ACCORDO
DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 29 GENNAIO 2000 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
EDILI ED AFFINI DA VALERE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE
- la Sezione edilizia dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze rappresentata dal Presidente Domenico Lapenta con l’intervento della Commissione Sindacale composta da Giancarlo Banchetti, Angelo Grazzini, Alviero Guidotti, Gaetano Ragionieri e Carlo Volpi assistiti da Lorenzo Cellini e Giorgio Pizzuti dell’Associazione stessa
- le Segreterie provinciali di FILLEA-CGIL di Firenze presente nella persona di Manola Cavallini, Alessandro Lippi, Sergio Luschi, Fabrizio Conti, Dantas Cabral Adriana, N'Dri Kouakou Felix, Paola Galgani, Flavia Villani, Moreno Caccerini, Roberto Bacci, Nicola Ginsburg, Gabriella Dei, Sauro Lanzi, Sauro Brogi, Marco Borghesi, Ignazio Pintus e Pierluigi Ontanetti, FILCA-CISL di Firenze presente nella persona di Nicola Longo, Stefano Iaccarino, Stefano Matelici, Nicola Di Domenico, Gianni Tentoni, Giuseppe Figlioli e Pietro Russi, FeNEAL-UIL di Firenze presente nella persona di Ernesto D’Anna, Domenico Vomero e Domenico Pisillo.
VISTO
· gli articoli 39 e 47 del CCNL 29 gennaio 2000 imprese edili ed affini;
· l’accordo nazionale 29 gennaio 2002 tra ANCE e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FeNEAL-UIL;
· il CCPL 19 dicembre 1997 imprese edili ed affini Provincia di Firenze;
Si conviene e si stipula il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 29 gennaio 2000, da valere nella provincia di Firenze per i dipendenti delle imprese edili ivi operanti.
Il settore delle costruzioni rappresenta nella nostra
regione, anche se in un quadro non del tutto omogeneo, soprattutto in provincia
di Firenze, un importante elemento di crescita economica e sociale. Questi dati
positivi devono trovare ulteriori conferme sia sul versante degli investimenti
che della qualificazione del sistema produttivo locale.
Determinanti per la competitività delle aziende
saranno non solo il mercato e i vincoli legislativi e burocratici, ma anche il
grado di relazioni che le parti sociali sapranno darsi.
Importante sarà anche la sensibilizzazione della
Pubblica Amministrazione per dare pratica attuazione a quei provvedimenti che
consentono di diffondere la cultura della sicurezza, della legalità e del
rispetto dei diritti e delle tutele dei lavoratori. In questo senso devono
essere superati i ritardi che impediscono una effettiva messa in rete di tutti
gli elementi conoscitivi che servono per contrastare in maniera efficace il
lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra le imprese. Al riguardo le parti
si faranno promotrici, insieme alle altre organizzazioni imprenditoriali, nei
confronti di INPS e INAIL di tutte le azioni possibili affinché venga definito
in tempi brevi il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC), sulla
base di analoghe esperienze già concretizzate in altre province italiane e
auspicando analoga iniziativa a carattere regionale, compreso l’auspicio della
definizione di una legge regionale.
Obiettivo principale del DURC è semplificare le
procedure richieste alle imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione di
appalti pubblici e privati e favorire una competizione fondata sulla qualità
organizzativa e progettuale del cantiere e non solo sui minori costi,
riconducendo tutto il settore all’osservanza delle regole della competizione e
del rispetto delle normative di legge, contrattuali e contributive.
Inoltre la strutturale carenza di mano d’opera che
si registra nella nostra provincia determina, in alcuni casi, un freno allo
sviluppo delle imprese. Il crescente impiego di lavoratori “non locali” deve
essere visto come una opportunità da consolidare attraverso adeguate e concrete
politiche di accoglienza.
A tal fine la Sezione edilizia dell’Associazione
degli Industriali di Firenze e FENEAL (UIL), FILCA (CISL) e FILLEA (CGIL) della
provincia di Firenze sono convinte che un sistema
evoluto di relazioni industriali non possa prescindere da bilaterali
esperienze di informazione, partecipazione e concertazione.
Le parti ritengono altresì, attraverso la ricerca di
convergenze nell’analisi dei problemi e la individuazione di possibili
soluzioni, di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo occupazionale
edile.
Rispetto
a ciò le parti concordano sull’importanza di un tavolo sulle grandi opere
programmate e più in generale sulle caratteristiche dell’edilizia fiorentina
per il monitoraggio delle risorse professionali e dei profili necessari con
l’obiettivo di programmare strumenti e politiche attive del lavoro per il settore delle costruzioni in provincia di Firenze,
che consentirà, attraverso
un’attenta lettura dei dati, alle imprese di affrontare, opportunamente
attrezzate, le difficoltà o di mettere a frutto una strategia per elevare il
livello di professionalità e produttività della risorsa lavoro.
Le parti ribadiscono la necessità di interventi tesi
a migliorare e consolidare le condizioni economiche e finanziarie delle imprese,
ad elevare il loro grado di competitività, anche al fine di salvaguardare
l’occupazione.
Da quanto sopra le parti ritengono necessario procedere con coerenza su obiettivi, individuati come prioritari, e che risulteranno vincenti nel futuro.
La Sezione edilizia di AIF e le OO.SS di categoria
intendono definire le caratteristiche e le finalità di cui sopra,
attraverso la pratica del dialogo sociale e della concertazione con le
Istituzioni, avente per oggetto argomenti sui quali è stata raggiunta una
convergenza tra le parti.
Pertanto per perseguire tale obiettivo, le parti
individuano nelle seguenti materie il coinvolgimento delle Istituzioni
interessate:
a)
regole e procedure omogenee per appalti sia pubblici che privati;
b)
la lotta al lavoro irregolare;
c)
cronogramma delle opere in via di cantierizzazione o in procedura di
appalto con l’obiettivo di individuare i profili professionali dei lavoratori
interessati;
d)
il piano delle cave e delle discariche.
Le parti ribadiscono che tali proposte sono finalizzate al consolidamento del settore edile, ma sono anche consapevoli che il processo di riposizionamento strategico delle imprese passa attraverso l’azione di tutti i soggetti coinvolti.
B) AMBIENTE E
SICUREZZA
Le parti con il proposito di mantenere al massimo
livello l’attenzione sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e coerentemente a
quanto enunciato nella premessa, ribadiscono la validità dell’esperienza di
relazioni costruttive anche su questa materia alla luce dei D.Lgs. 626/94
e 494/96. Riconfermano la volontà di affrontare le problematiche
sull’ambiente di lavoro e sicurezza sulla base di relazioni sistemiche di tipo
partecipativo.
A tale proposito le parti, al fine di un controllo
delle effettive misure di prevenzione degli infortuni, per raggiungere gli
obiettivi ottimali di comune interesse, sollecitano
una incisiva azione formativa, informativa e di addestramento periodica per
tutti i lavoratori occupati all’interno dei cantieri edili della provincia di
Firenze, utilizzando la scuola edile (a cui sono state demandate le funzioni del
CTP con accordo 15/5/97) come strumento tecnico contrattuale idoneo
all’applicazione delle leggi 626/94 e 494/96 per quanto dispongono in merito.
Riconfermando
la validità dell’accordo 20 marzo 1998 con il quale fu deciso di promuovere
corsi di formazione per RLS, lavoratori nuovi assunti, che si sono regolarmente
svolti attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla materia,
con l’obiettivo di promuovere ulteriori azioni che migliorino le condizioni di
sicurezza dei cantieri le parti convengono di programmare:
a)
32 ore di formazione per RLS da svolgersi periodicamente nel normale
orario di lavoro.
b)
8 ore di formazione per i lavoratori ai sensi dell’art. 88, c. 13, del
CCNL 29 gennaio 2000.
c)
Iniziative per valutare la possibilità di istituire uno sportello
informativo per aziende e lavoratori, su materie attinenti le norme di igiene e
sicurezza, con la finalità di promuovere la sicurezza nei cantieri, localizzato
presso la Scuola Professionale Edile così
come previsto dal punto 8) del regolamento CTP: “diffusione …. di materiale
di propaganda antinfortunistica, c) “esercita una attività di consulenza per
la prevenzione nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli
apprestamenti e sulle misure prevenzionali, compresi i piani per la sicurezza
fisica dei lavoratori……”
d)
Iniziative per valutare l’istituzione dell’anagrafe dei RLS delle
aziende iscritte alla cassa edile di Firenze, (eletti o nominati secondo le
vigenti normative di legge e contrattuali) con l’obiettivo di mirare le
informazioni specifiche al ruolo e la diffusione dello sportello informativo.
Considerata l’esperienza dei cantieri Alta Capacità
Ferroviaria si conviene sull’opportunità di promuovere, coinvolgendo le
Istituzioni Locali, confronti preventivi, almeno per i grandi cantieri che si
apriranno, e quindi sulla necessità che le parti sociali, e/o le singole
imprese aggiudicatarie di opere importanti definiscono un accordo quadro prima
dell’apertura del cantiere sulle questioni della sicurezza e dell’ambiente
di lavoro oltreché sulle condizioni di lavoro.
C) FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Le parti riconoscono un’importanza strategica alla
formazione ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, del
loro miglioramento qualitativo, nonché del rafforzamento della competitività
delle aziende.
La scuola professionale Edile, su questi presupposti
mantiene il suo ruolo di ente gestore delle azioni formative in relazione alle
evoluzioni professionali in atto.
A tal fine le parti concordano quanto segue:
·
Valorizzazione
del nostro sistema formativo che compie 40 anni attraverso una campagna di
informazione per promuovere il settore edile così come definito nell’accordo
8 febbraio 2001.
·
Sulla
necessità di dare attuazione alle eventuali intese di carattere nazionale in
tema di percorsi formativi e l’avanzamento di qualifica e di carriera dei
singoli lavoratori, monitoraggio dei percorsi di crescita professionale,
valorizzazione sul mercato del lavoro delle competenze dei lavoratori.
·
Formazione
continua, per il raggiungimento di una qualificazione sistematica e programmata
di tutti i profili professionali, per aggiornamento, specializzazione, e per
accompagnare i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale,
dismissioni dei grandi cantieri con l’ambizione di riconvertire il personale
ai fabbisogni dei cantieri fiorentini come canale privilegiato di accesso.
Le parti auspicano il completamento del processo avviato con l’accordo
regionale 24/4/2002 per la definizione di un sistema regionale di formazione al
fine di facilitare ed ottimizzare il rapporto fra domanda ed offerta formativa
per meglio intercettare le risorse disponibili accedendo alle varie forme di
finanziamento previste, con l’obiettivo di razionalizzare il sistema formativo
all’interno della regione.
Le parti condividono l’integrazione lavoro/accoglienza. Con l’obiettivo, pertanto, di dare concreta attuazione a tali politiche a favore dei lavoratori impegnati nei cantieri della provincia di Firenze, ma non residenti oppure provenienti da paesi comunitari e non, le parti auspicano la definizione del progetto “Affitto Firenze” o la verifica sulla possibilità di utilizzare aree dismesse o dismettibili di proprietà privata o del demanio pubblico quale volano in grado di immettere sul mercato un numero significativo di alloggi di edilizia pubblica/convenzionata.
Le parti, inoltre, ritengono in via sperimentale di privilegiare le iniziative individuate dalle Istituzioni per agevolare l’accoglienza dei lavoratori non residenti.
Le parti concordano di istituire un tavolo per l’individuazione della fattibilità relativa allo sviluppo di iniziative legate all’istituto dell’accoglienza mediante l’eventuale utilizzo di risorse disponibili presenti presso gli enti bilaterali.
E) ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del CCNL 29 gennaio 2000 e dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135.
Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 29 gennaio 2000 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Firenze, dell’andamento del settore e dei suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore autorizzate dall’INPS per intervento della CIG.
Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di marzo, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002.
La determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1 ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1 ottobre 2000 / 30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.
Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati al periodo fisso di riferimento.
Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:
· acquisendo i dati relativi agli indicatori;
· acquisendo informazione dall’Osservatore di settore, dagli Enti paritetici e dagli altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;
· individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.
Le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte.
Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.
L’elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lett. d), e 47 del CCNL 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura del 11% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° gennaio 2003 e nella misura del 14% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° dicembre 2003. Tali percentuali sostituiscono il tetto del 7% già individuato con il CCPL 19 dicembre 1997.
Relativamente, quindi, all’anno 2003 gli importi in euro definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti:
categorie |
dal 1.1.2003 |
dal 1.12.2003
|
||
orario |
mensile |
Orario |
Mensile
|
|
Quadri e impiegati di 1^ super |
- |
109,69 |
- |
139,60 |
Impiegati di 1^ |
- |
98,72 |
- |
125,64 |
Impiegati di 2^ |
- |
82,27 |
- |
104,70 |
Impiegati e operai di quarto livello |
O,44 |
76,78 |
0,56 |
97,72 |
Impiegati di 3^ e op. specializzati |
0,41 |
71,30 |
0,52 |
90,74 |
Impiegati di 4^ e op. qualificati |
0,37 |
64,17 |
0,47 |
81,67 |
Impiegati di 4^ I° impiego e op. comuni |
0,32 |
54,84 |
0,40 |
69,80 |
Custodi, portinai, fattorini |
0,28 |
- |
0,36 |
- |
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) |
0,25 |
- |
0,32 |
- |
Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67 convertito nella legge 23/5/1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività di cui al citato art. 2.
Le parti si danno atto che dovrà essere applicato il punto VIII del CCNL 29 gennaio 2002 riferito alla prestazione aggiuntiva APE, così come sarà indicato dalla CNCE, o comunque come dal CCNL richiamato.
F) DIARIA E
TRASFERTA
Con riferimento a quanto previsto al punto trasferta (penultimo comma) dell’articolo 5 – Diaria e trasferta – CCPL 19 dicembre 1997, il rimborso al lavoratore di un viaggio di andata e ritorno viene portato da uno ogni tre mesi ad uno ogni due mesi di assenza dalla sua residenza.
G) PASTO CALDO
Con decorrenza 1° luglio 2002 i costi del pasto e la relativa indennità sostitutiva di cui all’articolo 12 del CCPL 19 dicembre 1997 sono incrementati del 16% ed hanno quindi i seguenti valori:
a) Operai e impiegati
1) il contributo finanziario aziendale di cui al 1° comma è pari a € 4,20;
2) il contributo finanziario aziendale di cui al 2° comma è pari a € 5,39.
b) Operai
L’importo dell’indennità sostitutiva di mensa è pari a € 0,39 per ora di lavoro effettivo prestato.
c) Impiegati
L’importo dell’indennità sostitutiva di mensa è pari a € 67,47 mensili.
H) INDENNITA’
DI TRASPORTO
Con decorrenza dal 1° luglio 2002 i valori dell’indennità di trasporto di cui all’art. 13 del CCPL 19 dicembre 1997 sono incrementati del 16% ed hanno quindi i seguenti valori:
a) Operai
1) € 0,08 orarie per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate;
2) € 0,02 orarie per i lavoratori prelevati nei luoghi di raccolta;
3) € 0,16 orarie per chi usufruisce di servizi FS o autolinee più servizi pubblici municipalizzati;
4) € 0,14 orarie per chi usufruisce di servizi FS e prelevati da mezzi dell’azienda nei luoghi di raccolta.
b) Impiegati
1) € 14,05 mensili
2) € 4,02 mensili
3) € 28,10 mensili
4) € 24,08 mensili
I) CONTRIBUTO
A.P.E.O.
Con l’intento di perseguire attraverso la Cassa Edile l’obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese del settore correlando i contributi dovuti all’Ente alle effettive esigenze di gestione, si conviene di ridurre con decorrenza dal 1 ottobre 2002 il contributo Anzianità Professionale Edile Ordinaria (APEO) a carico dell’impresa di una percentuale pari allo 0,30. Con l’accordo “allegato (1)” che forma parte integrante del presente contratto, il predetto contributo passa quindi da 4,16% a 3,86%.
L) VALIDITA’ E DURATA
Il presente Contratto Integrativo Provinciale decorre dal 1° luglio 2002, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2005, fatte salve disposizioni diverse derivanti da contrattazione nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
ALLEGATO
1
Le
Parti concordano le seguenti modifiche alle prestazioni extracontrattuali
RIMBORSO
GIORNATA LAVORATIVA PER VISITA SPECIALISTICA
Rimborso
di euro 25 per ogni giornata lavorativa non lavorata per effettuare una visita
specialistica, (si intendono 8 ore lavorative di assenza).
PREMIO
MATRIMONIALE
E’
istituito un contributo pari a euro 250 in occasione del matrimonio di una
lavoratore/trice iscritta in cassa edile.
FORNTURA
VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO
La Cassa Edile doterà i lavoratori alle dipendenze
di imprese regolarmente iscritte e in regola con i versamenti di indumenti
antinfortunistici tramite due forniture annue. Le modalità sono quelle previste
dal regolamento vigente introducendo come variazione che le 500 ore per il
diritto sono riferite al periodo 1 aprile - 30 marzo (questo si rende necessario
per la grande mobilità del settore), sarebbe opportuno introdurre anche il
meccanismo di comunicare a tutti i lavoratori edili che la loro fornitura di
vestiario è stata spedita all'azienda (un meccanismo di trasparenza). Con la
doppia fornitura si deve prevedere due periodi di spedizione e quindi due
periodi di riferimento per il diritto es. (ottobre e aprile),
1 ottobre - 30 settembre.
CONTRIBUTO
DI STUDIO
1.
Istituire
una prestazione pari a euro 25 quale concorso per le spese scolastiche delle scuole
elementari.
2.
Portare
il contributo per le scuole medie inferiori complessivamente a euro 165.
3.
Portare
il contributo profitto per le scuole medie superiori
a euro 280
4.
Portare
il contributo profitto per l'università a euro 1291
Ulteriori
Modifiche e innovazioni.
-
Per
quanto attiene le vecchie prestazioni deve essere riscritta la prestazione
denominata "Inabilità permanente derivata da infortunio sul lavoro o da
malattia professionale" alla luce delle modifiche introdotte da INAIL
(abbassamento al 6% del punteggio che da diritto a rendita); prevedere il
diritto anche se l'infortunio si è verificato quando il lavoratore era presente
nel settore edile ancorché in altra cassa edile.
-
Per le
prestazioni denominate "accertamenti diagnostici" e "visite
specialistiche" queste modifiche:
-
abbassare
la franchigia di 77,47 euro a 50 euro e alzare il contributo massimo annuo a 200
euro.
-
passare
dal 30% al 50% del contributo per visita specialistica con un massimo di 200
euro
PREMIO
GIOVANI E INSERIMENTO SETTORE EDILE
Viene
concordato l'aumento del premio inserimento settore edile a Euro 470 e del
premio giovani a Euro 135.
Le
prestazioni così modificate avranno validità dal 1 ottobre 2002.
Per
la definizione del regolamento per la fruizione delle prestazioni le parti
concordano di incontrarsi entro il 30 settembre 2002.