Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Firenze
Data stipula: 19 dicembre 1997

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Contratto territoriale per la provincia di firenze


Sommario:

- Premessa

- Ambiente e sicurezza

- Formazione professionale

- Lavori disagiati

- Elemento economico territoriale

- Mensa

- Indennità di trasporto

- Cassa edile

- Decorrenza e durata

 

 

Il 19.12.1997 in Firenze,

tra

- l'Associazione degli Industriali della provincia di Firenze;

e

- le segreterie delle OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL della provincia di Firenze;

si conviene di rinnovare il contratto provinciale integrativo al C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili operanti nella provincia di Firenze.

A) Premessa

- Visti gli artt. 39 e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995

- Visto il C.C.P.L. 19 Ottobre 1989

- Visto il "Patto per lo sviluppo e l'occupazione" sottoscritto il 3 settembre 1996 fra le Parti sociali e Regione Toscana;

- Visto il "Patto per lo sviluppo" sottoscritto il 13 febbraio 1997 tra Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze e le segreterie Provinciali CGIL, CISL e UIL;

- Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto il 20 ottobre 1997 tra Regione Toscana e le Parti sociali concernente lo sviluppo e la diffusione delle iniziative per la trasparenza negli appalti e per la lotta al lavoro nero;

Le Parti concordano quanto segue:

L'industria edilizia, pur intravedendo alcuni segnali di risveglio ha attraversato un lungo periodo di crisi con effetti devastanti che hanno inciso profondamente sul sistema impresa sia sotto l'aspetto organizzativo che economico.

Il sistema legislativo affiancato dal sistema burocratico hanno minato in molti casi la sopravvivenza delle aziende attraverso l'appesantimento delle procedure.

Il mercato degli appalti pubblici è ormai saturo essendo l'offerta inferiore alla domanda e il settore privato non ha trovato adeguato rilancio.

Alla luce di questo scenario a determinare la competitività delle aziende saranno non solo il mercato e i vincoli legislativi e burocratici, ma anche il grado di relazioni che le Parti sociali sapranno darsi.

A tal fine la sezione edilizia di AIF e FENEAL (UIL), FILCA (CISL) e FILLEA (CGIL) della provincia di Firenze sono convinte che un sistema evoluto di relazioni industriali non possa prescindere da bilaterali esperienze di informazione, partecipazione e concertazione.

Associazione Industriali e FENEAL (UIL) - FILCA (CISL) e FILLEA (CGIL) ritengono altresì, attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e la individuazione di possibili soluzioni, di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo occupazionale edile.

Rispetto a ciò le parti concordano sull'importanza dello strumento "Osservatorio congiunturale" che attraverso un'attenta lettura dei dati consenta alle imprese di affrontare, opportunamente attrezzate, le difficoltà o di mettere a frutto una strategia per elevare i livello di professionalità e produttività della risorsa lavoro.

Le Parti ribadiscono la necessità di interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche e finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di competitività, anche al fine di salvaguardare l'occupazione.

A tale proposito le Parti rilevano la presenza sul territorio di aziende che operano svolgendo un'anomala e non corretta concorrenza, attraverso meccanismi impropri di riduzione retributiva e contributiva.

Convengono sul fatto che tale fenomeno va ad incidere negativamente sullo sviluppo delle aziende strutturate e sulla conseguente possibilità di creare "reali" posti di lavoro.

Ritengono pertanto necessari revisioni, interventi e controlli, anche sui meccanismi del subappalto e sul rispetto degli obblighi nei confronti degli Enti di Previdenza e Assistenza ivi compresa la Cassa Edile, che eliminino tali situazioni distorsive del mercato e che riconducano il settore all'osservanza delle regole della competizione e del rispetto delle normative contrattuali e contributive.

Da quanto sopra le Parti ritengono necessario procedere con coerenza su obiettivi, individuati come prioritari, e che risulteranno vincenti nel futuro.

La sezione edilizia di AIF e le OO.SS. di settore intendono definire le caratteristiche e le finalità di cui sopra, attraverso la pratica del dialogo sociale e della concertazione con le Istituzioni, avente per oggetto argomenti sui quali è stata raggiunta una convergenza tra le Parti.

Pertanto per perseguire tale obiettivo, le Parti individuano nelle seguenti materie il coinvolgimento delle Istituzioni interessate:

a) la trasparenza degli appalti ed omogeneizzazione delle procedure;

b) la lotta al lavoro irregolare;

c) la disciplina delle concessioni ed atti della P.A. in campo urbanistico;

d) il piano delle cave e delle discariche.

Le Parti ribadiscono che tali proposte sono finalizzate al consolidamento del settore edile, ma sono anche consapevoli che il processo di riposizionamento strategico delle imprese passa attraverso l'azione di tutti i soggetti coinvolti.

B) Ambiente e sicurezza

Le Parti con il proposito di mantenere al massimo livello l'attenzione sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e coerentemente a quanto enunciato nella premessa, ribadiscono la validità dell'esperienza di relazioni costruttive anche su questa materia alla luce dei D.Lgs. 626/94 e 494/96. Riconfermano la volontà di affrontare le problematiche sull'ambiente di lavoro e sicurezza sulla base di relazioni sistemiche di tipo partecipativo.

In particolare l'interazione tra i principali soggetti del sistema di sicurezza aziendale (Datore di lavoro, R.L.S., medico competente) riguarderà le seguenti tematiche:

- programmazione ed adozione delle misure di prevenzione e protezione;

- attività di formazione e informazione.

A tal fine le Parti riconoscono il C.T.P.A. come sede istituzionale per l'espletamento dei compiti assegnati dal D.Lgs. n. 626/94 in tema di formazione.

Le Parti concordano che il C.T.P.A. potrà avvalersi della Scuola Professionale Edile per la gestione della formazione specifica dei R.L.S, nonché dei lavoratori assunti a far data dall'1.1.1997, avuto riguardo anche a quanto previsto dal verbale di accordo del 3.11.1995 tra A.I.F. e OO.SS.LL., a cui rimandano anche per quanto non compreso nel presente atto.

Per assicurare l'immediata operatività di cui sopra, le Parti comunicheranno congiuntamente al C.T.P.A. le intese raggiunte.

Le Parti concordano altresì, che in deroga a quanto previsto dall'art. 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, alla formazione di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 626/94 del R.L.S. si provveda mediante programmi di 32 ore così come previsto dall'Accordo Interconfederale 22.6.1995.

C) Formazione professionale

Le Parti riconoscono un'importanza strategica alla formazione ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, del loro miglioramento qualitativo, nonché del rafforzamento della competitività delle aziende. La Scuola professionale Edile, su questi presupposti mantiene il suo ruolo di ente gestore delle azioni formative in relazione alle evoluzioni professionali in atto.

D) Lavori disagiati

Fermo restando la disciplina nazionale per i lavori in galleria di cui al gruppo B dell'art. 21 del C.C.N.L. 5.7.1995, le Parti in riferimento alle specifiche situazioni convengono di rinviare ad un tavolo specifico tra Intersind e OO.SS.LL. tale trattazione, la cui eventuale intesa rimane comunque parte integrante del presente accordo.

E) Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135 (decontribuzione).

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengano conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, numero di ore complessivamente lavorate degli operai addetti e numero di ore autorizzate dall'INPS per intervento della CIG.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 Luglio 1995 è stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati le Parti si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo.

Da quanto sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, gli importi risultano essere i seguenti:

Qualifiche

Mensile

Orario

Quadri e impiegati di 1ª Super

108.679

628,20

Impiegati di I

97.811

565,38

Impiegati di II

81.509

471,15

Impiegati di IV liv. - operai di IV liv.

76.075

439,74

Impiegati di III - op. specializzati

70.641

408,33

Impiegati di IV - op. qualificati

63.577

367,50

Impiegati di IV I° impiego - op. comuni

54.339

314,10

Custodi, portinai, fattorini

48.905

282,69

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

43.471

251,28

 

 

F) Mensa

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 i costi del pasto e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 12 del C.C.P.L. 19.10.1989 avranno i seguenti valori:

1) Il contributo finanziario aziendale di cui al primo comma è pari a L. 7.000;

2) il contributo finanziario aziendale di cui al secondo comma è pari a L. 9.000;

3) l'importo dell'indennità sostitutiva è pari a L. 652 orarie.

G) Indennità di trasporto

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 i valori dell'indennità di trasporto di cui all'art. 13 del C.C.P.L. 19 ottobre 1989 saranno incrementati del 45%, pertanto:

1) L. 145 orarie per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate;

2) L. 43,5 orarie per i lavoratori prelevati nei luoghi di raccolta;

3) L. 269 orarie per chi usufruisce di servizi F.S. o autolinee più servizi pubblici municipalizzati;

4) L. 229 orarie per chi usufruisce di servizi FS e prelevati da mezzi dell'azienda nei luoghi di raccolta.

H) Cassa edile

Le Parti consapevoli della necessità di non procrastinare ulteriormente la ristrutturazione dell'Ente, concordano fin da adesso di rivedersi entro il mese di marzo 1998 per procedere alle modifiche statutarie e gestionali da effettuarsi non oltre il mese di giugno 1998.

Decorrenze e durata

Il presente Contratto Integrativo Provinciale decorre dall'1.1.1998 e ha durata fino al 31.12.2001, fatte salve disposizioni diverse derivanti da contrattazione nazionale.