Edili (cooperative)
Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle
cooperative edili ed affini di Cremona
Data stipula: 31 luglio
1998
Inizio validità: 1 luglio 1998 - Scadenza
normativa: 31 dicembre 2001 |
-
Indennità Territoriale di Settore (Operai)
- Premio di Produzione
(Impiegati)
- Indennità Sostitutiva di Mensa
(Operai-Impiegati)
- Indennità di trasferta e vitto
(Operai)
- Elemento Economico Territoriale
(E.E.T.)
- Commissione
Paritetica
- Norma
transitoria
- Decorrenza e
durata
- Note a verbale
- Allegato
A)
In Cremona, il 31 luglio 1998
tra
- l'Associazione Lombarda Cooperative di Produzione e Lavoro con sede in Milano
- la Confederazione delle Cooperative
e
- la F.L.C. Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni rappresentata da:
- Fillea CGIL;
- FILCA CISL;
- Feneal UIL
viene stipulato
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative di Produzione e Lavoro dell'edilizia e attività affini 6 luglio 1995 valevole per tutto il territorio della provincia di Cremona, per tutte le cooperative di produzione e lavoro che svolgono lavorazioni edili cd affini e per tutti i lavoratori delle stesse.
Tali lavorazioni possono essere eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.
Premessa
Le parti considerano fondamentale il ruolo che gli enti paritetici svolgono per il settore: Cassa Edile, Ente di formazione professionale, Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza, al fine di:
- realizzare una corretta concorrenza tra le imprese
- realizzare i diritti dei lavoratori
- dare certezze operative alle imprese
- contrastare l'esteso fenomeno del lavoro irregolare presente nel settore
ritengono
necessario per il settore la non proliferazione degli enti paritetici ed una loro unicità territoriale.
Quanto sopra si realizza attraverso il completo riconoscimento contrattuale di tutti i soggetti, esaltando nell'ambito della citata unicità degli enti la piena e legittima partecipazione di tutte le parti contraenti, così come previsto dall'accordo di reciprocità definito a livello nazionale il 24.2.1998 tra le Centrali Cooperative e le OO.SS. delle Costruzioni.
Articolo 1 - Indennità territoriale di settore (Operai)
Con decorrenza dal 1° luglio 1998 per tutti i comuni della provincia di Cremona, l'indennità territoriale di settore resta fissata negli importi in atto al 30 giugno 1998. (Sommario)
- 5° livello |
1426,77 |
- 4° livello |
1355,72 |
- 3° livello |
1262,30 |
- 2° livello |
1142,81 |
- 1° livello |
1012,97 |
Articolo 2 - Premio di produzione (Impiegati)
A decorrenza 1° luglio 1998 per tutti i comuni della provincia di Cremona, il premio da corrispondere agli impiegati resta fissato negli importi in atto al 30 giugno 1998. (Sommario)
- 8° categoria |
371.146 |
- 7° categoria |
341.350 |
- 6° categoria |
295.076 |
- 5° categoria |
245.967 |
- 4° categoria |
211.676 |
- 3° categoria |
192.100 |
- 2° categoria |
172.417 |
- 1° categoria |
152.738 |
Articolo 3 - Indennità sostitutiva di mensa (Operai-Impiegati)
L'indennità sostitutiva di mensa da corrispondere a tutti i lavoratori è la seguente:
- Lit. 4.500 dal 1° luglio 1998
- Lit. 5.500 dal 1° luglio 1999
- Lit. 6.500 dal 1° luglio 2000 (Sommario)
Articolo 4 - Indennità di trasferta e vitto (Operai)
L'operaio in servizio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto al pagamento del vitto ed a percepire una indennità giornaliera dal 1° luglio 1998 fissata nelle seguenti misure:
da km. |
a km. |
Vitto |
Trasferta |
Ind. Mensa |
0 |
10 |
--- |
--- |
4.500 |
11 |
15 |
si |
3.500 |
- |
16 |
20 |
si |
4.700 |
- |
21 |
25 |
si |
5.000 |
- |
26 |
32 |
si |
5.300 |
- |
33 |
40 |
si |
5.500 |
- |
41 |
50 |
si |
5.700 |
- |
51 |
60 |
si |
8.500 |
- |
61 |
70 |
si |
11.500 |
- |
71 |
80 |
si |
14.500 |
- |
81 |
90 |
si |
19.500 |
- |
91 |
99 |
si |
25.500 |
- |
Per trasferte oltre i 100 km. rimborso spese vitto retribuzione tempo di percorrenza.
Le indennità di cui al presente articolo saranno corrisposte agli interessati per le giornate di effettiva presenza al lavoro, con un minimo di quattro ore lavorative.
Ai lavoratori che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per recarsi in trasferta, oltre alla indennità suddetta saranno rimborsate le spese di trasferta sulla base di Lit. 400 per chilometro sia per l'andata che per il ritorno.
Qualora l'impresa provveda al pagamento del pasto, al lavoratore in trasferta oltre gli 11 km verrà assorbita l'indennità sostitutiva di mensa. (Sommario)
Articolo 5 - Elemento Economico Territoriale
- In conformità alla Legge n. 135 del 23 maggio 1997 art. 2; tenuto conto degli accordi nazionali e C.C.N.L. sottoscritti tra le Centrali Cooperative e le OO.SS. dei lavoratori delle Costruzioni; vista la lettera del Ministero del Lavoro 08.10.1997 e le circolari INPS n. 213 del 6.11.1996 e n. 114 del 1998;
- ritenuto in relazione a quanto sopra che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata all'andamento del settore nel territorio ed ai suoi risultati ed alla conseguente produttività conseguita,
si conviene
- di istituire l'elemento economico territoriale (E.E.T.) così come previsto dall'accordo nazionale C.C.N.L. edili Armonizzazione economico normativa del 24 febbraio 1998 all. 2 "secondo livello di contrattazione collettiva".
- L'E.E.T. potrà essere riconosciuto annualmente in funzione dell'andamento complessivo del settore della provincia di Cremona nell'anno precedente, assumendo per il corrente anno 1998 la base di raffronto il 1996 (dati completi più recenti a disposizione).
Una apposita Commissione paritetica costituita tra le parti firmatarie dell'accordo verificherà annualmente la situazione del settore, avendo come riferimento i seguenti parametri e percentuali.
- ore medie pro-capite denunciate in Cassa Edile |
30% |
- numero lavoratori iscritti in Cassa Edile |
30% |
- numero imprese iscritte in Cassa Edile |
30% |
- numero ore denunciate per infortuni |
10% |
La prima verifica dell'esecuzione ditali indicatori avviene in contemporanea alla firma del presente accordo, determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori sopra individuati e riportati negli allegati a) e b) al presente accordo che formano parte integrante dello stesso. Nella verifica sono stati confrontati gli indicatori del periodo 1.10.95 - 30.9.96.
In considerazione della verifica dell'andamento del settore e dei parametri valutati secondo le indicazioni negli allegati di cui sopra, relativamente all'anno 1998 con decorrenza 1° luglio 1998, l'E.E.T. viene determinato nella seguente misura e riconosciuto.
Livello |
Importo orari |
Importi mensili |
8° |
|
137.725 |
7° |
|
115.689 |
6° |
|
99.161 |
5° |
|
84.288 |
4° |
434,67 |
75.198 |
3° |
404,41 |
69.964 |
2° |
363,02 |
62.803 |
1° |
320,06 |
55.370 |
1° |
318,44 |
55.090 |
Le successive verifiche dell'andamento congiunturale del settore edile verranno effettuate nel mese di dicembre.
Nell'incontro le parti verificheranno l'andamento del settore ed i risultati conseguiti, raffrontando i dati del periodo 1.10 - 30.9 immediatamente precedenti al mese di dicembre, rispetto a quelli del periodo 1.10.95 - 30.9.96, che viene assunto quale periodo di riferimento per la determinazione annuale dell'E.E.T.
L'Entità dell'E.E.T. sarà determinata annualmente in relazione all'escursione dei parametri economici, tenendo conto di quanto eventualmente già erogato in relazione agli andamenti positivi registrati e nella concorrenza massima del suo importo come precedentemente stabilito. Qualora, in occasione della verifica annuale si dovessero registrare variazioni di segno negativo, la quota dell'E.E.T. in precedenza stabilita verrà ridotta utilizzando i medesimi criteri con i quali è stata determinata.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione sull'E.E.T. è stata definita sulla base dell'art. 2 Legge 23.5.1997 e sulle disposizioni contrattuali contenute sul vigente C.C.N.L. integrativo. Nel caso in cui si venisse a modificare in tutto o in parte la disciplina sopra richiamata, le parti stesse si incontreranno per esaminare il nuovo quadro di riferimento ed eventualmente aggiornate la presente regolamentazione. (Sommario)
Articolo 6 - Commissione paritetica
Con riferimento all'E.E.T., il giorno 31 luglio 1998, a seguito della stipula dell'accordo stesso, viene insediata la commissione composta dai Sigg.ri: (Sommario)
- De Ruvo Gianvittorio |
- Romagnoli Pier Luigi |
- Bedogni Fausto |
- Murri Osvaldo |
- Mainardi Cesare |
- Succi Paolo |
Articolo 7 - Norma transitoria
Tenuto conto della diversa previsione contenuta nei contratti nazionali di settore circa la definizione dell'E.E.T. e al solo fine di garantire la omogeneità di trattamento dei lavoratori nell'ambito territoriale, le Associazioni Cooperative firmatarie del presente Accordo Integrativo Provinciale, pur riaffermando i valori del principio contenuto nell'art. 6 della lettera D) del C.C.N.L. luglio 1995, impegnano le proprie imprese associate a computare detto E.E.T. come elemento utile agli effetti della determinazione dei diversi istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il TFR, fino alla data del 30 giugno 1999, data di scadenza del sopra-citato C.C.N.L.. (Sommario)
Articolo 8 - Decorrenza e durata
Il presente accordo che annulla e sostituisce ogni precedente per quanto qui espressamente trattato, entra in vigore il 1° luglio 1998 e scadrà il 31 dicembre 2001; fatta salva la diversa decorrenza dell'E.E.T.. (Sommario)
Articolo 9 - Note a verbale
In relazione a quanto concordato con il presente C.C.N.L. Integrativo Provinciale, le parti danno atto che sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore se ed in quanto già aziendalmente vigenti. (Sommario)
Allegato A) - Integrativo Territoriale Cooperative 1998 Cremona
|
Quota oraria | ||||
173 | |||||
Parametri |
Indici |
Importo mese |
Importo orario | ||
Operai transitati |
oltre |
2700 |
23.088,12 |
133,46 | |
da |
2001 |
2700 |
20.989,20 |
121,32 | |
meno |
2001 |
18.890,28 |
109,19 | ||
Imprese iscritte |
oltre |
800 |
23.088,12 |
133,46 | |
da |
601 |
800 |
20.989,20 |
121,32 | |
meno |
601 |
18.890,28 |
109,19 | ||
Ore medie procapite |
oltre |
1380 |
23.088,12 |
133,46 | |
da |
1101 |
1380 |
20.989,20 |
121,32 | |
meno |
1100 |
18.890,28 |
109,19 | ||
Infortuni N. giorni |
oltre |
6500 |
7.696,04 |
44,49 | |
da |
5001 |
6500 |
6.996,40 |
40,44 | |
meno |
5000 |
6.296,76 |
36,40 | ||
Totale |
oltre |
76.960,40 |
448,86 | ||
da |
69.964,00 |
404,41 | |||
meno |
62.967,60 |
363,97 |
Avvertenza:
La tabella determina l'E.E.T. con riferimento al 3° livello riparametrato (Sommario)