Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Gorizia
Data stipula: 19 marzo 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Contratto territoriale per la provincia di gorizia


Sommario:

- Lavoro irregolare

- C.T.P.

- Mensa

- Trasporto

- Trasferta

- Previdenza complementare

- Imprese ex API-ANIEM

- Vestiario

- Elemento Economico Territoriale

- Quantificazione e ripartizione dell'Elemento Economico Territoriale

- Verbale di accordo: Attrezzi e abiti da lavoro

 

Il giorno 19 marzo 1998 presso la sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia tra

- il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione

e

- FENEAL;

- FILCA;

- FILLEA;

è stato stipulato il Contratto Integrativo Provinciale al C.C.N.L. per i dipendenti Edili ed Affini

Lavoro irregolare

Con la crisi nel settore dell'edilizia che ha colpito drammaticamente la nostra Provincia, si accompagna un aumento del lavoro sommerso ed un aumento di imprese prive di qualsiasi affidabilità dal punto di vista qualitativo.

Conseguentemente tale situazione, se non contrastata efficacemente, potrà produrre gravi danni sia ai lavoratori in termini di sicurezza e di basilari diritti contrattuali, sia alle imprese regolari che vengono penalizzate nelle gare di appalto.

Per quanto sopra le Parti concordano sull'opportunità di potenziare l'attuale sistema informatico della Cassa Edile di Gorizia mediante programmi in grado di raccogliere dati quali:

- appalti avviati

- imprese coinvolte

- lavatori coinvolti

In riferimento a quanto previsto dalla legge 55/90, art. 18 comma 7, nonché dalla L.R. n. 31 del 19.08.96, le Parti potranno così verificare il rispetto delle norme ed intervenire nei confronti delle stazioni appaltanti, affinché il mercato si orienti verso le imprese in regola con tutti gli adempimenti contributivi e fiscali e che siano in possesso dei necessari requisiti.

Nel contesto dei lavori privati, le Parti convengono inoltre che le imprese, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori stessi, inoltrino agli Enti Previdenziali, Assicurativi, alla Cassa Edile, alle R.S.U. o in loro mancanza alle OO.SS. dì categoria competenti, per il tramite dell'ANCE - Gruppo Costruttori Edili, la denuncia dell'appalto e/o del subappalto.

Tali informazioni, unitamente a quelle che la Cassa Edile riceverà in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. 626/94, contribuiranno a comporre i criteri di valutazione della correttezza e congruità contributiva delle imprese.

Con cadenza semestrale verranno realizzati incontri informativi tra le Parti, al fine di approfondire i dati relativi all'andamento del settore, agli appalti ed ai subappalti, l'entità dimensionale della manodopera impiegata, utilizzando i dati conoscitivi attinti ed elaborati dalla Cassa Edile, nonché da centri di rilevazione pubblici od altre fonti che le Parti riterranno utile attivare.

C.T.P.

Le parti concordano sull'opportunità che a questo organismo già ben avviato, venga data maggiore autonomia per poter intervenire efficacemente al servizio dei lavoratori, dei comparti e delle imprese.

Mensa

Confermando l'obbligatorietà (come già da integrativo precedente) dell'impresa a fornire il pasto caldo, viene concordato, l'indennità sostitutiva per un importo pari a £. 12.500 giornaliere.

Trasporto

Le parti stipulanti, nel confermare la validità del precedente Accordo Integrativo Provinciale in tema di trasporto, hanno ribadito che agli operai costretti per l'inesistenza e/o la non agibilità dei mezzi pubblici e/o dei mezzi propri dell'impresa, ad utilizzare un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro (come tale inteso anche il punto di raccolta dal quale, se del caso, si diparte il servizio di trasporto effettuato con mezzi aziendali), un rimborso forfettario del costo del servizio disciplinato e quantificato come segue:

- da 10 Km a 20 £. 1.000 giornaliere;

- da 20 Km a 30 £. 1.500 giornaliere;

- da 30 Km a 40 £. 2.000 giornaliere;

oltre i 40 Km £. 3. 000 giornaliere.

NB.: I valori sopra indicati, saranno correlati alle rilevazioni ISTAT sul costo della vita, e subiranno gli adeguamenti annuali.

Le indennità di cui sopra non avranno rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13° mensilità, Premio Annuo, Festività, Ferie, Trattamento di Fine Rapporto, ecc...), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.

Nel caso in cui l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto degli operai nei termini innanzi indicati e gli operai stessi non intendano usufruire di detto servizio per scelte di carattere soggettivo, nessuna indennità sarà riconosciuta.

In caso di incidente a cui faccia seguito ritiro della patente, all'operaio comandato alla guida del mezzo sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro salvo verifica in caso di colpa grave.

Trasferta

Come disposto dall'art. 22, parte operai del vigente CCNL 5/7/95 le parti concordano:

A partire dall'01/03/1998 all'operaio comandato a prestare la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell'ambito del quale é stato assunto, verrà riconosciuta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità, per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni, quantificata come segue:

1) L. 14.000 lorde/giorno (£.1.750/ora) per prestazioni effettuate oltre 10 km e fino a 20 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;

2) L. 16.000 lorde/giorno (£.2.000/ora) per prestazioni effettuate oltre 20 km e fino a 30 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;

3) L. 18.000 lorde/giorno (£.2.250/ora) per prestazioni effettuate oltre 30 km e fino a 40 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;

4) L. 20.000 lorde/giorno (£.2.500/ora) per prestazioni effettuate oltre 40 km.

L'indennità di cui ai commi precedenti, non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'indennità di cui sopra non avrà incidenza alcuna rispetto agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, festività, trattamento di fine rapporto, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.

N.B.: I valori sopra indicati, saranno correlati alle rilevazioni ISTAT sul costo della vita, e subiranno gli adeguamenti annuali.

Dichiarazione congiunta sull'indennità di trasferta

Il personale al quale si applica la presente intesa, non é qualificabile come trasfertista a norma di quanto dispone l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 314/97, sull'armonizzazione del trattamento contributivo e fiscale e ciò in quanto l'attività esercitata dallo stesso, in trasferta e/o fuori zona, si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro (cfr. art. 22, comma 2 parte operai, CCNL 5 luglio 95).

Tale luogo fisso di lavoro è stabilito all'atto dell'assunzione e successivamente, soltanto per effetto di trasferimento.

E' di conseguenza irrilevante il fatto che l'esecuzione della prestazione lavorativa avvenga o possa avvenire, in più luoghi, restando fermo ed invariato il luogo fisso di assunzione del personale suddetto.

L'indennità di trasferta (o fuori zona) spetta, come concordato, in modo esclusivo per l'esecuzione dell'attività fuori dell'ambito del Comune di assunzione ed è a questo collegata in modo funzionale ed inscindibile, mantenendo la natura che le è propria: restitutoria e risarcitoria. Non spetta in mancanza del presupposto di cui sopra.

Che i lavoratori di che trattasi non siano trasfertisti, emerge anche da quanto forma il contenuto della Circolare n. 326/E/97 del Mistero delle Finanze, alla quale le parti stipulanti hanno fatto integralmente rinvio.

Previdenza complementare

In materia di previdenza integrativa volontaria, le parti a confronto si danno reciprocamente atto che intendono operare in applicazione e in coerenza con quanto a riguardo forma la previsione dell'art. 95, parte comune, del CCNL 5 luglio 1995.

Una volta definiti a livello nazionale gli opportuni accordi applicativi, è impegno delle parti pervenire a specifico momento di incontro per assumere le conseguenti determinazioni.

Imprese ex API-ANIEM

Con questo articolo si è convenuto che le imprese industriali ex API-ANIEM aderenti al Gruppo Costruttori Edili applichino, a decorre dal 01/03/1998, ai propri dipendenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dall'ANCE e dalla FLC Nazionale e il Contratto Integrativo Provinciale stipulato dal Gruppo Costruttori Edili e dalla FENEAL - FILCA - FILLEA Provinciale, oltre agli accordi Confederali, in quanto applicabili al settore edile.

Vestiario

Per quanto riguarda il presente articolo viene recepito integralmente l'accordo sottoscritto dal Gruppo Costruttori Edili dell'Unione e dal FENEAL - FILCA - FILLEA Provinciale in data 7 luglio 1997 che si allega in fotocopia.

Elemento Economico Territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale, le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento del settore e dei suoi risultati, rispetto alla provincia, nonché dei seguenti, ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, il relativo monte salari, il numero ed importo complessivo dei bandi di gara, gli appalti acquisiti dalle imprese nella Provincia, l'attivazione ed entità di finanziamenti, le ore complessivamente lavorate dagli operai iscritti in Cassa Edile e le ore di Cassa Integrazione Guadagni complessivamente autorizzate a livello provinciale.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del CCNL 5 luglio 1995, è stabilito nella misura del 7% (sette per cento) dei minimi di paga e di stipendio e verrà riconosciuto agli aventi diritto nella misura di seguito indicata in tabella.

Ai fini della conferma o della variazione della misura dell'Elemento Economico Territoriale, in rapporto ai parametri innanzi individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ciascun anno, per tutta la durata del presente Contratto Integrativo (1.1.1998/31.12.2001).

Per quanto riguarda il pagamento degli arretrati relativi al mese di gennaio/febbraio 1998 le parti concordano sul pagamento con la prima retribuzione utile successiva alla firma del presente accordo.

Quantificazione e ripartizione dell'Elemento Economico Territoriale

L'Elemento Economico Territoriale, determinato ai sensi del presente articolo, viene quantificato ed erogato, con decorrenza dal 1.1.1998 e relativamente a tale anno, secondo la tabella di seguito riportata:

Qualifiche

Lire mensili

Lire orarie

7° Quadri ed impiegati di 1^ super

108.679

628,20

6° Impiegati di 1^

97.811

565,38

5° Impiegati di 2^

81.509

471,15

4° Assistente tecnico - operai 4° liv

76.075

439,74

3° Impiegato di 3^ - operai spec.ti

70.641

408,33

2° Impiegato di 4^ - operai qual.ti

63.577

367,50

1° Impiegati do 4^ - primo impiegato e operai comuni

54.339

314,10

Custodi, portinai, fattorini

48.905

282,69

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

43.471

251,28

Il presente accordo definisce compiutamente la negoziazione di livello provinciale per il quadriennio considerato (anni 1998-2001 compresi).

Verbale di accordo - Attrezzi e Abiti di lavoro

Addì 07 luglio 1997 presso la sede dell'Unione degli Industriali della provincia di Gorizia

tra

il Gruppo costruttori Edili dell'Unione

e

tra la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Gorizia Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil

è intervenuto il seguente accordo di affidamento della gestione dell'istituto contrattuale integrativo provinciale relativo agli attrezzi e abiti da lavoro, all'Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Gorizia.

Le parti confermano la validità ed i termini del disposto contrattuale integrativo vigente per la provincia di Gorizia intitolato, con opportune modifiche di adeguamento come segue:

"Attrezzi e Abiti di lavoro".

Le Imprese forniranno ai lavoratori gli attrezzi individuali da lavoro necessari.

Forniranno inoltre annualmente a tutti i lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa Edile di Gorizia da almeno 3 mesi, un abito da lavoro e un paio di scarpe antinfortunistiche.

Le parti riconoscono che le misure di cui al presente articolo assumono rilevanza nell'ambito degli obblighi previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni di cui alla normativa vigente, anche per quanto attiene gli obblighi dei lavoratori di usare i mezzi di protezione predisposti e/o forniti dal datore di lavoro.

Gli attrezzi e gli abiti di cui sopra restano di proprietà dell'impresa e i lavoratori si impegnano a farne diligente e costate uso.

A far data dall'1.1.1998, il servizio di fornitura dell'abito da lavoro e delle scarpe sarà svolto dall'Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Gorizia, che predisporrà un apposito regolamento per la relativa prenotazione e consegna.

L'onere relativo sarà sostenuto parte dalle imprese e parte da un contributo della Cassa Edile.

Per l'anno 1998 l'onere relativo alla quota parte delle imprese che corrisponderanno all'ente suddetto un contributo di gestione è pari alla misura del 3,75% comprensivo della quota a carico del lavoratore dello 0,45% sull'imponibile previdenziale.

La gestione contabile del servizio e l'amministrazione del contributo sarà oggetto di verifica annuale.