Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Gorizia
Data stipula:
29 GENNAIO 2000

 

 

ACCORDO DI RINNOVO

DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 GENNAIO 2000

 

PER I DIPENDENTI

 

DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

 

Addì 29 gennaio 2003, presso la Sede dell’Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia,

 

 

tra

 

 

il GRUPPO COSTRUTTORI EDILI aderente all’Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia, rappresentato dal Capogruppo geom. Massimo PETTARIN e dal Vicecapogruppo sig. Aureliano HOFFMANN, assistiti dal geom. Stefano BLASON, dalla sig.ra Lia FIORITI e dal dr. Gian Antonio SAMBO

 

 

e

 

 

la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Gorizia F.I.L.L.E.A.–C.G.I.L., F.I.L.C.A.–C.I.S.L. e F.E.N.E.A.L.–U.I.L. rappresentata rispettivamente dai signori Flavio BISIACH, Gianni BARCHETTA e Andrea DI GIACOMO,

 

 

visto

 

 

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000;

l’Accordo Nazionale 29 gennaio 2002;

il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 19 marzo 1998;

 

 

si conviene e si stipula il presente Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro29 gennaio 2000, da valere nella Provincia di Gorizia per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini ivi operanti.


 

 

 

 

MENSA

 

 

L’impresa e obbligata a fornire il pasto caldo, unitamente a ½ litro di acqua minerale, per ciascun lavoratore.

Con decorrenza 1° gennaio 2003 l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di Euro 7,25 giornalieri lordi mentre, per quanto concerne il costo del pasto caldo, le quote a carico dell’impresa e del lavoratore vengono rideterminate rispettivamente nella misura dell’80% e del 20%.

 

 

 

 

 

 

TRASPORTO

 

 

Al fine di aggiornare quanto già pattuito con il precedente contratto integrativo provinciale in materia di trasporto ai cantieri le parti concordano che, con decorrenza 1° gennaio 2003, venga applicata la seguente disciplina.

 

Ai lavoratori costretti ad utilizzare un proprio mezzo di trasporto –causa inesistenza e/o inagibilità di mezzi pubblici e/o di mezzi aziendali– per raggiungere il luogo di lavoro (inteso come tale anche il punto di raccolta dal quale, se del caso, si diparte il servizio di trasporto effettuato con mezzi aziendali) è corrisposta un’indennità forfetaria del costo del servizio, disciplinata e quantificata come segue:

 

 

Fascia chilometrica                      Indennità

 

Da 10 km a 20 km                                 Euro 0,85 giornalieri lordi

Da 20 km a 30 km                                 Euro 1,40 giornalieri lordi

Da 30 km a 40 km                                 Euro 1,90 giornalieri lordi

Oltre 40 km                                         Euro 2,75 giornalieri lordi

 

 

I valori giornalieri sopra indicati saranno correlati alle rilevazioni ISTAT sul costo della vita e subiranno gli adeguamenti annuali.

 

Le indennità di cui sopra non avranno rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13a mensilità, premio annuo, festività, ferie, t.f.r., ecc.), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.

 

Nel caso in cui l’impresa provveda con mezzi propri al trasporto dei lavoratori nei termini innanzi indicati e gli stessi lavoratori non intendano usufruire di detto servizio per scelte di carattere soggettivo, non sarà riconosciuta alcuna indennità.

 

In caso di incidente a cui faccia seguito ritiro della patente, al lavoratore comandato alla guida del mezzo sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro, salvo verifica in caso di colpa grave.


 

 

 

 

TRASFERTA

 

 

Al fine di aggiornare quanto già pattuito con il precedente contratto integrativo provinciale in materia lavori fuori zona le parti concordano che venga applicata la seguente disciplina.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2003, secondo quanto disposto dall’art. 22 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, al lavoratore comandato a prestare la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell’ambito del quale è stato assunto, verrà corrisposta un’indennità per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni, indipendentemente dalla qualifica posseduta, disciplinata e quantificata come segue:

 

 

1.                  Euro 9,10 lordi giornalieri (Euro 1,14/ora) per prestazioni effettuate oltre 10 km e fino a 20 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;

 

2.                  Euro 10,20 lordi giornalieri (Euro 1,28/ora) per prestazioni effettuate oltre 20 km e fino a 30 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;

 

3.                  Euro 11,35 lordi giornalieri (Euro 1,42/ora) per prestazioni effettuate oltre 30 km e fino a 40 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;

 

4.                  Euro 12,50 lordi giornalieri (Euro 1,56/ora) per prestazioni effettuate oltre 40 km dai confini territoriali del Comune di assunzione.

 

 

I valori giornalieri sopra indicati saranno correlati alle rilevazioni ISTAT sul costo della vita e subiranno gli adeguamenti annuali.

 

Le indennità di cui sopra non sono dovute nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore o qualora un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lo stesso lavoratore un effettivo vantaggio.

 

Le indennità di cui sopra non avranno rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13a mensilità, premio annuo, festività, ferie, t.f.r., ecc.), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.

 

 

 

 

 

 

INFORTUNIO SUL LAVORO

 

 

Per gli infortuni sul lavoro verificatisi successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, ogni singola impresa provvederà alla stipula della convenzione prevista dall’art. 70 del T.U. n. 1124/65, agli effetti dallo stesso previsti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASPARENZA APPALTI – D.U.R.C.

 

 

Le parti concordano sull’opportunità di confermare il proprio impegno e la propria attenzione verso le politiche di sostegno alla regolarità contributiva e retributiva ed alla trasparenza delle imprese nel lavoro pubblico e privato attraverso l’istituzione del D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva, secondo quanto già disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali.

 

 

Dichiarazione congiunta

 

Ai fini di quanto sopra le parti concordano di recepire eventuali determinazioni a livello nazionale derivanti dalla proposta complessiva per la lotta al lavoro sommerso formulata dall’ANCE e condivisa dai Sindacati nazionali edili attraverso la sottoscrizione dell’Accordo Nazionale del 29 gennaio 2002.

 

 

 

 

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

 

Come stabilito dall’ Accordo Nazionale del 29 gennaio 2002 ed in conformità agli accordi nazionali dell’11 giugno e del 3 luglio 1997, l’Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

 

Nella determinazione dell’Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell’andamento del settore e dei suoi risultati rispetto alla provincia di Gorizia, nonché dei seguenti, ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di Gorizia, il relativo monte salari, il numero ed importo complessivo dei bandi di gara, gli appalti acquisiti dalle imprese nella provincia, l’attivazione ed entità dei finanziamenti, le ore complessivamente lavorate dagli operai iscritti in Cassa Edile e le ore di Cassa Integrazione Guadagni complessivamente autorizzate a livello provinciale.

 

A seguito di quanto sopra, l’Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. del 29 gennaio 2000, è stabilito nelle seguenti misure:

 

·                     Dal 1° gennaio 2003:          11% (undici per cento) dei minimi di paga e di stipendio;

 

·                     Dal 1° dicembre 2003:        14% (quattordici per cento) dei minimi di paga e di stipendio.

 

Tali percentuali sostituiscono ad ogni effetto quelle precedentemente in atto e verranno riconosciute agli aventi diritto nella misura di seguito indicata in tabella.

 

Ai fini della conferma o della variazione della misura dell’Elemento Economico Territoriale, in rapporto ai parametri innanzi individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ciascun anno, per tutta la durata del presente Accordo di rinnovo (01.01.2003 - 31.12.2005).

 

Per quanto riguarda il pagamento degli arretrati relativi ai mesi antecedenti la data di sottoscrizione del presente accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le parti concordano sul pagamento con la prima retribuzione utile successiva alla firma del presente accordo.

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Economico Territoriale per l’anno 2003

Operai

 

L’Elemento Economico Territoriale Per gli operai, determinato ai sensi del presente capitolo, viene quantificato ed erogato, con decorrenza 1° gennaio 2003, secondo la seguente tabella:

 

 

Qualifica

Minimo orario paga base al 01.01.2003

 

Percentuale

Elemento Economico

Territoriale

Operaio

IV livello

Euro

4,03

11

Euro

0,44

Operaio

specializzato

Euro

3,75

11

Euro

0,41

Operaio

qualificato

Euro

3.37

11

Euro

0,37

Operaio

comune

Euro

2,88

11

Euro

0,32

 

 

 

 

Elemento Economico Territoriale per l’anno 2003

Impiegati

 

L’Elemento Economico Territoriale Per gli impiegati, determinato ai sensi del presente capitolo, viene quantificato ed erogato, con decorrenza 1° gennaio 2003, secondo la seguente tabella:

 

 

Qualifica

Minimi di stipendio mensile al 01.01.2003

 

Percentuale

Elemento Economico

Territoriale

7° - Impiegato di

       1^ Super

Euro

997,17

11

Euro

109,69

6° - Impiegato di

       1^ categoria

       (ex 1° livello)

Euro

897,46

11

Euro

98,72

5° - Impiegato di

       2^ categoria

       (ex 2° livello)

Euro

747,88

11

Euro

82,27

4° - Assistente

       tecnico

       (ex 3° livello)

Euro

698,02

11

Euro

76,78

3° - Impiegato di

       3^ categoria

       (ex 4° livello)

Euro

648,16

11

Euro

71,30

2° - Impiegato di

       4^ categoria

       (ex 5° livello)

Euro

583,35

11

Euro

64,17

1° - Impiegato di

       4^ categoria

       primo impiego

       (ex 6° livello)

Euro

498,59

11

Euro

54,84

 

 

 

 

 

 

DECORRENZA E DURATA

 

 

Il presente Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Gorizia ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005.

 

Il presente Accordo definisce compiutamente la negoziazione di livello provinciale per il triennio sopra considerato (2003-2005).

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Accordo si rimanda al precedente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 19 marzo 1998.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

GRUPPO COSTRUTTORI EDILI                  F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

 

 

 

 

                                                                  F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

 

 

 

 

                                                                  F.E.N.E.A.L.-U.I.L.