Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Pisa
Data stipula: 20 maggio 1998

Inizio validità: 1 maggio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Contratto territoriale per la provincia di pisa


Sommario:

- Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro

- Elemento economico territoriale

- Mensa

- Indennità di trasporto e di consumo attrezzi

- Prevenzione e sicurezza sul lavoro

- Decorrenza e durata

- Allegato A: Trattamento economico

 

 

Il 20 maggio 1998 presso la sede della Unione Industriale Pisana, tra

- il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale Pisana;

e

- la FeNEAL - UIL;

- la FILCA - CISL;

- la FILLEA - CGIL;

visti l'art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 5 luglio 1995 per le aziende edili; l'Accordo sindacale Nazionale dell'11 giugno 1997 per le aziende edili, si conviene la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, da valere nella Provincia di Pisa per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 5 Luglio 1995 per le aziende edili e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del medesimo contratto.

Art. 1 - Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro

Premesso che:

- si concorda di realizzare nell'ambito delle materie e delle politiche delegate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore l'istituzione di un sistema di concertazione e di informazione;

- si ribadisce che il sistema di concertazione e di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale;

- ferma restando l'autonomia delle singole Parti, si conviene che il sistema di concertazione e di informazione debba perseguire gli obiettivi individuati dalla contrazione collettiva di settore;

- le Parti si impegnano ad istituire per la Provincia di Pisa nell'ambito di quanto sarà delegato alla contrattazione territoriale dal Contratto Collettivo Nazionale in materia, l'"Osservatorio Territoriale sul mercato del Lavoro".

1.1 - L'Osservatorio avrà l'obiettivo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni per la Provincia di Pisa quale supporto per l'attuazione del sistema di concentrazione e di informazione ai diversi livelli;

1.2 - L'Osservatorio analizzerà ed elaborerà i seguenti dati territoriali aggregati:

- andamento della domanda pubblica e degli investimenti privati;

- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e di specializzazione;

- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento ai fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

1.3 - Il sistema di raccolta delle informazioni dell'Osservatorio sarà articolato come segue:

- Raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalla Cassa Edile, dall'Ente Scuola e dal CPT;

- Raccolta ed elaborazione di dati sul settore delle costruzioni ricavabili da enti pubblici che abbiano prodotto studi e/o ricerche nel settore delle costruzioni: da banche dati specializzate in ricerche nel settore, da centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici;

1.4 - Il Gruppo Costruttori Edili e i sindacati territoriali dei lavoratori Fe.NEAL, FILCA e FILLEA;

- Concordano sulla centralità dell'Osservatorio come strumento per la definizione di interventi diretti a rilanciare il comparto delle costruzioni, per individuare adeguati interventi nel campo delle politiche industriati e delle politiche del lavoro, al fine di realizzare trasparenza nel mercato ed una efficace lotta al lavoro sommerso.

- Confermano l'importanza del Protocollo d'intesa per l'assegnazione degli appalti Pubblici ratificato presso la Direzione Provinciale del lavoro di Pisa e considerano lo stesso strumento necessario ed utile per assicurare la massima trasparenza in tale ambito.

Art. 2 - Elemento economico territoriale

Vista la lettera d) dell'art. 39 e l'art. 47 del CCNL per le imprese edili ed affini 5 Luglio 1995;

visti gli accordi sindacali nazionali sottoscritti dall'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni sindacali nazionali Feneal-Uil, Filca-cisl e Fillea-Cgil in data 11 giugno 1997, e 3 Luglio 1997;

ritenuto che, in relazione a quanto precede, la determinazione dell'elemento economico territoriale debba essere correlata all'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Pisa e ai risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio, verificati sulla base degli indicatori di seguito individuati;

vista la lettera del Ministero del Lavoro datata 8 Ottobre 1997 e le istruzioni contenute nella circolare INPS del 6 Novembre 1996, n. 213;

visto l'articolo 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135;

si conviene quanto segue a valere per tutto il personale salariato e stipendiato:

2.1 - L'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Pisa ed i risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio in termini di produttività, qualità e competitività verrà determinato verificando l'escursione dei seguenti indicatori:

- dati risultanti all'Ente Pisano Cassa Edile riguardanti il numero dei lavoratori iscritti e le ore lavorate.

Le parti definiranno di comune intesa l'individuazione dei dati omogenei di riferimento.

2.2 - La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 39 e all'art. 47 del CCNL 5 Luglio 1995 viene fissata dall'escursione degli indicatori secondo le modalità previste nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente accordo.

Il peso degli indicatori è determinato nella misura del 50% dal numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, e nella misura del 50% dalle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile.

I risultati rilevati sui predetti indicatori sono compensabili reciprocamente, fermo restando che l'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima definita dal punto III dell'accordo sindacale nazionale 11 Giugno 1997.

2.3 - L'elemento economico territoriale è un valore annuo corrisposto in ratei mensili posticipati derivanti dal confronto: media dei 3 anni precedenti + 1% degli elementi di cui al punto 2.1 e 2.2 su mese corrente così come esplicitato al punto 2.4. Alla fine di ciascun anno solare, nel mese di gennaio successivo, si provvede alla verifica dei dati annuali così

come al punto 2.1, 2.2 definiti, provvedendo in caso di scostamento rispetto al dato campione, agli eventuali conguagli, fermo restando la misura massima di cui al citato accordo 11.6.1997.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno si provvederà all'immediato conguaglio sulla base dei dati disponibili.

2.4 - Nel corso dell'anno le anticipazioni deIl'E.E.T., a cadenza mensile posticipata, verranno erogate secondo le seguenti modalità:

a) viene individuato di intesa tra le parti un campione di 10 imprese le quali forniranno all'Ente Pisano Cassa Edile il numero degli addetti e delle ore lavorate nel singolo mese,

b) i dati del campione saranno raffrontati con le scale di cui all'allegato A, e sarà quindi individuato il valore economico della anticipazione mensile.

In sede di verifica degli indicatori su base annua, da effettuarsi nel mese di Gennaio dell'anno successivo (Gennaio 1999 per l'anno 1998, Gennaio 2000 per l'anno 1999 e Gennaio 2001 per l'anno 2000) si procederà alla consuntivazione dei risultati ed agli eventuali relativi conguagli.

2.5 - Nel caso di passaggio di qualifica del lavoratore l'importo dell'elemento economico territoriale spettante con l'ultima qualifica viene riconosciuto a decorrere dalla data di variazione della qualifica stessa.

2.6 - Per i lavoratori assunti in corso di anno nonché per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare sempre in corso di anno, l'E.E.T. verrà corrisposto pro quota proporzionalmente ai mesi lavorati nell'anno di assunzione o di cessazione del rapporto.

2.7 - Le parti sottoscritte si danno atto che con la presente regolamentazione hanno voluto determinare l'elemento economico territoriale in conformità con gli accordi nazionali dell'11 Giugno e del 3 Luglio 1997, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, e dall'art. 2 del decreto legge 25 Marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 Maggio 1997, n. 135.

2.8 - Viene costituita una Commissione Paritetica di 6 componenti (tre espressione del Gruppo Costruttori Edili e tre espressione delle OO.SS. di categoria) cui è conferita la funzione di verificare eventuali controversie applicative dell'E.E.T. Tale Commissione ha sede presso l'Unione Industriale Pisana.

Norma transitoria

Per l'anno 1998 le parti convengono che l'erogazione mensile dell'E.E.T. inizierà, dal periodo di paga maggio 1998. Ferma restando la verifica annuale a gennaio 1999, per la quota di E.E.T. annuale riferentesi al periodo 1.1.1998 - 30.4.1998, si provvederà all'erogazione in quote del 33,33% nei periodi di paga di giugno, settembre e novembre.

Nel mese di gennaio 1999 le parti stipulanti si incontreranno per valutare la prima applicazione del sistema di calcolo deIl'E.E.T.

Art. 3 - Mensa

Per gli impiegati ed operai l'indennità sostitutiva di mensa sarà pari a:

L. 495,60 orarie a decorrere dall'1.1.1999;

L. 611 orarie a decorrere dall'1.1.2000.

Le aziende che provvederanno, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze di esso possa essere consumato un pasto mediante il ricorso a servizi esterni specializzati od allestimento di un servizio mensa nel cantiere, concorreranno al costo di detto pasto nella misura dell'80%.

Resta fermo quanto previsto dall'accordo 27/07/89 per gli altri aspetti della disciplina in materia.

Art. 5 - Indennità di trasporto e di consumo attrezzi

Le parti si danno atto che per quanto riguarda la misura ed ogni altro aspetto inerente la disciplina delle indennità di trasporto e consumo attrezzi rimane fermo quanto previsto dall'accordo 27/07/89.

Art. 5 - Prevenzione e sicurezza sul lavoro

Le parti riconoscono rilievo prioritario alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nei cantieri ed al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi.

In coerenza con quanto sopra confermano l'importanza della elezione diretta da parte di lavoratori al loro interno del Rappresentante per la sicurezza quale soggetto essenziale per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori a tutte le problematiche in materia, in linea con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994.

Le parti convengono, altresì di dare attuazione a quanto previsto dal dettame contrattuale in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 6 - Decorrenza e durata

Fatto salvo quanto previsto nella norma transitoria dell'art. 2, il presente contratto ha decorrenza dall'1.5.1998 e scadrà il 31.12.2001. Dopo tale data, salvo diversa disposizione del CCNL, fino a rinnovo permarrà quanto nel presente accordo definito.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che l'indennità territoriale di settore ed il premio di produzione restano fermi nelle misure previste dal contratto integrativo provinciale del 27.7.1989.

All. A - Trattamento economico

Periodo di riferimento dei dati assunti a base del calcolo

Da Ottobre a Settembre anno successivo

 

L'applicazione

Ore lavorate /000

Ott. 94 - Sett. 95

95 3.127

Ott. 95 - Sett. 96

96 3.149

Ott. 96 - Sett. 97

97 3.092

Media 3.122.66

Scala ore 3.122.66 + 1% = base 100 = 3.153.89

Addetti

2.037

1.878

1.868

media 1927.66

Scala addetti 1.927.66 + 1% = basa 100 = 1.946.94

50% del risultato

operaio spec.

oltre 3784,67

42.000

da 3469,28 a 2784,66

38.500

da 3469,27 a 2523

35.000

da 2523 a 2400

31.500

Da 2400 a 2365,41

28.000

da 2365,40

0

Scala a regime per ore = 50%del premio

Media ore 3 anni precedenti +1% = 100

oltre + 20 = 120

+10/+20 = 110

+10/-20 = 100

-20/-24 = 90

-24/-25 = 80

oltre -25 = 0

Scala a regime per ore = 50%del premio

Media addetti 3 anni precedenti +1% = 100

oltre + 20 = 120

+10/+20 = 110

+10/-23 = 100

-20/-26.5 = 90

-24/-25 = 80

oltre -28 = 0

 

 

Tabella Esplicativa: Applicazione del risultato 100 dell'E.E.T.

 

Categorie/qualifiche OPERAI (valore orario - valore mensile/173)

EET 100% risultato (valore mensile)

Ind. Mensa (oraria)*

Ind. Trasporti (oraria)

Ind. attrezzi (oraria)

Op. IV

76.075

495,60

144,50

25

Op. Sp.

70.641

495,60

144,50

25

Op. Qual.

63.577

495,60

144,50

25

Op. Com.

54.339

495,60

144,50

25

Custode

48.905

495,60

144,50

25

Custode con alloggio

43.471

495,60

144,50

25

 

Categorie/qualifiche IMPIEGATI

EET 100% risultato (valore mensile)

Ind. Mensa (oraria)*

Ind. Trasporti (oraria)

Ind. attrezzi (oraria)

Imp. I S

108.679

495,60

144,50

25

Imp. I cat.

97.811

495,60

144,50

25

Imp. II cat.

81.509

495,60

144,50

25

Imp. 4^ liv.

76.075

495,60

144,50

25

Imp. III cat.

70.641

495,60

144,50

25

Imp. IV cat.

63.577

495,60

144,50

25

Imp. IV cat. 1° imp.

54.339

495,60

144,50

25

 

* dall'1.1.2000 l'indennità sostitutiva di mensa sarà pari a L. 611 orarie.