La sottoscrizione del CCPL con
il Collegio dei Costruttori nel riconfermare il forte ancoraggio, per il
salario diretto, alle conclusioni contrattuali nazionali si segnala
positivamente nella parte normativa sulle questioni delle politiche del lavoro
e dell’occupazione della Formazione ( di ingresso e permanente), e definizione
delle condizioni ambientali di lavoro.
Infine volgiamo
segnalare un rilevante risultato sul terreno della mutualizzazione della
Previdenza Complementare, con definizione di un costo mutualizzato, che ha
decorrenza fin dal 1° ottobre 2002.
Fraterni saluti.
p.Il Dip. Sindacale Edili p.la
Segreteria Nazionale
G. Civiero –
R. Baldo M. Viotti
ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE
AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE EDILI PER LA
PROVINCIA DI PISA
Pisa 07/10/2002
Tra il Gruppo Costruttori Edili rappresentato dal presidente, assistito
dalla Unione Industriale Pisana
E
FENEAL-UIL , rappresentata da Bugnoli
Mario
FILCA- CISL rappresentata da Petrone
Alfonso e Seghetti Roberto
FILLEA-CGIL rappresentata da Draicchio
Giovanni, Ledda Antonio e Giannasio Giovanni
Una delegazione di lavoratori composta
da:
Chiarini Giuseppe, Pasquinuzzi Fabio,
Codella Pasquale, Turelli Francesco, Mizioli Claudio, Ragoni Paolo, Giannetti
Fabio, Dei Patrizio e Cartone Pablo
Si è stipulato il seguente
Contratto Integrativo Provinciale al CCNL per le Imprese Edili a valere per le
aziende edili della Provincia di Pisa
INDICE
ART: 1) OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO PG 4
ART: 2) POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE PG 5
ART: 3) ACCOGLIENZA PG 6
ART: 4) FORMAZIONE PG 6
ART: 5) PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO PG 7
ART: 6) COMITATO PARITETICO TERRRITORIALE PG 7
ART: 7) CASSA EDILE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PG 11
ART; 8) APPALTI E SUB APPALTI PG 13
ART: 9) AMBIENTE DI LAVORO PG 15
ART:10) SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO PG 15
ART: 11) ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE PG 16
ART: 12) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE APE
“OP” PG
18
ART: 13) UNA TANTUM IMPIEGATI PG 18
ART:
14) FERIE PG 19
ART: 15) FESTIVITA DI FINE ANNO PG 19
ART: 16) MUTUALIZZAZIONE FERIE E
GN. PG 19
ART: 17) INDENNITA PER LAVORI
DISAGIATI PG 20
ART: 18) TRASFERTA PG: 20
ART: 19) TRASFERIMENTO PG 20
ART: 20) TRATTAMENTO INFORTUNIO PG 21
ART: 21) ANZIANITA PROFESSIONALE
EDILE PG 21
ART:
22) APES – PREVEDI PG: 22
ART: 23) CENTRO RICREATIVO PG 23
ART: 24) ASSISTENZA
EXTRACONTRATTUALE PG 23
ART: 25) DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA “ Legge 626” PG 23
ART: 26) QUOTA DI ADESIONE
CONTRATTUALE PG 24
ART: 27) ATTREZZI DI LAVORO PG 24
ART:
28) MENSA PG 25
ART: 29) INDENNITA DI TRASPORTO PG 25
ART: 30) INDENNITA TERRITORIALE E
P.P. PG 25
ART: 31) DECORRENZA E DURATA PG 25
TABELLA ALLEGATO “A” IND. TERR. DI
SETTORE PG 26
TABELLA ALLEGATO “B” PREMIO PROD.
IMP PG 26
ALLEGATO “A” PARAMETRI PG 27
ALLEGATO “B” TABELLA ESPLICATIVA PG 28
ALLEGATO “C” PRESTAZIONI
EXTRACONTRATTUALI PG 29
ART.1
OSSERVATORIO
TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO
Premesso che:
1.1 – L’Osservatorio
avrà l’obiettivo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell’industria delle costruzioni
per la Provincia di Pisa quale supporto per l’attuazione del sistema di
concertazione e di informazione ai diversi livelli;
1.2 – L’Osservatorio
analizzerà ed elaborerà i seguenti dati territoriali aggregati:
1.3 – Il sistema di
raccolta delle informazione dell’Osservatorio sarà articolato come segue:
1.4 – Il Gruppo
Costruttori Edili e i sindacati territoriali FENEAL, FILCA e FILLEA:
Art.2
POLITICHE DEL
LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE.
Le parti condividono e fanno proprio
quanto convenuto tra ANCE e OO . SS dei lavoratori con il punto VII dell’
accordo 29 Gennaio 2002 in materia di politica a sostegno della regolarità contributiva attraverso l’uso
degli Organismi Paritetici previsti dal C.C.N.L.
Al riguardo le parti si faranno
promotrici, nei confronti di INPS e INAIL di tutte le azioni possibili affinché
venga definito in tempi brevi il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Altra
condivisione riguarda la richiesta congiunta per l’apertura di tavoli di
confronto con le Istituzioni per definire le modalità ed i comportamenti delle
Istituzioni stesse circa gli obblighi derivanti dall’applicazione del comma “C”
del punto VII dell’accordo 29 Gennaio 2002.
Anche
in ragione del comma “H” del sopraccitato accordo, le parti si incontreranno
per dare attuazione completa al punto VII dell’accordo 29 Gennaio 2002.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Allo scopo di favorire
l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nel settore delle Costruzioni nella
provincia di Pisa, le parti convengono di avviare un sistema di rapporto
permanente con i centri per l’impiego della provincia di Pisa finalizzato a:
-
Raccogliere le richieste dell’Industria Edile distinte per
Qualifiche, caratteristiche professionali, scolarità, eventuali esperienze o
eventuali altri requisiti di interesse per le imprese e per tipologia
contrattuale.
-
Raccogliere le richieste dei soggetti in cerca di occupazione
disponibili ad inserirsi nel mondo dell’Industria Edile.
-
Operare affinché, tramite gli stessi Centri per l’Impiego, detti
soggetti possano contattare le Imprese Edili per colloqui conoscitivi, previa
informazione preventiva al Lavoratore
che detti colloqui non hanno carattere vincolante per la stessa Impresa.
-
Monitorare con periodicità quadrimestrale gli esiti degli incontri
domanda offerta, sia per i rapporti di lavoro stipulati sia per quelli non
andati a buon fine, evidenziandone le motivazioni e sulla base di queste
apportare le correzioni del caso all’iniziativa delle parti.
-
Le parti stesse definiranno le modalità di attuazione di quanto
sopra convenuto.
Art: 3
ACCOGLIENZA
3.1.)
Le parti, premesso la condivisione circa le difficoltà per le Imprese Edile
connesse al reperimento di personale,
con particolare riferimento alle alte professionalità, Tenuto conto che dette
difficoltà inducono le Imprese Edili a reperire il personale necessario
anche in altre province con costi
oggettivamente superiori alla norma, considerano importante avviare una serie
di iniziative atte ad affrontare e a dare una soluzione al problema.
ART: 4
FORMAZIONE
3.1) Le parti confermano la loro costante attenzione alla
formazione permanente della forza lavoro già occupata nel settore Edile e a quella
rivolta alla formazione dei giovani che intendono inserirsi nel settore.
A tal fine ritengono opportuno individuare forme di collaborazione
con il mondo della scuola per sviluppare una più completa conoscenza del
settore Edile, delle professionalità ed opportunità che in esso si esprimono e
delle prospettive occupazionali che può offrire ai giovani.
Ritengono altresì necessario ed opportuno attivare forme
strutturate di rapporto con i Centro per l’Impiego della provincia di Pisa in
modo tale che essi possano:
-
fornire ai soggetti in cerca di prima occupazione, mediante i
colloqui di orientamento al lavoro, adeguate e compiute informazioni sulla
specificità del settore Edile.
-
Rilevare le disponibilità dei suddetti soggetti ad inserirsi nel
settore Edile.
-
Rilevare le professionalità privilegiate dei suddetti soggetti.
In forza delle conoscenze in tal modo acquisite e delle necessità
raccolte presso il mondo delle Imprese, sarà possibile definire progetti,
indirizzati alla formazione specifica per un utile inserimento nel mondo del
lavoro edile, che saranno presentati agli Enti competenti ed in particolare
alla Provincia di Pisa per ogni possibile intervento di finanziamento pubblico.
In particolare si definisce fin da ora che nei programmi formativi
pre-assunzione, predisposti dagli Enti Formativi pubblici o dalla bilateralità
edile, quale parte integrante dalla didattica predisposta, saranno inseriti
specifici interventi in materia di sicurezza sul lavoro, tali interventi
saranno poi completati dalle Aziende all’atto dell’inserimento con interventi riguardanti la specificità
dell’Impresa.
Le parti, riconoscendo l’Ente Pisano Scuola Edile la struttura più
qualificata per seguire l’evolversi delle professionalità nel settore e per
favorire la loro coerenza con il progresso tecnologico dell’Industria delle
Costruzioni, convengono sulla necessità di adeguare il ruolo dell’Ente stesso a quello richiesto dalla nuova
legislazione .
A tale riguardo convengono sulla necessità che l’ente pisano scuola
Edile assuma tutte le iniziative possibili
per essere accreditato e
riconosciuto presso il dipartimento preposto dalla Regione Toscana, quale Ente
per la formazione professionale nella provincia di Pisa.
Per il raggiungimento di questo obiettivo le parti concordano,
anche dopo aver preso visione del regolamento attualmente in fase di
definizione, sull’opportunità di aderire al Consorsio Regionale Formedil .
Le parti confermano il loro impegno a far si che l’Ente Pisano
Scuola Edile, anche in rapporto ai maggiori compiti che gli deriveranno, segua
un’evoluzione adeguata per far fronte alla domanda presunta già prevista dalle norme della legislazione vigente, e
di operare affinché la struttura dell’Ente sia organizzata per rispondere con
criteri di competitività e di qualità all’impegno che esso dovrà assolvere.
Nella prospettiva di cui sopra, le parti valuteranno la possibilità
di rendere adeguata la stessa sede in cui l’ente dovrà operare.
Art.5
PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO
Le parti riconoscono rilievo
prioritario alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nei cantieri ed al
miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi.
In coerenza con quanto sopra confermano
l’importanza della elezione diretta da parte di lavoratori al loro interno del
Rappresentante per la sicurezza quale soggetto essenziale per la consultazione
e la partecipazione dei lavori a tutte le problematiche in materia, in linea
con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994.
Le parti convengono, altresì, di dare
attuazione a quanto previsto dal dettame contrattuale in materia di sicurezza
sul lavoro.
ART:
6
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
Per la
prevenzione degli infortuni , l’igiene e l’ambiente di lavoro della provincia
di PISA
In attuazione dell’art. 88 del
C.C.N.L. del 29 Gennaio 2000 e del Contratto integrativo territoriale 20 Maggio
98, si convengono le seguenti norme regolamentari per la costituzione ed il
funzionamento del Comitato Tecnico Territoriale per la prevenzione degli infortuni,
l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Art:
1
L’organizzazione e l’attività del
Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e
l’ambiente di lavoro, costituito a norma dell’art. 88 del C.C.N.L. 29 Gennaio
2000 e dell’art. 5 del contratto Integrativo Territoriale del 20 Maggio 98 per
i dipendenti dalle Imprese Edili ed Affini della provincia di Pisa, sono
disciplinate come segue:
IL comitato costituisce per l’edilizia
l’organismo paritetico di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 19 Settembre
1994 N° 626.
Delle funzioni e delle iniziative del
Comitato potranno beneficiare tutte le Imprese in regola con il contributo di
cui al successivo art. 10.
Art:
2
Il Comitato è composto di 6 membri
designati pariteticamente:
-
N° 3 dal gruppo Costruttori Edili della Unione Industriale Pisana
-
N° 3 dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori.
Il Gruppo Costruttori Edili e le
Organizzazioni Sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra
ed in eguale numero, membri supplenti che possono presenziare agli incontri
senza diritto di voto.
I membri del Comitato durano in carica 3
anni e possono essere confermati.
E’ però data facoltà alle Organizzazioni
designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del
mandato.
In ogni caso decadono dalla carica i
membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive
non partecipano alle sedute.
I membri del Comitato nominati in
sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa prima della
scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i
membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.
ART:
3
Il Comitato si riunisce di norma
una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno
4 membri del Comitato stesso.
Ove le riunioni non siano
preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della
Segreteria, mediante avviso scritto via fax almeno 7 giorni prima di quello
fissato per la riunione.
ART: 4
Per la validità delle riunioni
del Comitato Paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un
voto.
Le deliberazioni sono assunte con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.
Delle adunanze si redige verbale
da sottoscriversi da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte
lavoratrice.
ART: 5
Il Comitato e la Segreteria hanno
sede presso l’Ente Pisano Scuola Edile che provvederà al supporto organizzativo
e amministrativo.
ART: 6
Il Comitato ha per scopo lo
studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli
Infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di
lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovono idonee iniziative.
A tal fine il Comitato:
a) Si avvale della collaborazione
di Enti o Istituzioni specializzati
b) Suggerisce l’adozione di iniziative
dirette:
- Alla diffusione nei luoghi di
lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica.
- Allo svolgimento di corsi di
prevenzione per le persone preposte all’attuazione della
normativa antinfortunistica.
- All’attuazione di interventi
informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze Edili, i responsabili del
servizio di prevenzione e protezione , i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
nonché i coordinatori per la sicurezza.
- All’introduzione e allo sviluppo
dell’insegnamento delle discipline della prevenzione nell’ambito della
formazione professionale per i mestieri dell’edilizia.
c) Si avvale delle segnalazioni
riguardanti i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni
ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da
ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dalle Rappresentanze
Sindacali Unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai
lavoratori o dai datori di lavoro.
d) Esercita con le procedure di cui
all’art, 8, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire
l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure di prevenzione
e sull’igiene del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere,
avvalendosi allo scopo anche dei tecnici messi a disposizione dal Gruppo
Costruttori Edili e addetti al servizio
di consulenza antinfortunistica del gruppo medesimo.
e) Svolge i compiti di conciliazione
delle controversie di cui all’art. 20 del Decreto legislativo del 19
Settembre 1994 n° 626.
- Svolge, eventualmente avvalendosi
dell’Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative
formative nei confronti dei lavoratori.
Provvede alla istituzione e conservazione
di un “ elenco “ dei nominativi dei Rappresentanti alla sicurezza.
-
Certifica, in funzione di norme di Legge vigenti, la formazione dei
Coordinatori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli
Ente Scuola.
ART:
7
Il Comitato provvede a definire programmi
per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall’art. 6.
In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni
sottoscritte può deferire la questione alle Associazioni Nazionali firmatarie
del CCNL per la formulazione di suggerimenti.
ART:
8
L’attività di cui alla lettera d)
dell’art. 6 è disciplinata come segue:
La segreteria sottopone all’esame del
Comitato nella prima riunione successiva le segnalazioni provenienti dai
soggetti indicati alla lettera c) dell’art. 6 e relative a situazioni de
asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.
Il Comitato, ove dalle segnalazioni
emergono fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data
integrale o corretta attuazione alle norme di Legge e contrattuali vigenti,
dispone l’effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a
disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto
della segnalazione.
Il tecnico ha il compito di fornire
chiarimenti e consigli al rappresentante dell’Impresa ed ai lavoratori nonché
di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più
opportune e di riferire successivamente
al Comitato sull’esito della visita.
Nel caso in cui non si renda possibile
portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta
dalla Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva.
Sarà del pari riferito al Comitato, alla
prima riunione successiva, dell’esito delle visite eventualmente effettuate dal
tecnico di propria iniziativa.
Sulla base della relazione del tecnico
che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari o ai
legali rappresentanti delle Imprese alle quali fanno capo i cantieri o
ristabilimenti visitati una lettera dalla quale risulti l’elenco delle
principali norme concernenti la sicurezza, l’igiene o l’ambiente di lavoro in tutto
o in parte non correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che
debbono essere adottate per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.
Sarà effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l’attuazione delle
misure suggerite.
Ove alla seconda visita risulta che
l’inadempienza rimane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno
le iniziative ritenute più opportune.
Il Comitato potrà prevedere interventi di
urgenza per i casi di particolare gravità.
Le procedure di cui sopra non esonerano,
ovviamente, le Imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono
dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse
impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla Legge.
ART:
9
I membri del Comitato e ogni altra
persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a
rispettare il segreto d’Ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso
delle riunioni suddette.
ART:
10
L’attività del Comitato è finanziata
mediante un incremento dello 0,60% del contributo di cui all’art. 93 del
vigente CCNL a partire dal 01 Ottobre 2002.
ART:
11
Qualsiasi controversia inerente
all’interpretazione e all’applicazione del presente Regolamento è differita
all’esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni
Nazionali contraenti.
In caso di mancato accordo fra le stesse,
la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono
in via definitiva.
ART: 7
CASSA EDILE E
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
Con riferimento all’art. 38 del CCNL del
29 Gennaio 2000 vengono confermati lo Statuto e i regolamenti dell’Ente Pisano
Cassa Edile.
a) Cassa Edile
In applicazione del 6° comma dell’art.
37 del CCNL 29 Gennaio 2000, il contributo per la Cassa Edile rimane confermato
nella seguente misura:
- a carico del datore di lavoro 2.50%
- a carico del lavoratore 0.50%
_________________
Totale 3.00%
La misura del contributo è calcolata
sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL 29
Gennaio 2000
Il contributo di cui sopra deve essere
versato all’Ente, a cura del datore di lavoro, ogni mese, secondo le norme
stabilite dal regolamento dell’Ente.
I datori di lavoro devono versare
all’Ente, ogni mese , gli importi del trattamento economico per ferie e
gratifica natalizia, dovuti agli operai, secondo le modalità stabilite dal
regolamento dell’Ente.
Il ritardo nel versamento del contributo
di cui sopra, nella trasmissione all’Ente delle denunce dei lavoratori
occupati, nel versamento degli importi da accantonare, comporta per le aziende
l’onere del pagamento degli interessi compensativi di danno nelle misure
stabilite dalle norme contrattuali e statutarie.
I proventi delle multe applicate per
provvedimenti disciplinari a norma dell’art. 99 del vigente CCNL, dovranno
essere versati dai datori di lavoro mensilmente all’Ente.
L’Ente deve liquidare agli operai le
somme per ciascuno di essi accantonate senza interessi ed al netto delle somme
trattenute dall’Ente a titolo di rimborso spese, secondo le modalità e le
scadenze previste dalle norme contrattuali e regolamentari.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza
delle somme come sopra accantonate a sulla mancata liquidazione, in tutto o in
parte, delle somme medesime, deve essere presentato all’Ente, sotto pena di
decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed
esigibili.
Gli importi che, dovuti per qualsiasi
titolo all’Ente, non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi
causa nei termini stabiliti dai Regolamenti, passeranno in proprietà dell’Ente
stesso.
Le Associazioni sindacali stipulanti si
riservano di concordare, per ciascun esercizio ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 37 lett. a) comma 14 e seguenti del CCNL 29 Gennaio 2000, le prestazioni della Cassa Edile demandate agli
accordi locali nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal
Comitato di Gestione.
In detto contesto, in occasione
dell’esame del bilancio sarà preso in esame nel suo complesso il problema delle
prestazioni nelle loro varie articolazioni.
Le Associazioni sindacali contraenti si
riservano, altresì, di stabilire quali, tra le dette prestazioni, finanziabili
con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile senza tener conto degli
importi contributivi a carico degli operai, formano parte integrante del
trattamento economico e normativo definito dal CCNL e dal presente contratto
integrativo.
Le Associazioni sindacali contraenti
provvederanno agli adempimenti di cui ai due commi precedenti con protocollo
aggiuntivo del presente contratto, protocollo che formerà parte integrante del
contratto.
b)
Scuola Edile
Il contributo per la Scuola Edile,
a carico dei soli datori di lavoro, rimane stabilito nella misura dello 0,40%
degli elementi della retribuzione di
cui al punto 3) dell’art. 25 CCNL 29 Gennaio 2000.
Il contributo in parola sarà suscettibile
di revisione quando l’accertamento di esigenze obiettive di intervento ne
consigli l’adeguamento.
Il contributo di cui sopra deve essere
versato all’Ente Pisano Scuola Edile, a cura del datore di lavoro, ogni mese,
secondo le norme stabilite dal Regolamento.
Il ritardato versamento del contributo di
cui sopra comporterà, a carico dei datori di lavoro inadempienti, l’onere del
pagamento degli interessi compensativi di danno nelle misure stabilite dalle
norme contrattuali e statutarie.
Le parti riconfermano la volontà di
proseguire nelle iniziative già assunte per la costituzione ed il funzionamento
di strutture permanenti rivolte alla formazione professionale dei giovani che
intendono inserirsi nel settore edile ed alla qualificazione professionale dei
lavoratori già operanti nel settore.
In una visione organica delle finalità da
perseguire saranno tenute presenti le possibilità di intervento finanziario
della Regione, dei suoi Enti delegati, del Fondo Sociale Europeo e degli
eventuali altri Enti competenti.
Le parti riconfermano comunque nella
scuola edile l’istituto più qualificato per seguire l’evolversi della
professionalità nel settore edile e per favorire la loro coerenza con il
progresso tecnologico dell’industria delle costruzioni.
In particolare convengono sulla necessità
di sviluppare corsi di formazione destinati a giovani suscettibili di
assunzione con contratto di formazione e lavoro.
La formazione professionale dovrà
comprendere: l’insegnamento teorico da svolgersi nelle sedi predisposte e
l’addestramento pratico da svolgersi sui luoghi di lavoro, intendendo per
questi i cantieri delle imprese edili e affini.
Allo scopo di favorire la partecipazione
degli allievi ai corsi della Scuola saranno previste forme di incentivazione
economica.
Saranno altresì attivate forme organiche
di rapporto e di collaborazione con il mondo della scuola per favorire anche
con il supporto di mezzi audiovisivi una più compiuta conoscenza del settore
edile, delle professionalità che in esso si esprimono e delle prospettive
occupazionali che esso può offrire alle giovani leve.
Art.8
APPALTI E
SUBAPPALTI
A)
– Le parti confermano che,
qualora un’impresa, nel rispetto delle vigenti norme in materia, affidi in
appalto o in subappalto lavorazioni edili, dovrà far obbligo alla impresa appaltatrice
o subappaltatrice di applicare ai propri dipendenti utilizzati nelle suddette
lavorazioni i trattamenti previsti dai vigenti accordi nazionali e provinciali,
compresa la necessaria iscrizione alla Cassa Edile pisana.
In questo quadro, le parti
assumano reciproco impegno affinché la norma di cui all’art. 15 del CCNL 29 Gennaio 2000 sulla disciplina
dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti trovi concreta e
puntuale realizzazione; in particolare sottolineano l’obbligo facente carico alle
imprese aggiudicatarie di comunicare alla Cassa Edile la denominazione
dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e ricordano che le imprese sono
tenute in solido con le imprese subappaltatrici ad assicurare ai dipendenti di
queste ultime il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e dagli
accordi integrativi provinciali nonché le norme sulla sicurezza.
B)
– Al fine di consentire al
settore delle costruzioni la preventiva conoscenza delle opportunità
di
lavoro connesse agli appalti pubblici, si ritiene opportuno che gli enti
appaltanti segnalino alla Cassa
Edile tutti gli appalti di lavori pubblici banditi e sanciscano l’obbligo per
le imprese aggiudicatarie dei lavori, di certificare alla stazione appaltante
la iscrizione alla Cassa Edile della stessa Impresa e quella eventualmente in
sub appalto ed auspicano che, comunque, tutte le stazioni appaltanti inviino
alla Cassa Edile copia dei bandi delle gare indette.
C) Le parti confermano la
disciplina del subappalto così come sancita dalle norme di legge e di contratto
collettivo nazionale di lavoro (art.15).
Si riafferma pertanto l’impegno di assicurare alla norma
esistente puntuale applicazione, dando l’opportuno rilievo alle informazioni
previste in materia dal III comma del punto A) del <<sistema di
informazioni>> previsto dal CCNL.
Identificano
nella formulazione che segue la lettera che le imprese sono tenute ad inviare
alla Cassa Edile in Applicazione dell’art.15 del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro.
RACCOMANDATA A.R.
-
Alla Cassa Edile
-
Ai Dirigenti della Rappresenta
Sindacale Aziendale
-
All’istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS)
Sede di …………………….
- All’Istituto Nazionale per
L’assicurazione
contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL)
sede di …………………….
Oggetto: CCNL 29 Gennaio 2000 per
i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini –
Appalto e
subappalto.
La sottoscritta impresa
(1) ………………………………………………, agli effetti della <<disciplina dell’impiego di mano
d’opera negli appalti e subappalti>> contenuta nel Contratto Collettivo
Nazionale 29 Gennaio 2002 per i
lavoratori dipendenti da imprese edili e affini, comunica a codesta Cassa Edile
ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l’esecuzione di lavori per il
cantiere di …………………………… alla impresa …………………………………(2) con sede Legale
in…………………………………….Via ………………………………N°……Tel……….
Per la Cassa Edile ed i
dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma del citato
contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata
dall’impresa esecutrice.
timbro e firma
n.1 allegato Cassa Edile
(1) Denominazione e sede dell’impresa appaltante o subappaltante
(2) Denominazione e sede dell’impresa appaltatrice o
subappaltatrice
ART: 9
AMBIENTE DI
LAVORO
Ferme restando le norme di legge e di
contratto in materia, nei cantieri con almeno 3 lavoratori, che abbiano una
durata superiore a sei mesi, l’impresa metterà a disposizione dei lavoratori:
-
una baracca metallica coibentata, in legno o in altra struttura
provvisionale, riscaldata nei mesi invernali, ad uso refettorio-spogliatoio,
dotata di quanto necessario per conservare e riscaldare le vivande nonché degli accorgimenti atti a rendere
igienico l’ambiente;
-
WC e lavandino con acqua corrente.
Nei cantieri ove l’impresa occupi più di
20 dipendenti e l’opera abbia una durata superiore a 2 anni, l’impresa metterà
a disposizione dei lavoratori:
-
una baracca metallica coibentata, in legno o in altra struttura
provvisionale, riscaldata nei mesi invernali, suddivisa in 2 locali: l’uno ad
uso di spogliatoio, l’altro ad uso di refettorio, dotato di quanto necessario
per conservare e riscaldare le vivande. I due locali possono essere costituiti
anche da due baracche distinte;
-
WC e lavandini, doccia, con acqua corrente calda e fredda.
Le condizioni di obiettiva impossibilità
da parte dell’impresa di osservare le norme contrattuali sopraesposte saranno
esaminate caso per caso dal costituendo Comitato paritetico territoriale per la
prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Art.10
SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO
Ai
sensi dell’art. 9 del CCNL 29 Gennaio 2000, nei casi di sospensione del lavoro
o riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge
vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di
autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.
Nel
caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le
imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali
dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per
il singolo operaio – sia nel caso di sospensione o riduzioni continuative, sia
per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni –
l’acconto di cui sopra non deve comportare l’esposizione dell’impresa per un
importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate
dall’INPS.
In
caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione
provinciale o centrale dell’INPS l’impresa procederà al conguaglio delle somme,
erogate a titolo d’acconto, sulle spettanze dovute all’operaio a qualsiasi
titolo, fermo restando il dispositivo dell’art. 2 della legge 6 agosto 1975,
n.427.
L’impresa procederà al conguaglio di cui al comma
precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di
lavoro prima dell’autorizzazione dell’INPS.
In
caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e
che oltrepassa le due settimane,l’operaio ha facoltà di dimettersi con diritto
al trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi compresa la
corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
In
caso di riduzione di lavoro l’impresa procederà, compatibilmente con le
esigenze tecniche, alla riduzione dell’orario e/o alla formazione di turni,
prima di ridurre il personale.
DICHIARAZIONE COMUNE
Fermo
Restando l’obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le parti
concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana
successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d’orario.
Le
parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più
sollecito l’esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle
integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.
Le
parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano
accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di
autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.
rt.11
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Vista la lettera d) dell’art.39 e
l’art.47 del CCNL per le imprese edili ed affini 29 Gennaio 2000;
Visto l’accordo 29 Gennaio 2002
sottoscritto dall’A.N.C.E. e da FENEAL - UIL FILCA - CISL e FILLEA - CGIL Nazionali
Ritenuto che, in relazione a
quanto precede, la determinazione dell’elemento economico territoriale debba
essere correlata all’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia
di Pisa e ai risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo
territorio, verificati sulla base degli indicatori di seguito individuati;
vista la lettera del Ministero
del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e le
istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 Novembre 1996, n.213;
visto l’articolo 2 della legge 23
maggio 1997, n.135;
si conviene quanto segue:
1)
Gli indicatori ed il sistema
di misurazione dell’E.E.T. individuati e definiti nei punti da 2.1 a 2.8
dell’Art. 2 del Contratto Provinciale di lavoro 20 Maggio 1998 vengono
confermati e di seguito riportati quale normativa vigente, mentre viene
soppressa la norma transitoria di cui allo stesso articolo.
2)
L’allegato A e la tabella esplicativa
del richiamato Contratto sono sostituite dall’allegato “A” e dall’allegato “B”
allegati al presente Contratto e ne costituiscano parte integrante.
3)
A decorrere dal 1° Gennaio
2003, al raggiungimento del risultato 100, corrisponderà il valore massimo
conseguibile ai sensi dell’accordo nazionale di riferimento, dell’11% dei
minimi di paga base e di stipendio, elevato al 14% dal 1° Dicembre 2003, gli
importi sono indicati nell’allegato e tabella di cui al precedente punto 2.
3.1 – L’andamento congiunturale
del settore edile nella Provincia di Pisa ed i risultati conseguiti dalle imprese operanti nel
medesimo territorio in termini di produttività, qualità e competitività verrà
determinato verificando l’escursione dei seguenti indicatori:
- dati risultanti all’Ente Pisano
Cassa Edile riguardanti il numero dei lavoratori iscritti e le ore
lavorate.Le parti definiranno di comune intesa l’individuazione dei dati
omogenei di riferimento.
3.2 – La possibile ed eventuale
entità dell’elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell’art.39
e dell’art. 47 del CCNL 29 Gennaio 2000, viene fissata dall’escursione degli
indicatori secondo le mobilità previste nell’allegato A che costituisce parte
integrante del presente accordo.
Il peso degli indicatori è
determinato nella misura del 50% dalle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile
e nella misura del 50% dal numero dei lavoratori iscritti alla stessa Cassa.
I risultati rilevati sui predetti
indicatori sono compensabili reciprocamente, fermo restando che l’entità
dell’elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla
misura massima definita dal Punto II dell’accordo sindacale nazionale del 29
Gennaio 2002.
3.3 – L’elemento economico
territoriale è un valore annuo corrisposto in ratei mensili posticipati
derivanti dal confronto: media dei 3 anni precedenti +1% degli elementi di cui
al punto 3.1 e 3.2 su mese corrente così come esplicitato al punto 3.4. Alla
fine di ciascun anno solare, nel mese di gennaio successivo, si provvede alla
verifica dei dati annuali così come al punto 3.1, 3.2 definiti, provvedendo in
caso di scostamento rispetto al dato campione, agli eventuali conguagli, fermo
restando la misura massima di cui al citato accordo 29/01/2002.
In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro nel corso dell’anno si provvederà all’immediato conguaglio
sulla base dei dati disponibili.
3.4 – Nel corso dell’anno le
anticipazioni dell’E.E.T., a cadenza mensile posticipata, verranno erogate
secondo le seguenti modalità:
a)
viene individuato di intesa
tra le parti un campione di 10 imprese le quali forniranno
all’Ente Pisano Cassa Edile il numero
degli addetti e delle ore lavorate nel singolo mese,
b)
i dati del campione saranno
raffrontati con le scale di cui all’allegato A, e sarà quindi
individuato il valore economico della
anticipazione mensile.
In sede di verifica degli
indicatori su base annua, da effettuarsi nel mese di Gennaio dell’anno
successivo(Gennaio 2004 per l’anno 2003, Gennaio 2005 per l’anno 2004 e Gennaio
2006 per l’anno 2005) si procederà alla consuntivazione dei risultati ed agli
eventuali relativi conguagli.
3.5 – Nel caso di passaggio di
qualifica del lavoratore l’importo dell’elemento economico territoriale spettante
con l’ultima qualifica viene riconosciuto a decorrere dalla data di variazione
della qualifica stessa.
3.6 – Per i lavoratori assunti in
corso di anno nonché per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia venuto a
cessare sempre in corso di anno,l’E.E.T. verrà corrisposto pro quota
proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno di assunzione o di cessazione del
rapporto.
3.7 – Le parti sottoscritte si
danno atto che con la presente regolamentazione hanno voluto determinare
l’elemento economico territoriale in conformità con gli accordi nazionali del
29 Gennaio 2000 e 2002, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23
Luglio 1993, e dell’art. 2 del decreto legge 25 Marzo 1997, n. 67, convertito
nella legge 23 Maggio 1997, n. 135.
3.8 – Viene costituita una
commissione Paritetica di 6 componenti (tre espressione del Gruppo Costruttori
Edili e tre espressione delle OO.SS. di categoria) cui è conferita la funzione
di verificare eventuali controversie applicative dell’E.E.T. Tale Commissione ha
sede presso L’Unione Industriale Pisana.
ART: 12
OPERAI: PRESTAZIONE AGGIUNTIVA APE
Ai
sensi dell’Accordo Nazionale sottoscritto tra le parti il 29 Gennaio 2002 le
parti convengono che con il mese di Dicembre 2002, contemporaneamente all’erogazione della G.N., sarà erogata una
prestazione aggiuntiva di APE a carico del fondo per l’Anzianità Professionale
Edile agli aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto
al 30 Settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.
Per
gli Operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino
comunque denunciate al 30 Settembre 2002 almeno 525 ore, la prestazione è
erogata proporzionalmente nella misura di 1/24 per ogni 87 ore di lavoro
denunciate alla Cassa Edile ai fini della prestazione APE, nell’arco del
biennio 1° Ottobre 2000 – 30 Settembre 2002.
La prestazione, nella misura
massima per ciascun livello, è di seguito indicata:
1) Operaio Comune € 174,95
2) Operaio Qualificato € 204,69
3) Operaio Specializzato € 227,43
4) Operaio di IV Livello € 244,93
La Cassa Edile di Pisa farà
fronte alla suddetta prestazione con le eccedenze del fondo APE straordinaria e
con quelle della gestione dell’APE ordinaria.
ART: 13
UNA TANTUM IMPIEGATI
Per la categoria degli Impiegati
è riconosciuta una ( una tantum ) nelle seguenti misure, a carico dei datori di
lavoro, da erogarsi nel mese di Dicembre 2002.
1) Impiegato di 1° Livello € 174,95
2) Impiegato di II Livello € 204,69
3) Impiegato di III Livello € 227,43
4) Impiegato di IV Livello € 244,93
5) Impiegato di V Livello € 262,42
6) Impiegato di VI Livello € 314,91
7) Impiegato di VII Livello € 349,90
La predetta una tantum è
frazionata in dodicesimi, in relazione all’Anzianità di servizio maturata nel
2002, computando come mese intero l’Anzianità superiore a 15 giorni e, in caso
di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell’anno, è liquidata in
occasione di tale evento.
Art.14
FERIE
Con
riferimento all’art.16 del CCNL 29 Gennaio 2000, premesso che l’epoca delle
ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo,
contemporaneamente per squadra o individualmente, per la provincia di Pisa si
ravvisa l’opportunità che di norma venga goduto almeno un periodo continuativo
di ferie di due settimane a cavallo del 15 agosto.
Le
parti ravvisano inoltre l’opportunità che una terza settimana di ferie,
compatibilmente con le esigenze aziendali, possa essere goduta nel periodo
natalizio e/o di fine anno. Una settimana sarà goduta nell’arco dell’anno.
Art.15
FESTIVITA DI FINE D’ANNO
Nel
periodo 24 Dicembre – 6 Gennaio
compreso potranno essere definite, a livello aziendale, fermate totali o parziali
dell’ attività lavorativa ove compatibili con le esigenze produttive.
Resta
inteso che, qualora vengano definite tali fermate, le stesse si intendono già
retribuite con la corrispondente quota del 4,95% dovuta per i riposi annui di
cui al punto B) dell’ art. 5 del vigente C.C.N.L..
Art 16
MUTUALIZZAZIONE ACCANTONAMENTI FERIE E G.N.
La
percentuale per ferie, e gratifica
natalizia, spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia
anche professionale e per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione
del posto con decorrenza della anzianità.
Nella
predetta ipotesi sarà corrisposta all’operaio la differenza fra l’importo della
percentuale ed il trattamento economico allo stesso corrisposto per lo stesso
titolo dall’Istituto assicuratore.
L’obbligo
di cui al comma precedente è assolto dalle imprese in formula mutualistica e
con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un
contributo nella misura dello 0.50% sugli elementi di cui all’art. 25 punto 3
del CCNL 29 Gennaio 2000.
La
misura di detto contributo sarà variata annualmente sulla base delle risultanze
della relativa gestione.
Dal primo Ottobre 2006 la misura
del contributo sarà verificata ed eventualmente variata sulla base delle risultanze della gestione
corrente di detto Istituto.
Art.17
INDENNITA’ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI
Le
misure delle indennità per lavori speciali disagiati sono quelle stabilite
dall’art. 21 del CCNL 29 Gennaio 2000, con le seguenti modifiche ed aggiunte già
previste dagli accordi integrativi dei precedenti contratti nazionali di
lavoro:
- lavoro di palificazione e
trivellazione limitatamente agli operai addetti
e normalmente sottoposti
a getti d’acqua: 7%
- lavori di posa in opera dei
panconi e dei sacchetti di protezione sulle spallette
e sugli argini dei fiumi durante il periodo di piena: 20%
Le
percentuali di cui sopra vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di
cui al Punto 3) dell’art. 25 del contratto collettivo nazionale sopraccitato.
Art: 18
TRASFERTA
All’operaio
in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo
diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle
eventuali maggiori spese di trasporto.
L’operaio
in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da
quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali del
comune per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una diaria dell’11%
da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25
del CCNL 29 Gennaio 2000 oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Restano
ferme tutte le altre norme previste dall’art. 27 del citato contratto
nazionale.
Art: 19
TRASFERIMENTO
All’operaio
in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in
diversa località così distante e per un tempo tale da comportare come
conseguenza il cambiamento di residenza o di stabilire dimora, deve essere
rimborsato l’importo, previamente concordato con l’impresa, delle spese di
trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si
trasferiscono, nonché per le masserizie.
Allo
stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui
e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una
indennità giornaliera da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda
che il viaggio comporti pernottamento o meno.
Oltre
al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta <<una tantum>>
una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con l’impresa,
tenendo conto anche dello stato di famiglia dell’operaio(se capofamiglia o no)
e del fatto che l’impresa fornisca o meno l’alloggio nella nuova località.
L’operaio
ha diritto al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del
contratto di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.
Il
trasferimento deve essere comunicato all’operaio con un congruo preavviso.
L’operaio che non accetti il
trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo
stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Qualora
peraltro l’operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per
seri motivi di salute o familiari, l’impresa, ove possa continuare ad occuparlo
nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo
licenziamento.
All’operaio
che viene trasferito per esigenze dell’impresa e che entro due anni dalla data
dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove
intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è
dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari
conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le
masserizie, pur che il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del
rapporto di lavoro.
In
caso di necessità di decesso dell’operaio entro due anni dal trasferimento,
l’impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui
l’operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il
rientro dei familiari come sopra indicati, pur che il trasporto della salma ed
il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell’operaio.
ART: 20
TRATTAMENTO
ECONOMICO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
Premesso che le parti concordano anche in
questo caso sul riferimento nazionale per quanto attiene alle spettanze
retributive, si conviene, in tema di erogazione dell’indennità di inabilità
temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, che le parti provvederanno ad
intervenire presso l’INAIL per rendere quanto più possibile solleciti i tempi
di erogazione dell’indennità giornaliera.
Nel caso in cui comunque detti tempi non
risultassero, per ragioni contingenti, rispondenti al carattere di
sostentamento della prestazione assistenziale, le parti provvederanno a
sollecitare l’istituto affinchè si avvalga della norma di cui all’art. 70 del
DPR 30/06/65 n. 1124 attraverso anche la stipula di apposita convenzione con i
datori di lavoro, ferma restando la non assoggettabilità a contribuzione degli
anticipi erogati per conto dell’istituto.
ART: 21
ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE
Per questo istituto valgono le norme previste
dall’articolo 30 del CCNL 29 Gennaio 2000 e dal regolamento di cui all’allegato
c) del citato contratto collettivo nazionale di lavoro.
Alla copertura degli oneri derivanti
dalla disciplina della anzianità professionale edile si provvede con un contributo
del 3%, a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario e delle ore di cui all’art.
18 del CCNL. “ Festività “
La misura del contributo di cui sopra è
suscettibile di revisione in relazione alle esigenze della gestione. A partire
dal primo ottobre 2006 la eventuale revisione di detta percentuale sarà in
relazione alle esigenze della gestione corrente dell’istituto.
ART.22
PUNTO
V DELL’ACCORDO NAZIONALE 29 GENNAIO 2002-
APES
- PREVEDI
In coerenza con quanto previsto dal punto
V dell’accordo Nazionale 29 Gennaio 2002, le parti, nell’intento di perseguire
l’obiettivo di ridurre il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali
dell’Industria delle costruzioni e contemporaneamente di mantenere ed implementare gli interventi per i lavoratori
iscritti alla Cassa Edile, convengono
il seguente assetto per la contribuzione all’Ente medesimo a valere
dall’esercizio2002:
Denominazione Contributo |
A carico dell’Impresa |
A carico degli Operai |
Totale |
Contributo Cassa Edile |
2,50% |
0,50% |
3,00% |
Quota di adesione contrattuale Nazionale |
0,2222% |
0,2222% |
0,4444% |
Quota di adesione Contrattuale Territ. |
0,61% |
0,61% |
1,22% |
Contributo APE |
3,00% |
=== |
3,00% |
Contributo APES PREVEDI |
0,50% |
=== |
0,50% |
Contributo Oneri Mutualizzati |
0,50% |
=== |
0,50% |
Contributo per Assist. Extracontrattuale |
1,20% |
=== |
1,20% |
Centro Ricreativo |
0,30% |
=== |
0,30% |
D: Lgs N° 626 |
0,50% |
=== |
0,50% |
TOTALE |
10,6644% |
Tenuto conto della rilevata situazione di
equilibrio della gestione APES e ferma restando detta situazione fino alla data
della sua cessazione, le parti convengono, fatto salvo quanto previsto
dall’ultimo comma del presente articolo, di destinare la contribuzione dello
0,50% prevista per tale istituto, a decorrere dal Primo Ottobre 2002, al fondo
che si andrà a costituire al fine di assolvere, in forma “ Mutualistica “ e con
effetto liberatorio, gli obblighi delle Imprese verso il Fondo di Previdenza
Integrativa “ PREVEDI “, a favore dei propri operai che aderiranno
volontariamente al fondo stesso.
Le
parti, entro il 30 Settembre di ogni anno si incontreranno per le opportune
verifiche sul funzionamento del sistema adottato e sulla congruità del fondo.
Nell’ipotesi che PREVEDI non trovasse
attuazione ovvero che norme di Legge e/o decisioni delle parti Nazionali
modificassero l’orientamento in materia di PREVEDI, le parti si incontreranno
per decidere la destinazione dello 0,50% e delle entità economiche nel
frattempo accantonate.
ART: 23
CENTRO RICREATIVO
Si conviene di costituire un fondo a
carico delle Imprese a sostegno dell’attività del Centro Ricreativo nella misura dello 0,30 del monte salari
dal 01/10/2002
ART: 24
ASSISTENZA EXTRA
CONTRATTUALE
Le prestazioni extracontrattuali saranno
finanziate con un contributo dell’1,20%.
A carico delle imprese a partire dal 01/10/2002
Le nuove prestazioni sono indicate
nell’allegato “C” del presente contratto e ne fanno parte integrante , fatta
salva la verifica delle loro compatibilità con la congruità del fondo.
ART: 25
DOTAZIONE
ANTINFORTUNISTICA LEGGE 626
La Cassa Edile invierà 2 volte l’anno un
kit antinfortunistico ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile costituito da:
Scarpe antinfortunistiche, Tute invernale ed estiva e quant’altro possa
occorrere per salvaguardare la incolumità dei lavoratori sul posto di
lavoro.
Questo Istituto sarà finanziato con una percentuale a carico delle
Imprese Edili pari allo 0,50% del monte
salari.
RT. 26
QUOTE DI ADESIONE
CONTRATTUALE
Con riferimento all’art.37 e 38 del
CCNL ed agli accordi nazionali in
materia vengono confermate nella provincia di Pisa a carico dei datori di
lavoro e dei lavoratori dipendenti le quote di adesione contrattuale nella
misura dello 0,50, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto
3) dell’art. 25 del Ccnl sopraccitato maggiorati del 18,5% e del 4,95% per i
datori di lavoro e in eguale misura per gli operai.
La quota nazionale sarà secondo il
dettato dell’art.37 e 38 citato.
Le quote di adesione contrattuale
a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione
di ogni singolo periodo di paga.
Le quote di adesione contrattuale devono
essere versate, a cura del datore di lavoro, all’Ente Pisano Cassa Edile unitamente
ai contributi per la Cassa Edile e con le stesse modalità.
Con riferimento all’art. 39 del CCNL
rimane confermato, in aggiunta a quello di adesione contrattuale previsto dal
presente articolo, il sistema delle deleghe tramite Cassa Edile, che rimane
disciplinato dall’accordo nazionale in materia 16/5/73.
ART: 27
ATTREZZI DI
LAVORO
Ai sensi delle disposizioni contrattuali
vigenti le parti convengono la soppressione dell’indennità attrezzi di lavoro.
Ai lavoratori con qualifiche di
Scalpellino, Muratore, Carpentiere, Terrazziere e Ferraiolo, saranno forniti
direttamente dall’Impresa gli attrezzi necessari allo svolgimento delle proprie
mansioni.
A partire dall’entrata in vigore del
presente Verbale di Accordo (01/09)2002, valgono le norme stabilite con l’Art.
31 del CCNL 29 Gennaio 2000.
ART: 28
MENSA
L’impresa in relazione alla ubicazione ed
alla durata dei cantieri e al luogo di
residenza delle maestranze, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate
vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo.
L’impresa concorre al costo del pasto
nella misura dell’80%. E comunque per u importo non superiore a E. 8,27 per
ogni pasto consumato a partire dal
01/01/2003.
La disposizione di cui ai due commi
precedenti trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di
mensa ai sensi dell’Art. 89 del CCNL.
Ove non si renda possibile l’attuazione
di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di E. 3,
36 giornaliere, pari a E. 0,42 per ogni
ora di lavoro ordinario prestato dall’ 01/09/2002.
Su di esso non va compitata la
percentuale di cui all’articolo 19 del vigente CCNL in quanto nella sua
determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica
natalizia, riposi annui.
La indennità sostitutiva di mensa non
spetta agli operai che si avvalgono del
servizio mensa, salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del
servizio medesimo in dipendenza della ubicazione del cantiere e delle mansioni
svolte.
Sono assorbiti, fino a concorrenza,
eventuali trattamenti in atto a livello aziendale erogati per lo stesso titolo.
E imprese edili che con carattere
di continuità, operano all’interno di stabilimenti industriali, ove già esita
un servizio di mensa, si impegnano a prendere contatti con la proprietà del
servizio per verificare la possibilità di assicurare ai propri dipendenti ivi
occupati il beneficio del servizio in parola alle condizioni previste dal
presente articolo.
La indennità sostitutiva della mensa, laddove
erogata con carattere di continuità, sarà utile agli effetti del computo della
indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Per converso nel caso di attuazione del
sistema del concorso pasto, nessun elemento economico a titolo di mensa sarà
computato sugli istituti di cui sopra.
Il trattamento di cui al presente
articolo, compete anche ai dipendenti con qualifica impiegatizia.
ART: 29
INDENNITA’ DI
TRASPORTO
E’ dovuta all’operaio una indennità a titolo
di concorso nelle spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro.
La misura dell’indennità è ragguagliata
al costo dell’abbonamento mensile ai servizi pubblici di trasporto urbano nel
capoluogo ed è pertanto stabilita in E. 0,0744. per ogni ora di lavoro
ordinario prestato, a decorrere dal 01/07/91
ART: 30
Le parti si danno atto che l’indennità
territoriale di settore ed il premio di produzione restano fermi nelle misure
previste dal Contratto Integrativo Provinciale del 27/07/89.di cui alle tabelle
A e B allegate al presente contratto del quale ne fanno parte integrante.
ART: 31
DECORRENZA E
DURATA
Fatto salvo quanto previsto nei singoli articoli,
il presente contratto ha decorrenza dall’01/10/2002 e scadrà il 31/12/2005.
Dopo tale data, salvo diversa disposizione del CCNL, fino a rinnovo permarrà
quanto nel presente accordo definito.
Letto Confermato Sottoscritto
TABELLA A)
INDUSTRIA EDILE: RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
OPERAI DI PRODUZIONE
VALIDITA’ DAL 1°
LUGLIO 1989
LIVELLI |
Minimi paga Base oraria |
Ind. Terr. Settore (in cifra) |
Ind. Cont. Agli
effetti della L 38/86 |
Totale Retribuzione |
Ferie-Grat. Natal.-riposi Annue 23% |
TOTALE |
Operaio IV livello |
3271,60 |
1274,40 |
4851,30 |
9397,30 |
2161,38 |
11558,68 |
III livello Operai specializzati |
3037,91 |
1186,72 |
4840,25 |
9064,88 |
2084,92 |
11149,80 |
II livello Operai qualificati |
2734,12 |
1074,91 |
4825,87 |
8634,90 |
1986,03 |
10620,93 |
I livello Operai comuni |
2336,86 |
935,43 |
4807,09 |
8079,38 |
1858,26 |
9937,64 |
TABELLA B)
INDUSTRIA
EDILE:RETRIBUZIONE CONTRATTUALE IMPIEGATI
VALIDITA’ DAL 1°
LUGLIO 1989
Livelli
e categorie |
Stipendio |
Premio
di produzione (in
cifra fissa) |
Indennità
di contingenza agli effetti della L.38/86 |
TOTALE |
Settimo
– imp. Di 1° Super |
808.552 |
302.092 |
850.748 |
1.961.392 |
Sesto
– Imp. 1° |
727.697 |
283.263 |
846.924 |
1.857.884 |
Quinto-Imp.
2° |
606.414 |
232.135 |
841.186 |
1.679.735 |
Quarto-Assistente
tecnico già
inquadrato |
565.986 |
201.609 |
839.275 |
1.606.870 |
Terzo
– Imp. 3° (Superiori
ed inferiori 18 anni) |
525.559 |
182.586 |
837.363 |
1.545.508 |
Secondo
–Imp. 4° (Superiori
ed inferiori 18 anni) |
473.003 |
164.106 |
834.876 |
1.471.985 |
Primo – Imp. 4° (Primo impiego) (Superiori ed inferiori 18 anni) |
404.276 |
142.320 |
831.626 |
1.378.222 |
All. A
Periodo di riferimento dei dati assunti a base di calcolo
Da Ottobre a Settembre anno successivo
1° applicazione |
Ore lavorate / 000 |
|
Addetti |
Ott.98 – Sett.99 Ott.99 – Sett.00 Ott.00 – Sett.01 |
3.353 3.699 4.017 Media
3.689
|
|
99 2.035 00 2.288 01 2.541 Media
2.288
|
Scala ore 3.698 + 1% = base 100 = 3.726 Scala addetti 2.288 + 1% = base 100 = 2310
1) 50% del risultato operaio
specializzato 2) 50% del risultato operaio specializzato
in
vigore dal 1 Gennaio 2003 in
vigore dal 1 Gennaio 2003
Oltre 4471 |
120 |
|
42,78 |
|
Oltre 2.773 |
120 |
|
42,78 |
Da 4.099 a
4.471 |
110 |
|
39,22 |
|
Da 2.773 a 2.541 |
110 |
|
39,22 |
Da 4.099 a 2.869 |
100 |
5.50% |
35,65 |
|
Da 2.541 a 1.779 |
100 |
5.50% |
35,65 |
Da 2.869 a
2.739 |
090 |
|
32,09 |
|
Da 1.779 a 1.699 |
090 |
|
32,09 |
Da 2.739 a
2.683 |
080 |
|
28,52 |
|
Da 1.699 a 1.663 |
080 |
|
28,52 |
Sotto 2.683 |
=== |
|
00,00 |
|
Sotto a 1.663 |
000 |
|
00,00 |
1) 50% del risultato operaio
specializzato 2) 50% del risultato operaio specializzato
in vigore dal 1 Dicembre 2003 in
vigore dal 1 Dicembre 2003
Oltre 4.471 |
120 |
|
54,44 |
|
Oltre 2.773 |
120 |
|
54,44 |
Da 4.099 a
4.471 |
110 |
|
49,90 |
|
Da 2.773 a 2.541 |
110 |
|
49,90 |
Da 4.099 a
2.869 |
100 |
7.% |
45,37 |
|
Da 2.541 a 1.779 |
100 |
7 % |
45,37 |
Da 2.869 a
2.739 |
090 |
|
40,83 |
|
Da 1.779 a 1.699 |
090 |
|
40,83 |
Da 2.739 a
2.683 |
080 |
|
36,29 |
|
Da 1.699 a 1.663 |
080 |
|
36,29 |
Sotto 2.683 |
=== |
|
00,00 |
|
Sotto a 1.663 |
000 |
|
00,00 |
Scala a regime
per ore = 50% del Premio. Media di
riferimento: 3 anni precedenti + 1% = 100 |
Scala a regime
per addetti = 50% del premio. Media di
riferimento: 3 anni precedenti + 1% = 100 |
Oltre + 20 = 120 |
Oltre più 20 = 120 |
Più 10, più 20 = 110 |
Più 10, più 20 = 110 |
Più 10, meno 23 = 100 |
Più 10, meno 23 = 100 |
Meno 23, meno 29 26.5 = 90 |
Meno 23, meno 26,5 = 90 |
Meno 26.5, meno 28 = 80 |
Meno 26,5, meno 28 = 80 |
Oltre meno 28 = Zero |
Oltre meno 28 = zero |
ALL. “B”
TABELLA ESPLICATIVA
Applicazione del Risultato 100 dell’EET
LIVELLI |
NUOVO EET
MENSILE |
NUOVE INDEN MENS.
E PARAM |
||||
|
DAL 1/1/2003 |
DAL 1/12/2003 |
AUMENNTO A REGIME |
MANC. M. |
IND. TRASP. |
PARAMETRI |
7° LIV |
109,69 |
29,91 |
139,60 |
72,66 |
12,87 |
200 |
6° LIV |
98,72 |
26,92 |
125,64 |
72,66 |
12,87 |
180 |
5° LIV |
82,27 |
22,43 |
104,70 |
72,66 |
12,87 |
150 |
4° LIV |
76,78 |
20,94 |
97,72 |
72,66 |
12,87 |
140 |
3° LIV |
71,30 |
19,44 |
90,74 |
72,66 |
12,87 |
130 |
2° LIV |
64,17 |
17.50 |
81,67 |
72,66 |
12,87 |
117 |
1° LIV |
54,84 |
14,96 |
69,80 |
72,66 |
12,87 |
100 |
Cust. Port. Fattorini |
0,28 Orarie |
0,08 Orarie |
0,32 Orarie |
72,66 |
12,87 |
========== |
Cust. Port. Fat con all |
0,25 Orarie |
0,07 Orarie |
0,36 Orarie |
72,36 |
12,87 |
========== |
ALL.
“C”
PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI
CONTRIBUTO MATRIMONIALE
La Cassa Edile eroga al
lavoratore iscritto che contrae matrimonio, un contributo una tantum nella
misura di
E. 775
Viene erogato a favore dei
lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che abbiano coniuge o figli
studenti conviventi ed a carico nelle seguenti misure :
1° Classe
E 190
2° e 3° Classe E. 120
1° Classe E.
260
2°,3°,4° e 5° Classe E.
180
Per ogni figlio, per ogni anno di
Corso E.
590
L’ intervento si applica anche
nei confronti del lavoratore se studente.
N.B. NON HANNO DIRITTO gli studenti
delle scuole Medie SE RIPETENTI e gli Universitari se non in regola con gli
Esami.
In caso di morte di coniuge o
figli del lavoratore iscritto, la Cassa Edile eroga in favore del medesimo il
seguente importo
E. 775
In caso di morte del lavoratore a
causa di malattia, infortunio o malattia professionale, la Cassa Edile eroga
agli eredi
E. 775
per evento luttuoso
con una maggiorazione di E. 200
per il coniuge e per ogni figlio, purché a carico e
convivente.
In caso
di morte del lavoratore a causa di infortunio sul lavoro, la Cassa Edile eroga
agli eredi
E. 13.000
per l’evento luttuoso ad
integrazione della prestazione INAIL.
Tale integrazione viene erogata
purché il lavoratore deceduto, al momento dell’evento risulti in forza ad una
impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti contributivi.
Protesi : OCCHIALI E. 105
LENTI
A CONTATTO E. 105
APPARECCHI
ACUSTICI € 260
PROTESI
DENTARIE E.
50 (ad elemento sostituito o incapsulato)
APPARECCHI
ORTODONTICI E. 517
Tali prestazioni sono erogate anche
per il coniuge ed i figli a carico, per una volta l’anno.
Solo per
il lavoratore regolarmente iscritto, rimborso per una volta l’anno,fino ad un
massimo di
E.
25
Per i
lavoratori che presentino ricevuta della spesa sostenuta per la dichiarazione
dei redditi (mod.730 – Unico) E.
21
INDICE
ART: 1) OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO PG 1
ART: 2) POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE PG 2
ART: 3) ACCOGLIENZA PG 3
ART: 4) FORMAZIONE PG 3
ART: 5) PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO PG 4
ART: 6) COMITATO PARITETICO TERRRITORIALE PG 4
ART: 7) CASSA EDILE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PG 8
ART; 8) APPALTI E SUB APPALTI PG 10
ART: 9) AMBIENTE DI LAVORO PG 12
ART:10) SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO PG 12
ART: 11) ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE PG 13
ART: 12) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE APE
“OP” PG
15
ART: 13) UNA TANTUM IMPIEGATI PG 15
ART:
14) FERIE PG 16
ART: 15) FESTIVITA DI FINE ANNO PG 16
ART: 16) MUTUALIZZAZIONE FERIE E
GN. PG 16
ART: 17) INDENNITA PER LAVORI
DISAGIATI PG 17
ART: 18) TRASFERTA PG: 17
ART: 19) TRASFERIMENTO PG 17
ART: 20) TRATTAMENTO INFORTUNIO PG 18
ART: 21) ANZIANITA PROFESSIONALE
EDILE PG 18
ART:
22) APES – PREVEDI PG: 19
ART: 23) CENTRO RICREATIVO PG 19
ART: 24) ASSISTENZA
EXTRACONTRATTUALE PG 20
ART: 25) KIT ANTINFORTUNISTICO PG 20
ART: 26) QUOTA DI ADESIONE
CONTRATTUALE PG 20
ART: 27) ATTREZZI DI LAVORO PG 21
ART:
28) MENSA PG 21
ART: 29) INDENNITA DI TRASPORTO PG 22
ART: 30) INDENNITA TERRITORIALE E
P.P. PG 22
ART: 31) DECORRENZA E DURATA PG 22
TABELLA ALLEGATO “A” IND. TERR. DI SETTORE
PG 23
TABELLA ALLEGATO “B” PREMIO PROD.
IMP PG 23
ALLEGATO “A” PARAMETRI PG 24
ALLEGATO “B” TABELLA ESPLICATIVA PG 25
ALLEGATO “C” PRESTAZIONI
EXTRACONTRATTUALI PG 26