ACCORDO DI MASSIMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

Bolzano, addì 22 novembre 2002

tra

il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano / Kollegium der Bauunternehmer der Autonomen Provinz Bozen, rappresentato dal Presidente Rag. Oswald Zimmerhofer, dal Vice Presidente Dr. Ing. Vittorio Repetto, dal Sig. Caser Roberto, dal Sig. Niederkofler Georg dal Sig. Marx Albrecht, dal Sig. Reichegger Anton, assistiti dal Segretario Dr. Josef Negri e dalla Dott.ssa Pagano Mariaclara

e

la FLC/LFB - FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI/ LANDES-FÖDERATION DER BAUARBEITER, costituita da:

·        FeNEAL-UIL/SGK rappresentata dai signori Maurizio D'Aurelio, Sigolotto Oskar e Michele Pavan;

·        FILCA-CISL/SGB rappresentata dal Segretario Generale Federspieler Heinrich, dai Segretari  Dott. Michele Buonerba, Georg Plaickner e Wilma Huber;

·        FILLEA-CGIL rappresentata dai signori Giuseppe Terranova e Stefan Schwarze;

 

l'UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI – Sezione Edili USAS / AUTONOMER SUDTIROLER GEWERKSCHAFTBUND - ASGB BAU, rappresentata dal signor Werner Blaas;

ð     visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro peri dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato in data 29 gennaio 2000 ed il successivo accordo nazionale stipulato in data 29 gennaio 2002

ð     in relazione a quanto previsto dagli artt. 39 e 47 del CCNL sopra citato e del successivo accordo nazionale

si stipula

il seguente accordo di massima per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale 18/12/1997 per i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nella Provincia di Bolzano, prorogato in data 18/12/2001 fino al 31/12/2002.

Premessa

Quanto di seguito indicato costituisce la modifica del Contratto Integrativo Provinciale di cui sopra, fermi restando gli aspetti economico/normativi non espressamente citati, che pertanto rimangono invariati. La collazione avverrà in un momento successivo. I riferimenti al CCNL 5 luglio 1995 verranno ricollegati alla disciplina del nuovo CCNL 29 gennaio 2000.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Art. 1 - Orario di lavoro

Il numero di ore di flessibilità cumulabile nel periodo maggio – agosto, che le parti potranno stabilire è elevato da 40 a 80 ore da usufruire entro la fine del mese di novembre di ciascun anno. Tale limite è da intendersi come valore massimo cumulabile in ciascun momento del periodo consentito da ogni singolo lavoratore.

Art. 2 – Ferie

Il godimento delle ferie avverrà come segue:

a)      due settimane, di norma nel periodo estivo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, da concordarsi aziendalmente entro il mese di aprile, e da usufruirsi collettivamente, individualmente o per cantiere;

b)       una settimana nel periodo natalizio.

Art. 4 – Elemento Economico Territoriale

Gli importi orari dell’elemento economico territoriale dal 01/01/2003, corrispondenti all’11% dei minimi di paga base oraria in vigore al 01/01/2003, sono i seguenti (valori in Euro):

Operaio IV livello                   0,44

Operaio specializzato           0,41

Operaio qualificato                0,37

Operaio comune                  0,32

Custodi, guardiani, fattorini    0,29

Custodi con alloggio             0,25

Gli importi orari dell’elemento economico territoriale dal 01/01/2004, corrispondenti al 14% dei minimi di paga base oraria in vigore al 01/01/2003, sono i seguenti (valori in Euro):

Operaio IV livello                   0,56

Operaio specializzato           0,52

Operaio qualificato                0,47

Operaio comune                  0,40

Custodi, guardiani, fattorini    0,36

Custodi con alloggio             0,32

L’erogazione e l’entità di tale emolumento sono collegati all’andamento del settore edile e dei suoi risultati nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di produttività e di livelli occupazionali nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Bolzano, numero delle ore lavorate e delle ore di assenza denunciate alla Cassa Edile di Bolzano, investimenti pubblici in provincia di Bolzano in infrastrutture e nell'edilizia in genere, volume dei fabbricati residenziali e non residenziali ultimati in provincia di Bolzano.

Per gli anni successivi (2004 - 2005 - 2006) l'entità dell'elemento economico territoriale potrà essere confermata nella stessa misura di cui al primo comma del presente articolo previa verifica dell'andamento del settore ed approfondita analisi dei risultati raggiunti, che verrà effettuata dalle parti stipulanti il presente accordo entro il mese di dicembre dell'anno precedente quello di erogazione.

In base alle modalità di determinazione ed erogazione tale elemento retributivo ha le caratteristiche proprie da consentire l'applicazione del regime di parziale decontribuzione prevista dal protocollo 23/7/1993 e dalla legge 23/5/1997 n. 135.

Art. 5 – Indennità di presenza

Per l’intera durata in vigore del presente Contratto Integrativo Provinciale l’indennità di presenza viene portata ai seguenti livelli (valori in Euro)

Operaio IV livello                   3,20

Operaio specializzato           2,60

Operaio qualificato                2,00

Operaio comune                  1,15

Art. 6 – Contributi spese di trasporto

L’indennità da erogare all’autista incaricato del trasporto dei lavoratori dall’abitazione o dimora degli stessi al cantiere, sempreché effettui un percorso giornaliero di almeno 10 Km, viene portata a 0,09 Euro per ogni chilometro percorso.

Art. 7 – Trasferta

All'operaio comandato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello del cantiere, sede o stabilimento per il quale è stato assunto, spetta la mensa a totale carico dell'impresa, senza contributo alcuno a carico del lavoratore, nonché il rimborso delle spese di trasporto (in misura pari al costo del servizio pubblico su presentazione di idonea documentazione, ovvero in mancanza di tale servizio o questo venga effettuato con orari e percorsi non idonei a consentire il raggiungimento del posto di lavoro, di modo che il dipendente sia tenuto ad utilizzare il proprio automezzo, un rimborso pari ad ¼ del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso), salvo che l’impresa provveda direttamente al trasporto.

Inoltre, qualora il cantiere di nuova assegnazione risulti ubicato:

a)      ad una distanza compresa tra i 3 ed i 15 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all’operaio spetterà – in aggiunta al trattamento di mensa e trasporto – un’indennità nella misura del 10%, a copertura delle ulteriori spese sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta;

b)      ad una distanza compresa tra i 15 ed i 30 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all’operaio spetterà – in aggiunta al trattamento di mensa e trasporto – un’indennità nella misura del 15%, a copertura delle ulteriori spese sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta;

c)      ad una distanza superiore ai 30 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all’operaio spetterà – in aggiunta al trattamento di mensa e trasporto – un’indennità nella misura del 20%, a copertura delle ulteriori spese sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta.

Le percentuali di cui sopra sono da calcolarsi su paga base di fatto, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale e si intendono per ogni ora effettiva di lavoro ordinario.

Il trattamento di indennità aggiuntive di cui ai commi precedenti non spetta qualora l’impresa provveda per il vitto e l’alloggio, fermo restando il diritto al trasporto.

La condizione di trasferta non si realizza qualora l’operaio si rechi in trasferta nel comune della sua residenza o abituale dimora.

Art. 8 – Indennità per lavori in alta montagna

Tale emolumento e la relativa normativa viene soppresso. Le parti convengono che, in via transitoria per i cantieri in essere al 01/01/2003, che in base alla normativa precedente rientravano nei requisiti per l’erogazione dell’indennità alta montagna, tale emolumento venga conservato fino alla fine dei lavori del cantiere stesso.

Nuovo art. 8 – Indennità di pernottamento

All’operaio, anche non in trasferta, che si trovasse a dover pernottare, per motivi di servizio, in alloggiamenti di cantiere o similari, spetta un’indennità per ogni effettivo pernottamento nel cantiere.

L’importo dovuto per ogni effettivo pernottamento che rientri nelle condizioni di cui sopra è il seguente (valori in Euro):

 Operaio IV livello                  3,27

Operaio specializzato           3,10

Operaio qualificato                2,88

Operaio comune                  2,58

Tale indennità non spetta nel caso in cui l’azienda provveda ad alloggiare il dipendente, anche con altre persone, presso alberghi (di qualsiasi tipo), o presso appartamenti o alloggi in muratura di altro genere messi a disposizione dall’impresa. Nel caso il dipendente provveda in proprio ad un alloggiamento, l’indennità non spetta.

Pur costituendo retribuzione imponibile, per la sua particolare natura l’indennità di pernottamento non si computa:

a)      ai fini dell'accantonamento e contributi Cassa Edile;

b)      ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;

c)      per la determinazione di altri istituti contrattuali o di legge.

Art. 10 – Mensa

L’indennità sostitutiva del pasto viene portata a 0,43 Euro per ogni ora di lavoro prestato.

Al lavoratore non in trasferta potrà essere addebitato, quale concorso spese, l’importo di 1,55 Euro per ogni pasto consumato presso il servizio mensa messo a disposizione dall’azienda, anche tramite il ricorso a servizi esterni.

Art. 19 – Formazione professionale edile

In aggiunta all’attuale normativa le parti convengono quanto segue.

Ogni lavoratore regolarmente iscritto alla Cassa Edile, ha il diritto a delle ore di formazione in ragione delle ore effettivamente lavorate presso lo stesso datore di lavoro, anche in maniera non continuativa. Tali ore maturano in misura di 1 ora ogni 60 ore di effettiva prestazione lavorativa, con esclusione pertanto di tutti i casi di assenza anche retribuita (p.es. ferie, malattia, infortunio, ecc.). Non si computano le frazioni di ora. In ogni caso le ore di formazione non possono superare il limite complessivo di 20 ore per anno solare.

Tali ore di formazione possono essere usufruite anche in più momenti, con un limite minimo di 4 ore per volta. In ogni caso i permessi per la formazione professionale possono essere usufruiti esclusivamente presso l’azienda ove gli stessi sono maturati, compatibilmente con le esigenze dell’impresa stessa.

Le ore di formazione sono per il 50% (max. 10 ore) a carico del datore di lavoro e per il restante 50% (max. 10 ore) a carico del lavoratore, attingendo dal proprio monte ore di ferie o festività soppresse, recuperi dallo straordinario o dai permessi retribuiti. La quota a carico del lavoratore non potrà invece essere computata quale assenza non retribuita. I permessi a carico del datore di lavoro e quelli a carico del lavoratore devono necessariamente essere utilizzati contemporaneamente nella misura del 50% ciascuno. Non è in alcun modo consentito utilizzare prima gli uni o prima gli altri.

Tali permessi possono essere cumulati fino ad un massimo di 40 ore. A partire dal momento in cui essi vengono interamente utilizzati, si ricomincia a cumulare le ore secondo il meccanismo sopra illustrato.

In ogni caso non possono essere previste forme di corresponsione alcuna di retribuzione sostitutiva a tale titolo.

Al fine di potersi assentare per la partecipazione di corsi di formazione professionale il dipendente dovrà fornire al datore di lavoro la documentazione probatoria della partecipazione al corso in questione.

Nota a verbale

Le parti concordano di richiamare il verbale di accordo con il quale il Comitato Paritetico è delegato, direttamente o in convenzione, alla formazione professionale degli operai edili.

Art. 22 – Anzianità professionale edile

Viene recepito quanto disposto dall’accordo 21/12/2000.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

Art. 27 – Elemento Economico Territoriale per Impiegati

Gli importi mensili dell’elemento economico territoriale dal 01/01/2003, corrispondenti all’11% dei minimi di paga base in vigore al 01/01/2003, sono i seguenti:

Quadri - 1^ Categoria super                      Euro          109,69

1^ Categoria                                              Euro            98,72

2^ Categoria                                              Euro            82,27

Impiegato 4° livello                                    Euro            76,78

3^ Categoria                                              Euro            71,30

4^ Categoria                                              Euro            64,17

4^ Categoria primo impiego                      Euro            54,84

Gli importi mensili dell’elemento economico territoriale dal 01/01/2004, corrispondenti al 14% dei minimi di paga base in vigore al 01/01/2003, sono i seguenti:

Quadri - 1^ Categoria super                      Euro          139,60

1^ Categoria                                              Euro          125,64

2^ Categoria                                              Euro          104,70

Impiegato 4° livello                                    Euro            97,72

3^ Categoria                                              Euro            90,74

4^ Categoria                                              Euro            81,67

4^ Categoria primo impiego                      Euro            69,80

Come per gli operai, tale emolumento è di natura incerta nella corresponsione e nell’importo, essendo soggetto alla valutazione dei parametri previsti dall’art. 4 del presente accordo. Pertanto, come per gli operai, tale importo è soggetto alla parziale decontribuzione di cui al protocollo 23/7/1993 ed alla legge 23/5/1997 n. 135.

Art. 28 – Mensa per impiegati

L’indennità sostitutiva di mensa viene portata a Euro 3,44 giornaliere per ogni giornata di effettiva presenza.

REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER OPERAI ED IMPIEGATI

Art. 30 – Previdenza complementare

In considerazione dell’avvenuto avvio della previdenza complementare, il lavoratore potrà optare se aderire alternativamente al Fondo Regionale di Previdenza Complementare “PensPlan” ovvero al Fondo Nazionale di Categoria “Prevedi”, fermi restando gli oneri e gli adempimenti connessi per datore di lavoro e lavoratore, così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di ciascun Fondo.

Art. 31 – Decorrenza e durata

Il presente contratto entra in vigore il 01/01/2003 ed avrà validità fino al 31/12/2006, ovvero fino ad eventuale altro termine stabilito dal nuovo CCNL o dalle parti.

Art. 32 – Trattamenti in atto nelle aziende

Viene abrogato l’art. 24. In sua sostituzione il nuovo articolo prevede quanto segue:

Si concorda che i trattamenti in atto nelle imprese possono essere assorbiti fino a concorrenza, fatte salve le condizioni di miglior favore. Le parti, riconoscendo in pieno il ruolo della contrattazione territoriale di settore, si impegnano altresì a non stipulare accordi collettivi aziendali, né a rinnovare quelli eventualmente esistenti.

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Letto, confermato e sottoscritto

 

p. Il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

 

p. La FLC/LFB

 

p. L' ASBG BAU