Edili (cooperative)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle cooperative edili ed affini di Cremona
Data stipula: In Cremona, 31 gennaio 2003

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

In Cremona, 31 gennaio 2003

 

§               L’Associazione Lombarda Cooperative di Produzione e Lavoro Legacoop con sede in Milano, rappresentata dal Responsabile Settore Lavoro Signor Gianvittorio De Ruvo e il Signor Cesare Mainardi

§               La Confederazione delle Cooperative, rappresentata dal Signor Antonio Piva

E

La F.L.C. Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni rappresentate da:

§               FENEAL UIL rappresentata dal segretario provinciale Signor Vito Panzarella

§            FILCA CISL rappresentata dal segretario provinciale Signor Gianluigi Brignoli

§               FILLEA CGIL rappresentata dal segretario provinciale Signor Pier Luigi Romagnoli

VISTI

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle cooperative di Produzione e Lavoro dell’Edilizia e attività affini art. 6 “secondo livello di contrattazione collettiva” e l’Accordo Nazionale 4 febbraio 2002, sottoscritti dalle competenti associazioni nazionali di categoria

 

RICHIAMATA

La premessa al citato CCNL 9 febbraio 2000 e Accordo Nazionale 4 febbraio 2002 che si intende qui integralmente riportato

 

SI E’ CONVENUTO QUANTO SEGUE:

per la stipula del Contratto Provinciale di Lavoro Integrativo da valere per tutto il territorio della Provincia di Cremona, per tutte le imprese cooperative svolgenti attività elencate nel citato CCNL  e per gli operai, impiegati e quadri da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati

 

PREMESSA

Le parti ritengono fondamentale affermare il ruolo che gli enti paritetici svolgono per il settore: Cassa Edile, Ente di Formazione Professionale per la Sicurezza, Comitato Tecnico Paritetico Territoriale per la sicurezza al fine di:

-               realizzare un corretta concorrenza tra le imprese

-               valorizzare i diritti dei lavoratori

-               dare certezze operative alle imprese

-               contrastare l’esteso fenomeno del lavoro irregolare presente nel settore

 

RITENGONO

utile per il settore una non proliferazione degli enti paritetici ed una loro unicità territoriale.

Quanto sopra si realizza attraverso un pieno riconoscimento contrattuale di tutti i soggetti, esaltando nell’ambito della citata unicità degli enti la piena e legittima partecipazione di tutte le parti contraenti, così come previsto dall’accordo di reciprocità siglato il 20 gennaio 2000, ad un unico sistema di Enti Bilaterali di settore e ad una legittimazione di rappresentanza delle Associazioni Cooperative all’interno della CNCE e degli altri Enti Bilaterali nazionali

 

AL FINE DI REALIZZARE QUANTO SOPRA

Le parti avvieranno un confronto con gli altri soggetti imprenditoriali firmatari dei contratti integrativi provinciali e nazionali atto a realizzare un pieno riconoscimento contrattuale.


 

CASSA EDILE

 

LE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE

PRESO ATTO

degli accordi sottoscritti in data 18 dicembre 2002 fra il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Cremona – ANCE Cremona e le OO.SS. Provinciali delle Costruzioni Feneal – Ficla – Fillea,  relativamente a:

 

CASSA EDILE

MODELLI DI DENUNCIA E VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE

FORMAZIONE PROFESSIONALE

MERCATO DEL LAVORO

CTP

ASSISTENZE

INDUMENTI DI LAVORO

FONDO FALLIMENTO

APE ORDINARIA

 

VALUTATO

positivamente quanto sopra

 

RIBADISCONO

come da premessa la necessità di aderire ad un tavolo unico per tutti i soggetti firmatari dei Contratti Collettivi Provinciali di Cremona.


 

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA

(OPERAI – IMPIEGATI)

 

Qualora l’impresa non sia in grado di garantire il servizio mensa, dovrà corrispondere ai lavoratori una indennità giornaliera sostitutiva del pasto, nelle seguenti misure:

dal 1° gennaio 2003 €  4,39

dal 1° gennaio 2004 €  4,65

dal 1° gennaio 2005 €  5,29

 

Essa viene riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, con un minimo di 4 ore lavorative e computata ai fini del calcolo TFR e della indennità di preavviso esclusi tutti gli altri istituti percentuali e maggiorazioni contrattuali, in quanto se ne è già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità.


 

INDENNITA’ DI TRASFERTA

(OPERAI)

Con riferimento all’art. 61 del CCNL 9 febbraio 2000, all’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto situato oltre i 10 chilometri, misurati partendo dalla sede dell’impresa, ha diritto a percepire un’indennità giornaliera, oltre al rimborso delle spese di viaggio (come da tabella ACI) a partire dal 1° chilometro qualora l’impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Detta indennità con decorrenza 1° gennaio 2003 è fissata con le modalità e nelle misure qui sotto riportate.

  INDENNITA’ DI TRASFERTA GIORNALIERA

 

 


 

                                                           CON PAGAMENTO          CON PAGAMENTO DELLA

                 FASCIA                                   DEL PASTO               INDENNITA’  SOSTITUTIVA                         

                                                                                                                  DI MENSA

 

     DA   11  A   15   KM                                  3%                                            13%

     DA   16  A   32   KM                                  5%                                            15%

     DA   33  A   50   KM                                  6%                                            16%

     DA   51  A   70   KM                                  10%                                           20%

     DA   71  A   85   KM                                  16%                                           26%

     OLTRE GLI 85   KM                                 18%                                           28%

 

 

Conducenti

Per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto operai presso i cantieri, l’impresa riconosce una indennità di trasferta nelle misure sotto riportate:

 

  INDENNITA’ DI TRASFERTA GIORNALIERA

 

 


 

                                                           CON PAGAMENTO          CON PAGAMENTO DELLA

                 FASCIA                                   DEL PASTO               INDENNITA’  SOSTITUTIVA                         

                                                                                                                  DI MENSA

 

     DA   11  A   15   KM                                  5%                                            15%

     DA   16  A   32   KM                                  8%                                            19%

     DA   33  A   50   KM                                  9%                                            20%

     DA   51  A   70   KM                                  15%                                           26%

     DA   71  A   85   KM                                  23%                                           34%

     OLTRE GLI 85   KM                                 26%                                           36%

 

 

Le percentuali suddette vanno calcolate sulla paga base globale di fatto, escluso l’accantonamento Cassa Edile ( riferimento: paga base 3° livello ) per ogni ora di lavoro ordinario prestato.

L’operaio che percepisce la diaria ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita di inizio lavoro.

La diaria non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio, o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o dimora abituale che comporti per lo stesso un effettivo vantaggio.

L’effettivo vantaggio deve intendersi attuato quando l’operaio venga chiamato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, che risulti situato nel raggio di 10 Km. dal comune di residenza o di effettiva dimora dell’operaio.


 

ATTREZZI DA LAVORO

 

Con decorrenza 1° gennaio 2003 l’azienda è tenuta a fornire agli operai gli attrezzi di lavoro.

Gli attrezzi stessi saranno sostituiti ad usura.


 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

Premesso che il 6 maggio 1998 è stato stipulato l’Accordo Interconfederale relativo ai dipendenti per l’istituzione del Fondo Pensione dei lavoratori, soci e dipendenti delle cooperative di lavoro “Cooperlavoro”; che il fondo “Cooperlavoro” operante dal novembre 2000 è disciplinato nell’art. 9 del CCNL 9 febbraio 2000, le parti si impegnano a darne piena attuazione e legittimità nell’integrativo provinciale di Cremona e provincia.


 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

(E.E.T.)

 

In conformità all’accordo nazionale 4 febbraio 2002, l’E.E.T. viene stabilito in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993, dall’art. 6 del CCNL 9 febbraio 2000 e dall’art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge n. 135 del 23 maggio 1997.

 

Nella determinazione dell’E.E.T., la cui incidenza sui vari istituti è quella stabilita negli articoli 52 e 81 del CCNL 9 febbraio 2000, le parti sottoscritte tengono conto dell’andamento del settore e dei suoi risultati per il territorio di Cremona e provincia sulla base dei seguenti indicatori:

 

-         n.ro dipendenti iscritti alla Cassa Edile

-         n.ro imprese iscritte alla Cassa Edile

-         n.ro ore medie pro-capite

-         n.ro ore cassa integrazione guadagni ordinaria per manca di lavoro

 

L’E.E.T. ha valore annuale, con caratteristiche di variabilità sulla base dei risultati prodotti dagli indicatori di cui sopra.

 

Esso sarà erogato secondo quanto concordato tra le parti.

 

Nell’arco di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale le parti potranno di comune accordo utilizzare tutti o in parte gli indicatori previsti o di sostituirli a seconda dell’importanza che questi possono assumere per la verifica complessiva dell’andamento del settore.

 

Il valore annuale dell’E.E.T. per l’anno 2003, così come previsto dagli artt. 6 – 52 e 81 del CCNL 9 febbraio 2000 sarà quantificato entro il gennaio 2004 sulla base delle variazioni percentuali delle tabelle degli indicatori di cui all’allegato A per il periodo 1° ottobre 2002 – 30 settembre 2003.

 

In attesa di detta verifica relativamente all’anno 2003, a tutti i lavoratori verranno erogati in via presuntiva sulla base dei dati parziali e delle linee tendenziali quale anticipo dell’E.E.T. i seguenti importi:

 

                    DAL 01.01.2003

     DAL 01.12.2003

LIVELLO

IMPORTO ORARIO

IMPORTO MENSILE

 

IMPORTO ORARIO

IMPORTO MENSILE

8

--

141,17

 

--

179,67

7

--

118,58

 

--

150,92

6

0,59

101,64

 

0,75

129,36

5

0,50

86,40

 

0,64

109,96

4

0,45

77,08

 

0,57

98,10

3

0,41

71,71

 

0,53

91,27

2

0,37

64,37

 

0,47

81,93

1

0,33

56,47

 

0,42

71,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli anni di validità del presente Contratto Integrativo Provinciale le parti concordano che l’E.E.T. da erogare non potrà superare il limite del 14% dei minimi di paga base e stipendio in vigore al 1° gennaio 2003, secondo le scadenze concordate.

Le parti si danno atto che la presente regolamentazione dell’E.E.T. è stata definita sulla base dell’art. 2 D.L. 25.03.1997, n. 67 covertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento degli indicatori di cui alla presente intesa consente di appurare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 6 del C.C.N.L. vigente.


 

 DECORRENZA E DURATA

 

Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2003 e scadrà il 31 dicembre 2005.

 

Nota a verbale: in relazione a quanto concordato con il presente CCNL Provinciale, le parti concordano che sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore se non espressamente ivi normate.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

ALCoPL Legacoop                                                                        FENEAL UIL

 

 

 

Confcooperative                                                                             FILCA CISL

 

 

 

                                                                                                          FILLEA CGIL

 


 

ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE STRAORDIANRIA

(APES)

 

Le parti dispongono che il contributo a carico delle cooperative a copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’APES venga ridotto per il 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003 allo 0,50%.

 

In ragione  di quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale  in materia di APES, le parti confermano con il presente accordo integrativo la cessazione con decorrenza 1° gennaio 2004 della contribuzione a carico delle imprese cooperative a copertura della disciplina dell’anzianità professionale edile.

 


 

NORME DI SALVAGUARDIA

 

Le parti, con la stipula del presente Accordo Provinciale Integrativo, hanno provveduto a disciplinare quanto previsto dall’art. 6 del vigente CCNL 9 febbraio 2000 e che, per la loro competenza sono impegnate a far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli il vigente CCNL e l’Accordo Provinciale siglato il 31.01.2002 per tutto il periodo della loro vigenza.