15 NOVEMBRE 2002    

 BOZZA DA CORREGGERE

  ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI CREMONA

 

Fra ANCE, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL.

 

Pagamento dei primi 3 giorni di malattia

 

A partire dal 1 gennaio 2003 la Cassa Edile erogherà per i primi 3 giorni di carenza per malattia i seguenti importi:

 

attuali

livello          

4° livello        L. 24.000

3° livello        L. 24.000

2° livello        L. 24.000

1° livello        L. 24.000

apprend.        L. 24.000

dal 1 gennaio 2003

lire             euro

60.000      30,99

55.000      28,41

45.000      23,24

40.000      20,66

35.000      18,08

 

 

 

** Pagamento dei primi 3 giorni di infortunio

 

 

Ai lavoratori compresi gli apprendisti, per i giorni di carenza, la Cassa Edile eroga L. 30.000 giornaliere.

 

 

 

**Sussidio straordinario per malattie superiori ai 270 giorni.

 

 

Ai lavoratori che superano il 270° giorno di malattia la Cassa Edile riconosce per ogni mese intero di malattia L. 150.000 per un massimo di 4 mesi (importo massimo L. 600.000).

Indennità sostitutiva di mensa.

Operai

 

      Attuali   01/01/03           01/01/04           01/01/05

L.    6.700      8.500         9.000     10.240           

 

Impiegati

 

      Attuali   01/01/03           01/01/04           01/01/05

L.    5.700      7.500    8.000       9.000     

 

 

**Fondo fallimento

 

Dal 1 gennaio 2003 viene costituito presso la  Cassa Edile un fondo  per riconoscere ai lavoratori la cui Impresa risulta essere fallita il pagamento dell’APEO,.

Le parti convengono che a partire dal 1/1/03 lo stesso si farà carico al riconoscimento dell’APEO e Dell’APES.

Dal 1/1/04 in aggiunta a quanto sopra verranno riconosciuti anche i relativi accantonamenti.

N.B. il fondo sopra denominato sarà finanziato totalmente con lo 0,10 a carico del lavoratore.

 

Indennità di trasporto mutualizzata

 

La Cassa Edile di Cremona riconoscerà a tutti i lavoratori che superano i

5 km dalla residenza o abituale dimora alla sede aziendale, L 230 al km a partire dal 1° km massimo 50 km al giorno

Dal 1/1/03 la mutualizzazione dell’indennità di trasporto sarà dell’ 1,35% sull’imponibile contrattuale.

Le parti convengono che dal 1,35% sia detratto uno 0,05 da devolversi alla Cassa Edile quale concorso forfettario per le spese di gestione fondo.

Dal 1/1/03 l’attuale indennizzo chilometrico (L. 210) passerà a L. 230.

APES

 

Si conviene che a quei lavoratori attualmente in pensione e a coloro i quali lasceranno il lavoro al 31/12/03 la Cassa Edile erogherà in una unica soluzione quanto è di loro pertinenza.

 

 

Mezzi di protezione

 Si prende atto che ai lavoratori verranno forniti, dalle imprese, i mezzi di protezione come da DLgs 626/94.

 

**Indumenti mutualizzazione dello 0,50%

 

 

** Prevedi

 

Le parti si impegnano a costituire presso la Cassa Edile un’apposito fondo per sopperire al costo a carico delle Imprese in conseguenza dell’adesione volontaria ai lavoratori edili al FONDO PREVEDI (entro il 31/12/2003) con successivo accordo sindacale verranno fissate le modalità applicative dell’adesione al fondo e il recepimento degli accordi nazionali.

 

 

Trasferta

In essere                        01/01/2003

Km 05 – 15            13%             Km 05 – 15            13% 

Km 16 – 30            15%             Km 16 – 30      15%

Km 30 – 40     16%              Km 30 – 40     17%

Oltre i   40     17%              Km 40 – 60    19%

                                    Oltre i  60   22%

 

Con riferimento all’art.22 del C.C.N.L. 29 gennaio 2002 l’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, situato oltre i 5 km, misurati partendo dalla sede dell’impresa, ha diritto a percepire un’indennità giornaliera, oltre al rimborso delle spese di viaggio (come da tabella A.C.I.) a partire dal 1° chilometro, qualora l’impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Detta indennità è fissata nelle seguenti misure:

 

 

1a OPZIONE

                               In vigore dal 1 gennaio 2003

 

 

 

                              TRASFERTA IN CASO DI PAGAMENTO DEL PASTO

 

 

Categorie  Operai

 

c. squad.

4° liv

3°liv

2° liv

1° liv

 

 

op. sp.10%

 

 

 

 

 

 

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Paga oraria

 

8,59

8,18

7,81

7,32

6,68

Trasferta giornaliera

%

 

 

 

 

 

Trasferta 5 - 15 Km 

4,00

2,75

2,62

2,50

2,34

2,14

Trasferta 15 - 30 Km 

6,00

4,12

3,93

3,75

3,51

3,21

Trasferta 30 - 40 Km 

8,00

5,50

5,24

5,00

4,68

4,28

Trasferta 40 - 60 Km 

10,00

6,87

6,54

6,25

5,86

5,34

oltre i 60

13,00

8,93

8,51

8,12

7,61

6,95

 

 

 

 

 

 

2° OPZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

                        TRASFERTA GIORNALIERA CON RELATIVO PAGAMENTO

 

 

                                      DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

 

 

 

Categorie  Operai

 

c. squad.

4° liv

3°liv

2° liv

1° liv

 

 

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Paga oraria

 

8,59

8,18

7,81

7,32

6,68

Trasferta giornaliera

%

 

 

 

 

 

Trasferta 5 - 15 Km 

13,00

8,93

8,51

8,12

7,61

6,95

Trasferta 15 - 30 Km 

15,00

10,31

9,82

9,37

8,78

8,02

Trasferta 30 - 40 Km 

17,00

11,68

11,12

10,62

9,96

9,08

Trasferta 40 - 60 Km 

19,00

13,06

12,43

11,87

11,13

10,15

oltre i 60

22,00

15,12

14,40

13,75

12,88

11,76

 

 

 

1a OPZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              TRASFERTA PER CHI TRASPORTA IL PERSONALE  

 

                                   CON IL PROPRIO MEZZO O QUELLO DELL'IMPRESA

 

 

                   con relativo pagamento dell'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Categorie  Operai

 

c. squad.

4° liv

3°liv

2° liv

1° liv

 

 

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Paga oraria

 

8,59

8,18

7,81

7,32

6,68

Trasferta giornaliera

%

 

 

 

 

 

Trasferta 5 - 15 Km 

13,00

8,93

8,51

8,12

7,61

6,95

Trasferta 15 - 30 Km 

17,00

11,68

11,12

10,62

9,96

9,08

Trasferta 30 - 40 Km 

21,00

14,43

13,74

13,12

12,30

11,22

Trasferta 40 - 60 Km 

27,00

18,56

17,67

16,87

15,81

14,43

oltre i 60

30,00

20,62

19,63

18,74

17,57

16,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a OPZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              TRASFERTA PER CHI TRASPORTA IL PERSONALE  

 

                                   CON IL PROPRIO MEZZO O QUELLO DELL'IMPRESA

 

 

                                                   con  pagamento del PASTO

 

 

Categorie  Operai

 

c. squad.

4° liv

3°liv

2° liv

1° liv

 

 

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Paga oraria

 

8,59

8,18

7,81

7,32

6,68

Trasferta giornaliera

%

 

 

 

 

 

Trasferta 5 - 15 Km 

4,00

2,75

2,62

2,50

2,34

2,14

Trasferta 15 - 30 Km 

9,00

6,19

5,89

5,62

5,27

4,81

Trasferta 30 - 40 Km 

13,00

8,93

8,51

8,12

7,61

6,95

Trasferta 40 - 60 Km 

20,00

13,75

13,09

12,50

11,71

10,69

oltre i 60

25,00

17,18

16,36

15,62

14,64

13,36

 

 

 

 

 

 

 

Le maggiorazioni percentuali suddette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

 

c)    **L’effettivo vantaggio deve intendersi attuato qualora il dipendente venga comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso per il quale è stato assunto, il quale sia situato nel raggio di 5 chilometri dal comune di effettiva dimora.

 

d)         il pagamento del pasto da parte dell’impresa non sostituisce l’indennità di trasferta, e pertanto coloro che si trovano ad essere comandati a prestare il proprio lavoro in regime di trasferta, agli stessi sarà riconosciuto il pagamento del pasto con l'assorbimento dell'indennità sostitutiva di mensa e il pagamento della quota di trasferta della  relativa  fascia chilometrica.

 

e)         ** per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto degli operai presso i cantieri, l’impresa riconosce un’indennità di servizio maggiorando la trasferta.

 

f)         ** il pasto verrà pagato fino alla concorrenza dell’importo massimo di euro 9,30 con presentazione piè di lista.

 

 

G) la trasferta si misura a partire dalla sede aziendale

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuali Enti Paritetici e Fondi vari

 

denominazione contributo

A carico impresa

A carico del lav.

totale

CASSA EDILE

2,500

0,500

3,000

QAC Territoriale

0,850

0,850

1,700

QAC Nazionali

0,222

0,222

0,444

FONDO FALLIMENTO

 

0,100

0,100

APEO

4,700

 

4,700

APES

0,500

 

0,500

SCUOLA

1,000

 

1,000

CPT

0,300

 

0,300

RLST

0,225

 

0,225

FONDO MALATTIA E VARI

1,000

 

1,000

INDENN.TRASPORTO MUT.

1,350

 

1,350

INDUMENTI

0,500

 

0,500

OSSERVATORIO

0,021

 

0,021

CONTRIBUTO SETTORE

0,100

 

0,100

TOTALE COMPLESSIVO

13,268

 

14,940

 

Assegno integrativo figli a carico dal 1/1/2003

 

In essere

 

 

1/1/03

 

 

Da 0 a 6 anni

 

 

 

100.000

X 350

35.000.000

elementari

da 150.000

x 233

35.000.000

180.000

x 233

41.900.000

medie

da 350.000

x 182

64.000.000

380.000

x 182

145.000.000

superiori

da 450.000

x 200

90.000.000

480.000

x 200

96.000.000

università

da 1.000.000

x 15

15.000.000

1.050.000

x 15

15.750.000

totale

 

 

 

 

 

333.650.000

2001

 

 

 

 

 

204.000000

differenza

 

 

 

 

 

129.650.000

                 

 

**Soggiorno ex lavoratori “pensionati”

 

Le parti convengono di inviare n° (da definire) lavoratori, con relative consorti, ad un soggiorno a carico della Cassa Edile di Cremona.

Elemento Economico Territoriale

 

Le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno

in esame formalizzando le intese raggiunte.

L'E.E.T. di cui agli artt. 39 lett. D), e 47 del CCNL 29 gennaio 2000 è stabilito

nella misura dell'11% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1/1/03.

Tali percentuali sostituiscono il tetto del 7% già individuato con il CCPL 19

dicembre 1997.

Relativamente, quindi, all'anno 2003 gli importi in euro definiti in via presuntiva

sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate ed

erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:

 

Categorie

Paga base           1/1/2003

dall'1/1/2003                11%

Dal 1/12/2003                14%

 

 

orario

mensile

orario

mensile

7

997,17

 

109,69

 

139,60

6

897,46

 

98,72

 

125,64

5

747,88

 

82,27

 

104,70

4

698,02

0,44

76,78

0,56

97,72

3

648,16

0,41

71,30

0,52

90,74

2

583,35

0,37

64,17

0,47

81,67

1

498,59

0,32

54,84

0,40

69,80

 

Tabella impiegati in vigore dal 1 gennaio 2003

 

 

P.B.

CONTIN.

E.D.R

PREMIO

E.E.T

TOT. LORDO

 

01/01/2003

 

 

PROD.

 

MENSILE

LIVELLO IMPIEGATI

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

7° 1°  Imp.super

997,17

533,82

10,33

169,91

109,69

1820,92

6° 1° impiegati

897,46

529,63

10,33

150,55

98,72

1686,69

  2° ass. tecnico

747,88

523,35

10,33

124,21

82,27

1488,04

4° 3° ass. tecnico

698,02

521,25

10,33

109,75

76,78

1416,13

3° 3° imp. Amminis.

648,16

519,16

10,33

99,93

71,30

1348,88

2° 4° impiegati

583,35

516,43

10,33

89,61

64,17

1263,89

1° 4° imp.1° impiego

498,59

512,87

10,33

75,92

54,84

1152,55

 

Tabella operai in vigore dal 1 gennaio 2003

 

Categorie  Operai

 

4° liv

3°liv

2° liv

1° liv

 

%

 

 

 

 

 

 

Euro

Euro

Euro

Euro

Paga base 1/1/03 

 

4,03

3,75

3,37

2,88

Contingenza

 

3,01

3,00

2,99

2,96

Indennità Territoriale

 

0,70

0,65

0,59

0,52

E.E.T.

 

0,44

0,41

0,37

0,32

Totale

 

8,18

7,81

7,32

6,68

E.D.R.

 

0,06

0,06

0,06

0,06

Paga globale oraria

 

8,24

7,87

7,38

6,74

Ferie-grat acc. C.E.

18,50%

1,52

1,46

1,37

1,25

Ferie-grat acc. C.E.

14,20%

1,17

1,12

1,05

0,96

Riposi annui 

4,95%

0,41

0,39

0,37

0,33

 

Tabella impiegati in vigore dal 1 dicembre 2003

 

 

P.B.

CONTIN.

E.D.R

PREMIO

E.E.T

TOT. LORDO

 

01/01/2003

 

 

PROD.

 

MENSILE

LIVELLO IMPIEGATI

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

7° 1°  Imp.super

997,17

533,82

10,33

169,91

139,60

1850,83

6° 1° impiegati

897,46

529,63

10,33

150,55

125,64

1713,61

  2° ass. tecnico

747,88

523,35

10,33

124,21

104,70

1510,47

4° 3° ass. tecnico

698,02

521,25

10,33

109,75

97,72

1437,07

3° 3° imp. Amminis.

648,16

519,16

10,33

99,93

90,74

1368,32

2° 4° impiegati

583,35

516,43

10,33

89,61

81,67

1281,39

1° 4° imp.1° impiego

498,59

512,87

10,33

75,92

69,80

1167,51

 

 

Tabella operai in vigore dal 1 dicembre 2003

 

OPERAI

 

4° liv

3°liv

2° liv

1° liv

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Euro

Euro

Euro

 

Paga base 1/1/03 

 

4,03

3,75

3,37

2,88

 

Contingenza

 

3,01

3,00

2,99

2,96

 

Indennità Territoriale

 

0,70

0,65

0,59

0,52

 

E.E.T.

 

0,56

0,52

0,47

0,40

 

Totale

 

8,30

7,92

7,42

6,76

 

E.D.R.

 

0,06

0,06

0,06

0,06

 

Paga globale oraria

 

8,36

7,98

7,48

6,82

 

Ferie-grat acc. C.E.

18,50%

1,55

1,48

1,38

1,26

 

Ferie-grat acc. C.E.

14,20%

1,19

1,13

1,06

0,97

 

Riposi annui 

4,95%

0,41

0,40

0,37

0,34

 

 

 

 

INDICATORI

 

1° indicatore: C.I.G. per mancanza di lavoro

 

 

orario

mensile

20%

 

 

0,10

17,83

valore base + 25%

 

 Da definire

0,09

15,69

valore base + 10%

 

 

0,08

14,26

valore base

 

 

0,07

12,83

valore base - 10%

 

 

0,06

10,70

valore base - 25%

 

 

 

 

 

 

2° indicatore: n° dipendenti iscritti alla Cassa Edile

 

 

orario

mensile

20%

 

Oltre 3.300

0,10

17,83

valore base + 25%

 

Da 3.001 a 3.300

0,09

15,69

valore base + 10%

 

Da 2.500 a 3.000

0,08

14,26

valore base

 

Da 2.200 a 2.499

0,07

12,83

valore base - 10%

 

Meno di 2.200

0,06

10,70

valore base - 25%

 

 

 

 

 

 

3° indicatore: n° imprese iscritte alla Cassa Edile

 

 

orario

mensile

25%

 

oltre 800

0,13

22,29

valore base + 25%

 

da 751 a 800

0,11

19,61

valore base + 10%

 

da 550 a 750

0,10

17,83

valore base

 

da 500 a 549

0,09

16,05

valore base - 10%

 

meno di 500

0,08

13,37

valore base - 25%

 

 

 

 

 

 

4° indicatore: imponibile Cassa Edile

 

 

Milioni €      Miliardi L.

orario

mensile

25%

 

30 - 31              58 - 60

0,13

22,29

valore base + 25%

 

29 - 30              55 - 58

0,11

19,61

valore base + 10%

 

26 - 29              50 - 55

0,10

17,83

valore base

 

25 - 23              49 - 45

0,09

16,05

valore base - 10%

 

23 - 21              45 - 42

0,08

13,37

valore base - 25%

 

 

 

 

 

 

5° indicatore: coefficiente infortuni

 

 

 

orario

mensile

10%

 

meno di 1,70

0,05

8,91

valore base + 25%

 

da 1,89 a 1,70

0,05

7,84

valore base + 10%

 

da 1,90 a 2,70

0,04

7,13

valore base

 

da 2,71 a 3,00

0,04

6,42

valore base - 10%

 

oltre 3,00

0,03

5,35

valore base - 25%

** Recepimento normative Nazionali

 

Denuncia operai e relativo pagamento accantonamenti mensili.

Le parti convengono di istituire la norma premiale per le aziende in regola con i versamenti.

 

 

**Istituzione dell’Ispettore Cassa Edile

 

** Allievi della Scuola Edile che frequentano il biennio

 

gli iscritti al biennio di qualificazione edile per muratori, hanno diritto ad una serie progressiva di assistenze da parte della Cassa Edile, la cui erogazione è disciplinata da apposito regolamento.

Gli allievi della Scuola, superate le prove d’esame poste a conclusione del corso  biennale del corso edile per muratori, conseguono la qualificazione professionale di muratore rilasciata dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale 7/6/1980, n° 95;

 

gli allievi che abbiano superato la prova d’esame poste a conclusione del corso diurno biennale per muratore possono venire assunti dalle imprese con contratto di apprendistato, completando a tutti gli effetti, il percorso formativo svolto presso l’Ente Scuola. Tale contratto di apprendistato avrà durata di 24 mesi per gli allievi che abbiano compiuto 16 anni e avrà durata superiore per gli allievi che tale età non abbiano ancora compiuto.

 

Per gli allievi che non abbiano terminato il biennio, l’inquadramento avrà per riferimento il semestre contrattuale successivo alle semestralità frequentate.

 

La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni dell’art. 94 del CCNL 20 gennaio 2000.

 

In considerazione dei crediti formativi acquisiti con la frequenza al corso diurno biennale per muratore, il trattamento economico per gli allievi dell’Ente Scuola assunti con contratto di apprendistato, per tutta la durata dell’apprendistato, non può essere inferiore all’85% della retribuzione spettante per la categoria degli operai qualificati da minimo di paga , ex indennità  di contingenza, elemento economico territoriale ed indennità di settore.

 

Per gli allievi che abbiano frequentato tre semestri, il trattamento economico non potrà essere inferiore al 75 % della suddetta retribuzione. Per gli allievi che abbiano frequentato due semestri, il 70% della retribuzione, per gli allievi che abbiano frequentato un semestre, il 65% della retribuzione.

 

Per quanto attiene  gli istituti contrattuali della mensa e dell’indennità di trasporto agli allievi dell’Ente Scuola, assunti con il contratto di apprendistato, si applica integralmente la disciplina del CCPL 15 novembre 2002.

 

Visto il 2°comma dell’art. 16 della Legge n° 196 del 1997, il 2° comma dell’art. 3 del D.M. 8 aprile 1998 e l’art, 93 del CCNL del 20 gennaio 2000 si concorda che per gli allievi dell’Ente Scuola assunti con contratto di apprendistato l’impegno formativo esterno all’azienda per l’apprendista abbia una durata complessiva di 80 ore, suddivisibili in 40 ore annue.

 

 

 

 ** PRESTAZIONI DI NUOVA ISTITUZIONE

 

 

La Cassa Edile si impegna alla stampa ed al relativo pagamento dello stesso.

 

 

 

              PRESTAZIONI  CASSA EDILE DI CREMONA ANNO 2001

                                                 LAVORATORI IN FORZA IN MEDIA MENSILE 2.500

 

PRESTAZIONE

n° casi

n° giorni

importo

 differenza

 

 

 

 erogato

  2003 su 2002

primi 3 giorni malattia

          -

      1.816

        43.584.000

        50.000.000

Malattia oltre 4 giorni

  1.246

    16.299

     406.103.000

 

Infortunio e malattia prof.

 

 

 

 

primi 3 giorni

     312

         463

        13.078.000

          3.000.000

oltre 4 giorni

          -

      5.653

        85.995.000

 

TBC

          -

               -

                          -

 

cure termali

         8

            90

          3.240.000

 

decesso lavoratore

         3

 

        10.500.000

 

decesso familiari Lavoratore

       47

 

        77.550.000

 

assegno integrativo figli a carico

     635

 

     205.630.000

      130.000.000

soggiorno estivo bambini

       21

 

        12.380.000

 

soggiorno estivo adolescenti

       30

 

        64.077.000

 

sussidio invernale

          -

 

                          -

 

assegno matrimoniale

       32

 

        25.600.000

 

PROTESI

 

 

 

 

dentaria

     425

 

     194.485.000

 

oculistiche

     205

 

        35.042.000

 

ortopediche

       15

 

          1.033.000

 

acustiche

         1

 

             600.000

 

rientro servizio militare

       11

 

        11.000.000

 

spese mediche

     383

 

        41.229.000

 

spese viaggio (pendolarismo)

  3.426

  179.776

     636.958.000

        65.000.000

interventi straordinari

     122

 

        16.297.000

 

TOTALE

  6.922

  204.097

  1.884.381.000

      248.000.000

PREVENTIVO EROGAZIONI 2003

 

 

  2.132.381.000

  (+) 13,16

A.P.E.O. (che si eroga a maggio)

 

 

  2.610.305.000

 

A.P.E.S. (si eroga al pensionamento del lav.)

 

 

     361.536.000

 

N.B. Le assistenze che non hanno subito variazioni si aggiornano automaticamente