Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Pesaro Urbino
Data stipula: 17 dicembre 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1999 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Pesaro Urbino


Sommario:

- Elemento Economico Territoriale
- Ferie
- Anzianità professionale edile
- Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Mensa
- Addestramento professionale - Scuole edili
- Cassa Edile
- Quote Territoriali e nazionali di adesione contrattuale
- Ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
- Decorrenza e durata
- Dichiarazione congiunta

 

Il 17 dicembre 1998, in Pesaro

tra

- l' Assindustria di Pesaro e Urbino Collegio dei Costruttori,

e

- la FENEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL;

visti

il C.C.N.L. 5 luglio 1995, ed in particolare l' art. 39, nonché l' Accordo Collettivo 11 giugno 1997, richiamata, la premessa al citato C.C.N.L. 5 luglio 1995, si è convenuto quanto segue.

Per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995, da valere per tutto il territorio della provincia di Pesaro e Urbino, per tutte le imprese industriali che svolgono le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 4 - Elemento Economico Territoriale

In conformità agli Accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997, l' E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Nella determinazione dell' elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Pesaro e Urbino, dell' andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero ore lavorate e relativo monte salari;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;

- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;

- numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;

- attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'E.E.T. è determinato per ogni anno, nel mese di gennaio dell' anno successivo, nel rispetto del limite di cui all' Accordo nazionale 11 giugno 1997.

La determinazione annuale del valore dell'E.E.T. sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti raffrontando l' andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre - 30 settembre immediatamente precedente l' anno di erogazione con quelli del periodo 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1997, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all' analisi dell' andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;

- acquisendo informazioni dall' Osservatorio Nazionale di Settore, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio sulla attendibilità per il periodo considerato degli indicatori;

- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due;

- calcolando la variazione media percentuale degli indicatori scelti.

Sulla base di tale variazione media, nonché effettuando una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le parti definiranno l' importo dell' elemento economico territoriale per l' anno in esame, formalizzando le intese raggiunte

Le parti, all' atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L' elemento economico territoriale di cui all' art. 39, lett. d), del C.C.N.L. 5 luglio 1995 decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Relativamente all' anno 1999 gli importi mensili ed orari definiti in via presuntiva sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate ed erogati quale anticipo dell' E.E.T. sono i seguenti:

Livelli

Importi Mensili

Importi Orari

VII

111.909

 

VI

100.718

 

V

83.932

 

IV

78.337

452,82

III

72.741

420,47

II

65.467

378,42

I

55.955

323,44

Le parti si danno atto che la struttura dell' E.E.T. è coerente con quanto previsto dall' art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l' andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Gli importi della indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati restano congelati nelle cifre orarie e mensili di seguito riportate:

Livelli

Importi Mensili

Importi Orari

VII

286.371

 

VI

267.542

 

V

221.084

 

IV

205.223

1.339,35

III

191.046

1.196,96

II

172.922

1.103,20

I

150.192

985,03

(Sommario)

Art. 7 - Ferie, gratifica natalizia, riposi annui - Accantonamento presso la Cassa Edile - Modalità di attuazione

Il comma 3 è così sostituito:

Pertanto l' obbligo di corrispondere agli operai assenti per malattia o infortunio le percentuali previste dal comma 7 del citato art. 19, verrà assolto dalle imprese in forma mutualistica, con effetto liberatorio, mediante versamento in apposito fondo, costituito presso la "Cassa Edile - Pesaro" di un contributo ora stabilito nella misura dell' 1,00% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 4) dell' art. 25 del Contratto Nazionale.

Detto contributo è soggetto a variazione in relazione all' andamento della gestione del particolare conto, in modo che sia autosufficiente. (Sommario)

Art. 12 - Anzianità Professionale Edile

Con riferimento all' art. 30 del C.C.N.L. 5.7.1995, nonché al regolamento allegato c) del citato contratto, alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell' anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura del 4,00% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. (Sommario)

Art. 13 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l' igiene e l' ambiente di lavoro

Le parti si danno atto di aver approvato e sottoscritto il nuovo Statuto del Comitato Paritetico Territoriale secondo lo schema tipo allegato "D" del C.C.N.L. 5.7.1995, il quale costituisce parte integrante del presente Contratto integrativo.

Inoltre è stato stabilito che per il funzionamento dello stesso e per la realizzazione dei compiti ad esso demandati viene istituito un contributo pari allo 0,30% mediante l' incremento del contributo di cui all' art. 17 del C.C.P.L. del 31.8.1989, comma 1. (Sommario)

Art. 15 comma 5 - Mensa

La predetta indennità sostitutiva sarà elevata a lire 4.000 giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 1999 ed a lire 5.000 giornaliere a decorrere dal 1° giugno 1999 ed a lire 6.000 dal 1° gennaio 2000. (Sommario)

Art. 17 - Addestramento professionale - Scuole Edili

Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell' art. 93, comma 11, del C.C.N.L. 5.7.1995, viene elevato alla misura dello 0,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, riposi annui e gratifica natalizia, di cui lo 0,30% destinato al finanziamento del C.P.T. di cui al precedente art. 13. (Sommario)

Art. 18 - Cassa Edile

Con la finalità di mettere in condizione la Cassa Edile di disporre di maggiori risorse da destinare, tramite regolamento che sarà approvato dal Comitato di Gestione della medesima, al miglioramento delle prestazioni erogate attraverso lo stesso ente, per tutte le prestazioni integrative, si stabilisce che a decorrere dal 1.1.1999 il contributo a favore della Cassa Edile di cui all' art. 37, comma 6, del C.C.N.L. 5.7.1995, viene stabilito nella misura del 2,20% con la stessa ripartizione indicata nel soprarichiamato articolo (5/6 impresa = 1,83 e 1/6 operaio = 0,37%). (Sommario)

Art. 19 - Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale

In relazione al disposto di cui all' art. 37 lett. c) del C.C.N..L. 5.7.1995. vengono confermate le quote territoriali di adesione contrattuale nella misura complessiva dello 0,90% a carico, pariteticamente del datore di lavoro 0,45% e del lavoratore 0,45% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computato il contributo alla Cassa Edile, ivi compresa la maggiorazione del 23,45%. (Sommario)

Art. 22 - Ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
Dichiarazione Congiunta

Le parti, visto l' art. 88 del vigente C.C.N.L. dichiarano la propria disponibilità ad effettuare un nuovo incontro entro il mese di giugno 1999 al fine di definire le problematiche inerenti l' istituzione a livello territoriale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla luce dell' attività svolta dal C.P.T., nonché delle esperienze maturate presso altre realtà territoriali dove detto delegato sia già stato designato. (Sommario)

Art. 27 - Decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica per tutto il territorio della provincia di Pesaro e Urbino a decorrere dal 1° gennaio 1999 andando a sostituire integralmente il precedente del 31.8.1989, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2001 salvo eventuali diverse pattuizioni. (Sommario)

Dichiarazione congiunta

L' Assindustria - Collegio costruttori la Feneal-UIL, la Filca-CISL, la Fillea-CGIL della provincia di Pesaro - Urbino si richiamano integralmente al Protocollo d' Intesa 10 dicembre 1998, relativo al sistema unitario degli Enti paritetici, sottoscritto dalle corrispondenti Organizzazioni nazionali, ribadendo l' opportunità e la volontà di pervenire anche nella nostra provincia ad un' unica Cassa Edile, e dichiarano di voler dare attuazione ai contenuti del citato Protocollo condividendo criteri e termini ivi previsti per la soluzione del problema. (Sommario)