Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Roma
Data stipula: 28 ottobre 1997

Inizio validitą: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 1 gennaio 2002

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di roma


Sommario:

- Premessa

- Contribuzione anzianitą professionale edile

- Previdenza integrativa

- Comitato Tecnico Paritetico

- CEFME

- Reciprocitą

- Riparametrazione della contribuzione su tre elementi e adeguamento art. 37 CCNL 5/7/95

- Orario di lavoro

- Elemento Economico Territoriale

- Carenza malattia

- Indennitą sostitutiva di mensa

- Indennitą di trasporto

- Lavori disagiati

- Lavori in estensione

- Decorrenza e durata

- Reciprocitą fra sistemi di cassa

 

 

Il giorno 28 ottobre tra

- l'ACER

- l'INTERSIND

e

- la FENEAL/ UIL

- la FILCA/ CISL

- la FILLEA/CGIL

visti

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 5 luglio 1995 e l'accordo collettivo nazionale dell'11 giugno 1997 integrato dall'accordo nazionale dell'11 giugno 1997 integrato dall'accordo nazionale del 3/7/97, sottoscritto dalle rispettive competenti organizzazioni nazionali di categoria, nonché l'Accordo tra le Parti del 4/10/95 che viene confermato e recepito in tutte le sue parti ove non modificato dal presente Contratto Integrativo Provinciale, è stato sottoscritto il presente contratto di lavoro da valere nella provincia di Roma per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini, ad integrazione del c.c.n.l. stipulato il 5/7/95.

Premessa

La crisi determinatasi negli ultimi anni nel settore edile, in generale in tutto il Paese e più in particolare nella provincia di Roma, ha prodotto un fermo dei lavori, sia pubblici, per la drastica diminuzione di investimenti in opere pubbliche, sia privati per la caduta degli investimenti che a sua volta ha causato gravi e pesanti conseguenze sulle imprese edili, sia sulla struttura aziendale, sia sulla struttura occupazionale con drastici ridimensionamenti tali da compromettere addirittura la loro presenza sul mercato.

Negli ultimi mesi però, il numero e gli importi globali delle delibere per appalti pubblici e le ultime deliberazioni delle PP.AA. per le realizzazioni di nuove cubature, sia private che pubbliche, nonché le opere per il Giubileo che dovrebbero essere appaltate, aprono nel settore delle Opere Pubbliche e Private, nel riassetto urbano in programma, nuove probabili opportunità di cui le Parti prendono atto con la stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale, e nel contempo vogliono fornire un riconoscimento alle imprese regolari creando condizioni di miglior favore per le imprese regolarmente iscritte e versanti in Cassa Edile e per i loro lavoratori dipendenti: a tale scopo viene demandato alla Commissione Osservatorio costituita presso la Cassa Edile di Roma, di proporre entro il 31/1/98, le opportune modifiche al sistema di denuncia delle imprese alla Cassa Edile.

Le Parti sociali si impegnano altresì a procedere in una azione congiunta contro il lavoro nero, anche agendo presso le Pubbliche Amministrazioni responsabili, perché effettuino un più accurato controllo e repressione dello stesso.

A tale fine decidono di fare un'azione congiunta che abbia quale scopo:

- l'impegno da parte dei Comuni della Provincia alla creazione di mappe circoscrizionali aggiornate settimanalmente ove vengano segnalati tutti i lavori regolarmente denunciati, in modo che gli addetti alla vigilanza sui lavori debbano prioritariamente rilevare i lavori in corso non segnalati sulla mappa e quindi non denunciati. Verranno di conseguenza controllati anche tutti i lavoratori trovati nel luogo, onde poter verificare la regolarità contributiva degli stessi, denunciando all'Autorità Giudiziaria tutte le imprese che vengano trovate ad usufruire di "lavoratori in nero".

- L'impegno a rilevare tutti i subappalti affidati dalle imprese titolari di lavori sia privati che pubblici, per controllare che i lavoratori dei subappaltatori siano regolarmente denunciati e retribuiti.

In questo contesto sono necessarie perciò relazioni sindacali propositive per porre le condizioni di rinnovamento, ricomposizione e rilancio del settore delle costruzioni a Roma.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

Contribuzione anzianità professionale edile

Tutte le imprese che denunciano mensilmente almeno 160 ore (su una base settimanale di 40 ore) rientrando in quanto previsto dall'art.29 della legge 341/1994 usufruiranno di un bonus decontributivo sulla attuale contribuzione che secondo l'Accordo del 4/10/95 era del 7%, di cui il 5% APE e il 2% APES, pari ad un complessivo 4,40% (1,40% di bonus sul contributo APES, 3% di bonus sul contributo APE), fatto salvo quanto determinato per l'APES dal CCNL 11/6/97, integrato dall'Accordo Nazionale del 3/7/97. Il contributo APES seguirà percentualmente nei valori le diminuzioni previste per le prestazioni.

Il contributo, per le imprese che rientrino nei requisiti di cui sopra, sarà dunque complessivamente del 2,60% ripartito in: 2% per APE, e 0,60% per APES.

L'impresa mensilmente, ove riscontri il rispetto dei limiti e dei criteri individuati, porterà tale detrazione al versamento mensile dovuto alla Cassa Edile, allegando alla denuncia in Cassa, copia del modello DM10 dello stesso mese oggetto della denuncia.

La Cassa Edile, da parte sua provvederà, nell'ambito delle sue competenze, nell'arco di tempo che la stessa individuerà, a fare una verifica su quanto a lei dichiarato e versato e, ove non riscontrasse incongruità, comunicherà all'impresa la sospensione della decontribuzione fino a quanto non saranno rimosse le cause di impedimento, accettando i versamenti effettuati come semplici acconti sulle spettanze complessive.

Per le imprese che non pervenissero ad avere i requisiti di cui sopra, rimane in vigore la contribuzione senza bonus decontributivo.

Previdenza integrativa

Le Parti si danno atto di quanto contenuto nell'Accordo Nazionale dell'11/6/97, e in attesa del Regolamento Attuativo Nazionale, viene dato mandato alla Cassa Edile di procedere ad uno studio conoscitivo del numero dei lavoratori che vi aderiranno e la ricerca di procedure che ne facilitino l'adesione, tenuto conto di quanto già disposto nell'Accordo tra le parti del 4/10/95. Le Parti concordano che la Cassa Edile di Roma e Provincia possa diventare sportello locale per la raccolta dei fondi destinati al Fondo Previdenza Integrativa.

Comitato Tecnico Paritetico

Le Parti sociali, alla luce delle attuali disponibilità finanziarie del CTP, ed in linea con quanto stabilito per la decontribuzione APE/APES ed a fronte dei requisiti per i minimi contributivi indicati nel citato articolo, decidono una decontribuzione dello 0,18%.

La percentuale risultante è pari allo 0,42%.

Le Parti convengono che detto contributo è costituito da:

- 0,35% contributo CTP

- 0,07% contributo mutualizzazione RLST.

Per le imprese che non pervengano ai requisiti di cui sopra, in relazione alle ore versate, il contributo rimane dello 0,60%.

Per quanto riguarda i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, con il contributo comunque stabilito dello 0,07%, essi vengono individuati nella misura di tre; detto accordo vale sperimentalmente per un periodo di due anni, non rinnovabile automaticamente.

Tre mesi prima della data di scadenza del periodo, le Parti Sociali decideranno se fare o meno un nuovo accordo sulla mutualizzazione.

Essi saranno indicati dalle Federazioni Sindacali, dopo regolare elezione tra i lavoratori su base territoriale.

Il CTP avrà funzioni di coordinamento e formazione degli RLST.

Per il funzionamento degli RLST per i compiti demandati dalle leggi sulla sicurezza in materia, è stilato tra le Parti un regolamento apposito e controfirmato dalle stesse.

CEFME

Le Parti Sociali, in linea con quanto stabilito per la decontribuzione APE/APES ed a fronte dei requisiti per i minimi contributivi indicati nel citato articolo, decidono una decontribuzione dello 0,10%.

Pertanto, la contribuzione relativa al CEFME, per le imprese di cui sopra, sarà pari allo 0,90%.

Le Parti inoltre, data anche la rilevanza attribuita a livello nazionale e sovranazionale alla Formazione Professionale, convengono di approfondire tutte le problematiche della formazione mirate ad incentivare l'inserimento, il reinserimento, la formazione continua e la riqualificazione della forza lavoro del settore edile attraverso l'intervento del CEFME.

Reciprocità

Fatte salve le prestazioni per i lavoratori oggi iscritti, visto quanto disposto dall'Accordo Nazionale dell'11/6/97, le Parti danno mandato alla Presidenza della Cassa Edile per prendere i contatti con i legali rappresentanti delle altre Casse territoriali, al fine di esaminare i problemi di coordinamento, ed effettuare i conteggi per gli eventuali conguagli dovuti in relazione all'accordo.

Le Parti considerato che nell'edilizia la mancanza di regole certe ha raggiunto connotati di gravità senza precedenti, tenuto conto di ciò ritengono utili azioni comuni e coordinate nelle strategie di settore e in quelle sindacali, fatta salva l'autonomia contrattuale, convengono sulla necessità di avviare confronti per assumere indirizzi comuni anche negli stessi strumenti contrattuali.

Riparametrazione della contribuzione su tre elementi e adeguamento art.37 CCNL 5/7/95

Si conviene che, per quanto riguarda il sistema contributivo nei confronti dei tre Enti, fermo restando il valore monetario degli importi definito dagli accordi contenuti nel presente accordo e nei precedenti, le percentuali di contribuzione vengono riparametrate sui tre elementi di cui all'art.25 punto 3) lettera a del CCNL del 5/7/95.

In applicazione all'art.37 comma 8 del CCNL del 5/7/95 le Parti convengono che il contributo di gestione alla Cassa Edile viene ripartito in 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.

Orario di lavoro

In presenza di lavori pubblici in cui le stazioni appaltanti richiedano, per le caratteristiche dell'opera, regimi diversificati di lavoro, le Parti si attiveranno comunemente per l'apertura preventiva di un tavolo consultivo tra Imprese e loro Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali e Stazioni Appaltanti Pubbliche, al fine di concordare:

- regimi d'orario in cantiere e loro durata;

- condizioni di organizzazione del lavoro, ed eventuali connessi costi aggiuntivi;

- verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere, in relazione ai particolari regimi d'orario e di organizzazione del lavoro;

- verifica delle compatibilità e delle conseguenze delle lavorazioni nel loro impatto nel contesto urbano e negli orari di attuazione.

Le Parti, in relazione all'art.39 lett. a) del CCNL del 5/7/95 decidono di istituire una Commissione Paritetica entro il 31/12/97, per lo studio di una eventuale possibile nuova ripartizione dell'orario di lavoro. Detta Commissione invierà alle Parti Stipulanti le proprie proposte entro il 30/4/98.

Elemento Economico Territoriale

In relazione a quanto disposto dall'art. 39 del CCNL del 5/7/95 e da quanto disposto dall'Accordo Nazionale dell'11/6/97, presi in esame per la determinazione dell'Elemento Economico Territoriale gli indicatori funzionali ad obiettivi programmati, nonché gli indicatori qui sotto riportati per la provincia di Roma:

- numero di imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile di Roma e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie, delle dichiarazioni di avvio lavori;

- numero delibere degli Enti Locali Pubblici approvate e conseguenti volumetrie in attesa delle successive concessioni edilizie;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in CIG Straordinaria ed Ordinaria per mancanza di lavoro;

- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da Fondi Strutturali;

- P.I.L. del settore delle costruzioni a livello territoriale.

Viene deciso tra le Parti che l'aumento dell'Elemento Economico Territoriale è nella misura del 7% di paga base e di stipendio con il seguente schema:

Qualifiche

Aumento mensile

Aumento orario

7° livello

L. 108.679

-

6° livello

L. 97.811

-

5° livello

L. 81.509

-

4° livello

L. 76.075

L. 439,74

3° livello

L. 70.641

L. 408,33

2° livello

L. 63.577

L. 367,50

1° livello

L. 54.339

L. 314,10

Guardiano senza alloggio

-

L. 282,69

Guardiani con alloggio

-

L. 251,28

Tali aumenti hanno decorrenza a partire dal 1° gennaio 1998, in una unica soluzione.

Le Parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art.39 del CCNL 5/7/97, dall'Accordo Nazionale dell'11/6/97 integrato dall'Accordo Nazionale del 3/7/97, e dall'art.2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

Carenza malattia

In base a quanto previsto dall'art. 27 del CCNL per quanto riguarda i punti a e b sono aboliti in via provvisoria e sperimentale per un anno. Il 1°, 2° e 3° giorno di malattia le quote orarie saranno calcolate applicando alla retribuzione il coefficiente 1,000 a solo carico della Cassa Edile con le vigenti modalità di anticipazione. Le Parti si rincontreranno entro il 30/11/98 per una verifica dell'applicazione della nuova normativa.

Indennità sostitutiva di mensa

Per l'indennità sostitutiva di mensa di cui all'art. 26 del precedente CIP, al comma 5°, l'attuale quota di 450 lire orarie viene elevata, a partire dal 1° gennaio 1998, a lire 700 orarie. Le imprese che dovessero già corrispondere una indennità di mensa uguale o superiore alle 700 lire orarie, non dovranno dare alcun aumento fino alla concorrenza massima delle 700 lire orarie.

Indennità di trasporto

Per l'indennità di trasporto, di cui agli artt. 8 e 25 del precedente CIP, al comma 4°, l'attuale quota di 60.000 lire mensili viene elevata, a partire dal 1° gennaio 1998, a lire 70.000.

Lavori disagiati

Fermo rimanendo la disciplina nazionale per i lavori in galleria di cui al Gruppo B) dell'art. 21 del CCNL 5/7/95, le Parti in riferimento alle specifiche situazioni previste dal terzo comma del suddetto Gruppo B), convengono sull'individuazione di una indennità aggiuntiva del 16%.

In relazione al quarto comma del medesimo Gruppo B), qualora si verifichino le condizioni ivi previste, la suddetta indennità aggiuntiva è elevata di un'ulteriore indennità del 24%.

Lavori in estensione

Per i cantieri in estensione si intendono tratti di opera, in tutta la loro estensione oggetto di singolo contratto d'appalto.

Per posto di lavori si intende quel punto dell'opera ove il lavoratore presta il proprio lavoro.

La distanza tra punti di raccolta e posti di lavoro superiore a mt. 1000, determina l'erogazione al lavoratore, che effettivamente presta la sua opera oltre tale limite, di una indennità pari al 6% dell'ora normale di lavoro, per ogni ora effettivamente prestata oltre tale limite.

Detta indennità è valevole per i lavori sia dentro che fuori il G.R.A..

Ove il lavoratore abbia diritto all'indennità di cui all'art. 9 del CIP del 1989, l'indennità lavori in estensione non è cumulabile ma viene assorbita dalla predetta indennità dell'art. 9.

Sono esclusi da detta indennità i cantieri di manutenzione che per loro stessa natura sono suddivisi in interventi su larga area.

Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo Provinciale decorre dal 1° gennaio 1998, ed avrà durata fino al 1° gennaio 2002, fatto salvo diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Reciprocità fra sistemi di cassa

Le Parti vista l'applicazione della reciprocità tra Casse Edili prescritta dalla legge Merloni decide che la Cassa Edile di Roma dovrà contabilizzare con l'Edilcassa del Lazio e viceversa, quanto a ciascuno dovuto a partire da un anno dall'entrata in vigore della Merloni stessa, e quindi saldare il dovuto.

Le Presidenze della Cassa Edile e dell'Edilcassa sono invitate ad incontrarsi per definire i conteggi di quanto da ciascuno dovuto all'altra antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge.

Le Parti Sociali concordano che il riconoscimento reciproco avvenga come atto di liberalità nella misura dei 2/3, dopo aver verificato il dare e avere, e invitano il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile ad adottare i provvedimenti conseguenti.