CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 17 GENNAIO 2003 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PALERMO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 29 GENNAIO 2000

 

 

 

L’anno 2003, il giorno 17 del mese di gennaio

 

 

tra

 

-         l’ACEP – Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia, rappresentata dal Presidente ing. Ugo Argiroffi e dalla delegazione composta dai sigg: : geom. Nicolò Alberti, geom. Fabio Florio, ing. Francesco Reale, geom. Fabio Sanfratello assistiti dall’ing. Ubaldo Bruni e rag. Amedeo Augello.

 

 

e

 

-         la FeNEAL - UIL rappresentata dai sigg.: Angelo Gallo, Segretario Generale Provinciale, Raffaele Montaperto, Ignazio Baudo, Segretari Provinciali e dalla  delegazione di lavoratori composta dai sigg.: Girolama Parrino, Salvatrice Roberti, Gioacchino Arcoleo, Vincenzo Barone, Filippo Barsalona, Antonino Chinnici, Francesco Paolo Cianciabella, Luigi Dattila, Andrea Federico, Gaspare Lo Nigro, Antonino Lombardo, Giovanni Mandalà, Domenico Marrari, Antonio Mauroner, Salvatore Purpura, Tommaso Reina, Gino Sicari, Fabio Speziale, Mario Paolo Villino, Santo Virzì, Giuseppe Vivirito.

 

-         la FILCA - CISL rappresentata dai sigg.: Salvatore Scelfo, Segretario Generale Provinciale, Marcello Galante, Filippo Ancona, Segretari Provinciali,  Antonino Cirivello, Gandolfo Madonia, operatori e dalla delegazione di lavoratori composta dai sigg.: Pietro Accardi, Salvatore Amoroso, Rosolino Argano, Antonino Berbeglia, Giuseppe Ciresi, Francesco D’Amore, Floriana Figlia di Granara, Giancarlo Lo Curzio, Leonardo Lo Iacono, Giuseppe Mattaliano, Antonio Mauro, Antonino Mesi, Leonardo Noto, Antonino Oliveri, Rosario Piazza, Giuseppe Purpura, Giovanni Renna, Nicasio Spatafora, Giovanni Vitale, Ignazio Zappavigna.

 

-         la FILLEA - CGIL rappresentata dai sigg.: Michele Palazzolo, Segretario Generale Provinciale, Salvatore Ceraulo, Francesco Dera, Valerio Lombardo e Francesco Macaluso, Segretari Provinciali, Gaspare Rappa e dalla delegazione di lavoratori composta dai sigg. : Antonino Alioto, Francesco Barretta, Salvatore Buccheri, Giuseppe Caronia, Stefano Caruso, Antonino Castelli, Giuseppe D’Antona, Vito D’Antona, Giuseppe Fasolo, Filippo Lello, Gaetano Li Greci, Renata Mazzola,  Rosario Priolo, Vincenzo Rappisi, Liliana Savona, Ciro Uzzo, Giuseppe Vinti, Vincenzo Vitale, Santo Zauner.

 

 

Visto l’art. 39 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e l’accordo nazionale 29 gennaio 2002, si conviene e si stipula, per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini, il presente contratto integrativo da valere per tutto il territorio della Provincia di Palermo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 29 gennaio 2000 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti pubblici, o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura privata o artigianale delle imprese stesse.

 

 

 

 

 

 

OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO E SUGLI APPALTI

 

-         ravvisata l’opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;

 

-         ribadito il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell’utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;

 

-         riaffermato l’impegno a monitorare costantemente l’intero iter procedurale concernete l’aggiudicazione dei lavori pubblici;

 

-         ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

 

-         le parti concordano di istituire, per la Provincia di Palermo, un “ osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti “.

 

L’osservatorio ha i seguenti obiettivi per la creazione di un sistema informativo territoriale che analizza ed elabora i seguenti dati aggregati:

 

-         andamento della domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;

 

-         evoluzione dell’offerta, con riguardo alla tipologia delle imprese, ai livelli di concentrazione e di specializzazione;

 

-         andamento del mercato del lavoro con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

 

-         andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

 

Altro obiettivo è quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale in modo da consentire alle parti di disporre degli elementi informativi necessari per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

 

Questo anche al fine di alimentare e consolidare un sistema di relazione tra le parti sociali e le amministrazioni appaltanti, le committenti ed i soggetti istituzionali e di controllo, e di sviluppare e di definire azioni comuni di stimolo e di verifica sulla corretta e compiuta attuazione dell’intero processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione.

 

In funzione del perseguimento degli obiettivi l’attività informativa dell’Osservatorio sarà articolata come segue:

 

1)      una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi e da realizzarsi mediante il rilevamento sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli enti paritetici sia da altre fonti.

 

2)      analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalle parti stipulanti, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.

 

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:

 

a)      enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorchè settoriali, in dipendenza delle proprie attività;

 

b)      banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti via via individuabili;

 

c)      soggetti interni al settore delle costruzioni ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte dall’ANCE o dalle OO.SS.

 

Per le sue attività, l’osservatorio si avvarrà delle strutture della Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza ( CEPIMA )

 

 

art. 1

ORARIO DI LAVORO

 

L’orario di lavoro è regolato dall’art. 5 del CCNL 29/01/2000.

 

L’orario normale contrattuale, nei limiti settimanali previsti, dovrà essere ripartito su 5 giorni per settimana.

 

Ove l’impresa per motivate esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle R.S.U. ai fini di eventuali verifiche, ripartisca l’orario normale contrattuale di lavoro su 6 giorni, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell’8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL 29/01/2000.

 

Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 del CCNL 29/01/2000 in materia di recuperi.

 

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all’art. 6 del CCNL 29/01/2000

 

art. 2

INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE

 

Ai sensi dell’ art. 12, nota a verbale, del CCNL 29/01/2000 l’indennità territoriale di settore oraria resta ferma nelle seguenti cifre :

 

- operaio specializzato 4° livello                       euro                 0,65

- operaio specializzato 3° livello                       euro                 0,60

- operaio qualificato    2° livello                       euro                 0,55

- operaio comune        1° livello                       euro                 0,47

- guardiani, portieri, custodi,

   fattorini uscieri, inservienti                             euro                 0,41

- guardiani, portieri e custodi con alloggio        euro                 0,36

 

 

art. 3

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

In conformità agli accordi nazionali dell’11 giugno e del 3 luglio 1997, l’elemento economico territoriale è determinato, in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135.

 

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo dei bandi di gara, degli appalti aggiudicati e cantierati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione autorizzata e dell’andamento dei ribassi per l’acquisizione di appalti ex legge regionale n. 7/2002.

 

L’elemento economico territoriale di cui all’ art. 39, lett. d) del CCNL 29/01/2000 è stabilito nella misura del 9% con decorrenza dal 1° gennaio 2003, dell’11% con decorrenza dal 1° luglio 2003 e del 14% dal 1° dicembre 2003.

 

Ai fini della conferma dell’elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di febbraio di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo.

 

Pertanto con decorrenza 1° gennaio 2003 l’elemento territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda oraria è il seguente:

 

- operaio specializzato 4° liv.               euro                 0,34

- operaio specializzato 3° liv.               euro                 0,32

- operaio qualificato     2° liv.   euro                 0,29

- operaio comune           1° liv. euro                 0,25

- custodi, portinai, guardiani,

   fattorini uscieri, inservienti                 euro                 0,22

- custodi, portinai, guardiani,

        con alloggio                                       euro                 0,20

 

con decorrenza 1° luglio 2003 l’elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda oraria è il seguente :

 

- operaio specializzato 4° liv.               euro                 0,44

- operaio specializzato 3° liv.               euro                 0,41

- operaio qualificato     2° liv.   euro                 0,37

- operaio comune           1° liv. euro                 0,32

- custodi, portinai, guardiani,

   fattorini uscieri, inservienti                 euro                 0,28

-  custodi, portinai, guardiani,

         con alloggio                                      euro                 0,25

 

con decorrenza 1° dicembre 2003 l’elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda oraria è il seguente  :

 

            operaio specializzato 4° liv.                  euro                 0,56

            operaio specializzato 3° liv.                  euro                 0,53

            operaio qualificato     2° liv.                 euro                 0,47

            operaio comune         1° liv.                 euro                 0,40

            custodi, portinai, guardiani,

fattorini, uscieri, inservienti                   euro                 0,36

            custodi, portinai, guardiani

            con alloggio                                         euro                 0,32

 

 

art. 4

FERIE

 

Con riferimento all’art. 16 del CCNL 29/01/2000 si concorda che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle imprese e di comune accordo con la R.S.U., gli operai godranno di 2 settimane di ferie collettive nel periodo Luglio – Agosto, una settimana di ferie collettive fra Natale e Capodanno, le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi anche frazionati concordati tra datore di lavoro e lavoratori.

 

 

art. 5

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

 

Con riferimento all’art. 19 del CCNL 29/01/2000 la percentuale per il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, viene determinata nella misura del 18,50% e composta nei suoi elementi costitutivi come appresso:

 

a) gratifica natalizia                                          10,00%

b) ferie                                                              8,50%

                                                           totale               18,50%

 

Della superiore percentuale del 18,50%% relativa al trattamento per gratifica natalizia e ferie dovrà essere accantonata dal datore di lavoro presso la Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) un importo pari al 14,20%, computato sulla stessa retribuzione di calcolo della maggiorazione di cui al 1° comma del presente articolo.

 

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla CEPIMA agli aventi diritto in due soluzioni ( nel periodo dal 10 al 15 luglio e nel periodo delle feste natalizie ) secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa stessa.

 

 

 

 

art. 6

LAVORI IN GALLERIA

 

Ai sensi dell’art. 21, gruppo B), del CCNL 29/01/2000 al personale addetto ai lavori in galleria nella Provincia di Palermo è dovuta, dal 1° gennaio 2003 in aggiunta alla retribuzione, una indennità da computarsi in misura percentuale sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° dell’art. 25 del citato CCNL 29/01/2000 e per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

 

 

 

 

Tale misura percentuale viene fissata come appresso:

 

a)      per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà o di disagio: 46%;

b)      per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 26%;

c)      per il personale addetto ala riparazione o manutenzione straordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

 

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio ( presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco ) è prevista un’ulteriore indennità del 19%.

 

Qualora vi sia concorrenza di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità viene elevata al 30%.

 

La R.S.U. chiederà un controllo periodico, almeno trimestrale, per la verifica della efficienza del sistema di ventilazione e sicurezza all’interno delle gallerie.

 

art. 7

TRASFERTA E LOCALITA’ DISAGIATE

 

Con riferimento all’art. 22 1°, 2° e 7° comma del CCNL 29/01/2000 all’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 1 Km dai limiti territoriali del Comune nel quale presta normalmente la propria opera, è dovuta una diaria, con decorrenza 1° gennaio 2003 nella misura del 18% della retribuzione da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3° dell’art. 25 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

 

In caso di pernottamento in luogo, l’impresa dovrà provvedere all’alloggio ed al rimborso delle spese per vitto che si concordano forfettariamente con decorrenza 1° gennaio 2003 in euro 13,94 (tredici,novantaquattro) giornaliere. In caso di pernottamento in luogo, l’operaio non ha diritto alla diaria di cui al comma precedente.

 

Nelle località che rientrano nelle condizioni previste dall’art. 89 del CCNL 29/01/2003 qualora l’impresa non provveda agli apprestamenti previsti dall’articolo stesso, è tenuta a corrispondere una indennità giornaliera di euro 2,08 (due,zerootto).

 

art. 8

VESTIARIO

 

Ai lavoratori che, dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre dell’anno successivo, avranno effettuato 600 ore di lavoro presso imprese di costruzione che per la loro attività nella Provincia di Palermo hanno adempiuto ai loro obblighi contrattuali nei riguardi della CEPIMA, la stessa Cassa Edile fornirà, annualmente, n. 2 tute idonee alle loro esigenze professionali ed un paio di scarpe antinfortunistiche.

 

Alle forniture sarà provveduto in corrispondenza del 1° maggio, con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della stessa Cassa.

 

 

art. 9

MENSA

 

Le parti concordano che il diritto per gli operai edili ad usufruire di un pasto caldo nei cantieri si intende conseguito in presenza delle condizioni di cui al presente articolo.

 

Ciò premesso, al fine di rendere omogenei i costi del presente istituto nelle diverse situazioni, le parti prevedono le seguenti soluzioni alternative :

 

a)      distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata scelta dalla R.S.U. sotto la responsabilità della stessa anche con riferimento alla composizione ed alla qualità del pasto stesso. Il costo di  tale pasto sarà ripartito per 2/3 a carico dell’impresa e 1/3 a carico del lavoratore e sarà definito esclusivamente nella sede sindacale provinciale sulla base della situazione omogenea in atto esistente;

b)      il convenzionamento con una trattoria da individuare nei pressi del cantiere sotto la responsabilità della R.S.U.;

c)      mediante tickets restaurant..

Il costo e la composizione dei pasti per le soluzioni b) e c) sarà definito nella sede sindacale provinciale con le modalità ed i principi di cui alla lettera a) con la ripartizione della spesa sempre per 2/3 a carico dell’impresa e 1/3  a carico del lavoratore;

d)      per i cantieri che abbiano un numero di addetti superiore a 100 ed una durata superiore a 18 mesi e non possono usufruire delle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c), l’impresa dovrà provvedere, ove le obiettive situazioni locali lo consentano, alla istituzione di una mensa aziendale per la distribuzione dei pasti caldi la cui composizione sarà scelta dalla RSU.

 

Il costo complessivo di tale pasto non dovrà, in ogni caso superare quello delle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c) tenendo conto che il 40% delle spese per la somministrazione del pasto nella mensa aziendale viene forfettariamente attribuito alle spese di impianto e di cottura, del personale addetto alla mensa e di gestione in genere, e l’altro 60% al costo dei generi che comporranno il pasto: Il costo complessivo così forfettariamente determinato sarà ripartito per 2/3 a carico dell’impresa e per 1/3 a carico del lavoratore.

 

La volontà del lavoratore di accedere ai servizi di cui ai punti a), b), c), d) deve essere manifestata per iscritto.

 

In ogni caso la distribuzione del pasto non deve  portare modifiche o intralci nell’espletamento del normale orario di lavoro.

 

Nei casi nei quali la somministrazione del pasto non  possa avvenire e per gli operai che non intendessero aderire ai servizi previsti ai punti a), b), c) sarà corrisposta, con decorrenza 1° gennaio 2003, una indennità sostitutiva di euro 0,23 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

 

Nella determinazione di tale misura si è tenuto conto della quota relativa al trattamento per ferie, gratifica, festività e riposi annui e, pertanto, tali obbligazioni vengono assolte con la corresponsione della superiore indennità.

 

Per la realizzazione dei servizi di cui al punto d)  l’iniziativa deve trovare l’adesione di almeno il 60% degli operai  interessati e tale adesione deve risultare da atto scritto da realizzare nella sede provinciale ed in tale atto deve risultare che la soluzione è cogente per tutti i dipendenti del cantiere e che quanti non vorranno usufruire del pasto caldo perdono diritto alla indennità sostitutiva.

 

In ogni caso il servizio di mensa di cui al punto d) verrà a cessare quando i dipendenti saranno meno di 75 ed, in tale caso, sarà ripristinata la indennità sostitutiva nella misura provinciale sopra determinata.

 

Restano salve le condizioni di miglior favore in atto esistenti.

 

In presenza di Consorzi, ATI o similari, fermo restando le condizioni di cui sopra, le imprese del Consorzio, ATI o similari dovranno approntare per tutti i lavoratori edili operanti nel cantiere, anche se dipendenti da altre imprese che non fanno parte del Consorzio, ATI o similari, locali idonei per la consumazione del pasto a condizione che il cantiere sia limitato entro uno spazio ben determinato.

 

art. 10

INDENNITA’ DI TRASPORTO

 

Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. dal più prossimo capolinea di mezzo di pubblico trasporto urbano o, per i Comuni non serviti da mezzi di pubblico trasporto urbano, dal perimetro del centro abitato, semprecchè l’impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, con decorrenza 1° gennaio 2003, una indennità di euro 0,10 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

 

Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l’indennità di che trattasi è dovuta nella misura di euro. 0,14 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

 

Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell’attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell’orario giornaliero normale di lavoro.

 

Esclusivamente per la Città Capoluogo di Provincia agli operai che abbiano superato il periodo di prova ed a partire dal periodo di paga successivo a quello dell’assunzione verrà rimborsato il prezzo dell’abbonamento alle linee urbane di trasporto pubblico dietro presentazione della speciale tessera rilasciata a prezzo agevolato dall’AMAT o METRO.

 

I trattamenti di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli di natura analoga eventualmente in atto effettuati dalle imprese.

 

 

 

art. 11

INDENNITA’ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA O IN ZONA MALARICA

 

Con riferimento all’art. 24 del CCNL 29/01/2000 è confermata l’indennità per lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare.

 

Ai lavoratori chiamati ad eseguire lavori oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una indennità aggiuntiva del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell’art. 25 del CCNL 29/01/2000.

 

L’indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che lavorano nel centro urbano del Comune costituente la loro abituale dimora.

 

Con riferimento all’art. 24 del CCNL 29/01/2000, l’indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta, resta fissata nella misura dell’8,50% da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell’art. 25 del citato CCNL

 

Dovrà, inoltre, essere fornito chinino a scopo profilattico.

 

Per zona malarica si intende quella compresa entro il raggio di un chilometro da depositi di acqua stagna infetta di malaria. Tale indennità è dovuta solamente durante i periodi infettivi ritenuti tali dalle Autorità competenti e non verrà corrisposta agli operai che sono stabilmente residenti in zona malarica.

 

art. 12

ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE

 

Con riferimento all’art. 30 del CCNL 5/7/1995 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all’anzianità professionale edile, è fissato, con decorrenza 1° gennaio 2003 nell’aliquota del 1,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30 aprile 1969 n. 153.

 

Il detto contributo, con le stesse modalità e nei tempi previsti per il versamento dei contributi di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17 del presente contratto, deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza “ CEPIMA “, alla quale sono affidati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Nazionale dell’anzianità professionale edile di cui all’allegato “ C “ del CCNL.

 

Le parti stipulanti si impegnano a rivedere periodicamente l’aliquota che potrà essere aumentata o ridotta in relazione all’andamento della gestione.

 

art. 13

COMITATO PARITETICO PROVINCIALE TERRITORIALE

PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

 

Per il finanziamento del Comitato si provvederà, con decorrenza 1° gennaio 2003, con un contributo dello 0,12%, a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30 aprile 1969 n. 153 e da versare alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza “ CEPIMA “.

 

 

art. 14

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

 

Le parti concordano di istituire, per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale con i compiti previsti dall’art. 88 del CCNL 29/01/2000 e secondo il regolamento approvato dalle parti stipulanti.

 

Per la copertura degli oneri derivanti dall’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene istituito un “ Fondo rappresentanti dei lavoratori  per la sicurezza “ con un contributo, a carico dei datori di lavoro, da versare alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) pari allo 0,03% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/1969 n. 153.

 

 

art. 15

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

L’Ente Provinciale Palermitano per la Formazione e l’Addestramento Professionale nell’edilizia – PANORMEDIL – ha lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative tendenti alla formazione di maestranze edili e a migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

 

Per raggiungere gli scopi del PANORMEDIL si provvederà, con decorrenza 1° gennaio 2003, con contributo a carico dei datori di lavoro, da versare alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA), nella misura dello 0,44% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione corrisposta ai lavoratori e presa a base ai fini della legge 30/4/1969, n. 153. Tale percentuale sarà adeguata in relazione alle esigenze di cui al 1° capoverso.

 

Al fine di adeguare sempre più la professionalità esistente alle reali esigenze tecnico-produttive e migliorare ulteriormente il ruolo della scuola edile, le parti auspicano che le aziende utilizzino il più possibile le professionalità conseguite attraverso il “ PANORMEDIL “.

 

art. 16

CASSA EDILE

 

L’attività della Cassa Edile Palermitana Intersindacale Mutualità ed Assistenza “ CEPIMA “, costituita in data 1° dicembre 1959, è regolata dallo statuto rogito in Notar Ugo Berizia in data 22/3/1969, e successive modifiche.

 

Il contributo di cui all’art. 37 6° comma, del CCNL 29/01/2000 dovuto alla Cassa Edile è fissato, con decorrenza 1° gennaio 2003, nella misura del 2,04% sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/1969 n. 153, di cui l’1,70% a carico dei datori di lavoro e lo 0,34% a carico dei lavoratori.

 

La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Le Associazioni sindacali stipulanti il presente contratto si riservano di approvare per ciascun esercizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 14° e seguenti, del CCNL 29/01/2000 le prestazioni assistenziali della Cassa Edile deliberate dal suo Comitato di Gestione e di determinare, entro i limiti proposti dal detto Comitato di Gestione la natura, le misure nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni medesime.

 

Le Associazioni sindacali contraenti si riservano altresì di stabilire quali tra le dette prestazioni – finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tenere conto degli importi contributivi a carico degli operai – formano parte integrante del trattamento economico e normativo del CCNL 29/01/2000 e dal presente Contratto Integrativo.

 

Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai due comma precedenti con protocolli aggiuntivi del presente contratto del quale formeranno parte integrante.

 

 

art. 17

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

 

Con riferimento all’art. 37 lettera “ C “, del CCNL 29/01/2000 è confermata una quota di adesione contrattuale, comprensiva della quota nazionale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Palermo, nella misura dell’1,16% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/1969, n. 153 di cui 0,58% a carico dei datori di lavoro e 0,58% a carico dei lavoratori.

 

La quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza “ CEPIMA “.

 

Le quote di adesione contrattuale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile, anzidetta, con le modalità e nei termini previsti per il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell’art. 20 del presente contratto.

 

Con riferimento all’art. 38 del CCNL 29/01/2000 i lavoratori potranno cedere all’Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega, secondo le modalità di cui all’accordo nazionale 25/7/1996, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore del lavoratore medesimo presso la CEPIMA.

 

L’importo e le modalità di cessione dell’importo stesso – cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa Edile – sono stabilite con la convenzione sottoscritta in data 26/1/74 dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile.

 

art. 18

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL CONTRATTO

 

La dichiarazione scritta di adesione al CCNL 29/01/2000, al presente contratto integrativo provinciale, nonchè allo Statuto ed al regolamento della Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza “ CEPIMA “, da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 lett. b), del richiamato CCNL 29/01/2000 dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, è raccolta da quest’ultima per quanto riguarda i lavoratori mediante invio ai medesimi di apposito modulo da restituire alla Cassa stessa debitamente compilato e firmato e, per quanto riguarda i datori di lavoro, mediante la sottoscrizione dell’apposita dichiarazione inserita nelle denuncie mensili.

 

 

art. 19

VERSAMENTI RELATIVI AGLI ARTT. 5, 12,13, 14, 15, 16, 17

 

Il versamento delle somme relative alle percentuali di cui all’art. 5 ed ai contributi di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 dovrà essere effettuato dal datore di lavoro alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza “ CEPIMA “ con periodicità mensile, entro il 25° giorno dalla data di scadenza del periodo di paga.

 

Il ritardo del versamento oltre il termine comporta, a carico dell’impresa inadempiente, a partire dal periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2003, un contributo aggiuntivo a quello previsto dall’art. 17 da calcolarsi sulla stessa base imponibile del:

 

0,12% dal     1° al   30° giorno di ritardo

0,24% dal   31° al   60° giorno di ritardo

0,36% dal   61° al   90° giorno di ritardo

0,48% dal   91° al 120° giorno di ritardo

0,60% dal 121° al 150° giorno di ritardo

0,72% dal 151° al 180° giorno di ritardo

 

Qualora il ritardo supera i 180 giorni dal termine previsto per il versamento, sarà inoltre dovuto, alla CEPIMA dalle ditte inadempienti, l’interesse di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d’Italia aumentato di un punto ed una penalità del 9% dell’importo non versato.

 

Le dichiarazioni nominative dei lavoratori occupati devono essere inoltrate alla “ CEPIMA “ con periodicità mensile, entro il 25° giorno dalla data di scadenza del periodo di paga .

 

 

 

PARTE IMPIEGATI

 

 

art. 20

PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

 

Con riferimento all’art. 47 nota a verbale del CCNL 29/01/2000, il premio di produzione per gli impiegati resta fermo nelle seguenti cifre:

 

- Categoria 1° livello 7                         euro                 166,82

- Categoria 1° livello 6                         euro                 157,09

- Categoria 2° livello 5                         euro                 129,52

- Assistente Tecnico liv. 4                                euro                 112,67

- Categoria 3° livello 3                         euro                 102,80

- Categoria 4° livello 2                         euro                   90,95

- Categoria 4° primo impiego liv. 1                  euro                   79,04

 

 

art. 21

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

In conformità e con i criteri previsti dall’art. 3 del presente contratto integrativo provinciale, con decorrenza 1° gennaio 2003, l’elemento territoriale, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29/01/2000, che concorre a formare la retribuzione lorda mensile è il seguente :

 

            - categoria 1° liv. 7                                          euro                 85,25

            - categoria 1° liv. 6                                          euro                 76,72

            - categoria 2° liv. 5                                          euro                 63,93

            - categoria 2° B liv. 4                                      euro                 59,67

            - categoria 3° liv. 3                                          euro                 55,41

            - categoria 4° liv. 2                                          euro                 49,87

            - categoria 4° primo impiego liv. 1                   euro                 42,62

 

Con decorrenza 1° luglio 2003 l’elemento di cui sopra che concorre a formare la retribuzione lorda mensile è il seguente :

 

            - categoria 1° liv. 7                                          euro               109,69

            - categoria 1° liv. 6                                          euro                 98,72

            - categoria 2° liv. 5                                          euro                 82,27

            - categoria 2° B liv. 4                                      euro                 76,78

            - categoria 3° liv. 3                                          euro                 71,30

            - categoria 4° liv. 2                                          euro                 64,17

            - categoria 4° primo impiego liv. 1                   euro                 54,84

 

Con decorrenza 1° dicembre 2003 l’elemento di cui sopra che concorre a formare la retribuzione lorda mensile è il seguente :

 

            categoria 1° liv. 7                                            euro               139,60

            categoria 1° liv. 6                                            euro               125,64

            categoria 2° liv. 5                                            euro               104,70

            categoria 2°B liv. 4                                          euro                 97,72

            categoria 3° liv. 3                                            euro                 90.74

            categoria 4° liv.2                                             euro                 81,67

            categoria 4° primo impiego liv. 1                      euro                 69,80

 

 

 

 

art. 22

INDENNITA’ DI TRASPORTO

 

Agli impiegati che prestano la loro opera nella città di Palermo è dovuto il rimborso del costo dell’abbonamento a prezzo agevolato ai mezzi AMAT o METRO.

 

Per gli impiegati destinati a lavori che si eseguono nelle località previste dall’art. 11 della parte operaia, è dovuta una indennità giornaliera di euro 0,82 per le località situate fra i 2 e i 10 Km e di euro 1,14 per le località situate oltre i 10 Km.

 

art. 23

MENSA

 

Agli impiegati è dovuta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro 1,82 per ogni giornata di effettiva presenza.

 

Il suddetto importo comprende forfettariamente l’incidenza sulla mensa delle ferie, festività, 13°, premio annuo e premio di fedeltà.

 

Per i cantieri nei quali è già istituita la mensa, se il concorso della spesa posta a carico dell’azienda è superiore all’importo della indennità sostitutiva di cui al presente articolo, questa viene assorbita dal trattamento in atto.

 

art. 24

DECORRENZA E DURATA

 

Il presente contratto integrativo provinciale decorre dal 1° gennaio 2002, tranne per le parti diversamente concordate, e avrà durata fino al 31 dicembre 2005, salvo diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

 

Oltre quanto disciplinato dal presente contratto, le parti riconfermano l’impegno di piena ed integrale osservanza di quanto stabilito nella premessa ed in ogni altra sua parte dal CCNL 29/01/2000.