Edili (industria)
Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Verona
Data stipula: 31 marzo 1998
Inizio validità: 1 marzo 1998 Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di verona |
Sommario:
- Appalti subappalti - Mercato del lavoro
- Osservatorio
- Enti paritetici - Ferie - Trasferta
- Elemento economico territoriale
- Mensa - Modifica ed integrazioni ex art. 8 CCPL 31 luglio 1989
- Indennità territoriale di settore oraria
- Rappresentante territoriale dei lavoratori alla sicurezza
- Malattia - Modifica e integrazioni ex art. 29 CCPL 31 luglio 1989
- Anticipo infortuni INAIL da parte del datore di lavoro
- Ex articolo 2 CCPL 31 luglio 1989
- Stesura definitiva del contratto
- Indennità territoriale di settore fissa mensile
- Riconoscimento della decontribuzione dell'elemento economico territoriale
Il giorno 31 marzo 1998 tra
- il Collegio dei Costruttori
e
- la FILLEA-CGIL,
- la FILCA-CISL,
- la FENEAL-UIL
viene stipulato il presente accordo considerato che:
- il lavoro nero caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva (INPS, INAIL, Cassa Edile), dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dall'evasione fiscale, nel settore edile ha assunto nella provincia di Verona dimensioni rilevanti pregiudizievoli sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti, sia della sopravvivenza delle imprese che rispettano le normative di legge e contrattuali nei confronti delle quali si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato non più sopportabili;
- è evidente il rapporto di stretta connessione intercorrente tra la concorrenza sleale, il lavoro nero e le problematiche relative alla tutela delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro in edilizia;
- sussiste il comune giudizio sull'utilità di una iniziativa sistematica dell'Osservatorio e degli Enti Paritetici contro le imprese che utilizzano il lavoro nero;
- sussiste la necessità di operare, anche attraverso le relazioni sindacali, per porre le condizioni del rafforzamento della struttura e della operatività delle imprese edili, nonché del rilancio del settore delle costruzioni nella Provincia di Verona;
- taluni subappalti vengono irregolarmente affidati a squadre di cottimisti e/o ad imprese non iscritte alla Cassa Edile con evidente evasione degli adempimenti contributivi di legge e di contratto e conseguente riduzione dei costi, provocando la concorrenza sleale che viene a verificarsi nei confronti delle imprese che operano correttamente;
- che nell'aggiudicazione degli appalti talune imprese intervengono con offerte anomale che provocano aggiudicazioni irregolari a costi insostenibili, che pregiudicano la regolarità dell'esecuzione dell'opera, con evidente pregiudizio nei confronti delle imprese corrette, e relativo danno ai lavoratori e ai cittadini contribuenti.
A seguito di tali considerazioni si conviene:
Appalti subappalti - mercato del lavoro
Ad integrazione dell'articolo 1 del precedente contratto integrativo provinciale di lavoro le parti firmatarie del presente accordo convengono:
1 - di proporre congiuntamente all'Osservatorio ed agli Enti Paritetici un'azione di monitoraggio permanente del settore;
2 - di proporre alle sedi provinciali di INPS e INAIL, in via sperimentale, uso scambio di dati con il sistema informativo della Cassa Edile di Verona, in un'azione di monitoraggio permanente che favorisca e ponga i presupposti per la continuità, oltre il 31.12.98 del meccanismo premiale originariamente previsto dall'art. 29 della Legge 341/55;
3 - di dar vita, in via sperimentale, ad una azione comune tesa a stabilire un quadro di raffronto tra i dati in possesso della Cassa Edile di Verona e quelli di pertinenza della C.C.I.A.A. di Verona, sulla base di un'intesa con quest'ultima. Tale scambio di dati è finalizzato ad una precisa definizione del mercato degli appalti e di quel fenomeno distorsivo sul piano normativo e penalizzante sul piano occupazionale, costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa Edile, senza l'obbligo pertanto di osservare le particolari prescrizioni del contratto collettivo del settore. In caso di accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati con le risultanze della Cassa Edile di Verona, dell'inadempienza, anche solo parziale degli obblighi di cui sopra, dovranno essere studiate ed attuate, di comune intesa con l'Osservatorio e gli Enti Paritetici, opportune iniziative di sensibilizzazione dapprima delle imprese interessate e quindi delle stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalla Legge 55/90;
4 - che la Cassa Edile della Provincia di Verona dovrà assumere un ruolo primario nella realizzazione dell'azione testé concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle imprese inadempienti e sede per la raccolta delle informazioni relative all'attività dell'Osservatorio sull'andamento dell'attività edilizia nella provincia di Verona, nonché per il rilascio delle certificazioni liberatorie.
5 - di attivarsi congiuntamente nei confronti della Prefettura di Verona e delle Pubbliche Amministrazioni competenti, con la finalità di monitorare l'applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle regole relative, alla vigente normativa in tema di valutazione ed esclusione delle c.d. "offerte anomale" di cui all'art. 7 del decreto legge 3 aprile 1995 n. 101 convertito nella legge 2 giugno 1995 n. 216 e successive modificazioni, con particolare riferimento al costo del lavoro posto a base d'asta, nonché agli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
6 - di segnalare in tale ambito l'opportunità che attraverso un rapporto informativo costante con le predette stazioni appaltanti, alla Prefettura di Verona siano tempestivamente comunicate le imprese che hanno presentato offerte anomale che si sono aggiudicate i lavori, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma del citato art. 7 (numero di offerte inferiori a cinque, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria), nonché le offerte che hanno presentato ribassi anomali per appalti superiori alla soglia comunitaria e che comunque sono risultate aggiudicatarie; tutto ciò al fine di consentire alla Prefettura e alle altre Pubbliche Amministrazioni di promuovere controlli e verifiche circa l'osservanza delle norme contrattuali e legislative in materia contributiva e di igiene del lavoro, da parte delle imprese aggiudicatarie, avvalendosi dell'Osservatorio Provinciale;
7 - il Collegio Costruttori Edili di Verona impegna le imprese associate a condizionare la stipula del contratto di subappalto alla presentazione, da parte delle imprese subappaltatrici, del certificato di regolarità contributiva di competenza delle Casse Edili, dell'lnps e dell'Inail;
8 - ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro e della sicurezza sul lavoro, e specificatamente del contratto integrativo provinciale, e conterrà una clausola di salvaguardia, in virtù della quale il corrispettivo verrà saldato previa verifica del regolare versamento della contribuzione ad Inps, Inail, Cassa Edile;
9 - il Collegio Costruttori Edili impegna le imprese associate al rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti;
10 - le parti firmatarie richiederanno congiuntamente alle stazioni pubbliche appaltanti e ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opere appaltate, rispettando quanto previsto in tal senso dalla normativa attuale.
Osservatorio
Per quanto attiene alla lotta al lavoro nero e, in generale, alla verifica dell'adempimento degli obblighi di legge e contrattuali relativi al comparto produttivo edilizio, si condivide l'orientamento di avocare alle Parti Sociali la funzione complessiva resasi sempre più complessa per il controllo degli appalti pubblici e dei subappalti.
Compiti e funzioni:
- Predisporre la raccolta e il trattamento dei dati riguardanti gli appalti, le opere pubbliche, l'andamento economico del mercato dell'edilizia, flusso occupazionale, le esigenze professionali e formative.
- Sfruttamento tecnico alle iniziative delle parti nei confronti di Enti Pubblici e organismi di controllo in materia di trasparenza ed efficacia della spesa pubblica e sociale, sul rispetto e pieno adempimento degli obblighi previdenziali assistenziali, per la tutela della salute e sicurezza nei cantieri.
Quanto sopra al fine di un maggiore coordinamento delle iniziative finalizzate al controllo del mercato del lavoro e al contenimento del lavoro irregolare, ad una maggiore gestione in sicurezza dei cantieri aperti sul territorio, e in linea di massima, per meglio indirizzare le Parti Sociali da un organico sistema di concertazione con le stazioni appaltanti, con gli enti ed autorità preposti al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie, nonché con i soggetti promotori di interventi che incidano in modo significativo sulla produzione edilizia e sul mercato stesso delle costruzioni nella provincia di Verona.
Si conviene pertanto all'attivazione di un Osservatorio paritetico provinciale, costituito dalle Parti firmatarie del presente accordo (tre rappresentati del Collegio Costruttori e tre rappresentanti della F.L.C.) al quale saranno di norma chiamate a partecipare, quali invitati, le Presidenze della Cassa Edile di Verona, della Fondazione Edilscuola e del C.P.T.
Di tale organismo - che peraltro si avvarrà di personale a strumenti messi a disposizione dagli stessi enti paritetici - verranno fissati, attraversa specifico accordo, modi, tempi e procedure di costituzione di concreto funzionamento.
Enti paritetici - Ferie - Trasferta
Il dilungarsi della discussione sugli aspetti economici la contingente necessità di stipulare l'accordo per il rinnovo del CCPL di Verona almeno per la parte economica le parti rinviano la discussione su questi punti dandosi l'impegno di definirle entro il 31-12-98, sulla base dei testi che le Parti si sono scambiate nel corso della trattativa.
Elemento economico territoriale
Le Parti - in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997 e in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135 - identificano quale riferimento massimo raggiungibile in termini di elemento economico territoriale, la misura del 5% di paga base e di stipendio, applicabile sin dal 01.03.98.
Nella determinazione dell'elemento economico territoriale, le Parti hanno tenuto conto - avendo riguardo al territorio della Provincia di Verona - dell'andamento dei settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di Verona e monte salari relativo; numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; numero e -importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori; numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione autorizzate.
In particolare le Parti hanno proceduto alla verifica e hanno rilevato - raffrontando i dati relativi al periodo 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1997 con quelli relativi al periodo 1° ottobre 1995 - 30 settembre 1996 - che l'andamento del settore nella provincia di Verona, alla luce dei predetti indicatori, sottende valori positivi in termini di produttività complessiva e tali quindi da consentire il riconoscimento dell'elemento economico territoriale nella misura sopra fissata.
AI fine del riconoscimento dell'elemento economico territoriale per gli anni a venire, le Parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno di durata del contratto integrativo.
Sin dal 1° gennaio 1999 la conferma di tale elemento deve intendersi riferita alla misura del 7% sui minimi vigenti al 1° gennaio 1998.
Per le considerazioni sopra esposte, si riportano di seguito i valori dell'elemento economico territoriale attribuiti alle varie categorie e qualifiche, da intendersi determinati in cifra fissa per tutto l'anno 1998:
OPERAI
Livello |
E.E.T. in misura oraria |
Operaio IV livello |
314.10 |
Operaio specializzato III livello |
291.66 |
Operaio qualificato II livello |
262.50 |
Operaio comune I livello |
224.36 |
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti |
201.92 |
Custodi, guardiani, portinai con alloggio |
179.49 |
Livello |
Categoria |
E. E. T. (valore mensile) |
7° |
1^ super |
77.628 |
6° |
1^ categoria |
69.865 |
5° |
2^ categoria |
58.221 |
4° |
Assistente tecnico |
54.339 |
3° |
3^ categoria |
50.458 |
2° |
4^ categoria |
45.412 |
1° |
4^ categoria |
38.814 |
Apprendisti impiegati |
30.275 |
Mensa - Modifica ed integrazioni ex art. 8 CCPL 31 luglio 1989
In aggiunta alla attuale indennità sostitutiva di mensa ú. 9.700 per ciascuna giornata, con un minimo di quattro ore di presenze sul lavoro, viene riconosciuto l'adeguamento sotto descritto.
Operai ed impiegati
Le parti concordano un aumento dell'indennità sostitutiva di mensa con decorrenza 01/03/98 per un importo mensile di ú. 35.000 pari ad un importo giornaliero arrotondato a ú. 1.650. Il nuovo importo complessivo è pari a ú 4.350.
In riferimento al pasto in trattoria, ad integrazione del 9° capoverso dell'art. 8 "Qualora si renda improponibileàààààà..", il costo a carico impresa è di almeno ú. 7 000 per le imprese edili e di ú. 10.000 per le imprese stradali, il rimanente rimane a carico del lavoratore, salvo diverse pattuizioni già concordate e/o da concordare in sede aziendale, sino a concorrenza del costo effettivo del totale del pasto consumato. Le parti comunque si impegnano a ridefinire la materia nell'ambito della revisione della normativa sulla Trasferta.
Indennità territoriale di settore oraria
Operai
Le parti stipulanti il presente accordo, nell'intento di raggiungere una omogeneizzazione degli inopponibili assoggettati al contributo a Cassa Edile con le altre province Venete, definendo un'unica paga Regionale, hanno concordato di assorbire nell'importo orario dell'indennità territoriale, il trasporto così come regolato all'articolo nove del contratto integrativo provinciale di lavoro del 31 luglio 1989 per la provincia di Verona. L'importo calcolato sulla media delle indennità attualmente erogate è pari ad un importo orario di ú. 283,75 per l'operaio qualificato. Tale importo andrà riparametrato per le altre qualifiche. I nuovi importi e la corrispondente soppressione dell'indennità di trasporto avranno effetto dal mese di stipula del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.
Ulteriormente per colmare la differenza rimanente dalla paga Regionale, vengono erogate ulteriori ú. 53,21 orarie, portando così l'attuale importo già maggiorato del trasporto ad un totale di ú. 1.152,11 orarie per l'operaio Qualificato. Tale importo andrà riparametrato per le altre categorie.
Impiegati
Per gli impiegati, l'indennità di trasporto così come regolata all'articolo nove del contratto integrativo provinciale di lavoro del 31 luglio 1989, viene assorbita aumentando il premio di produzione, gli importi sopra riportati per le qualifiche operaie. Lo stesso importo di ú. 55,21 di differenza con la retribuzione Regionale trasformato in misura mensile, andrà ad aumentare il premio di produzione dell'impiegato di 2° livello e conseguentemente riparametrato per gli altri livelli.
Rappresentante territoriale dei lavoratori alla sicurezza
Le parti concordano di dare attuazione a quanto previsto dall'accordo siglato tra l'ANCE, l'INTERSIND e le OO.SS. nazionali, in data 5 luglio 1995, sull'elezione del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, per tutte le imprese o unità produttive operanti nella provincia di Verona che occupino sino a 15 dipendenti.
In via sperimentale per quanto concerne la costituzione di tali figure, le Parti convengono nel numero massimo di tre elementi previo accordo tra le parti.
Per la parte economica, le Parti concordano di utilizzare l'attuale contributo per la mutualizzazione delle cariche sindacali nel limite della capienza annua e in concorso con l'erogazione degli importi rimborsati attualmente alle imprese per le cariche sindacali di cui all'art. 26 del contratto integrativo provinciale di lavoro del 31 luglio 1989, fermo restante l'applicazione e l'agibilità del predetto articolo.
Per la parte attuativa le parti concordano di definire successivamente i criteri e gli indirizzi operativi della nuova figura che andrà ad essere istituita entro il 31.12.98.
Malattia - Modifica e integrazioni ex art. 29 CCPL 31 luglio 1989
Il trattamento della malattia, viene ricondotto a quanto previsto dalla normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente vigente. In sostituzione le Parti prevedono un'erogazione, tramite Cassa Edile, di un importo di ú. 35.000 giornaliere, per le malattie superiori ai 3 giorni ed inferiori ai 7 giorni per un massimo di 3 eventi in un biennio.
La cifra delle 35.000 sarà rivalutata annualmente dalle parti in relazione alla dinamica di crescita della paga oraria conglobata.
Per poter accedere alla prestazione è necessario aver maturato da parte del lavoratore un numero di 600 ore di effettivo lavoro.
Eventuali casi particolari eccedenti le tre prestazioni potranno essere valutati in sede di comitato di presidenza C.E. come prestazione straordinaria.
In deroga a quanto sopra viene inoltre riconosciuta una maggiorazione dell'attuale coefficiente per l'erogazione della prestazione di malattia che va dal 180° al 270° giorno, attualmente pari allo 0,50 della paga oraria conglobata, il nuovo coefficiente diventa l'1,00.
Vengono altresì confermate le indennità integrative dopo il 270° giorno di malattia.
La nuova normativa sulla malattia avrà decorrenza dal 1° giugno 1998.
Anticipo infortuni INAIL da parte del datore di lavoro
I datori di lavoro, in caso di infortunio, anticiperanno in busta paga ai lavoratori l'importo dovuto dall'Inail a questi ultimi.
In merito verrà siglata una convenzione che prevede, tra l'altro, l'invio diretto al datore di lavoro dell'assegno.
Una volta ricevuto l'assegno il datore di lavoro procederà, se del caso, al conguaglio dell'importo risultante dal titolo di credito con quanto già liquidato precedentemente in busta paga al lavoratore.
L'anticipo dell'infortunio comincerà ad operare dal mese successivo a quello della stipula della convenzione con l'Inail ed esclusivamente per gli infortuni che andranno a verificare da tale mese.
Le parti si impegnano ad attivarsi per la stipula della convenzione entro il 30 aprile prossimo.
Le parti si impegnano, sin da ora, ad attivarsi congiuntamente per risolvere eventuali problematiche che dovessero sorgere con l'applicazione dell'anticipazione sia per i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, sia tra datori di lavoro e Istituto Assicurativo.
Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 1998 per verificare l'andamento di tale istituto.
Ex articolo 2 CCPL 31 luglio 1989
Le parti confermano quanto già previsto al comma 1 dall'articolo 2 del C.C.P.L. 31 luglio 1989 e successive modifiche in merito all'estensione dei contratti stipulati con altre Associazioni.
Stesura definitiva del contratto
Le Parti si impegnano inoltre a riscrivere compiutamente, entro il 31.12.98, il testo del contratto, recependo gli articoli del precedente che non sono stati oggetto di variazioni concordate fra le parti.
Indennità territoriale di settore fissa mensile
L'indennità territoriale di settore fissa mensile prevista dall'art. 7 del contratto collettivo provinciale di lavoro del 31 luglio 1989 sarà rivista entro il 31.12.98. Tale modifica non dovrà comportare per i lavoratori ripercussioni tali da negare anche parzialmente il diritto all'erogazione nelle quantità oggi percepite o meglio percepibili o maturate al momento della modifica. Le parti valuteranno sulla scorta di quanto al capoverso precedente la migliore soluzione non escludendo il trasferimento degli importi in voci decontribuite e defiscalizzate, così come non si esclude a priori la possibilità di utilizzare delle soluzioni che coinvolgano la Cassa Edile, purché queste non comportino oneri aggiuntivi per le imprese e/o aumenti di costo per la Cassa Edile stessa. Le modalità attuative dovranno essere stabilite dalle Parti.
Riconoscimento della decontribuzione dell'elemento economico territoriale
Le parti concordano di promuovere azioni congiunte nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali nel caso in cui questi ultimi contestino i parametri adottati per il riconoscimento e le modalità di erogazione dell'Elemento Economico Territoriale.