Edili (industria)
- l’Associazione Industriali – Collegio dei Costruttori – della provincia di Pesaro-Urbino, rappresentata dal Presidente del Collegio Marco Montagna, dalla delegazione degli imprenditori composta da Paolo Bartolucci, Giuseppe Mulazzani, Alberto Roscini e Gianfranco Santilli e con l'assistenza di Michele Ottaviani e Stefania De Regis;
e, in ordine alfabetico,
· la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini del Legno – FeNEAL – aderente alla UIL, rappresentata dalla Segreteria provinciale nelle persone di: Vito Adragna;
· la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – FILCA – aderente alla CISL, rappresentata dalla Segreteria provinciale nelle persone di: Umberto De Simoni, Giovanni Giovannelli, Roberto Trivellini;
· la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industriale e Affini ed Estrattive – FILLEA – aderente alla CGIL, rappresentata dalla Segreteria provinciale nelle persone di: Mario Lancia, Gabriella Baldini, Marco Monaldi.
Le parti confermano l’opportunità di dare attuazione ai confronti periodici stabiliti dal “sistema di informazioni” del vigente c.c.n.l. 29/1/2000 sulle materie e con i medesimi criteri dallo stesso definiti.
Ciò nel presupposto che l’evoluzione del settore, in campo tecnologico ed organizzativo, incide sulla articolazione occupazionale. Le informazioni potranno riguardare la diminuzione della manodopera occupata, la carenza della presenza giovanile con il progressivo invecchiamento di quella esistente, la necessità di individuare nuovi e più efficaci strumenti di intervento. Inoltre potranno avere anche carattere specifico in presenza di opere ritenute di comune accordo di dimensioni rilevanti e di caratteristiche particolari. Nel corso dei programmati confronti andranno esaminate le problematiche del comparto edile in tutte le sue articolazioni (edilizia abitativa, civile, pubblica, sovvenzionata, convenzionata) al fine di promuovere iniziative nei confronti degli enti pubblici onde superare le principali difficoltà.
Le parti ritengono necessario sviluppare programmi di formazione per giovani finalizzati al loro inserimento nell’attività produttiva dell’edilizia, avvalendosi in primo luogo della Scuola Edile.
Nel rinviare comunque a eventuali nuove determinazioni a livello nazionale in ordine alla disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti, nell’intento di seguire da vicino il fenomeno sul piano locale, le parti concordano sulla utilità che venga istituita una procedura unificata – con il coinvolgimento degli Enti interessati, INPS, INAIL e Cassa Edile- al fine del rilascio delle certificazioni sulla regolarità contributiva, allo scopo e come strumento per la lotta all’evasione
Le parti inoltre richiamano integralmente l’art.15 del c.c.n.l. 29/1/2000 che prevede l’obbligo dell’impresa appaltante di comunicare alla Cassa Edile la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e di trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali. Le parti si impegnano per quanto di competenza ad operare affinchè la disciplina del citato art.15 sia recepita anche dagli enti pubblici appaltanti.
Analogo impegno verrà posto perché le misure di prevenzione vengano considerate in fase di progettazione e di realizzazione delle opere. Le parti ribadiscono il comune intendimento di valorizzare e attivare al meglio il Comitato Paritetico Territoriale quale organismo (già istituito), di ausilio alle imprese ed ai lavoratori per le problematiche riguardanti la prevenzione infortuni, l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’applicazione delle norme in tema di ambiente di lavoro secondo quanto previsto dal contratto.
Il Consiglio di amministrazione dell’Ente è impegnato in sede di stesura del bilancio a prevedere apposito capitolo di spesa per il finanziamento delle iniziative promozionali del Comitato.
Le parti convengono sull’utilità di promuovere uno studio sul settore, in sede provinciale, attraverso rilevazioni sul mercato del lavoro utilizzando anche i dati in possesso della Cassa Edile e della Scuola Edile, su delibera dei rispettivi organi gestionali, purchè raccolti ed elaborati in maniera aggregata e complessiva. Allo stesso scopo, si concorda di intervenire congiuntamente nei confronti di altri enti (INPS, CCIAA, ecc.) e dei Centri per l’impiego.
Nell’ambito delle distinte funzioni e delle rispettive autonomie verranno attivati, a richiesta di una delle parti, incontri periodici per verifiche sull’andamento delle prospettive produttive ed occupazionali e i programmi di investimento del settore nel rispetto delle previsioni del contratto nazionale.
Quanto sopra premesso, si è convenuto di stipulare, in attuazione dell’articolo 39 del c.c.n.l. 29/1/2000 e dell’accordo nazionale 29/1/2002, il presente contratto collettivo provinciale, integrativo del citato c.c.n.l., da valere per le imprese edili ed affini di tutto il territorio della provincia di Pesaro – Urbino.
Art.1
Orario di lavoro
In attuazione dell’art.5, terzo comma, del c.c.n.l. 29/1/2000 l’orario normale contrattuale di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell’anno. Esso sarà di norma ripartito su 5 giorni la settimana da lunedì a venerdì; eventuali deroghe saranno disposte aziendalmente previo esame con la rappresentanza aziendale.
Art.2
Sospensione e riduzione di lavoro
Mentre si conferma quanto stabilito dall’art. 9 del c.c.n.l. 29/1/2000, si precisa che, nelle ipotesi non contemplate dal citato articolo, le somme dovute ai lavoratori a titolo di integrazione salariale vanno corrisposte entro 30 giorni dalla data di autorizzazione dell’INPS.
Le imprese indicheranno nella busta paga degli operai le ore di lavoro non prestate a causa degli eventi per i quali richiederanno l’intervento della C.I.G.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti svolgeranno un’azione comune diretta ad ottenere che le autorizzazioni ed i rimborsi relativi alla speciale gestione della cassa integrazione guadagni abbiano a procedere il più speditamente possibile.
Art.3
Recuperi
In relazione all’art. 10 del c.c.n.l. 29/1/2000, si precisa che il recupero non è ammesso per i casi di intervento della cassa integrazione guadagni.
Art.4
Elemento economico territoriale
In conformità agli accordi nazionali 29/1/2000 e 29/1/2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 47 del c.c.n.l. 29/1/2000.
Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Pesaro e Urbino, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:
- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonchè numero ore lavorate e relativo monte salari;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
- numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;
- attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato per ogni anno, nel mese di gennaio dell’anno successivo, nel rispetto del limite di cui all’accordo nazionale 29/1/2002.
La determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre - 30 settembre immediatamente precedente l’anno di erogazione con quelli del periodo 1° ottobre 2000 - 30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.
Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.
Le parti
procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel
periodo considerato:
- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dall’Osservatorio Nazionale di settore, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due;
- calcolando la variazione media percentuale degli indicatori scelti.
Sulla base di tale variazione media, nonchè effettuando una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.
Le parti, all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.
L’elemento economico territoriale di cui all’art.39, lett. d), del c.c.n.l. 29/1/2000 decorre dal 1° gennaio 2003.
* * *
A partire quindi dal 1° gennaio 2003 gli importi mensili ed orari definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale, sono pari al:
- 11% dei minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per gli impiegati) in vigore dal 1° gennaio 2003;
a partire dal 1° dicembre 2003 sono pari al:
- 14% dei minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per gli impiegati) in vigore
* * *
Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art.2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art.2.
* * *
Gli importi della indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati restano congelati nelle cifre orarie e mensili di seguito riportate:
LIVELLI IMPORTI MENSILI IMPORTI ORARI
7° 147,90
6° 138,17
5° 114,18
4° 105,99 0,69
3° 98,72 0,62
2° 89,31 0,57
1° 77,57 0,51
Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro –
Impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti
E’ vietata l’interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
E’ altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l’esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.
Restano ferme le norme di legge che regolano l’appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
a) L’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto o del subappalto.
All’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L’impresa che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all’art.39 dello stesso.
L’impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
L’impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria di cui all’art.103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all’art.39 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria – o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti – deve essere effettuata quindici giorni prima dell’inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell’inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice – la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. – ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell’impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l’applicazione delle norme di cui all’art.103 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell’imprenditore che esercita l’attività di promozione ed organizzazione dell’intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento in appalto, alle imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) E’ compito della rappresentanza sindacale unitaria di cui all’art.103 di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull’impiego di manodopera negli appalti o subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Dichiarazione comune
Le parti convengono che nell’ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell’istituto del subappalto – nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti contributivi – si configura come uno degli strumenti per l’efficiente organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell’impiego delle risorse umane e la continuità dell’occupazione, nonché per la specializzazione dell’impresa, al fine della qualificazione e della razionalizzazione del ciclo produttivo.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 16 del c.c.n.l. 29/1/2000, circa la misura delle ferie spettanti ad ogni operaio (quattro settimane di calendario, pari a 160 ore di lavoro normale) e considerata la pratica impossibilità di una situazione uniforme e vincolante per la predeterminazione dell’intero periodo feriale maturato dai singoli lavoratori, stante la varietà delle esigenze produttive delle lavorazioni svolte dalle imprese, si conviene che nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 31 agosto di ogni anno, le aziende concedano un periodo di ferie di tre settimane, e che nel periodo intercorrente tra il 20 ed il 31 dicembre di ogni anno le aziende concedano un periodo di ferie di una settimana.
Modalità di attuazione
Gli importi di cui all’art. 19 del c.c.n.l. 29/1/2000 accantonati dalle imprese per il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle seguenti scadenze:
- in occasione del Ferragosto con riguardo ai mesi da ottobre a febbraio;
- in occasione del Natale con riguardo ai mesi da marzo a settembre.
In relazione a quanto previsto dal 11° comma dell’art. 19 del c.c.n.l. 29/1/2000 le parti convengono di continuare a mutualizzare l’onere.
Pertanto l’obbligo di corrispondere agli operai assenti per malattia o infortunio le percentuali previste dal 7° comma del citato art. 19, verrà assolto dalle imprese in forma mutualistica, con effetto liberatorio, mediante versamento in apposito fondo, costituito presso la “Cassa Edile – Pesaro” di un contributo ora stabilito nello 0,70 % da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 4) dell’art. 25 del contratto nazionale. Detto contributo è soggetto a variazione in relazione all’andamento della gestione del particolare conto, in modo che sia autosufficiente.
Con tale versamento le aziende sono sollevate, con effetto liberatorio, dalla corresponsione ai dipendenti della quota parte del 18,50% loro spettante durante le assenze per malattia e infortunio.
Art. 8.
In ottemperanza all’art. 21 – gruppo B – del c.c.n.l. 29/1/2000 si conviene di determinare come segue la misura percentuale dell’indennità dovuta al personale addetto ai lavori in galleria:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 26%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Con riferimento all’art.24 del c.c.n.l. 29/1/2000 l’indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3, dell’art. 25 del citato contratto per lavori eseguiti oltre 900 metri sul livello del mare; la questione del trasporto degli operai in caso di lavori siti in particolari zone impervie, verrà definita caso per caso.
Ferma restando la disciplina di cui all’art.22 del c.c.n.l. 29/1/2000, ad integrazione di quanto stabilito dallo stesso, l’indennità di trasferta è corrisposta alle condizioni e con i criteri qui di seguito indicati.
L’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il confine del Comune del cantiere di assunzione, ha diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, le seguenti diarie:
a) fino a 10 km 10%
b) da 10,01 a 30 km 15%
c) oltre 30 km 25%
Le diarie sono da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 29/1/2000.
Resta salvo quanto previsto dall’art.22, comma 5°, 6° e 7° del c.c.n.l.29/1/2000.
Il passaggio del lavoratore da un cantiere all’altro di una stessa impresa non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
In applicazione del 7° comma del “Protocollo sul trattamento di malattia e di infortunio”, aggiuntivo al c.c.n.l. 29/1/2000 per i trattamenti corrisposti dalle imprese a decorrere dal 1° aprile 1988 a titolo di malattia, infortunio e malattia professionale agli operai ed apprendisti ai sensi degli artt. 27 e 28 del citato c.c.n.l., sono confermate le intese del 24 marzo 1988 che prevedono il ricorso al criterio del rimborso alle imprese da parte della Cassa Edile di quanto dalle stesse anticipato in base ai coefficienti per la determinazione della retribuzione giornaliera in vigore dal 1° ottobre 1988.
La Cassa Edile è incaricata dell’attuazione del rimborso con cadenza mensile nel rispetto delle norme riportate nel citato “Protocollo” aggiuntivo, previa verifica dell’avvenuto versamento di quanto dovuto alla Cassa Edile relativo allo stesso mese.
Il coefficiente utile per la determinazione della retribuzione giornaliera da corrispondere direttamente dall’impresa per i primi tre giorni successivi alla data dell’infortunio è pari a 1,000.
L’importo corrispondente potrà essere chiesto a rimborso alla Cassa Edile secondo i criteri di cui al citato “Protocollo” aggiuntivo.
Con riferimento all’art. 30 del c.c.n.l. 29/1/2000 nonché al regolamento allegato C) del citato contratto, alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura del 4,00% sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell’art. 25 del c.c.n.l. 29/1/2000 per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni,
l’igiene e l’ambiente di lavoro
Le parti si danno atto di aver approvato e sottoscritto il nuovo Statuto del Comitato Paritetico Territoriale secondo lo schema tipo allegato “D” del c.c.n.l. 29/1/2000 il quale costituisce parte integrante del presente contratto integrativo.
Inoltre è stato stabilito che per il funzionamento dello stesso e per la realizzazione dei compiti ad esso demandati viene istituito un contributo pari allo 0,30% mediante l’incremento del contributo di cui all’art.17 del c.c.p.l. 31.8.1989, comma 1.
Art. 14
Locale consumo pasti
Nel rispetto delle norme di legge l’impresa deve mettere a disposizione degli operai un luogo chiuso, riscaldato nella stagione invernale, in modo da consentire il consumo dei pasti, anche utilizzando i locali di cui all’art. 31 del c.c.n.l. 29/1/2000.
Art. 15
Mensa
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, per cui gli operai dipendenti non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dei cantieri stessi, l’imprenditore è tenuto, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con relativi utensili, e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano pasti.
Nei cantieri di durata superiore a 6 mesi, su richiesta di almeno la metà dei lavoratori, le imprese sono tenute ad assicurare un pasto caldo anche tramite il ricorso a strutture esterne.
Ad analogo obbligo sono tenute le imprese per i cantieri che operino nelle immediate vicinanze di mense sociali ed interaziendali senza la limitazione numerica di cui al comma precedente.
Il concorso dell’impresa al costo del pasto è fissato nella misura del 60% dello stesso.
Al di fuori dei casi sopra previsti, e comunque ove non sia possibile l’attuazione di quanto sopra stabilito, verrà corrisposta una indennità sostitutiva pari a:
- 3,36 euro giornalieri dal 1° gennaio 2003;
- 3,62 euro giornalieri dal 1° luglio 2003;
- 3,87 euro giornalieri dal 1° gennaio 2004;
- 4,13 euro giornalieri dal 1° luglio 2004;
- 4,39 euro giornalieri dal 1° gennaio 2005;
- 4,65 euro giornalieri dal 1° luglio 2005;
- 4,91 euro giornalieri dal 1° gennaio 2006;
- 5,16 euro giornalieri dal 1° luglio 2006;
da riconoscersi per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e da computarsi solo ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e della indennità sostitutiva del preavviso (con esclusione quindi di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura della indennità).
Per le giornate di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, tale indennità compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro normale effettivo. Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e della indennità sostitutiva del preavviso.
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio in natura (pasto caldo o mensa) messo a disposizione dall’impresa secondo le norme di cui ai precedenti commi.
Dichiarazione verbale
Con la sottoscrizione delle intese di cui sopra le parti si danno atto di avere contrattato anche la voce trasporto, della quale si è tenuto conto al momento della determinazione dell’aumento per l’indennità sostitutiva di mensa.
Art. 16
Apprendistato
Per l’apprendistato le parti richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 93 del c.c.n.l. 29/1/2000.
La durata del tirocinio, prevista dal citato articolo, è ridotta di due semestri per gli apprendisti che all’atto dell’assunzione facciano valere l’attestato di frequenza e di qualifica conseguito a conclusione dei corsi indetti ed organizzati dalla Scuola Edile di Pesaro.
Art. 17
Addestramento professionale – Scuole Edili
Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell’art. 92, 13° comma, del c.c.n.l. 29/1/2000, viene confermato nella misura dello 0,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie e gratifica natalizia, di cui lo 0,30% destinato al finanziamento del CPT di cui al precedente art. 13.
L’esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile di Pesaro.
Le imprese aderenti all’Assindustria Pesaro-Urbino – Collegio dei Costruttori – sono impegnate ad avvalersi in via prioritaria della Scuola Edile per qualsiasi iniziativa a carattere formativo inerente al settore ivi compresi gli obblighi formativi che la legge ed il contratto prevedono per gli apprendisti.
Art. 18
Cassa Edile
Con la finalità di mettere in condizione la Cassa Edile di disporre di maggiori risorse da destinare, tramite regolamento che sarà approvato dal Comitato di Gestione della medesima, al miglioramento delle prestazioni erogate attraverso lo stesso ente (tute e prestazioni integrative) si stabilisce che a decorrere dall’1.1.1999 il contributo a favore della Cassa Edile di cui all’art.37, comma 6, del c.c.n.l. 29/1/2000 viene confermato nella misura del 2,20% con la stessa ripartizione indicata nel sopra richiamato articolo (5/6 impresa = 1,83% e 1/6 operaio = 0,37%).
Le parti sottoscritte sono impegnate, per il tramite dei propri rappresentanti nel Comitato di Gestione dell’Ente, ad esaminare la possibilità di ampliare le prestazioni erogabili dalla Cassa Edile medesima con riferimento al Fondo di solidarietà già presente ed alla possibilità di erogare un contributo una tantum a favore di lavoratori operanti nel settore quale concorso spese per il trasferimento in provincia del coniuge e dei figli.
L’eventuale istituzione di dette prestazioni aggiuntive dovrà avvenire compatibilmente con le disponibilità della Cassa Edile medesima e senza che ciò comporti alcun aumento dei contributi, e saranno eventualmente erogate previa predisposizione di apposito regolamento approvato dal Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione è inoltre chiamato a verificare la possibilità di modificare il regolamento esistente per quanto attiene il numero di ore necessarie per beneficiare di alcune prestazioni erogate dalla Cassa nell’ambito delle compatibilità e delle risorse a disposizione della medesima.
Tenuto conto che il contributo APES, attualmente in vigore, è più che sufficiente per sostenere le prestazioni dell’anzianità professionale edile straordinaria che dovranno essere erogate fino al 31/12/2003, data di cessazione dell’Istituto, le parti si incontreranno nel corso del 2003 allo scopo di rimodulare le aliquote tuttora vigenti e versate alla Cassa Edile con particolare riferimento all’1,40%.
In ogni caso, le parti concordano di destinare, con la stessa decorrenza in cui sarà effettuata detta rimodulazione, un contributo, per ora fissato, dello 0,50% da destinare al Fondo che si andrà a costituire, al fine di assolvere, in forma “Mutualistica” e con effetto liberatorio, gli obblighi delle imprese verso il Fondo di Previdenza Integrativa “PREVEDI”, a favore dei propri operai che aderiranno volontariamente al fondo stesso.
Le parti, entro il 30 settembre di ogni anno, si incontreranno per le opportune verifiche sul funzionamento del sistema adottato e sulla congruità del fondo.
Nell’ipotesi che PREVEDI non trovasse attuazione ovvero che norme di legge e/o decisioni delle parti nazionali modificassero l’orientamento in materia di PREVEDI, le parti si incontreranno per decidere la destinazione dello 0,50% e delle entità economiche nel frattempo accantonate.
Art. 19
Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale
In relazione al disposto di cui all'art.37 lettera c) del c.c.n.l. 29/1/2000 vengono confermate le quote territoriali di adesione contrattuale nella misura complessiva dello 0,90% a carico, pariteticamente del datore di lavoro 0,45% e del lavoratore 0,45% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computato il contributo alla Cassa Edile, ivi compresa la maggiorazione del 23,45% che a questi fini rimane inalterata anche a seguito della corresponsione diretta delle imprese agli operai della percentuale del 4,95% per riposi annui.
La quota territoriale di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.
Le quote territoriali devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile unitamente al contributo alla stessa dovuto.
Le modalità ed i termini di cui sopra valgono anche per la quota nazionale di adesione contrattuale di cui alla lettera C comma 1° e seguenti dell’art. 37 del c.c.n.l. citato.
Art.20
Quote sindacali
In base all’art. 38 del c.c.n.l. 29/1/2000 è consentita la facoltà agli operai di cedere alle associazioni sindacali dei lavoratori, mediante delega e secondo le modalità fissate dall’accordo nazionale 16/5/1973, un importo annuo pari allo 0,40% degli stessi elementi retributivi sui quali si calcola l'accantonamento alla Cassa Edile da prelevarsi sugli stessi accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la stessa.
Ai fini della contabilizzazione e riscossione, il contributo di cui sopra potrà essere trasformato in percentuale sull’accantonamento presso la Cassa Edile.
Art.21
Qualifiche
Si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell’art. 78 del c.c.n.l. 29/1/2000.
Al caposquadra – così come definito nel citato art. 78 – si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15%, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.
A richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori il Collegio dei Costruttori si dichiara disponibile ad una verifica a livello di cantiere di singole situazioni di inquadramento professionale non conformi alle disposizioni contrattuali anche per eventuali intervenute modificazioni organizzative.
Art. 22
Ambiente di lavoro, sicurezza e prevenzione infortuni
Le parti sottoscritte ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate.
Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l’apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l’obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali.
Formazione professionale
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza, nel quale va esercitato il massimo impegno, per un’azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
Infatti lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nell’industria delle costruzioni.
La formazione professionale demandata alla Scuola Edile, anche in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, deve pertanto essere potenziata e generalizzata nel territorio provinciale, nel duplice aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l’attività produttiva.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
d) lavoratori occupati;
e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Le parti convengono di dare una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla normativa di cui all’art. 9 della legge 20/5/1970 n. 300 e successive leggi in materia tuttora vigenti
In conformità a tale norma i delegati di cantiere sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:
a) controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
b) di concerto con il ricostituito comitato tecnico paritetico promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, avvalendosi della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli enti e istituti specializzati.
La Cassa Edile effettuerà a proprio carico la distribuzione di un paio di scarpe antinfortunistiche secondo modalità da definire in sede di Comitato di Gestione della Cassa Edile.
La relativa spesa sarà da imputare al Fondo di riserva straordinaria.
Dichiarazione congiunta
Le parti, visto l’art 88 del vigente c.c.n.l. dichiarano la propria disponibilità ad effettuare un nuovo incontro entro il mese di novembre 2004 al fine di definire le problematiche inerenti l’istituzione a livello territoriale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla luce dell’attività svolta dal C P T , nonché delle esperienze maturate presso altre realtà territoriali dove detto delegato sia già stato designato.
Art.23
Patronati
In relazione a quanto previsto dall’art.12 della legge 20/5/1970 n. 300 si conviene che gli istituti di patronato di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del D.L.C.P.S. 29/7/1947 n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza dell’azienda.
Le imprese metteranno a disposizione un locale idoneo nel cantiere o nelle immediate vicinanze per lo svolgimento delle attività dei patronati che non devono portare pregiudizio alla normale attività aziendale, svolgendosi fuori dell’orario di lavoro.
Art. 24
Diritto allo studio
Nell’ambito e nei limiti della disciplina di cui all’art. 91 del c.c.n.l. 29/1/2000, si conviene che gli oneri aziendali relativi all’esercizio del diritto allo studio da parte dei lavoratori occupati nelle imprese del settore vengano mutualizzati attraverso la Scuola Edile.
Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 12 dipendenti.
Di norma un mese prima dell’inizio dei corsi di cui al citato art. 91, il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all’impresa specificando il tipo di corso, la durata, l’orario delle lezioni, l’istituto organizzatore; con lo stesso preavviso deve essere presentata la domanda per assentarsi dal lavoro per sostenere prove di esame ex art. 10 della legge n. 300/1970.
L’impresa trasmetterà le predette domande alla Scuola Edile che autorizzerà a corrispondere la retribuzione per le ore di permesso retribuito.
Il rimborso degli oneri sostenuti dalle imprese per i permessi di cui sopra verrà effettuato dalla Scuola Edile nel limite dell’accantonamento costituito dal 10% delle entrate annuali derivanti dal contributo di cui all’art. 17 del presente integrativo.
Art. 25
Diritti Sindacali
Nelle imprese che occupino più di 5 dipendenti i lavoratori potranno eleggere il delegato di impresa ai sensi dell’accordo interconfederale 13/4/1966, nel rispetto delle modalità di elezione previste nel regolamento di attuazione dello stesso accordo interconfederale e con l’intervento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori provinciali secondo i commi 1 e 2 dell’art. 1 del predetto regolamento.
Art. 26
Multe e trattenute
I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma dell’art. 99 del c.c.n.l. 29/1/2000 è devoluto a favore della Cassa Edile.
Art. 27
Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° gennaio 2003 andando a sostituire integralmente il precedente del 17/12/1998, avrà una durata di 4 anni e sarà quindi valido fino al 31 dicembre 2006.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti richiamano e ribadiscono l’impegno all’integrale rispetto dei punti 1) e 2) della premessa al c.c.n.l. 29/1/2000.
ACCORDO SINDACALE
tra
L’Associazione Industriali – Collegio dei Costruttori – della provincia di Pesaro-Urbino
e
la FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL territorialmente competenti
Si conviene
Di sostituire nei termini che seguono l’art.27 dell’accordo prov.le 20 gennaio 2003 che ha rinnovato il c.c.p.l. 17/12/1998 per il settore edilizia ed affini della provincia di Pearo-Urbino.
Il presente accordo sostituisce integralmente il precedente del 17/12/1998 e, salvo le diverse decorrenze e durate espressamente indicate nei singoli articoli, decorrenza dal 1° gennaio 2003 e avrà la validità prevista dalle norme generali e comunque saranno fatte salve diverse disposizioni eventualmente stabilite dalla contrattazione nazionale.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti richiamano e ribadiscono l’impegno all’integrale rispetto dei punti 1) e 2) della premessa al c.c.n.l. 29/12/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
Assindustria Pesaro-Urbino FeNEAL-UIL
Collegio dei Costruttori
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL