Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Palermo
Data stipula: 18 dicembre 1997

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Palermo


Sommario:

- Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti

- Indennità territoriale di settore

- Elemento economico territoriale

- Trasferta e località disagiate

- Indennità di trasporto

- Mensa

- Vestiario

- Anzianità professionale edile

- Comitato paritetico provinciale territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

- Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza

- Formazione professionale

- Versamenti relativi agli accantonamenti ed ai contributi

- Assistenza lavoratori

- Decorrenza e durata

- Disposizioni finali

 

 

Il giorno 18 dicembre 1997

tra

- l'ACEP;

- l'associazione sindacale INTERSIND

e

- la FENEAL - UIL;

- la FILCA - CISL;

- la FILLEA - CGIL;

visti l'art. 39 del C.C.N L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 5 luglio 1995 e l'accordo nazionale 11 giugno 1997, si conviene sul seguente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 8 gennaio 1990:

Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti

- ravvisata l'opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;

- ribadito il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;

- riaffermato l'impegno a monitorare costantemente l'intero iter procedurale concernente l'aggiudicazione dei lavori pubblici;

- ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

- le parti concordano di istituire, per la Provincia di Palermo, un "osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti".

L'osservatorio ha i seguenti obiettivi per la creazione di un sistema informativo territoriale che analizza ed elabora i seguenti dati aggregati:

- andamento della domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;

- evoluzione dell'offerta, con riguardo alla tipologia delle imprese, ai livelli di concentrazione e di specializzazione;

- andamento del mercato del lavoro con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

Altro obiettivo è quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale in modo da consentire alle parti di disporre degli elementi informativi necessari per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Questo anche al fine di alimentare e consolidare un sistema di relazione tra le parti sociali e le amministrazioni appaltanti, le committenti ed i soggetti istituzionali e di controllo, e di sviluppare e di definire azioni comuni di stimolo e di verifica sulla corretta e compiuta attuazione dell'intero processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione.

In funzione del perseguimento degli obiettivi l'attività informativa dell'Osservatorio sarà articolata come segue:

1) una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi e da realizzarsi mediante il rilevamento sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli enti paritetici sia da altre fonti.

2) analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalle parti stipulanti, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:

a) enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività;

b) banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti via via individuabili;

c) soggetti interni al settore delle costruzioni ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte dall'ANCE o dalle OO.SS.

L'Osservatorio sarà dotato di un apposito regolamento propedeutico all'avvio del suo funzionamento che avverrà con il 1° marzo 1998.

Per le sue attività l'osservatorio si avvarrà della struttura della Cassa Edile (CEPIMA). (Sommario)

Indennità territoriale di settore

Ai sensi degli artt. 17 e 41, nota a verbale, del CCNL 5/7/1995 l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano ferme nelle cifre previste dal contratto integrativo provinciale lavoro 8 gennaio 1990 (Sommario)

Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato, in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo dei bandi di gara, degli appalti aggiudicati e cantierati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione autorizzata.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del CCNL 5 luglio 1995 è stabilito nella misura del 5% (cinque per cento) con decorrenza dal 1° gennaio 1998 e ulteriore 2% (due per cento) con decorrenza dal 1° gennaio 1999 rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio.

Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di giugno di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo. (Sommario)

Trasferta e località disagiate

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 l'indennità forfettaria, prevista dal 2° comma dell'art. 6 del contratto integrativo provinciale 8/1/90, viene aumentata a ú. 27.000 giornaliere. (Sommario)

Indennità di trasporto

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 l'indennità di cui al 1° e 2° comma dell'art. 10 del contratto integrativo provinciale 8/10/90 è aumentata rispettivamente a ú. 180 e ú. 250 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. (Sommario)

Mensa

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 l'indennità sostitutiva di mensa prevista dall'art. 9 del contratto integrativo provinciale 8/1/90 è aumentata a ú. 400 (quattrocento) per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Il pasto caldo di cui alle lettere a b e c del citato art. 9 può essere sostituto con i tickets restaurant. (Sommario)

Vestiario

A modifica dell'art. 7 del contratto integrativo provinciale 8/1/90, con decorrenza 1° ottobre 1997, riduzione da 700 a 600 ore di lavoro per il diritto dei lavoratori edili al vestiario.

Con decorrenza 1° gennaio 1998 il contributo previsto dall'ultimo comma del citato art. 7 è pari allo 0,05%. (Sommario)

Anzianità professionale edile

Con decorrenza 1° gennaio 1998, il contributo previsto dall'art. 12 del CPL 8/1/90 è pari all'1,50%. (Sommario)

Comitato paritetico provinciale territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Con decorrenza 1° gennaio 1998, il contributo previsto dall'art. 13 del CPL 8/1/1990 allo 0,12%. (Sommario)

Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza

Le parti concordano di istituire per le imprese, o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale con i compiti previsti dall'art. 89 del CCNL 5/7/95 e secondo un regolamento che dovrà essere approvato entro il 31 gennaio 1998.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei rappresentanti viene costituito un "fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" con un contributo da versare alla Cassa Edile a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03% della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/69 n. 153 (Sommario)

Formazione professionale

Con decorrenza 1° gennaio 1998, aumento del contributo previsto dall'art. 14 del CPL 8/1/90 allo 0,44%. (Sommario)

Versamenti relativi agli accantonamenti ed ai contributi

Con decorrenza 1° gennaio 98 il contributo aggiuntivo per il ritardo dei versamenti sarà regolato annualmente dal prime-rate del mese di gennaio aumentato di 4 punti. Qualora il ritardo superi i 180 giorni dal termine previsto per il versamento sarà inoltre dovuto l'interesse di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'Italia aumentato di un punto ed una penalità del 9% dell'importo non versato. (Sommario)

Assistenza lavoratori

Le parti concordano di definire entro il 31 gennaio 1998, la revisione della regolamentazione dell'assistenza erogata dalla Cassa Edile. (Sommario)

Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo provinciale decorre dal 1° gennaio 1998 e avrà durata fino al 31 dicembre 2001 fatto salvo diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale. (Sommario)

Disposizioni finali

Rimane in vigore quanto non modificato e/o non in contrasto con le previgenti norme del CPL 8/1/90 (Sommario)