Accordo  di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del CCNL del 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese edili e affini,

 da valere per Roma e provincia, sottoscritto in data 27 novembre 2002

 

Tra

 

-         L’ACER – Associazione Costruttori Edili di Roma e provincia

e, in ordine alfabetico

 

-         la FENEAL/UIL di Roma e provincia;

-         la FILCA/CISL di Roma e provincia;

-         La FILLEA/CGIL di Roma e provincia

 

Visti

 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 29 gennaio 2000 e l’accordo collettivo nazionale del 29 gennaio 2002, punto II in materia di accordi locali, sottoscritti dalle Organizzazioni nazionali di categoria. Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del 23 dicembre 1997, nella stesura definitiva del 18 luglio 1998, che viene confermato e recepito in tutte le sue parti ove non modificato dal presente accordo collettivo provinciale di lavoro. Visti, altresì, i separati ed articolati accordi sottoscritti il 14/11/2002 dalle parti firmatarie, recanti i protocolli d’intesa sulla Cassa Edile, sul CTP e sicurezza e sul CEFME e formazione, i cui testi e contenuti si intendono integralmente confermati.

 

Premessa

 

Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dell’edilizia a Roma, è per le Parti sociali non solo un momento naturale di contrattazione ma è anche il momento per una verifica dello stato di salute del settore e rappresenta l’occasione per svolgere approfondite riflessioni in materia di politiche produttive ed occupazionali che possano costituire motivo di costruttivi interventi  di concertazione e di più avanzate relazioni industriali. 

Gli anni alle nostre spalle sono stati anni intensi per il mondo delle costruzioni in relazione allo straordinario evento del Giubileo del 2000 che, con il suo concludersi, ha creato qualche apprensione per la tenuta del settore.

        Nella politica di programmazione della spesa degli enti locali sono tuttavia presenti importanti capitoli di programmazione della spesa che, sé opportunamente gestiti, possono dare quella auspicata continuità alle costruzioni, sia sotto il profilo produttivo che occupazionale.

Basti pensare al numero e agli importi globali delle delibere per appalti pubblici avviati; alle ultime delibere della Pubblica Amministrazione per la realizzazione di nuove cubature in regime di legge 167; all’avvio di grandi infrastrutture per la città di Roma tra cui la realizzazione delle reti metropolitane  B1 e C; al completamento della terza corsia del GRA; alla proroga degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni, all’auspicabile - malgrado l’enorme ritardo accumulato -   realizzazione dell’accordo quadro Governo-Regione sulla legge obiettivo che ricomprende quattordici grandi opere, alcune delle quali interessano la Provincia di Roma.

Infine, ma di particolare importanza e rilievo, lo sblocco dei programmi urbanistici  in istruttoria da tempo, nonché la definizione di nuove regole di cui il Comune di Roma si doterà all’interno  del nuovo Piano Regolatore, affinché diano al settore  nuove possibilità di intervento anche di carattere innovativo, soprattutto con riferimento al recupero e alla  riqualificazione urbana.

Tali prospettive aprono nel settore delle opere sia pubbliche che private buone opportunità occupazionali di cui le Parti ne recepiscono le potenzialità nella stesura definitiva del C.I.P.L., permettendo di  mantenere e migliorare, in presenza dei requisiti tutti concordati, il sistema di attribuzione alle imprese regolarmente iscritte e versanti in Cassa Edile del riconoscimento di agevolazioni contributive nonché l’erogazione di una ampia gamma di assistenze straordinarie a favore dei lavoratori dipendenti da queste occupati.

Le parti sociali intendono riaffermare il loro impegno di combattere ed eliminare, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro nero, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari nonché negativi per quanto concerne l’esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale.

E’ di tutta evidenza, infatti, che al fenomeno da lavoro nero si accompagna una quasi inesistente attenzione alla gestione della sicurezza  e delle più elementari norme di prevenzione nei luoghi di lavoro, con la  conseguenza di una maggiore incidenza dell’andamento infortunistico.

Le parti intendono, inoltre, continuare la fattiva collaborazione al fine di individuare soluzioni che aiutino sia le imprese sia i lavoratori a non disperdere il patrimonio di mestiere, professionalità e conoscenza acquisito

A tale scopo le Parti decidono una doppia azione congiunta contro questi fenomeni degenerativi, sia utilizzando e rilanciando l’utilizzo del sistema degli Enti Paritetici in materia di formazione, riqualificazione professionale, sicurezza e monitoraggio della situazione lavori e dell’occupazione, sia attraverso l’utilizzo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), il cui protocollo d’intesa, recante l’istituzione di uno sportello unico  per il rilascio della documentazione di regolarità contributiva ed assicurativa è stato siglato presso la Prefettura di Roma l’11/7/2002.

A tale riguardo le parti si attiveranno nei confronti dei principali Enti committenti, sia pubblici che privati, affinché introducano nei propri bandi di gara e nei propri capitolati di appalto il DURC quale elemento di attestazione della regolarità contributiva delle imprese, fino a pervenire al  recepimento dello stesso nella legislazione del settore delle costruzioni.

 In tale contesto si ribadisce l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare in azienda, in tutti i cantieri e in ciascuna unità lavorativa  i vigenti C.C.N.L. e C.I.P.L.

A tal fine l’ACER si impegna per l’osservanza da parte delle imprese, delle condizioni pattuite così come  le OO.SS. provinciali si impegnano ad essere coerenti con quanto sottoscritto.

 

 

Tutto ciò visto e premesso che costituisce parte integrante e sostanziale dell’accordo di rinnovo del CCPL di Roma e provincia, si concorda quanto segue.

 
Elemento Economico Territoriale

In applicazione dell’accordo nazionale del 29 gennaio 2002, relativamente al  punto II afferente gli Accordi Locali, le predette Parti concordano che l’elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell’articolo 39 e agli articoli 12 e  47 del CCNL del 29 gennaio 2000 viene rinegoziato nelle  misure massime ivi stabilite e con i seguenti termini, modalità e condizioni.

 

A decorrere dal  primo gennaio 2003, con riferimento alle categorie degli operai, degli impiegati e quadri l’elemento economico territoriale sarà anticipatamente erogato, nella misura  dell'11% (undicipercento) calcolato sui minimi nazionali di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla data del primo gennaio 2003.

 

A decorrere dal primo dicembre 2003, effettuata una preventiva analisi generale della situazione del comparto edile nell'area romana da effettuare possibilmente in un incontro tra le parti entro la metà del mese di novembre 2003, in presenza di una valutazione positiva della tenuta complessiva del settore sotto il profilo politico economico, l’elemento economico territoriale dovrà essere incrementato di ulteriori 3 punti percentuali, e verrà pertanto anticipatamente erogato nella misura massima del 14% (quattordicipercento) -  gli 11 punti precedenti + 3 punti percentuali -   calcolato sugli stessi minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla predetta data del primo gennaio 2003.

 Le predette percentuali annullano e sostituiscono ad ogni effetto, fin dalla erogazione del 1° gennaio 2003, il precedente tetto del 7% (settepercento) individuato e calcolato, per le predette categorie di operai, impiegati e quadri, con il precedente contratto collettivo provinciale del 23 dicembre 1997 (nella stesura definitiva redatta il 18/7/1998).

 

In conformità al citato accordo nazionale del 29 gennaio 2002, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli articoli 12 e 39 del CCNL 29 gennaio 2000.

 

Nella determinazione dell'EET - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 29 gennaio 2000 - le parti sottoscritte tengono conto, avuto riguardo al territorio della provincia di Roma, dell'andamento complessivo del settore e dei suoi risultati nonché sulla base di alcuni dei seguenti indicatori:

 

Ø      Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Roma, nonché del numero delle ore denunciate e del relativo monte salari;

Ø      Numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;

Ø      Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

Ø      Numero delle ore di cassa integrazione guadagni ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile ovvero al N.° delle ore di Cig straordinaria autorizzate per le causali di legge;

Ø      Numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;

Ø      Attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;

Ø      Ore di formazione complessivamente svolte dal Centro Formazione Maestranze edili di Roma;

Ø      Ore di formazione/informazione svolte dal CTP di Roma;

Ø      Numero delle visite mediche effettuate dalle strutture sanitarie convenzionate con il CTP di Roma;

Ø      Numero dei sopralluoghi e consulenze effettuate dai tecnici del CTP nei cantieri edili

Ø      Andamento degli infortuni sul lavoro  nel settore delle costruzioni a Roma e provincia.

Ø      P.I.L. del settore delle costruzioni a livello territoriale

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, ed anticipatamente erogato nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale 29 gennaio 2002.

 

La determinazione annuale del valore dell'EET, ai fini della conferma o variazione, sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro il mese di gennaio di ciascun anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1° ottobre 2000/30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto provinciale.

 

In relazione alla erogazione del'EET avente decorrenza dal 1° gennaio 2003, il primo incontro si terrà pertanto entro il mese di gennaio 2004 raffrontando, il periodo 1° ottobre 2002/30 settembre 2003 con il periodo fisso sopra individuato 1° ottobre 2000/30 settembre 2001.

 

I successivi incontri, da tenersi entro il mese di gennaio degli anni successivi, nel corso di vigenza del presente contratto provinciale, metteranno a confronto i richiamati successivi periodi con il predetto periodo fisso in relazione alla erogazione dell'EET comprensiva di quella erogata a partire dal 1° dicembre 2003.

Le parti, all'atto della verifica annuale dell'andamento complessivo del settore e dei suoi risultati, potranno individuare anche altri indicatori ed anche sostituire quelli stabiliti nel presente accordo o in accordi aggiuntivi.

 

Le parti concordano espressamente peraltro - in considerazione del particolare andamento produttivo del settore delle costruzioni legato, soprattutto per quello che concerne l'affidamento di opere pubbliche, a problematiche di tipo non solo politico ma anche burocratico ed amministrativo (per cui, ad esempio, opere già finanziate potrebbero non essere state ancora cantierizzate, ovvero terminato l’iter di finanziamento potrebbero andare in produzione con eccessivi ed ingiustificati ritardi temporali) con conseguenti problemi connessi ad un temporaneo rallentamento produttivo/economico ed occupazionale per le imprese edili interessate - che il raffronto per valutare l'andamento complessivo del settore medesimo e dei suoi risultati a livello territoriale potrà, in alternativa, avvenire raffrontando "a scorrimento" il periodo 1° ottobre/30 settembre di ciascun anno rispetto a quello  immediatamente precedente.

 

Fermo quanto sopra stabilito, nel caso in cui non sia possibile per motivi organizzativi o tecnici,ottenere dagli Enti, Istituti, Assessorati ed altri Uffici pubblici, dati che temporalmente coincidano con quelli del periodo di esercizio finanziario degli Enti paritetici che, come è noto, va da ottobre di un anno a settembre dell’anno successivo – in quanto, invece, forniti per anno solare -  le Parti concordano che  il periodo fisso, di riferimento, in alternativa, possa anche essere, per tali dati, quello solare. In tal caso il periodo fisso cui fare riferimento sarà  quello compreso tra il 1°/1/2001 ed il 31/12/2001 ed il  raffronto potrà anche, in alternativa, avvenire con il sistema sopra indicato “a scorrimento” confrontando ciascun anno solare con quello immediatamente precedente.

 

Le parti si danno comunque atto reciprocamente di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.  Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

 

-         acquisendo i dati relativi agli indicatori;

-         acquisendo informazioni dall'Osservatorio del settore, dagli Enti paritetici e da ogni altro eventuale centro di monitoraggio, sulla attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;

-         individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

 

Le Parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, ai fini della conferma, variazione o recupero, formalizzando le intese raggiunte.

A decorrere pertanto dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dal 1°dicembre 2003, in presenza delle richiamate condizioni di analisi consistenti nella valutazione della complessiva tenuta del settore, per la categoria degli operai gli importi orari, espressi in euro, stabiliti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale(fatti salvi eventuale errori di calcolo) saranno i seguenti:

     

                                                    Rinegoziazione all'11%                              Rinegoziazione al 14%

Operai di produzione Importo orario in Euro dal 1/1/2003 - Importo orario in Euro dal 1/12/2003

Operaio 4° livello                                    Euro 0,44                     Euro 0,56                                                 

Operaio 3°livello                                     Euro 0,41                     Euro 0,52

Operaio 2° livello                                    Euro 0,37                     Euro 0,47

Operaio 1° livello                                    Euro 0,32                     Euro 0,40

Operai discontinui

Guardiani, fattorini, ecc.                        Euro 0,29                     Euro 0,36

Custodi, guard. con alloggio,ecc.                   Euro 0,26                     Euro 0,32

A decorrere pertanto dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dal 1° dicembre 2003, in presenza delle richiamate condizioni di analisi consistenti nella valutazione della complessiva tenuta del settore, per le categorie dei quadri e degli impiegati  gli importi mensili, espressi in euro, stabiliti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:

                                              

            Rinegoziazione all'11%                              Rinegoziazione al 14%

                               Importi mensili in Euro dal 1/1/2003 - Importi mensili in Euro dal 1/12/2003

Quadri e impiegati di 1^super              Euro   109,69              Euro  139,60

Impiegati di 1^ categoria                      Euro    98,72                         Euro  125,64

Impiegati di 2^ categoria                      Euro            82,27                           Euro  104,70

Impiegati già di 3^categ. (IV Liv.)                Euro            76,78                   Euro   97,72 

Impiegati di 3^ categoria                               Euro            71,30                             Euro  90,74

Impiegati di 4^ categoria                      Euro            64,17                            Euro  81,67

Impiegati di 4^ categoria I^ impiego  Euro            54,84                       Euro  69,80

 

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati complessivi del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2.

 

Mensa e trasporti

Con riferimento agli istituti della mensa e dei trasporti, si concorda che gli attuali importi contenuti nel C.I.P.L. di Roma e Provincia del 23/12/1997(con stesura definitiva del 18/07/1998) vengono fissati, con decorrenza 1° gennaio 2003, nelle seguenti nuove misure:

OPERAI:

-         indennità sostitutiva di mensa: €uro 0,44 su base oraria, per ogni ora di lavoro ordinario prestato (nei limiti di 8 ore per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia). Per gli operai del settore delle imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata in €. 0,74.

-         concorso spese trasporto urbano: €uro 0,16 su base oraria, per ogni ora di lavoro ordinario prestato (nei limiti di 8 ore giornaliere per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);

-         concorso spese per trasporti extraurbani: a presentazione della tessera di abbonamento, rimborso nei limiti del costo sostenuto e comunque fino ad un importo massimo di €uro 44 mensili.

IMPIEGATI:

-         indennità sostitutiva di mensa: €uro 3,52 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro;

-         concorso per trasporto urbano: €uro 1,28 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro;

-         concorso spese per trasporti extraurbani: a presentazione della tessera di abbonamento, rimborso nei limiti del costo sostenuto e comunque fino ad un importo massimo di €uro 44 mensili.

 

Le parti ribadiscono che rimangono, ovviamente, ferme, sia per la parte operai che per la parte impiegati, tutte le altre clausole e disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel citato C.I.P.L. del 23/12/1997 (stesura definitiva 18/07/1998) e, in particolare, quanto regolamentato, in materia di mensa e trasporti, negli articoli 6 e 9 (parte operai) ed articoli 31 e 32 (parte impiegati) che verranno riportati integralmente, con la sola modifica dei nuovi importi decorrenti dal primo gennaio 2003 così come stabiliti nel presente accordo di rinnovo, nell’articolato del C.I.P.L. di Roma e Provincia.

 

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e provincia

Le Parti ribadiscono anzitutto l’importanza e l’essenzialità che il bilancio di previsione della Cassa Edile venga considerato elemento basilare e vincolante per la gestione dell’Ente e che il Comitato di Gestione ponga conseguentemente in essere tutte le misure ed attivi tutti gli strumenti necessari affinché venga correttamente realizzata tale indicazione, alla quale si potrà derogare solo per accordi delle parti sociali.

 

Le Parti esprimono, altresì, l’auspicio che tutte le imprese che operano nel settore nell’ambito di Roma e provincia si iscrivano alla Cassa Edile di Roma in modo da eliminare, a fronte della equiparazione dei costi sostenuti, elementi di sperequazione e concorrenzialità tra le aziende che lavorano nel settore dell’edilizia consentendo, in tale modo, alle maestranze di poter beneficiare non solo di tutti i trattamenti che la Cassa Edile eroga ai propri iscritti ma realizzando, al tempo stesso, l’altro importante obiettivo della parità del futuro trattamento pensionistico erogato dall’Inps, in considerazione delle vigenti disposizioni in materia di imponibile contributivo e nella previsione di quanto stabilito relativamente alla previdenza integrativa di settore.

 

CASSA EDILE

I disavanzi di bilancio  che si sono determinati negli ultimi esercizi  sono l’effetto non casuale delle scelte effettuate dal Comitato di gestione, in conformità agli accordi locali ed alle direttive impartite dalle parti sociali nazionali in relazione alla necessità  di ridurre le eccedenti riserve esistenti in Cassa Edile.

Facendo riferimento ad una sostanziale solidità della Cassa occorre comunque realizzare una inversione di tendenza che, in tempi brevi, riorienti la Cassa stessa verso gestioni che riequilibrino i costi delle prestazioni straordinarie.

 

Fondo APE

A decorrere dal 1/10/2002 la contribuzione fissata a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del Fondo APE – Anzianità Professionale Ordinaria -  deve essere provvisoriamente diminuita di 0,50 punti percentuali, scendendo dal precedente 5% al 4,50%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’articolo 25, punto 3 del CCNL 29/1/2000 nonché sull’E.D.R. – Elemento Distinto della Retribuzione.

 

A partire dal 1/10/2002, le aziende che siano in possesso di tutti i requisiti per avere diritto alla decontribuzione di cui all’articolo denominato “Riduzioni contributive per APE/CTP e CEFME” ed al regolamento stabilito con accordo provinciale sottoscritto in pari data del presente contratto provinciale usufruiranno, con il sistema del rimborso da parte della Cassa Edile, del bonus decontributivo di 2,50 punti percentuali. L’aliquota per APE ordinaria rimane pertanto confermata, in caso di decontribuzione riconosciuta dalla Cassa Edile di Roma, nella misura del 2%.

 

Fino al 30/9/2002, relativamente al regime per il bonus decontributivo per APE/APES – oltre che per CTP e CEFME - rimangono ferme le disposizioni contenute nel regolamento stabilito con accordo provinciale del 17/2/2000 (modificativo di quello del 18/7/1998 e dell’accordo del 20/12/1999)  e successive modificazioni ed  integrazioni  del 26 maggio 2000, del 20 ottobre 2000, ed, infine,  del verbale di chiarimento  del 23/2/2001.

 

La validità della riduzione contributiva del fondo APE sopra concordata, in presenza di tutti i requisiti e presupposti, pari al 2,50%, è indipendente dalla vigenza o meno dell’articolo 29 della legge 341/95, essendo stata tale disposizione legislativa presa a puro e semplice titolo di riferimento ai fini della stesura della presente norma contrattuale.

 

Per le imprese che non pervenissero ad avere i requisiti per  avere accesso alla decontribuzione rimane in vigore la contribuzione senza bonus decontributivo nella misura del 4,50%.

 

La congruità dell’aliquota contributiva come sopra concordata per la gestione del Fondo APE dovrà essere valutata annualmente dalle parti stipulanti.

 

Fondo APES

A decorrere dal 1/10/2002 l’aliquota di finanziamento dello specifico Fondo APES, pari al 30/9/2002 all'1,30%, è soppressa, ferme restando le prestazioni che termineranno con gli eventi verificatisi entro il 31/12/2003, il cui fondo di riserva ne garantisce l’erogazione, compresa la prestazione aggiuntiva “una tantum” prevista per il mese di dicembre 2002 in conformità all’accordo nazionale del 29/1/2002.

 

Il fondo APES al 30 settembre 2002 che risulti in avanzo,dopo aver spesato le uscite di competenza fino al 31/12/2003, sarà utilizzato secondo le direttive degli accordi nazionali.

 

Fondo Integrativo “Garanzia Assistenze” Cassa Edile

A decorrere dal primo ottobre 2002 viene introdotta in Cassa Edile la contribuzione finalizzata ad alimentare il nuovo Fondo Integrativo denominato “Garanzia per le Assistenze”

 

Il nuovo Fondo Integrativo “Garanzia per le Assistenze” è sperimentale ed  è finalizzato a garantire le prestazioni ed assistenze straordinarie erogate dalla Cassa Edile di Roma e provincia a favore delle numerose maestranze del settore iscritte alla Cassa stessa ed ai loro familiari.

 

L’istituzione del Fondo integrativo di cui trattasi persegue l’obiettivo sociale e politico non solo di rendere continuativi in qualità sociale ed economica i trattamenti straordinari sino ad oggi erogati dalla Cassa Edile di Roma agli operai ed ai loro congiunti ma, al tempo stesso, si configura, in virtù anche delle numerose prestazioni straordinarie erogate, come elemento finalizzato a rafforzare l’affezione dei lavoratori al settore dell’edilizia.

 

Persegue inoltre l’importante obiettivo – soprattutto in questo momento di ridotto interesse per le nuove generazioni ad inserirsi nel comparto delle costruzioni -  di attirare nuove forze lavorative nel settore, stimolando l’interesse dei giovani ad occuparsi presso aziende edili ed a stabilizzare la propria occupazione nel settore.

 

Si pone infine - grazie anche alla ampia gamma di assistenze straordinarie che eroga la Cassa Edile di Roma alle maestranze che sono alle dipendenze di aziende in regola – quale ulteriore strumento di garanzia per i lavoratori stessi alla regolarità contrattuale e contributiva delle stesse aziende che li occupano perseguendo, conseguentemente, sia pur indirettamente, l’importante obiettivo di partecipazione alla lotta contro il fenomeno del lavoro irregolare e di quello sommerso.

 

Il Fondo Integrativo di “Garanzia per le Assistenze” Cassa Edile è alimentato con l’aliquota del 2,10% (comprensiva, in via provvisoria, dell’1% da finalizzare - per la quota parte a carico dell’impresa - alla previdenza integrativa PREVEDI in attesa della partenza del sistema) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’articolo 25, punto 3 del CCNL 29/1/2000 nonché sull’l’E.D.R. – Elemento Distinto della Retribuzione.

 

L’aliquota del 2,10% non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese in quanto questa coincide con la  contestuale complessiva riduzione, con pari decorrenza, di alcuni punti percentuali delle aliquote contributive per APE/APES/CTP e CEFME, complessivamente pari al 2,20%, con un  minor costo per le imprese di 0,10 punti percentuali.

L'introduzione sperimentale del nuovo Fondo Integrativo "Garanzie per le Assistenze" e la determinazione della relativa aliquota contributiva come sopra fissata dovrà formare oggetto di valutazione annuale da parte delle Parti stipulanti, in funzione delle reali esigenze connesse a garantire le prestazioni a favore delle maestranze iscritte e ai loro familiari.

 

Periodo di maternità obbligatoria per le lavoratrici del settore – Prestazione straordinaria

Alle lavoratrici, durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, per il relativo periodo di 5 mesi, esclusi quindi eventuali periodi di interdizione anticipata dal lavoro, la Cassa Edile di Roma erogherà una prestazione straordinaria di € 150,00 mensili, a valere sul nuovo Fondo Integrativo per la “Garanzia delle Assistenze Straordinarie”.

Tali prestazioni non potranno superare il tetto massimo complessivo annuo di € 16.000,00 (sedicimila€uro).

 

Riduzioni contributive   per APE/CTP/CEFME e riepilogo complessivo

A decorrere dal 1/10/2002, con l’applicazione di principi similari a quanto disposto dall’articolo 29 della legge 341/1995, le imprese che denuncino alla Cassa Edile tutte le ore lavorabili del mese, comprese le festività residue – nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti con il Regolamento sottoscritto dalle parti in pari data del presente accordo di rinnovo del ccpl di Roma e provincia (fatte salve le esimenti riportate nello stesso regolamento) – ed indichino dettagliatamente i requisiti della sicurezza stabiliti dalle Parti, potranno avere accesso al regime di riduzione contributiva (c.d. “decontribuzione”) per le aliquote di finanziamento del fondo APE, nonché del CTP e del CEFME, come riportate negli specifici articoli inerenti i predetti istituti.

 

La validità della riduzione contributiva del fondo APE e delle aliquote di finanziamento del CTP e del CEFME è indipendente dalla vigenza o meno dell’articolo 29 della legge 341/95, essendo stata tale disposizione legislativa presa a puro e semplice titolo di riferimento ai fini della stesura della presente norma contrattuale.

 

I requisiti sono riportati nell’accordo provinciale sottoscritto dalle Parti in pari data del presente accordo di rinnovo del ccpl di Roma e provincia.

 

Il rimborso verrà effettuato dalla Cassa Edile di Roma, in accordo con il CTP, una volta accertata la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti stabiliti nel citato nuovo regolamento.

 

Fino al 30/9/2002 rimangono ferme, per la “decontribuzione per APE/APES – CTP e CEFME  le disposizioni  contenute nel regolamento stabilito con accordo provinciale del 17/2/2000 (modificativo dell’accordo del 4/10/1995; di quello del 18/7/1998 e dell’accordo del 20/12/1999)  e successive modificazioni ed  integrazioni  del 26 maggio 2000, del 20 ottobre 2000, ed, infine,  del verbale di chiarimento  del 23/2/2001.

 

Si ribadisce la soppressione, a decorrere dal primo ottobre 2002, del finanziamento dello specifico fondo APES le cui prestazioni, come detto, cesseranno con gli eventi verificatisi entro il 31/12/2003.

 

Conseguentemente,le percentuali relative ai versamenti da effettuare in Cassa Edile a decorrere dal primo ottobre 2002 per APE, CEFME e CTP, contributo Cassa Edile, contributo Fondo Integrativo “Garanzie Assistenze” e quote di adesione contrattuale da parte di imprese che non siano in possesso dei requisiti per poter beneficiare delle riduzioni contributive(aliquote intere) e  per quelle che, invece, siano in possesso di tutti i previsti requisiti (aliquote ridotte), sono rispettivamente   le seguenti:

                           Aliquota intera                                   Aliquota con bonus decontributivo

APE                  4,50%     Impresa                                             2,00%         Impresa

CTP                  0,65%     Impresa                                             0,55%         Impresa

Cefme               0,80%     Impresa                                             0,72%         Impresa

Cassa Edile       3,15% (2,625% Impresa e 0,525% operaio)      3, 15%   (stessa ripartizione)

Contr.Garanzia

Assistenze        2,10%      Impresa                                             2,10%         Impresa

Q.A. ccpl         1,90% (0,95%  Impresa e 0,95% operaio)          1,90%     (stessa ripartizione)

Q.A.ccnl          0,4444%(0,2222% Impr. e 0,2222% operaio)     0,4444% (stessa ripartizione)

 

Accantonamento presso la  Cassa Edile

Con riferimento all’art. 19 del c.c.n.l 29/1/2000, la percentuale per ferie e gratifica natalizia, alla data del  1°/1/2003 è confermata nella misura del 18,50% da calcolarsi nei limiti e con le modalità di cui al citato art. 19 del c.c.n.l. 29/1/2000, compreso l’E.D.R. di cui all’accordo del 31/7/93.

La percentuale risulta così composta:

·      8,50%    trattamento economico per ferie;

·      10%      trattamento economico della gratifica natalizia;

In forza dell’allegato F del c.c.n.l 29/1/2000, l’importo della percentuale che deve essere accantonata presso la Cassa Edile è pari, secondo il criterio convenzionale previsto dal richiamato allegato, al 14,20% computato sulla stessa retribuzione lorda presa a base per il calcolo delle maggiorazioni di cui all’art. 19 del c.c.n.l  20/1/2000, compreso l’E.D.R. di cui al citato accordo.

Per i casi di malattia, infortunio o malattia professionale si rimanda al predetto articolo 19 e al citato allegato F

Per quanto riguarda i riposi annui di cui all’articolo 5 del vigente ccnl 29/1/2000 si conferma che la percentuale è pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’articolo 25 ed è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate  e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3) dell’art.18.

 

Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione infortuni,l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro - CTP

Le Parti sociali attribuiscono fondamentale rilievo ai temi della sicurezza e igiene ed ambiente di lavoro nei cantieri edili e a tutta la tematica dell’antinfortunistica nei luoghi di lavoro, ribadiscono che il Comitato Tecnico paritetico per la prevenzione contro gli Infortuni sul lavoro si pone come lo strumento idoneo a promuovere l’analisi, lo studio e la concreta applicazione di tutte quelle misure atte a tutelare e salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori del settore delle costruzioni, anche mediante tutti i necessari interventi di formazione e informazione per tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo e nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’azienda. A tale riguardo le Parti ritengono di fondamentale importanza i rapporti con le Autorità istituzionalmente preposte al controllo e al rispetto delle disposizioni legislative che regolamentano la materia della sicurezza sul lavoro e con tutti gli Enti ed Istituti competenti ad intervenire, ad ogni livello, sulla importante materia antinfortunistica.

 

A)                       Contribuzione.

A decorrere dal 1/10/2002 la contribuzione fissata a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del Comitato deve essere strutturalmente diminuita di 0,05 punti percentuali, scendendo dal precedente 0,85% allo 0,80%.

Inoltre, a decorrere sempre dal 1/10/2002, le Parti concordano in merito ad una ulteriore diminuzione provvisoria di 0,15 punti percentuali.

Conseguentemente, per quanto sopra determinato, a decorrere dal 1° ottobre 2002 l’aliquota di finanziamento del CTP di Roma e provincia é fissata nella misura complessiva dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’articolo 25, punto 3 del CCNL 29/1/2000  nonché sull’EDR – Elemento Distinto della Retribuzione.

A partire dal 1/10/2002, le aziende che siano in possesso di tutti i requisiti per avere diritto alla "decontribuzione" di cui all’articolo denominato “Riduzioni contributive per APE/CTP e CEFME” ed al regolamento stabilito con accordo provinciale sottoscritto in pari data del presente contratto  usufruiranno, con il sistema del rimborso da parte della Cassa Edile, del bonus decontributivo di 0,10 punti percentuali. L’aliquota di finanziamento, ridotta di 0,10 punti percentuali viene, pertanto fissata dalle parti, sussistendone tutti i requisiti e presupposti, nella misura dello 0,55% calcolata sugli stessi elementi retributivi prima indicati.

 

Fino al 30/9/2002, relativamente al regime per il bonus decontributivo per il CTP  – oltre che per APE/APES  e CEFME - rimangono ferme le disposizioni contenute nel regolamento stabilito con accordo provinciale del 17/2/2000 (modificativo di quello del 18/7/1998 e dell’accordo del 20/12/1999)  e successive modificazioni ed  integrazioni  del 26 maggio 2000, del 20 ottobre 2000, ed, infine,  del verbale di chiarimento  del 23/2/2001.

 

La validità della riduzione contributiva dell’aliquota di finanziamento del CTP di Roma e provincia sopra concordata, pari a 0,10 punti percentuali, è indipendente dalla vigenza o meno dell’articolo 29 della legge 341/95, essendo stata tale disposizione legislativa presa a puro e semplice titolo di riferimento ai fini della stesura della presente norma contrattuale.

 

Per le imprese che non pervenissero ad avere i requisiti per  avere acceso alla decontribuzione rimane in vigore la contribuzione per il CTP senza bonus decontributivo nella misura dello 0,65%.

 

La congruità dell’aliquota contributiva come sopra concordata per il finanziamento del CTP dovrà essere valutata annualmente dalle parti stipulanti.

 

B)     Prevenzione

E’ necessario rivitalizzare il servizio alla luce della evoluzione delle strutture delle imprese che hanno progressivamente proceduto ad una strutturazione interna per quanto riguarda le tematiche in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.  E’ necessario che le imprese possano ricorrere al CTP potendo fare affidamento non solo sulla preparazione professionale dei tecnici incaricati di effettuare i sopralluoghi ma che le aziende stesse possano contare su di un rapporto costruttivo e fiduciario con il CTP di Roma.

Le Parti si impegnano, ad ogni livello, su tutti i tavoli politici ed istituzionali a fare presente e sottolineare che le imprese i cui cantieri sono monitorati dal  personale tecnico del CTP di Roma devono essere considerate conseguentemente più attente alle problematiche della sicurezza e della generale materia antinfortunistica, in considerazione dell’impegno profuso dal CTP nel corso di questi anni e della professionalità manifestata dai tecnici in occasione dei sopralluoghi e delle consulenze rese su richiesta delle imprese edili e delle committenti interessate.

 

      A tale riguardo le Parti concordano espressamente - auspicando che le Autorità preposte all’attività di vigilanza e controllo sulla materia della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro prendano positivamente atto di tale accordo, anche tramite gli opportuni contatti tecnico/politici -  che le verifiche ispettive siano indirizzate prevalentemente a quei cantieri non monitorati dal CTP,  che si trovano al di fuori del sistema associativo e di quello paritetico.

 

C-D) Formazione/Informazione

Si appalesa la necessità di strutturare ed organizzare corsi di formazione ed  informazione che, superata la prima necessità di rispondere ai dettati normativi  dei decreti legislativi nn. 626/94 e 494/96, e successive modificazioni ed integrazioni, rispondano ora ad esigenze più specifiche, approfondite ed articolate.

 

      E’quanto mai opportuno, anche alla luce delle imminenti novità normative in materia, fare quanto più possibile ricorso a corsi di formazione/informazione che si avvalgano di finanziamenti pubblici.

 

E)     Medicina preventiva

Preso atto, ed in considerazione delle innumerevoli “osservazioni” pervenute da parte delle imprese, è necessario snellire e rendere più funzionale il servizio di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione alla figura del medico competente, alla sua presenza ed alle sue responsabilità.  E’ auspicabile, per una maggiore efficienza del servizio, procedere ad una nuova convenzione nella quale siano indicati in maniera particolareggiata i compiti e le funzioni del medico competente. E’ necessario che si proceda  ad una selezione delle strutture sanitarie che, avendone i requisiti, vogliano convenzionarsi con il CTP. Questo al fine anche di rendere le imprese più consapevoli delle problematiche relative alla sorveglianza sanitaria. Le Parti concordano, inoltre,  che si operi, di conseguenza, positivamente e  fattivamente in funzione del raggiungimento dell’obiettivo del contenimento dei costi.

 

F)      R.L.S.T.

Le Parti ritengono  di proseguire l’accordo sperimentale  del 18/7/1998 – cessato al 31/12/2001 -  per l’ulteriore quadriennio 1/1/2002 – 31/12/2005, con impegno a ricontrarsi trascorso un biennio ai fini della valutazione dell’andamento dell’accordo medesimo. Alla data del 31/12/2005 l’accordo si intende cessato. Le Parti sottolineano che l’attività dei RLST non dovrà assolutamente sovrapporsi a quella di assistenza e consulenza svolta dai tecnici del CTP per cui i componenti del predetto istituto dei RLST dovranno astenersi dal presentarsi nei cantieri e luoghi di lavoro già monitorati dal CTP medesimo e dovranno espletare la loro attività laddove non siano presenti i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza di cui all’articolo 18 del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ comunque da evidenziare il ruolo positivo svolto e che potrà svolgere il CTP, nell’ambito della formazione dei R.L.S., nel periodo appena trascorso e nell’immediato futuro.

 

G)    Personale e risorse umane

Le Parti concordano che entro il primo gennaio 2003, effettuati i preventivi necessari passaggi statutari, si proceda alla costituzione di una Direzione Generale dell’Ente che sia di nomina ACER. Viene confermata, altresì, nell’ambito della struttura del personale, la figura di un dirigente di nomina sindacale. Effettuati sempre i necessari preventivi passaggi di modifica statutari dell’ENTE, le parti concordano che la struttura politica di vertice del CTP di Roma, sempre entro il primo gennaio 2003, sarà costituita da un Presidente nominato dall’ACER e da un vice Presidente di emanazione sindacale.

 

L)      Rapporti istituzionali

E’ necessario procedere ad un incremento dei rapporti con le committenti e con tutte le Istituzioni ed Autorità preposte al controllo e vigilanza sulle tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il CTP, con riferimento alle proprie competenze e al proprio ruolo, auspica di svolgere una sempre maggiore  attività  di interfaccia con le ASL e con l’Ispettorato del lavoro. Deve, altresì, diventare più dinamico il rapporto tra CTP e Cassa edile ai fini del riconoscimento del bonus decontributivo.

 

 

Centro Formazione Maestranze Edili  di Roma e provincia – CEFME

 

Le parti sociali ribadiscono il ruolo strategico della formazione professionale in un settore come quello dell’edilizia in cui il ricambio di manodopera è continuo e investe tutti i profili professionali, evidenziando la necessità di una formazione continua che sia comune a tutto il settore.

 

La difficoltà di reperire personale qualificato aumenta costantemente e il ricorso, da parte delle aziende, anche a personale straniero proveniente da Paesi extraUE, rende necessario l’attivazione di iniziative formative, sia specialistiche sia di competenze di base, così da permettere alle imprese del settore di avere a disposizione personale già formato, per l’esecuzione dei lavori in condizioni di qualità e sicurezza.

 

Le parti riconoscono che le politiche formative del settore, anche in funzione delle tecnologie in continua evoluzione nonché dell’utilizzazione di forme contrattuali  flessibili di lavoro, debbono confrontarsi con nuovi meccanismi di gestione del mercato del lavoro, attraverso l’azione congiunta e sinergica degli enti bilaterali di Roma e provincia.

 

Le parti ribadiscono l’importanza che la formazione e la riqualificazione del personale svolta dal Cefme riguardi prevalentemente professionalità proprie del settore edile  che, una volta terminati i processi di qualificazione, possano, possibilmente, essere validamente occupati da imprese del settore divenendone patrimonio umano fondamentale per la crescita e sviluppo aziendale;  

Le parti ritengono necessario che venga riconosciuta l’importanza ed il reale peso del settore dell’edilizia nel contesto romano e nell’intera regione che, rappresenta una percentuale compresa tra il 30% ed il 35% del PIL del Lazio, a fronte di finanziamenti che oggi oscillano inadeguatamente solo tra l’8% ed il 10% dei finanziamenti erogati. Per questo è necessario ricorrere a linee di finanziamenti aggiuntivi, da ricercare tra quelli erogati dal Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro, Regione Lazio, Provincia di Roma etc., al fine di  raggiungere l’obiettivo di ottenere finanziamenti che siano adeguati alla portata sociale, produttiva e politica del settore delle costruzioni  gravando, in tal modo, sempre meno sui costi del settore e permettendo di dirottare parti di finanziamento propri del settore stesso verso altre priorità.

 

Inoltre, è necessario cercare di contenere i costi di funzionamento in una ottica di gestione degli enti bilaterali provinciale sinergica e costruttiva, prevedendo, laddove possibile, risparmi e l’individuazione di risorse aggiuntive, anche attraverso lo studio di fattibilità miranti ad eventuali  configurazioni societarie nuove e più funzionali ma sempre in linea con le normative vigenti nei rispettivi settori di operatività degli enti in oggetto;

 

1.    CONTRIBUZIONE: A decorrere dal 1/10/2002 la contribuzione fissata a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del CEFME deve essere strutturalmente diminuita di 0,05 punti percentuali, scendendo dal precedente 1%  allo 0,95%. Inoltre, a decorrere sempre dal 1/10/2002, le Parti concordano in merito ad una ulteriore diminuzione provvisoria di 0,15 punti percentuali. Conseguentemente, per quanto sopra determinato, a decorrere dal 1° ottobre 2002 l’aliquota complessiva di finanziamento del CEFME di Roma e provincia è fissata nella misura dello 0,80% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art.25, punto 3 del CCNL 29/01/2000, nonché  sull’EDR – Elemento Distinto della Retribuzione.                    A partire dal 1/10/2002, le aziende che siano in possesso di tutti i requisiti per avere diritto alla "decontribuzione" di cui all’articolo denominato “Riduzioni contributive per APE/CTP e CEFME” ed al regolamento stabilito con accordo provinciale sottoscritto in pari data del presente contratto  usufruiranno, con il sistema del rimborso da parte della Cassa Edile, del bonus decontributivo di 0,08 punti percentuali. L’aliquota di finanziamento, ridotta di 0,08 punti percentuali viene, pertanto fissata dalle parti, sussistendone tutti i requisiti e presupposti, nella misura dello 0,72% calcolata sugli stessi elementi retributivi prima indicati.

 

Fino al 30/9/2002, relativamente al regime per il bonus decontributivo per il CEFME  – oltre che per APE/APES  e CTP - rimangono ferme le disposizioni contenute nel regolamento stabilito con accordo provinciale del 17/2/2000 (modificativo di quello del 18/7/1998 e dell’accordo del 20/12/1999)  e successive modificazioni ed  integrazioni  del 26 maggio 2000, del 20 ottobre 2000, ed, infine,  del verbale di chiarimento  del 23/2/2001.

 

La validità della riduzione contributiva dell’aliquota di finanziamento del CEFME di Roma e provincia sopra concordata, pari a 0,08 punti percentuali, è indipendente dalla vigenza o meno dell’articolo 29 della legge 341/95, essendo stata tale disposizione legislativa presa a puro e semplice titolo di riferimento ai fini della stesura della presente norma contrattuale.

 

Per le imprese che non pervenissero ad avere i requisiti per  avere acceso alla decontribuzione rimane in vigore la contribuzione per il CEFME, senza bonus decontributivo, nella misura dello 0,80%.

La congruità dell’aliquota contributiva come sopra concordata per il finanziamento del CEFME dovrà essere valutata annualmente dalle parti stipulanti.

 

2.      ATTIVITA’ POLITICHE: Le parti concordano che per le finalità citate in premessa siano necessarie azioni congiunte presso le pubbliche amministrazioni per fare in modo che il peso politico ed economico del settore dell’edilizia sia validamente riconosciuto e proporzionalmente valorizzato. Per questo motivo si impegnano a mettere in campo tutte quelle iniziative utili a fare in modo che i finanziamenti pubblici ricadenti sul settore possano passare dall’attuale 8-10% al 25 –30% con un conseguente aumento delle risorse disponibili per l’Ente così da permettere una possibile ulteriore riduzione della contribuzione nei prossimi anni.

 

3.    ATTIVITA’ FORMATIVA: Le parti nel dare atto del grande lavoro svolto dal CEFME in questi ultimi anni, in tema di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle maestranze edili, ritengono necessario la predisposizione da parte dell’Ente di una puntuale analisi dei fabbisogni formativi delle aziende del settore edile di Roma e provincia che possa permettere un raccordo sempre più stretto con le concrete esigenze delle imprese e dei lavoratori al fine di fornire al settore personale sempre più qualificato e professionalizzato.                    Le Parti, come accennato in premessa, ritengono opportuno effettuare  uno studio di fattibilità finalizzato, in un’ottica di sviluppo, ad utilizzare configurazioni societarie già esistenti (EdilRomaService) ed anche, eventualmente, a realizzare configurazioni societarie nuove e più funzionali in tema di formazione generale complessiva, che, in conformità alla normativa vigente, possa avvalersi  di finanziamenti da parte della Regione e del Fondo Sociale Europeo.

 

Indennità per lavori speciali disagiati

 

Per quanto concerne le indennità per lavori speciali disagiati si fa riferimento all’art.21 del C.C.N.L. 29/1/2000.

 

Ferma rimanendo la disciplina nazionale per i lavori in galleria di cui al Gruppo B) dell’art.21 del C.C.N.L. 29/1/2000, le Parti, in riferimento alle specifiche situazioni previste dal terzo comma del suddetto Gruppo B), fissano la misura della indennità aggiuntiva nel 16%.

 

In relazione al quarto comma del medesimo Gruppo B), qualora si verifichino le condizioni ivi previste, la misura della suddetta indennità aggiuntiva del 16% è elevata al 24%.

In considerazione di particolari situazioni di fatto riscontrate in Roma e provincia, si conviene che agli addetti ai “lavori in cimiteri, ove la tumulazione delle salme nelle vicinanze del luogo di lavoro rechi per gli operai condizioni di disagio” venga corrisposta la maggiorazione del 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.25 del C.C.N.L. 29/1/2000.

 

Sarà inoltre erogata una indennità speciale pari all’11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.25 del C.C.N.L. 29/1/2000, di cui non si terrà conto ai fini dei trattamenti economici di cui agli artt.18 e 19 del C.C.N.L. 29/1/2000, ai lavoratori:

 

·        addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici;

·        addetti ai lavori riguardanti depuratori in funzione o nei quali il liquame risulti stagnante.

 

Sono assorbibili, fino a concorrenza, le eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

 

Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra                                                  loro e non sono cumulabili con alcun trattamento, salvo disposizioni specifiche in merito.

 

        Fermo restando l’inscindibilità di cui al comma precedente, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.

 

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro, valgono le norme di cui al C.C.N.L. 29/1/2000.

 

Decorrenza e durata

        Il presente contratto collettivo integrativo provinciale entra in vigore dal primo gennaio 2003, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti, ed avrà durata fino alla data che sarà stabilita  per il rinnovo della prossima contrattazione collettiva integrativa dagli accordi nazionali che interverranno in materia.

               

Oltre a quanto disciplinato con il presente contratto, le Parti stipulanti riconfermano l’impegno di piena ed integrale osservanza di quanto stabilito nella premessa ed in ogni altra sua parte del C.C.N.L. 29/1/2000

Esclusiva di stampa

         La concordata stesura del presente contratto collettivo, integrato con il precedente C.C.P.L. del 23/12/1997, con stesura definitiva del 18/7/1998, è edito a cura delle Parti stipulanti le quali ne hanno l’esclusiva a tutti gli effetti.

        E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

                                                                                                         Fillea/CGIL

                                                                  

                          ACER

 

                                                                                                         Filca/CISL

 

 

 

                                                                                                         Feneal/UIL