figli dei lavoratori dipendenti da imprese edili regolarmente iscritti alla Cassa Edile, è fissata una percentuale del 27% dei costi sostenuti (esclusi i metalli nobili) fino ad un massimo di € 850 per anno solare, alla condizione che non abbiano superato i 18 anni e che all'atto della presentazione della domanda risultino essere disoccupati e/o studenti.

La domanda deve essere presentata alla Cassa Edile di Verona a cura del lavoratore interessato, corredata della relativa documentazione e con tempestività.

 

G)   Occhiali e protesi oculistiche (lenti a contatto).

 

Secondo le modalità indicate al punto F), la Cassa Edile riconoscerà un'indennità pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 140 per protesi (lenti più montatura).

 

Secondo le modalità indicate al punto F), la Cassa Edile riconoscerà un'indennità pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 120 per la visita oculistica.

 

H) Cure termali.

 

       Vista la quasi nulla richiesta di tale prestazione, la stessa viene a decadere con decorrenza dal mese di gennaio 2003.

 

 

I)                 Sussidi straordinari

 

A discrezione del Comitato di Presidenza della Cassa Edile potranno essere erogati dei sussidi straordinari per casi particolari ed umani, escludendo comunque quelli già regolamentati dalla presente normativa, i cui requisiti verranno singolarmente valutati e trimestralmente verrà comunicata copia delle delibere fatte al Comitato di Gestione.

 

L)                Premio Giovani

 

Ai giovani che si occupano per la prima volta nel settore, che abbiano una età inferiore ai 32 anni, qualora permangano in termini continuativi per almeno un anno, allo scadere dello stesso su apposita richiesta verrà riconosciuto un premio del valore di € 130;

Allo scadere del terzo anno di permanenza ininterrotta, potranno chiedere l’erogazione di un secondo premio del valore di  € 260.

 

M) Sostegno al Reddito lavoratori di Imprese fallite

 

La Cassa Edile di Verona, riconoscerà al lavoratore che abbia presentato apposita domanda, con effetto dalla ammissione dello stesso allo stato passivo della procedura concorsuale attivata(fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), un anticipo di quanto vantato per accantonamenti non versati nella misura del 60%.

 

Nota applicativa:

            Qualora le Imprese non abbiano regolarmente versato le contribuzioni e gli accantonamenti relativi ai loro dipendenti, e per effetto di tale mancanza non possano essere erogate le prestazioni assistenziali extra contrattuali, i lavoratori potranno accedere alla liquidazione di dette prestazioni extracontrattuali a condizione che:

Ø       Dimostrino di essere stati alle dipendenze dell’impresa per l’intero periodo di scopertura che precede quello della domanda; allo scopo allegheranno alla stessa domanda documentazione idonea a comprovare il rapporto di lavoro ed il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle contribuzioni: C.U.D., O1/M,…)

Ø       La capienza dei versamenti attraverso il deposito della copia delle buste paga o di documento equivalente per come sopra definito.

 

Le parti si danno atto che la variazione delle prestazioni sopra riportate è di esclusiva competenza delle Organizzazioni territoriali stipulanti il presente contratto.

 

ELEZIONE DEL R.L.S. AZIENDALE

 

Aziende con più di 15 dipendenti

 

L’elezione del R.L.S. aziendale nelle aziende con più di 15 dipendenti deve seguire la procedura definita dal C.C.N.L. e dall’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.

 

Aziende con meno di 15 dipendenti

 

Qualora la figura del R.L.S.T. dovesse rimanere vacante o essere soppressa, nelle imprese con meno di 15 dipendenti sarà concordata tra le Parti la procedura per l’elezione e nomina del R.L.S. similmente a quella prevista per le Aziende con più di 15 dipendenti.

 

FONDO APES

 

            Con riferimento a quanto disposto dal CCNL edili industria, e dall’Accordo nazionale dell’11 giugno 1997, che regolano le erogazioni di Anzianità Professionale Edile Straordinaria, in regime transitorio con scadenza al 31 dicembre 2003, che ha ridotto sensibilmente l’ammontare economico delle suddette erogazioni, le Parti concordano di superare il sistema della rateizzazione delle prestazioni, concordando di procedere alla liquidazione totale in un’unica soluzione.

            Tale norma trova applicazione sia per le prestazioni in fase di rateizzazione che per le future sino alla scadenza sopra indicata.

            L’attuale aliquota del fondo A.P.E.S. pari a 1,080 punti percentuali viene ridotta, a partire dal 1° aprile 2003, dello 0,340, pertanto la nuova aliquota sarà pari allo 0,740.

            Le Parti valuteranno in futuro e con apposito accordo, l’eventuale rimodulazione dell’aliquota in rapporto alle esigenze di cassa, per garantire le prestazioni A.P.E.S. ed eventualmente quelle di Previdenza Integrativa complementare. Inoltre tale contributo verrà utilizzato, qualora le circostanze lo richiedano, anche per l’incremento del contributo di funzionamento Cassa Edile (attualmente 2,52%) o di altri contributi, rispettando così l’orientamente emerso in sede di contrattazione di non aumentare l’importo totale dei contributi dovuti all’Ente.

 

ASSISTENZA SANITARIA – SANICARD

 

            Con riferimento a quanto previsto dal capitolo VI dell’Accordo Nazionale del 29 gennaio 2002 (rinnovo CCNL), le Parti in attesa della definizione in sede nazionale dei servizi sanitari e delle relative prestazioni, hanno deciso di sospendere momentaneamente la stipula della convenzione con il soggetto individuato, in quanto i servizi offerti a livello locale erano inesistenti.

            Permanendo tale condizione di insufficiente copertura del servizio, le Parti concordano di rivalutare tale situazione entro Dicembre 2003, per verificare quali azioni eventualmente intraprendere per sensibilizzare del problema le Parti Nazionali, oppure di valutare con le proprie strutture regionali soluzioni locali da rapportare eventualmente poi al pacchetto di servizi effettivi che successivamente potranno essere realizzati a livello nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione di Conciliazione

In sede sindacale

 

 

 

Ø       Visti gli articoli 410, 410 bis, 411, 412 e 412 bis del Codice di Procedura Civile, nel testo risultante dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 80 e dal D. Lgs. 29 Ottobre 1998 n° 387;

 

Ø       Considerato che le predette disposizioni subordinano la procedurabilità delle azioni aventi ad oggetto i rapporti previsti dall’art. 409 del c.p.c. all’esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione da svolgersi alternativamente presso la Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro o secondo le procedure previste dai contratti ed accordi collettivi;

 

Ø       Considerato che l’attività di composizione delle controversie di lavoro, anche individuali, rientra tra i compiti istituzionali delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali;

 

Ø       Considerata l’opportunità che le parti sociali, in conformità a tale previsione normativa, predispongano una procedura di conciliazione al fine di valorizzare la possibilità di soluzioni extragiudiziali delle controversie;

 

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

 

1.     E' istituita  a cura delle parti firmatarie del presente Accordo, una Commissione Sindacale di Conciliazione, cui è demandato il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che siano ad Essa sottoposte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 410, comma 1 c.p.c., così come modificato dall'art. 36 del Decreto Lgs.31/3/98 n° 80;

 

2.     La Commissione Sindacale di Conciliazione è composta da due componenti, di cui uno designato dal Collegio Costruttori Edili di Verona, uno invece nominato dalla Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore interessato conferirà mandato;

 

3.     La Commissione ha sede in Verona, in via Teatro Filarmonico n° 5, presso il locale Collegio Costruttori di Verona, che svolge le funzioni di segreteria con i  compiti previsti dai successivi punti;

 

4.     L'organizzazione Sindacale, che su mandato di un lavoratore, intenda proporre una istanza nei confronti di una impresa (allegato 1), relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. comunicherà per iscritto alla stessa, oltre all'oggetto della controversia, la possibilità di avvalersi del tentativo di conciliazione presso la Commissione istituita con il presente accordo.

L'impresa, entro sette giorni dal ricevimento di tale comunicazione, trasmetterà per iscritto all'Organizzazione Sindacale proponente (anche per mezzo FAX o Posta Elettronica), la propria disponibilità al tentativo di conciliazione presso tale commissione (allegato 2).

L'impresa associata entro tale termine trasmetterà copia della comunicazione al Collegio Costruttori Edili.

Per quanto riguarda le Imprese non associate al Collegio Costruttori Edili, che comunque intendano avvalersi dell'assistenza di questa commissione, dovranno prima di ogni altro atto formale di costituzione e adesione al lavoro della commissione, chiedere e ottenere conferma di assistenza da parte dell'associazione Imprenditoriale.

Il mancato rispetto del termine perentorio di sette giorni, costituirà formale rifiuto,salvo casi particolari da valutare volta per volta, di conciliazione presso questa commissione.

 

5.     Il Collegio Costruttori designerà di conseguenza, il proprio componente e trasmetterà anche tramite fax

    (allegato 3), all'impresa e all'Organizzazione Sindacale proponente, il nominativo dello stesso e la data di  

      convocazione della Commissione, che dovrà svolgersi di norma entro 7 giorni.

      L'organizzazione Sindacale, comunicherà il nome del proprio componente prima della data di convocazione.

 

 

6.     La commissione potrà decidere la formalità della procedura e il numero di sedute che riterrà opportune, fermo restando che il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della’Organizzazione sindacale proponente di cui al punto 4.

 

7.     Qualora la conciliazione produca un esito positivo, le parti formeranno il processo verbale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 411, 3° comma del c.p.c. (allegato 4).

Su richiesta di una delle Parti il verbale di avvenuta conciliazione, sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, a cura della Segreteria, ai sensi del dispositivo di cui al capoverso precedente.

Il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dai componenti la Commissione, dal Datore di Lavoro e dal Lavoratore, avrà piena efficacia e validità.

 

8.     Qualora la conciliazione non riesca, si formerà processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo (allegato 5).

Se una od entrambe le Parti interessate non si presentassero, si formerà verbale di mancata conciliazione, ( allegato 6).

Le Parti, potranno anche decidere il differimento temporale della conciliazione ( allegato 7).

Le Parti, quando sarà possibile, potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando l'ammontare dell'eventuale credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso, il processo verbale così redatto, acquisterà efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 c.p.c. ( allegato 8).

 

9.     Le parti procederanno ad individuare di volta in volta, i componenti della Commissione Sindacale di Conciliazione secondo quanto previsto dal punto 2) del presente accordo.

 

10. Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo, sarà rilasciata alle Parti contestualmente alla sua sottoscrizione.

 

11. In presenza di eventuali difformità interpretative del presente accordo, le Parti firmatarie si incontreranno per effettuare i necessari chiarimenti.

 

12. Il presente Accordo, avrà carattere sperimentale e validità annuale. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se nessuna delle parti firmatarie comunicherà alle altre, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno un mese di preavviso dalla scadenza, la volontà di non rinnovarlo.

 

13. E' fissata una prima sede di verifica sull'applicazione dell'accordo, entro la fine dell'anno in corso al momento della stipula, anche al fine di affinare e uniformare le procedure sopra definite, ad eventuali accordi di livello regionale o nazionale stipulati sulla materia dell'arbitrato.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, Verona 29 gennaio 2003

 

 

 

 

Per Collegio Costruttori di Verona                                       per la Fillea CGIL di Verona

 

 

 

                                                                                                    per  la Feneal UIL di Verona

 

 

                                                                                                    per la Filca CISL di Verona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Gli allegati dei fac simili di lettera o accordo sono predisposti a latere.

Art. 32 - Quote di Adesione Contrattuale

 

            Con riferimento a quanto previsto nel CCPL 31 Luglio 1989 e successive integrazioni, si concorda di modificare l’attuale sistema di aliquote riferite alle Quote di Adesione Contrattuale Territoriale(di eguale importo per tutte le Imprese versanti in Cassa Edile di Verona, così come è uguale per tutti i Lavoratori, indistintamente tra coloro che sono iscritti al sindacato e no), istituendo aliquote differenziate tra coloro che risultano o meno associati alle Organizzazioni stipulanti il presente verbale di accordo.

            Per quanto sopra ne consegue che:

 

Ø       per gli associati il valore della QACT sarà dello 0,530%;

 

Ø       per i non associati il valore della QACT sarà invece dello 0,650%;

 

da calcolarsi sulla retribuzione oraria conglobata per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate dall’operaio e apprendista operaio e per le ore di festività retribuite cadenti nel mese.

 

            Sulla riscossione differenziata delle QACT per come sopra descritto, la Parte Datoriale e la Parte Sindacale, ne concorderanno le modalità con la Cassa Edile in apposito protocollo, da sottoscrivere a latere della presente pattuizione.

 

            Le nuove aliquote per omogeneità di calcolo e per i tempi tecnici relativi all’avvio delle procedure tramite la Cassa Edile, avranno decorrenza a partire dal primo giorno del mese di Aprile del corrente anno.

             

Letto, confermato e sottoscritto, Verona 29 gennaio 2003

 

 

 

 

Per Collegio Costruttori di Verona                                       per la Fillea CGIL di Verona

 

 

 

                                                                                                    per  la Feneal UIL di Verona

 

 

                                                                                                    per la Filca CISL di Verona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIARIMENTO A VERBALE DI QUANTO RIPORTATO ALL’ART. 15-SUB.2

 

            Con accordo del 22 maggio 2000, ART. 15, SUB.2, punto 2), le Parti avevano regolamentato il finanziamento, la sede e la durata dei R.L.S.T..

            La Figura e la durata dei R.L.S.T. era stata prevista in via sperimentale per 2 anni, successivamente ridotti, su richiesta delle OO.SS. dei lavoratori, a 18 mesi, rimanendo però invariato l’importo messo a disposizione per il compenso dei R.L.S.T..

            Le Parti intendono ora prorogare unicamente per il solo periodo che rimane al raggiungimento dei tre anni previsti dall’accordo interconfederale del 22 giugno 1995.

            Durante questo ulteriore periodo la Sottocommissione Tecnica, di cui all’allegato 2, all’art. 15, SUB.2, dell’accordo del 22 maggio 2000, stabilirà un programma di attività e di collaborazione tra i R.L.S.T. ed il C.P.T., con la possibilità di confluire in quest’ultimo, in qualità di collaboratori, alla scadenza dell’ulteriore proroga.

            Viene stabilito inoltre che qualora, nel periodo di ulteriore proroga del periodo di sperimentazione, in un’altra Associazione Industriale del settore edile del Veneto, aderente al sistema ANCE, si dia attuazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, le Parti si incontreranno per verificare la possibilità di riprendere nella nostra provincia tale figura.

 

Letto, confermato e sottoscritto, Verona 29 gennaio 2003

 

 

 

 

Per Collegio Costruttori di Verona                                       per la Fillea CGIL di Verona

 

 

 

                                                                                                    per  la Feneal UIL di Verona

 

 

                                                                                                    per la Filca CISL di Verona