Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Cremona
Data stipula: 9 luglio 1998

Inizio validità: 1 luglio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Contratto territoriale per la provincia di Cremona


Sommario:

- Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro
- Categorie - Qualifiche - Minimi di paga base
- Orario di lavoro
- Indennità territoriale di settore e premio di produzione impiegati
- Elemento economico territoriale (E.E.T.)
- Indennità sostitutiva di mensa
- Trasferta
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Ferie
- Formazione professionale e lavoratori studenti
- Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
- Cassa edile
- Quote di adesione contrattuale
- Anzianità professionale edile - A.P.E.
- Cassa integrazione guadagni
- Diritti sindacali
- Ambiente di lavoro
- Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di comparto produttivo (R.L.S.T.)
- Validità decorrenza e durata
- Allegato A

 

Il 9 luglio 1998,

- premesso che in data 5 luglio 1995 è stato stipulato il nuovo C.C.N.L., con efficacia 1° luglio 1995, per gli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese edili ed affini, contratto collettivo nazionale che in qui interamente si intende richiamato;

- premesso che in data 26 marzo 1998 è stato sottoscritto dalle stesse parti il Verbale di Accordo relativamente agli elementi economici per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale al C.C.N.L. citato (Allegato A);

tra:

- il Collegio imprese edili ed affini;

e

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell' Edilizia ed Industrie Affini (FILLEA - CGIL);

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA - CISL);

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FENEAL - UIL);

viste

le norme di cui all' art. 39 del C.C.N.L. per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini del 5 luglio 1995;

viene stipulato il presente accordo provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale 5 luglio 1995 da valere per tutto il territorio della provincia di Cremona, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate dal C.C.N.L. citato, compresa la produzione e la distribuzione del calcestruzzo preconfezionato, per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 1 - Osservatorio Territoriale sul Mercato del Lavoro

Premesso che:

- si concorda di realizzare nell' ambito delle materie e delle politiche delegate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore l' istituzione di un sistema di concertazione e di informazione;

- si ribadisce che il sistema di concertazione e di informazione si inserisce nell' ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale;

- ferma restando l' autonomia delle singole Parti, si conviene che il sistema di concertazione e di informazioni debba perseguire gli obiettivi individuati dalla contrattazione collettiva di settore;

- le Parti si impegnano ad istituire per la Provincia di Cremona, nell' ambito di quanto sarà delegato alla contrattazione territoriale dal Contratto Collettivo Nazionale in materia, l' "Osservatorio Territoriale sul mercato del Lavoro".

1) L' Osservatorio avrà l' obiettivo di realizzare un sistema informatico e di rilevazione dei fenomeni dell' industria delle costruzioni per la Provincia di Cremona quale supporto per l' attuazione del sistema di concertazione e di informazione ai diversi livelli.

2) L' Osservatorio analizzerà ed elaborerà i seguenti dati territoriali aggregati:

- andamento della domanda pubblica e degli investimenti privati;

- evoluzione dell' offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concertazione e di specializzazione;

- andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

3) Il sistema di raccolta delle informazioni dell' Osservatorio sarà articolato come segue:

- raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalla Cassa Edile, dall' Ente Scuola e dal CPT;

- raccolta ed elaborazione di dati sul settore delle costruzioni ricavabili: da enti pubblici che abbiano prodotto studi e/o ricerche nel settore delle costruzioni; da banche dati specializzate in ricerche del settore; da centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici, nonché altre fonti di seguito individuabili; da soggetti appartenenti al settore delle costruzioni, compresi ANCE ed OO.SS..

4) Il Collegio Imprese Edili e le Federazioni Territoriali dei Lavoratori FENEAL, FILCA, e FILLEA:

- concordano sulla centralità dell' Osservatorio come strumento per la definizione di interventi diretti a rilanciare il comparto delle costruzioni, per individuare adeguati interventi nel campo delle politiche industriali e delle politiche del lavoro, al fine di realizzare trasparenza nel mercato ed una efficace lotta al lavoro sommerso;

- e si impegnano ad incontrarsi entro il 31 ottobre 1998 per la definizione degli aspetti inerenti l' organizzazione dell' Osservatorio Territoriale sul mercato del lavoro. (Sommario)

Art. 2 - Categorie - Qualifiche - Minimi di paga base

Le categorie e le qualifiche dei lavoratori del settore edile sono determinate secondo i criteri previsti dall' art. 79 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Inoltre saranno inquadrati nel terzo livello (operai specializzati):

- gli operai adibiti periodicamente a svolgere mansioni polivalenti, anche di terzo livello, pur se tali mansioni non risultassero quantitativamente prevalenti sul complesso delle attività loro assegnate;

- gli autobetonieristi, autogruisti, autotrenisti nonché i conduttori di autoarticolati e di autocarri con portata superiore agli 80 quintali.

I minimi di paga base oraria per gli operai e gli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono riportati negli allegati A e B del predetto C.C.N.L. (Sommario)

Art. 3 - Orario di lavoro

La durata settimanale dell' orario normale contrattuale di lavoro per tutti i mesi dell' anno viene stabilita in 40 ore settimanali ripartite su cinque giornate, con esclusione del sabato.

Per quanto riguarda le ore prestate in eccedenza alle 40 settimanali, le stesse, oltre che avere carattere di eccezionalità, devono essere concordate preventivamente con i Rappresentanti Sindacali Aziendali. (Sommario)

Art. 4 - Indennità territoriale di settore e premio produzione impiegati

In attuazione dell' art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 l' indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati, rimangono congelati con gli importi definiti con il Contratto Collettivo Provinciale dell' 8 febbraio 1990 e riportati nelle seguenti tabelle:

Qualifiche

Indennità territoriale ed integrativa (quote orarie)

Operaio IV livello (Lavori speciali)

1.359,42

Operaio III livello (Specializzato)

1.266,23

Operaio II livello (Qualificato)

1.147,58

Operaio I livello (Comune)

1.000,33

 

Qualifiche

Premio di produzione (valori mensili)

1ª Categoria Super e Quadri

329.000

1ª Categoria

291.500

2ª Categoria

240.500

Assistente Tecnico

212.500

3ª Categoria

193.500

4ª Categoria

173.500

4ª Categoria 1° impiego

147.000

(Sommario)

Art. 5 - Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)

Visto l' art. 2 della Legge 23.5.1997 n. 135

- tenuto conto degli accordi sottoscritti dall' ANCE e dalle Organizzazioni Nazionali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in data 11 giugno 1997, nonché della lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e delle istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 novembre 1995, n. 213 e del Messaggio INPS n. 21760 del 2.6.1998;

- ritenuto, in relazione a quanto precede, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio, ai suoi risultati e alla conseguente produttività conseguita.

L'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall' art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dalla L. 135/97.

Nella determinazione dell'E.E.T. - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita agli artt. 25 punto 3 e art. 45 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 - le parti sottoscritte si riferiscono all' andamento e ai risultati a livello territoriale della Provincia di Cremona, sulla base dei seguenti indicatori:

- consumi energetici/monte ore lavorate Cassa Edile;
- operai iscritti in Cassa Edile;
- n. imprese iscritte in Cassa Edile;
- ore perse per infortunio/ore lavorate;

ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1) L'andamento del settore nel territorio provinciale verrà monitorato tramite l'escursione dei valori corrispondenti ai parametri indicati nel "Meccanismo di calcolo" ed, in relazione allo stesso, si stabiliranno le possibili variazioni dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) previsto dall'ipotesi di accordo 11.6.1997, citato in premessa.

2) La prima verifica dei mutamenti di tali valori verrà effettuata entro il 31 dicembre 1998 ed in quella sede si determinerà l'ammontare dell' E.E.T. a valere dal 1° gennaio 1999 per un periodo di 12 mesi e cioè sino alla seconda verifica.

3) L'entità della prima erogazione dell'E.E.T. dovrà essere proporzionale alla variazione percentuale risultata nel periodo preso in considerazione (dall'1.10.1997 al 30.9.1998) secondo i meccanismi di calcolo.

4) In attesa di tale prima verifica viene riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 1998, una "anticipazione" pari a lire 50.000/mensili rapportata ai lavoratori inquadrati al terzo livello e riparametrata proporzionalmente agli indici del C.C.N.L. per le rimanenti categorie di lavoratori, da riassorbire nell'E.E.T. che si andrà a determinare dopo la prima verifica.

5) Nel caso la prima verifica facesse registrate un esito inferiore all'anticipazione erogata, non verrà riconosciuto alcun E.E.T. e nella stessa sede si determinerà una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, determinata sulla base dei risultati del periodo, in funzione delle prospettive degli andamenti economici dei parametri in riferimento. Le stesse modalità saranno adottate in occasione delle successive verifiche.

6) In occasione della prima verifica - relativa al 1998 - qualora dall' analisi dell' escursione dei parametri di cui alla tabella del meccanismo dl calcolo ne derivasse un risultato economico (v.b.) pari o superiore all'importo di lire 50.000, erogato quale anticipazione 1998, l' importo dell'anticipo 1999 verrà incrementato fino al limite del risultato economico evidenziato, tenendo conto dei massimale ex ipotesi accordo nazionale 11.6.1997. Le stesse modalità saranno adottate in occasione delle successive verifiche.

7) Tenuto conto della vigenza quadriennale del presente Contratto Integrativo Territoriale, si conviene che le verifiche successive alla prima verranno effettuate:

- entro il 31.12.1999, con riferimento al periodo 1.10.1998 - 30.9.1999;
- entro il 31.12.2000, con riferimento al periodo 1.10.1999 - 30.9.2000;
- entro il 31.12.2001, con riferimento al periodo 1.10.2000 - 30.9.2001.

8) Ai lavoratori che interrompono il servizio lavorativo prima della scadenza del periodo annuale preso di riferimento per l'erogazione del premio, verrà corrisposto il valore dell'E.E.T. proporzionalmente al servizio prestato relativo all'anticipazione erogata.

9) Quattro mesi prima della scadenza definitiva verrà fissato un incontro per definire obiettivi e quantificazione futura, sempre nel rispetto della allora vigente normativa contrattuale nazionale di riferimento.

Meccanismo di calcolo

L'E.E.T. è variabile rispetto a 4 parametri di produttività nel settore:

 

- 1° indicatore:

consumi energetici - media ultimi tre anni (MWh x 1000)

-------------------------------------------------------------------------

monte ore lavorate dipendenti iscritti Casse Edile Cremona (media ultimi tre anni)

 

- 2° indicatore:

n. dipendenti iscritti Cassa Edile di Cremona

 

- 3° indicatore:

n. imprese iscritte alla Cassa Edile di Cremona

 

- 4° indicatore:

giorni persi per infortunio (media ultimi tre anni x 1000)

-----------------------------------------------------------------------------

monte ore lavorate dipendenti iscritti Cassa Edile di Cremona (media ultimi tre anni)

 

1° indicatore

Coefficiente produttività

Orario

Mensile

 

Superiore a 0,55

202,31

35.000

Valore base + 25%

Da 0,51 a 0,55

178,03

30.800

Valore base + 10%

Da 0,30 a 0,50

161,85

28.000

Valore base

Da 0,25 a 0,29

145,66

25.200

Valore base - 10%

Inferiore a 0,25

121,39

21.000

Valore base - 25%

2° indicatore

Lavoratori iscritti Cassa Edile

Orario

Mensile

 

Oltre 3.300

101,16

17.500

Valore base + 25%

Da 3.001 a 3.300

89,02

15.400

Valore base + 10%

Da 2.500 a 3.000

80,92

14.000

Valore base

Da 2.200 a 2.499

72,83

12.600

Valore base - 10%

Meno 2.200

60,69

10.500

Valore base - 25%

3° indicatore

N. imprese iscritte Cassa Edile

Orario

Mensile

 

Oltre 750

101,16

17.500

Valore base + 25%

Da 701 a 750

89,02

15.400

Valore base + 10%

Da 550 a 700

80,92

14.000

Valore base

Da 500 a 549

72,83

12.600

Valore base - 10%

Meno di 500

60,69

10.500

Valore base - 25%

4° indicatore

Coefficiente
infortuni

Orario

Mensile

 

Meno 1,70

101,16

17.500

Valore base + 25%

Da 1,89 a 1,70

89,02

15.400

Valore base + 10%

Da 1,90 a 2,70

80,92

14.000

Valore base

Da 2,71 a 3,00

72,83

12.600

Valore base - 10%

Oltre 3,00

60,69

10.500

Valore base - 25%

Le parti convengono che, qualora la somma dei 4 parametri registri andamenti positivi, sono da intendersi a concorrere per l' erogazione di quanto previsto come tetto massimo dall'ipotesi di accorcio nazionale 11 giugno 1997.

N.B.: i dati del consumo energetico e i dati relativi alle imprese ed ai lavoratori iscritti in Cassa Edile fanno riferimento all'anno Cassa Edile. Il premio di risultato è correlato per il 40% al primo indice, per il 20% al secondo, per il 20% al terzo e per il 20% al quarto. I valori di E.E.T. riportati sono quelli relativi ai salari e agli stipendi dei lavoratori inquadrati al secondo livello e saranno riparametrati proporzionalmente agli indici del C.C.N.L. per tutti i livelli di inquadramento dei lavoratori. Nel caso di passaggio di categoria da parte del lavoratore nel corso dell'anno di riferimento, verrà erogato l'importo dell'E.E.T. afferente l'ultima categoria di appartenenza.

Tabelle retribuzioni 1° marzo 1998

A) Operai di produzione

Categoria

Paga base

Ind. terr. settore

Anticip. E.E.T.

Conting.

E.D.R.

Totale

Operaio IV livello

6.282,00

1.359,42

311,25

5.834,01

115,61

13.902,29

Operaio III livello

5.833,29

1.266,23

289,02

5.810,56

115,61

13.314,71

Operaio II livello

5.249,96

1.147,58

260,12

5.780,06

115,61

12.553,33

Operaio I livello

4.487,14

1.000,33

222,32

5.740,19

115,61

11.565,59

B) Impiegati

Qualifiche

Paga base

Conting.

Premio Produz.

E.D.R.

Anticip. E.E.T.

Totale

1ª Cat. S e Quadri

1.552.552

1.033.628

329.000

20.000

76.924

3.012.104

1ª Cat.

1.397.297

1.025.513

291.500

20.000

69.232

2.803.542

2ª Cat.

1.164.414

1.013.339

240.500

20.000

57.693

2.495.946

Assistente Tecnico

1.086.786

1.009.284

212.500

20.000

53.847

2.382.417

3ª Cat.

1.009.159

1.005.227

193.500

20.000

50.000

2.277.886

4ª Cat.

908.243

999.950

173.500

20.000

45.000

2.146.693

4ª Cat. 1° impiego

776.276

993.053

147.000

20.000

38.462

1.974.791

Le parti si danno altresì atto che la struttura dell'E.E.T. così come ripartito secondo le tabelle sopraindicate, corrisponde nel complesso e nei dettagli applicativi alle vigenti disposizioni normative in tema di erogazioni retributive di cui siano incerti l'ammontare e pertanto riconoscono la sussistenza del diritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta "decontribuzione" sugli importi erogati a questo titolo. (Sommario)

Art. 6 - Indennità sostitutiva di mensa

L'indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene fissata in:

- lire 5.000 giornaliere dal 1° marzo 1998;
- lire 6.000 giornaliere dal 1° luglio 1999;
- lire 6.700 giornaliere dal 1° luglio 2000.

Per gli impiegati la stessa viene fissata in:

- lire 4.000 giornaliere dal 1° marzo 1998;
- lire 5.000 giornaliere dal 1° luglio 1999;
- lire 5.700 giornaliere dal 1° luglio 2000.

Detta indennità verrà corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro, con un minimo di 4 ore lavorative.

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale dell'accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, prevista dall'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per gli operai.

L'indennità in parola non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese per il vitto. (Sommario)

Art. 7 - Trasferta

Con riferimento all'art. 22 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 l'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, situato oltre i 5 Km misurati partendo dall'Ufficio di Collocamento, ha diritto a percepire una indennità giornaliera, oltre al rimborso delle spese di viaggio, a partire dal primo chilometro, qualora l'impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Detta indennità è fissata nelle seguenti misure:

- da

5

a 15

Km 13%;

- da

15

a 30

Km 15%;

- da

30

a 40

Km 16%;

- oltre

40

 

Km 17%.

Le maggiorazioni percentuali suddette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e corrisposte per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

Le distanze delle varie fasce di percorrenza dovranno essere misurate partendo dall'Ufficio di Collocamento presso il quale l'operaio è stato assunto, intendendo come tale il Palazzo Municipale del Comune di assunzione.

Per quanto non contemplato specificatamente dal presente articolo, valgono le norme dell'art. 22 del Contratto Nazionale. (Sommario)

Art. 8 - Indennità per lavori speciali disagiati

Agli operai addetti ai lavori di bitumatura ed asfaltatura, intendendo come tali quelli adibiti allo spandimento a spruzzo di materiali bituminosi o catramosi (spanditori, posatori ed asfaltisti) nonché gli addetti agli impianti di preparazione di conglomerati bituminosi, verrà corrisposta una indennità pari al 20% da calcolarsi sugli elementi della paga globale di fatto, escluso l' accantonamento della percentuale per ferie e gratifica natalizia e riposi annui alla Cassa Edile.

L'indennità in oggetto verrà corrisposta soltanto per le ore effettivamente prestate per le attività sopraddette.

La stessa maggiorazione verrà corrisposta anche per gli operai dipendenti da imprese che operano nel settore della costruzione, fuori dai centri abitati, di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate. (Sommario)

Art. 9 - Ferie

Le parti convengono che le quattro settimane di ferie previste dall'art. 16 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, saranno usufruite dagli aventi diritto, con le seguenti modalità:

- tre settimane consecutive nel periodo giugno-agosto;
- una settimana da concordarsi a livello di impresa con i lavoratori.

Il periodo di godimento delle tre settimane consecutive di ferie dovrà essere concordato preventivamente, fra l'impresa ed i lavoratori, entro il mese di aprile di ogni anno. (Sommario)

Art. 10 - Formazione professionale e lavoratori studenti

Il contributo a carico dei datori di lavoro, previsto dall'art. 93 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per le Scuole Professionali Edili, vene confermato nella percentuale complessiva dello 0,85%.

Detto contributo è da computare sulla retribuzione globale corrisposta ai dipendenti operai e da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, unitamente alle percentuali dovute alla stessa Cassa Edile, alla quale è stata affidata l'esazione del contributo stesso.

Per i lavoratori studenti iscritti ai Corsi Professionali o di studio strettamente collegati al settore edile, verranno concessi permessi retribuiti con un massimo di 104 ore nel corso dell'anno, per la preparazione specifica o la frequenza ai Corsi. (Sommario)

Art. 11 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

La misura percentuale per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie - gratifica natalizia e riposi annui è stabilita nella misura del 23,45% da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base + indennità territoriale di settore ed indennità integrativa + indennità di contingenza.

La suddetta percentuale complessiva del 23,45% risulta così composta:

- gratifica natalizia

10,00%;

- ferie

8,50%;

- riposi annui

4,95%.

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto, nelle seguenti misure:

Malattia

Accant. lordo

Accant. netto

Per le giornate di carenza INPS

23,45%

18%

Dal 4° giorno al 270° giorno

23,45%

18%

 

Infortunio

Accant. lordo

Accant. netto

Per il giorno di infortunio e per le giornate di carenza INAIL

23,45%

18%

Dal 4° giorno in poi fino a guarigione clinica

10,00%

7,50%

Le suddette percentuali devono computarsi sulla base dell'orario normale di lavoro di cui al precedente articolo 3 (40 ore settimanali) durante l'assenza dell'operaio.

Gli importi delle percentuali di cui ai commi precedenti, devono essere accantonati presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona con versamenti bimestrali posticipati, secondo le modalità stabilite dalla stessa Cassa Edile.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:

- del Ferragosto per le somme accantonate dal mese di ottobre al mese di marzo;
- del S. Natale per le somme accantonate dal mese di aprile al mese di settembre.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo solo nei casi previsti dallo Statuto e Regolamento della Cassa Edile. (Sommario)

Art. 12 - Cassa Edile

Il contributo assistenziale da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona viene confermato nella misura del 2,90% complessivo, di cui 2,45% a carico dei datori di lavoro e 0,45% a carico degli operai, da computarsi sull' imponibile soggetto ai contributi assicurativi e previdenziali.

Inoltre viene confermato il contributo straordinario, a totale carico dei datori di lavoro, nella misura complessiva dello 0,40%.

Esaminata la situazione finanziaria della Cassa Edile citata, con accordo fra le parti, verrà deciso circa l'eventuale revisione del contributo straordinario predetto.

La quota a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro ad ogni singolo periodo di paga.

Il versamento alla Cassa Edile del contributo assistenziale viene effettuato bimestralmente con le modalità stabilite dalla Cassa Edile medesima.

Le parti contraenti stabiliscono inoltre di affidare alla Cassa Edile l'incarico per la raccolta delle dichiarazioni scritte di adesione al C.C.N.L. 5 luglio 1995, al presente Contratto Integrativo Provinciale, nonché allo Statuto e Regolamento della Cassa Edile; dichiarazioni queste che debbono essere rilasciate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 punto b) del C.C.N.L. 5 luglio 1995, dai datori di lavoro e dagli stessi operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima. (Sommario)

Art. 13 - Quote di adesione contrattuale

Ai sensi dell'art. 37 lett. c), sesto comma, del C.C.N.L. 5 luglio 1995, le quote di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai, sono confermate nella percentuale complessiva dello 0,50%.

Detta percentuale è da computarsi sulla stessa base imponibile del contributo assistenziale e da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona.

La quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto, alla Cassa Edile suddetta.

Le quote di adesione contrattuale devono essere versate, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, in una con il contributo assistenziale ad essa dovuto, come previsto dall'art. 12 del presente Contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 lett. C), secondo comma, del C.C.N.L. 5 luglio 1995, in aggiunta alle quote di cui sopra è dovuta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura paritetica dello 0,15% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico dell'operaio.

Per la quota nazionale di adesione contrattuale si applicano gli stessi criteri e modalità sopra descritti per la quota di adesione contrattuale territoriale. (Sommario)

Art. 14 - Anzianità professionale edile - A.P.E.

Il contributo a carico dei datori di lavoro, di cui all'art. 30 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, a copertura degli oneri relativi alla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile - A.P.E. - è confermato nella misura complessiva del 7% e potrà essere modificato, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo provinciale realizzato tra le Associazioni firmatarie del presente Contratto.

Detto contributo e da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. citato per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico delle festività nazionali e infrasettimanali di cui al punto 3 dell'art. 18 del C.C.N.L. e deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti i compiti previsti dal regolamento di attuazione dell'art. 30 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Le condizioni e modalità di svolgimento del servizio sono affidate alla Cassa Edile, come previsto dall'allegato C) del C.C.N.L. citato. (Sommario)

Art. 15 - Cassa integrazione guadagni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 circa la sospensione e riduzione dell'orario di lavoro nonché della Legge 6.8.1975 n. 427 riguardante la Cassa Integrazione Guadagni per il settore edile, le imprese sono tenute, qualora ricorrano i presupposti delle norme di leggi vigenti in materia, a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali facendo ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Le imprese provvederanno ad anticipare al saldo del periodo di paga nel quale si è verificata la sospensione o riduzione di orario, la liquidazione delle somme spettanti ai lavoratori loro dipendenti a titolo di integrazione guadagni.

Tali anticipazioni verranno corrisposte, indipendentemente dal fatto che la sospensione sia parziale o totale, in una misura comunque non superiore al corrispettivo di ore 24 settimanali di salario integrato ed avranno il carattere di acconto sui salari qualora, per motivi non imputabili al datore di lavoro, la domanda di integrazione venisse respinta.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 6.8.1975 n. 427, qualora l'impresa non inoltri la domanda di intervento della Cassa Integrazione Guadagni o la presenti tardivamente, e se dalla inadempienza ad essa imputabile derivi la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento di Integrazione salariale, la Ditta medesima è tenuta a corrispondere direttamente il trattamento previsto.

Dichiarazione a verbale

In tutti i casi di eventi meteorologici (pioggia - neve - gelo - etc.) per i quali l'impresa è tenuta, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione delle Integrazioni salariali, l'operaio è obbligato a presentarsi sul luogo dl lavoro salvo che non sia stato espressamente esonerato dal proprio datore di lavoro o da un suo rappresentante. (Sommario)

Art. 16 - Diritti sindacali

Fermo restando quanto previsto dall'art. 102 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 circa il diritto degli operai alla partecipazione delle Assemblee retribuite indette dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori, oltre al diritto di 10 ore all'anno per i dipendenti da imprese superiori alle 15 unità e di 8 ore annue per i dipendenti da imprese dalle 5 alle 15 unità, anche per i dipendenti da aziende inferiori ai 5 è previsto il diritto di 4 ore annue di Assemblea retribuita.

Inoltre i permessi retribuiti per i membri dei Comitati Direttivi delle Federazioni dei Sindacati Provinciali, di cui al punto b) dell'art. 103 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, potranno essere cumulati annualmente nell' ambito delle 96 ore annue. (Sommario)

Art. 17 - Ambiente di lavoro

Quando, per comune previsione tra l'imprenditore e i rappresentanti sindacali aziendali, i lavori del cantiere abbiano durata superiore a mesi 5 (cinque) l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:

- spogliatoio riscaldato durante i mesi invernali;
- refettorio riscaldato durante i mesi invernali.

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni suindicate, debbono essere dotati di servizi igienico-sanitari con acqua corrente ed attrezzature atte a consentire ai lavoratori di conservare e riscaldare le vivande ed a lavarne i relativi recipienti.

Quando il cantiere abbia durata inferiore a mesi 5 (cinque), l'impresa deve comunque provvedere affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi nelle vicinanze dei cantieri. (Sommario)

Art. 18 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Le parti contrattuali, attribuendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri edili nonché al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, ribadiscono l' importanza del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, costituito nella Provincia di Cremona in attuazione del punto 2 dell'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del C.C.P.L. 11.11.1986 e dell'art. 88 punto A) del C.C.N.L. 5 luglio 1995, come strumento idoneo a promuovere lo studio e l'attuazione di tutte le misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore, nonché al controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In tale ottica il Comitato è impegnato a sviluppare tutte quelle iniziative di informazione che consentono la più diffusa conoscenza della normativa antinfortunistica, nonché ad intervenire con le modalità previste, nei luoghi di lavoro per facilitare il rispetto della normativa antinfortunistica ambientale.

Il contributo a carico dei datori di lavoro per il funzionamento del Comitato viene aumentato, con decorrenza 1° luglio 1998, dello 0,05% per cui la percentuale complessiva passa dallo 0,20% allo 0,25% da computare sulla retribuzione globale corrisposta ai dipendenti operai e da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, unitamente alle percentuali dovute alla stessa Cassa Edile, alla quale è stata affidata l'esazione del contributo stesso. (Sommario)

Art. 19 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di comparto produttivo (R.L.S.T.)

Per le imprese o unità produttive iscritte alla Cassa Edile di Cremona operanti nell'ambito provinciale, all' interno delle quali non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) si provvede mediante la designazione di 1 incaricato che svolgerà le proprie funzioni esclusivamente con riferimento a dette imprese.

In relazione all'evoluzione del settore ed all'andamento del fondo istituito dal successivo punto 4) Oneri e Finanziamenti, il numero del R.L.S.T. potrà essere verificato in accordo fra le partì firmatarie del presente accordo.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di comparto produttivo (di seguito denominato R.L.S.T.) verrà eletto o designato dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori sulla base dei requisiti di competenza, affidabilità e professionalità. La valutazione di idoneità sarà affidata all'Organismo paritetico provinciale (C.P.T.) in relazione ai risultati dell'attività di formazione di cui al successivo comma.

Il rappresentante R.L.S.T., al fine di accrescere le conoscenze in materia, dovrà obbligatoriamente partecipare ad un corso formativo della durata di 80 ore gestito dalla Scuola Edile ed attestato dal C.P.T.. Gli Organismi paritetici provinciali (Scuola e C.P.T. stabiliranno le modalità organizzative di tale corso.

Il R.L.S.T. dovrà svolgere esclusivamente attività inerente la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e garantire la non interferenza con l'attività sindacale o con iniziative incompatibili con il proprio ruolo. Il C.P.T. avrà il compito di verificare e controllare il rispetto di tali impegni.

Le parti sociali territoriali, di concerto con i responsabili gestionali degli Organismi paritetici locali, garantiranno la disponibilità, presso uno degli stessi Organismi, di locali idonei, di attrezzature e documentazione per consentire il regolare svolgimento dell'attività del rappresentante territoriale di comparto produttivo.

1) - Modalità di designazione

Le Organizzazioni sindacali, prima della designazione formale del R.L.S.T., consulteranno i lavoratori occupati nelle imprese di detto comparto attive nello stesso, che risulteranno sprovviste di un rappresentante interno.

La designazione sarà formalizzata con lettera a firma congiunta dei Segretari territoriali delle OO.SS. di categoria, (debitamente controfirmata per accettazione da parte dell'interessato), indirizzata alle imprese interessate, alle Associazioni dei datori di lavoro competenti per territorio ed al C.P.T..

Il R.L.S.T. resta in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca disposta dalle OO.SS. territoriali di categoria, su sollecitazione dei lavoratori interessati.

2) - Gestione operativa

Il R.L.S.T. opererà sulla base degli orientamenti stabiliti dalle OO.SS. territoriali di settore e informerà sistematicamente, secondo quanto previsto dal regolamento, il C.P.T. della sua attività mediante:

- relazioni sulle visite effettuate, anche con l'ausilio di apposite schede;

- resoconti sulle situazioni di rispetto generale delle norme e sulle difficoltà incontrate;

- illustrazione delle azioni sviluppate in autonomia e/o in accordo con i tecnici degli Organismi paritetici territoriali;

- elenco dei suggerimenti forniti ai responsabili di impresa o unità produttiva in base a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94.

3) - Rapporto di lavoro, compensi del R.L.S.T. e regolamento operativo

Le parti convengono di domandare ad un gruppo di lavoro il necessario approfondimento tecnico normativo, da concludersi entro il 31 dicembre 1998, al fine di determinare il corretto inquadramento giuridico del R.L.S.T. ed il suo compenso, anche con riferimento ad eventuali pareri emessi dal competente Ministero del Lavoro.

4) - Oneri e finanziamenti

Si prevede la costituzione di un fondo specifico presso la locale Cassa Edile finalizzato alla copertura dei costi per l'attività del R..L.S.T. e per quelli di azienda.

Il fondo sarà alimentato mediante l' istituzione di un contributo dello 0,15% a carico di tutte le imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Cremona con decorrenza 1° luglio 1998 da calcolarsi sullo stesso imponibile contributivo della stessa Cassa Edile.

Il fondo di cui sopra servirà quindi per:

- retribuire l'attività del R.L.S.T.;

- pagare le spese collegate all'attività del R.L.S.T. (materiale informativo, trasporto, rimborsi, copertura assicurativa aggiuntiva, ecc.);

- rimborsare le imprese, nelle quali sia stato eletto o designato il Rappresentante lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), degli oneri derivanti dalle ore utilizzate dallo stesso, nell'ambito dei singoli dettati contrattuali, per l'espletamento dell'attività, purché le imprese stesse risultino in regola con i versamenti e gli accantonamenti presso la Cassa Edile e con tutto quanto sia dovuto a norma di legge e dl contratto per retribuzioni, contributi previdenziali, ecc.

La gestione amministrativa del fondo è affidata alla Cassa Edile che avrà anche il compito di verificare la correttezza contabile delle risorse impiegate.

Il contributo a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile di cui al comma precedente rimarrà fisso per tutta la durata del presente accordo. (Sommario)

Art. 20 - Validità, decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo Provinciale è valido per tutto il territorio della Provincia di Cremona a decorrere dal 1° luglio 1998, salvo le diverse decorrenze previste dagli articoli precedenti, ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001. (Sommario)

Allegato A

Verbale di accordo

Il 26 marzo 1998, in Cremona,

tra:

- il Collegio Imprese Edili ed Affini della provincia di Cremona;

e

- le Organizzazioni Sindacali Provinciali della provincia di Cremona;

- la Federazione Provinciale Edili ed Affini - FENEAL-UIL - Sindacato Provinciale Edili ed Affini;

- la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA-CISL;

- la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini FILLEA-CGIL;

si conviene quanto segue:

la trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di lavoro del settore edilizio, relativamente agli elementi economici di seguito evidenziati, avrà i seguenti contenuti:

a) Elemento Economico Territoriale

A decorrere dal 1° marzo 1998 viene riconosciuta una "anticipazione" dell'E.E.T. pari a lire 50.000 (cinquantamila) sul terzo livello delle qualifiche previste dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 che, riparametrate ai livelli contrattuali, risultano negli importi di seguito indicati:

Qualifiche

Importi

Operaio IV livello

311,25

Operaio Specializzato

289,02

Operaio Qualificato

260,12

Operaio Comune

222,32

 

Impiegati

Importi

VII livello

76.924

VI livello

69.232

V livello

57.693

IV livello

53.847

III livello

50.000

II livello

45.000

I livello

38.462

La suddetta anticipazione verrà verificata sui parametri provinciali concordati: consumi energetici - numero lavoratori - numero imprese - sicurezza.

b) Indennità sostitutiva di mensa

Per gli operai l' indennità sostitutiva di mensa passa da lire 4.000 giornaliere a lire 5.000 dal 1° marzo 1998; lire 6.000 dal 1° luglio 1999; lire 6.700 dal 1° luglio 2000.

Per gli impiegati gli importi della stessa indennità passano da lire 3.000 a lire 4.000 dal 1° marzo 1998; lire 5.000 dal 1° luglio 1999; lire 5.700 dal 1° luglio 2000.

Prospetto della paga oraria in vigore dal 1° marzo 1998

Qualifiche

Minimi di paga base oraria dall' 1.7.1997

Indennità territoriale ed integrativa dall' 1.1.1990

E.E.T. di settore dall' 1.3.1998

Indennità di contingenza dall' 1.11.1991

Totale (col. 1 + 2 + 3 + 4)

1

2

3

4

5

Operaio IV livello (Lavori speciali)

6.282,00

1.359,42

311,25

5.834,01

13.786,68

Operaio III livello (Specializzato)

5.833,29

1.266,23

289,02

5.810,56

13.199,10

Operaio II livello (Qualificato)

5.249,96

1.147,58

260,12

5.780,06

12.437,72

Operaio I livello (Comune)

4.487,14

1.000,33

222,32

5.740,19

11.449,98

 

Elemento distinto Retribuzione dall' 1.1.1993

Totale
(col. 5 + 6)

Indennità 23,45% su colonna 7

Totale complessivo orario (colonne 7 + 8)

Quote oraria 18% su colonna 7

6

7

8

9

10

115,61

13.902,29

3.260,09

17.162,38

2.502,41

115,61

13.314,71

3.122,30

16.437,01

2.396,65

115,61

12.553,33

2.943,76

15.497,09

2.259,60

115,61

11.565,59

2.712,13

14.277,72

2.081,81

Indennità sostitutiva di mensa:

La quota giornaliera dell' indennità sostitutiva di mensa, con decorrenza 1° marzo 1998, passa da lire 4.000 a lire 5.000 giornaliere.

Detta indennità viene corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorative.

Stipendi minimi mensili in vigore dal 1° marzo 1998

Qualifiche

Stipendio minimo mensile dall' 1.7.1997

Indennità di contingenza dall' 1.11.1991

Premio di produzione dall' 1.1.1990

1ª Cat. Super e Quadri

1.552.552

1.033.628

329.000

1ª Categoria

1.397.297

1.025.513

291.500

2ª Categoria

1.164.414

1.013.339

240.500

Assistente Tecnico

1.086.786

1.009.284

212.500

3ª Categoria

1.009.159

1.005.227

193.500

4ª Categoria

908.243

999.950

173.500

4ª Categoria 1° impiego

776.276

993.053

147.000

 

Elemento distinto retribuzione dall' 1.1.1993

E.E.T. di settore dall' 1.3.1998

Totale

20.000

76.924

3.012.104

20.000

69.232

2.803.542

20.000

57.693

2.495.946

20.000

53.847

2.382.417

20.000

50.000

2.277.886

20.000

45.000

2.146.693

20.000

38.462

1.974.791

Indennità sostitutiva di mensa:

La quota giornaliera dell' indennità sostitutiva di mensa, con decorrenza 1° marzo 1998, passa da lire 3.000 a lire 4.000 giornaliere.

L' indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenza almeno di 4 ore. (Sommario)