Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Bolzano
Data stipula: 18 dicembre 1997

Inizio validitą: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di bolzano


Sommario:

- Premesse

- Orario di lavoro

- Ferie

- Elemento economico territoriale

- Contributi spese di trasporto

- Capo squadra

- Categorie e qualifiche

- Anzianitą professionale edile

- Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Mensa per impiegati

- Indumenti di lavoro per tecnici di cantiere

- Previdenza complementare

- Decorrenza e durata

- Verbale di accordo per la disciplina dell'apprendistato

 

Il 18.12.1997, in Bolzano,

tra

Il Collegio dei Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano/Kollegium Der Bauunternhemer Der Autonomen Provinz Bozen;

e

- la FLC/LFB - Federazione Lavoratori Costruzioni/Landesföderation der Bauarbeiter, costituita da:

- FeNEAL-UIL/SGK;

- FILCA-CISL/SGB;

- FILLEA-CGIL

- l'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi - Sezione Edili Usas/Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftbund - ASGB BAU,

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini stipulato in data 5 luglio 1995 ed i successivi accordi nazionali sottoscritti in data 11 giugno e 3 luglio 1997;

in relazione a quanto previsto dagli artt. 39 e 47 del contratto collettivo nazionale sopra citato;

si stipula

il presente Accordo Provinciale che integra e modifica il precedente Contratto Integrativo Provinciale 2.8.1989 valevole per tutte le imprese che svolgono nella Provincia di Bolzano le lavorazioni indicate in premessa al C.C.N.L. 5.7.1995 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di committenti privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Premesse:

- le parti si impegnano ad adoperarsi per l'osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell'arco di vigenza del presente contratto delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale;

- le parti ribadiscono il proprio comune impegno contro la diffusione di forme irregolari e abusive di produzione che vanno ad alterare il libero mercato.

Art. 1 - Orario di lavoro (sostituisce l'art. 1 del CIP 2.8.1989)

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative (Art 13 L. 24.6.97 n. 196; R.D.L. 15.3.23 n. 692; R.D. 10.9.23 n. 1957).

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì. Ciò ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 lett. B) del C.C.N.L. 5.7.1995.

Premesso che l'impresa può prolungare l'orario di cantiere nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, la contabilizzazione dell'orario di lavoro avverrà settimanalmente, corrispondendosi per le prime 40 ore la retribuzione normale e per le ore successive la retribuzione prevista per lavoro straordinario.

È ammesso il recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro la settimana in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione. La giornata del sabato non potrà essere utilizzata per il recupero delle eventuali ore perse durante la settimana.

Nel caso in cui non fossero raggiunte le 40 ore settimanali l'impresa presenterà tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Le parti concordano che è fatto divieto prestare attività lavorativa nella giornata di domenica in tutti i cantieri edili della Provincia di Bolzano, salvo casi eccezionali ricollegabili a ragioni di pubblico interesse.

Le parti stabiliscono che il periodo di quattro mesi all'anno di cui al Regio Decreto 10.9.1923 n. 1957 resta confermato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente entro il mese di aprile di ciascun anno a livello aziendale - datore di lavoro e lavoratori, assistiti dalla rappresentanza sindacale - potranno stabilire, con accordo scritto, forme di recupero nel limite di 1 ora al giorno e fino al massimo di 40 ore di lavoro prestate in più nel suddetto periodo rispetto all'orario normale. Tale recupero verrà utilizzato entro la fine del mese di novembre di ciascun anno attraverso permessi giornalieri individuali e/o collettivi non retribuiti in relazione alle esigenze dei singoli lavoratori e alle esigenze aziendali. Qualora a livello aziendale le parti raggiungessero tale intesa il trattamento retributivo delle 40 ore recuperabili sarà quello proprio delle ore ordinarie, senza maggiorazione alcuna per lavoro straordinario stante il recupero concordato. Tali ore di recupero dovranno essere indicate in busta paga separatamente rispetto alle ore ordinarie come "Ore di flessibilità". Copia dell'accordo sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratori dovrà essere inviato a cura dell'impresa agli Enti Previdenziali, Cassa Edile compresa, entro i termini di legge. Resta inteso che in assenza di intese a livello aziendale in tal senso le ore prestate in più nei suddetti mesi rivestono carattere straordinario.

Nei limiti di orario previsti dalle disposizioni di legge, per i lavori che si svolgono in tre turni (lavori in galleria, lavori idroelettrici, installazioni relative) potrà essere concordata, di volta in volta, tra l'impresa e la rappresentanza sindacale una diversa ripartizione dell'orario di lavoro.

L'operaio ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro anche qualora ricorrano, le condizioni per l'applicazione dell'istituto della trasferta.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. 5.7.1995 relativamente ai permessi individuali, saranno concordate annualmente entro il mese di aprile, tra impresa e rappresentanza sindacale, le giornate per l'utilizzo collettivo (aziendale o per cantiere) di 16 delle ore di permesso previste. Così come previsto dall'art. 5, lett. B) del C.C.N.L. 5.7.1995 in occasione del godimento dei permessi è corrisposta l'anticipazione da parte dell'impresa nel limite dell'accantonamento complessivo maturato e non ancora versato alla Cassa Edile.

Le parti stabiliscono che per sopravvenute eccezionali esigenze produttive o di organizzazione del lavoro, si potrà derogare a quanto sopra concordato, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

Dichiarazione a verbale

Le parti dichiarano che quanto stabilito all'ottavo comma ha valenza per il 1998. Le parti convengono di reincontrarsi entro dicembre 1998 per una valutazione complessiva dell'istituto e per l'eventuale riconferma dello stesso per gli anni successivi.

Art. 2 - Ferie (sostituisce l'art. 2 del CIP 2.8.89)

In applicazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 16 del C.C.N.L. 5.7.1995 il godimento delle ferie collettive avverrà:

a) due settimane, di norma in occasione del ferragosto, da utilizzarsi durante il periodo estivo, da concordare aziendalmente, collettivamente o per cantiere, entro il mese di aprile;

b) una settimana nel periodo natalizio.

L'impresa provvederà a notificare a tutti i lavoratori il programma delle ferie collettive, così come concordato, attraverso apposita comunicazione da affiggere all'Albo Aziendale o da consegnare con la prima busta paga utile.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute secondo le esigenze dello stesso in periodi concordati con il datore di lavoro, comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

In apposito incontro il godimento delle ferie potrà, con accordo tra le parti, impresa e lavoratori, assistiti dalla rappresentanza sindacale, essere fissato in tutto o in parte - per cantiere, per squadra o individualmente - in epoca diversa.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento collettivo, fermo restando che per il trattamento economico per le ferie valgono le norme di cui all'art. 16 del C.C.N.L..

Nell'ipotesi in cui prima del periodo natalizio siano state fruite tutte le giornate di ferie maturate, qualora le condizioni meteorologiche non consentano il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, l'impresa inoltrerà la domanda di autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali anche per tale periodo.

Art. 3 - Elemento economico territoriale (articolo di nuova istituzione)

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997 ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito in legge 23.5.1997 n. 135, l'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5.7.1995 viene erogato, alle decorrenze sottoindicate, nelle seguenti misure:

 

Quadri ed Impiegati

Importo mensile

Importo orario

decorrenza 1.1.1998

Quadri - 1ª Categoria S

108.679

1ª Categoria

97.811

2ª Categoria

81.509

Impiegato 4° livello

76.075

3ª Categoria

70.641

4ª Categoria

63.577

4ª Categoria primo impiego

54.339

Operai

Importo mensile

Importo orario

decorrenza 1.7.1998

a) Operai di produzione

Operai IV livello

439,74

Operai specializzati

408,33

Operai qualificati

367,50

Operai comuni

314,10

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti

282,69

c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio

251,28

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel territorio della Provincia di Bolzano in termini di produttività e di livelli occupazionali, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Bolzano, numero delle ore lavorate e delle ore di assenza denunciate alla Cassa Edile di Bolzano, investimenti della Provincia Autonoma di Bolzano in infrastrutture e nell'edilizia in genere, volume dei fabbricati residenziali e non residenziali ultimati in Provincia di Bolzano.

Per gli anni successivi (1999-2000-2001) l'entità dell'elemento economico territoriale potrà essere confermata nella stessa misura di cui al primo comma del presente articolo previa verifica dell'andamento del settore ed approfondita analisi dei risultati raggiunti, che verrà effettuata dalle parti stipulanti il presente accordo entro il mese di dicembre dell'anno precedente quello di erogazione.

In base alle modalità di determinazione ed erogazione tale elemento retributivo ha le caratteristiche proprie da consentire l'applicazione del trattamento di esenzione contributiva prevista dal protocollo 23.7.1993 e dalla legge 23 maggio 1997 n. 135.

Per quanto riguarda l'incidenza degli importi di cui al precedente primo periodo sui vari visti contrattuali le parti rinviano a quanto disposto dal C.C.N.L. 5 luglio 1997.

Nota a verbale

L'indennità territoriale di settore ed il premio di produzione restano fermi nelle cifre in atto alla data del 31.12.1997.

Art. 4 - Contributi spese di trasporto (sostituisce l'art. 4 CIP 2.8.89)

L'impresa, per quanto possibile, provvederà ad organizzare con mezzi propri il trasporto giornaliero degli operai dai comuni di residenza e abituale dimora al cantiere di lavoro; in tale ipotesi le imprese si attiveranno - qualora non sia già stato previsto - ad estendere la copertura RC Auto anche a favore del conducente.

All'autista incaricato per il trasporto dei lavoratori nell'ipotesi di cui al comma precedente, e sempreché effettui un percorso giornaliero di almeno 10 km., spetta per tale prestazione un'indennità nella misura di L. 150 per ogni chilometro percorso.

Qualora quanto stabilito al primo comma del presente articolo non sia realizzabile, all'operaio compete un contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di trasporto sostenuto per recarsi sul posto di lavoro, nelle seguenti misure forfettarie per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere, in relazione alla distanza del cantiere dall'abitazione:

- da 10 a 25 km. L. 4.500

- oltre 25 km. L. 6.000

Il contributo non spetta qualora il lavoratore pernotti sul posto di lavoro in alloggio messo a disposizione dall'impresa.

Nei confronti dei lavoratori in trasferta in luogo della presente disciplina trova applicazione la relativa normativa.

Sugli importi di cui al presente articolo non si computa la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995 in quanto nella loro determinazione è stato tenuto conto della percentuale stessa.

Art. 5 - Capo squadra (sostituisce l'art. 20 CIP 2.8.89)

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 79 del C.C.N.L. 5.7.1995, le parti individuano due figure di capo squadra e più precisamente:

- capo squadra di 1ª: è considerato tale chi sovrintende alla esecuzione dei lavori subordinatamente alle direttive impartite dai suoi diretti superiori avendo alle sue dipendenze operai di diverse qualifiche;

- capo squadra di 2ª: è considerato tale chi ha il compito del controllo delle presenze e delle ore di lavoro e la semplice sorveglianza di operai con qualifica di operai comuni.

Al lavoratore che svolge le mansioni di capo squadra di 1ª compete la retribuzione contrattuale dell'operaio specializzato oltre alla maggiorazione del 15% da computarsi su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale.

Al lavoratore che svolge le mansioni di capo squadra di 2ª compete la retribuzione contrattuale dell'operaio qualificato oltre alla maggiorazione del 15% da computarsi su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale.

Nota a verbale

Come previsto al punto 4) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 per la misura dell'accantonamento (art. 19 C.C.N.L.) deve essere assunta a base di calcolo anche la speciale maggiorazione dovuta per tale incarico.

La stessa non viene considerata per la contribuzione dovuta alla Cassa Edile da impresa e lavoratore.

Art. 6 - Categorie e qualifiche (integra l'art. 19 CIP 2.8.89)

Le parti decidono di integrare l'art. 19 del CIP 2.8.1989 con le seguenti ulteriori due qualifiche:

c) Operaio di IV livello: l'addetto alla centrale di betonaggio, anche nelle imprese non produttrici e distributrici di calcestruzzo, purché il potenziale di produzione superi i 50 mc/h.;

d) Operaio specializzato: il conduttore di gru con braccio superiore ai 40 metri.

Art. 7 - Anzianità professionale edile (integra l'art. 15 CIP 2.8.89)

In applicazione delle intese raggiunte a livello nazionale con accordo 11.6.1997, che prevedono una decurtazione del coefficiente per il calcolo dell'Apes per gli eventi successivi al 31.12.1996, ed in previsione della futura istituzione del Fondo di Previdenza complementare, le parti concordano di ridurre - per le sole imprese ricadenti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 5.7.1995 - il contributo "Anzianità Professionale Edile" nella misura compresa tra un minimo di 0,40 ed un massimo di 0,60 punti percentuali con decorrenza pari a quella dell'attivazione effettiva del Fondo di Previdenza suddetto.

Il contributo complessivo "Anzianità Professionale Edile" raggiungerà a regime la misura del 4,90% (4,70% ape ordinaria + 0,20% ape straordinaria).

Si stabilisce fin d'ora che ulteriori riduzioni del contributo Apes saranno valutate dalle parti in relazione alla progressiva dismissione di tale istituto.

Art. 8 - Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo di nuova istituzione)

In deroga a quanto previsto dall'art. 89 del C.C.N.L. 5.7.1995 le parti stabiliscono che il programma formativo in materia di sicurezza rivolto al R.L.S. verrà svolto attraverso moduli articolati su tre giornate lavorative, di durata complessiva pari a 24 ore, organizzati dal Comitato Paritetico Edile di Bolzano così come previsto dall'Accordo Provinciale 11.9.1996, punto 2, lett. A).

In relazione alle disposizioni legislative (art. 22 del D.Lgs. 626/94) che prevedono l'onere della formazione a carico del datore di lavoro viene stabilito che, qualora i corsi si svolgano al di fuori della zona di residenza, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza verranno rimborsate le spese di viaggio sulla base del costo del servizio pubblico, su presentazione di idonea documentazione. Nei casi in cui manchi il servizio pubblico o questo venga effettuato con orari non idonei si provvederà al rimborso così come previsto dalla legge.

Le parti ribadiscono, così come già normato al punto 4) dell'accordo 11.9.1996, che il Comitato Paritetico Edile è l'unico organismo abilitato al rilascio della certificazione di assolvimento dell'obbligo di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come rivolta ai lavoratori di cui all'art. 22 del D.Lgs. 626/94.

Norma transitoria

La nuova norma troverà applicazione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza eletti successivamente all'entrata in vigore del presente Contratto, ovvero nei confronti di coloro che, seppur eletti anteriormente, non abbiano ancora frequentato il corso di formazione.

Dichiarazione a verbale

Le parti si attiveranno nei confronti del Comitato Paritetico Edile di Bolzano affinché i moduli formativi, predisposti in applicazione della delega conferita con Accordo Provinciale 11.9.1996, vengano adeguati alla nuova durata.

Art. 9 - Mensa per impiegati (articolo di nuova istituzione)

Con decorrenza 1° gennaio 1998 a tutti gli impiegati, tecnici ed amministrativi, viene riconosciuto il diritto alla mensa.

Il servizio verrà garantito dall'impresa mediante mensa aziendale/interaziendale; qualora ciò non fosse possibile l'impresa provvederà all'erogazione del servizio tramite buoni pasto del valore di L. 10.000 giornaliere.

Nel caso in cui l'impiegato, comunicandolo preventivamente all'impresa, rinunci a godere del trattamento di mensa come sopra specificato, allo stesso verrà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a L. 6.000 giornaliere per ogni giornata di effettiva presenza, intendendosi come tale agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno quattro ore con ripresa dell'attività dopo l'intervallo meridiano.

Il trattamento di cui sopra non spetta nell'ipotesi di trasferta per la quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Art. 10 - Indumenti di lavoro per tecnici di cantiere (articolo di nuova istituzione)

Così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, le imprese forniranno annualmente ai tecnici di cantiere calzature ed indumenti idonei da lavoro, con impegno da parte degli stessi ad utilizzarli durante i periodi di permanenza in cantiere.

Art. 11 - Previdenza complementare (articolo di nuova istituzione)

- Visto quanto disposto dal D.Lgs. 21.4.1993 n. 124, il quale stabilisce che nell'ambito dei contratti di lavoro le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro concordano di aderire ad un fondo pensione, organizzato o per settore economico a livello nazionale o a livello aziendale oppure a livello regionale;

- visto quanto disposto dalla L.R. 27.2.1997 n. 3 "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei Fondi pensione a base territoriale regionale";

- considerata la volontarietà di adesione a forme di previdenza complementare e la libertà di scelta da parte dei lavoratori;

le parti concordano di aderire al costituendo "Fondo Regionale di Previdenza Complementare" e convengono sulla necessità di una puntuale informazione in materia alfine di garantire ai singoli la possibilità di orientarsi tra le varie forme di previdenza complementare che verranno attivate.

Resta inteso che il lavoratore sarà libero di scegliere se aderire, alternativamente, ai Fondo Nazionale di Categoria ovvero al Fondo Regionale, attualmente entrambi in fase di costituzione. Le parti stabiliscono, inoltre, che l'eventuale adesione al Fondo Regionale potrà avvenire nei termini e nei limiti delle quote previste a livello nazionale.

Per garantire ai lavoratori tale opportunità di scelta le parti, ognuna per quanto di propria competenza, promuoveranno ogni iniziativa utile con le rispettive organizzazioni nazionali alfine di ottenere il riconoscimento contrattuale di fondi territoriali.

Nota a verbale

Le parti si impegnano ad incontrarsi non appena a livello nazionale verrà definito il quadro contrattuale di riferimento.

Art. 12 - Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1998 ed avrà validità fino al 31.12.2001 ovvero fino ad eventuale altro termine stabilito dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a reincontrarsi, presumibilmente entro il mese di febbraio 1998, per la definizione degli istituti "mensa" e "trasferta" operai, non appena il quadro legislativo di riferimento darà elementi di certezza.

Verbale di accordo

Verbale di accordo

per la disciplina dell'apprendistato

nell'industria edile della provincia autonoma di Bolzano

Bolzano, addì 18 dicembre 1997

tra

il collegio dei costruttori della provincia autonoma di Bolzano/Kollegium der Bauunternhemer der Autonomen Provinz Bozen,

e

- la FLC/LFB - federazione lavoratori costruzioni/Landesföderation der Bauarbeiter, costituita da:

- FeNEAL-UIL/SGK

- FILCA-CISL/SGB

- FILLEA-CGIL

l'Unione sindacati autonomi sudtirolesi - Sezione Edili Usas/Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftbund - ASGB BAU,

viene stipulato il presente Accordo Provinciale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria edile nella Provincia di Bolzano, che annulla e sostituisce il precedente accordo dal 24 luglio 1986.

Profili e qualifiche professionali

Le qualifiche professionali per le quali verranno proposti i relativi profili alla Giunta Provinciale sono, per il settore industriale edile, le seguenti :

- muratore industriale;

- ferraiolo ;

- carpentiere per casseforme in legno e in ferro per cementi armati;

- pittore;

- impiegati amministrativi (operatore d'ufficio).

Durata

Premesso che il tirocinio pratico in azienda deve essere direttamente legato all'apprendimento ed alla formazione teorica;

valutata la legislazione speciale vigente in Provincia di Bolzano in materia di apprendistato (Legge Provinciale 7 aprile 1997 n. 6);

si stabilisce che la durata del periodo di apprendistato viene fissata:

- in 27 mesi di effettivo tirocinio pratico in cantiere per gli apprendisti operai. Ai fini del raggiungimento dei 27 mesi non devono essere calcolati i periodi: di istruzione teorica, di sospensione invernale, di servizio militare;

- in 36 mesi per gli impiegati amministrativi.

Il datore di lavoro, dopo il completamento dei 27/36 mesi di tirocinio, attribuirà la qualifica professionale solo se sia stato superato l'esame teorico secondo le modalità ed i termini fissati dalla vigente legislazione provinciale in materia di apprendistato.

Qualora al termine del tirocinio, non sia stata ancora completata l'istruzione teorica, la durata dell'apprendistato viene prorogata fino al conseguimento dell'attestato scolastico ed il datore di lavoro è tenuto a concedere permessi retribuiti per la frequenza della scuola professionale e per i giorni d'esame al fine del completamento del periodo di formazione teorica.

Retribuzione

Dall'1.1.1998 la retribuzione degli apprendisti operai, compresa quella afferente ai rapporti in essere alla data di stipula del presente accordo, è determinata in percentuale sulla paga base, sull'indennità di contingenza, sull'indennità territoriale di settore, sull'elemento economico territoriale e sull'E.D.R. dell'operaio qualificato, mentre quella degli apprendisti impiegati amministrativi è determinata in percentuale sui minimi di stipendio, sull'indennità di contingenza, sul premio di produzione, sull'elemento economico territoriale e sull'E.D.R. dell'impiegato di 4ª categoria, secondo i seguenti scaglioni di anzianità:

- 1° semestre 45%

- 2° semestre 50%

- 3° semestre 60%

- 4° semestre 70%

- 5° semestre 80%

- 6° semestre 90%

- oltre il 6° semestre 95%

La retribuzione, come sopra determinata, è dovuta anche per le ore della frequenza scolastica nei limiti massimi di 8 ore settimanali o 360 ore per ogni sessione nel caso di corsi a tempo pieno.

Agli apprendisti, sia operai che impiegati, che hanno terminato il tirocinio pratico ma non hanno ancora sostenuto l'esame finale verrà corrisposta la retribuzione corrispondente allo scaglione di anzianità maturata fino alla data di attribuzione della qualifica.

Rinvio

Per quanto non previsto o modificato dal presente Accordo vale quanto disposto dalle norme di legge nazionali e provinciali, dai relativi regolamenti, dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro degli edili e dal Contratto Integrativo Provinciale.

A fronte di nuove disposizioni legislative a livello nazionale o provinciale in materia di apprendistato o di accordi sindacali che abbiano effetti sul contenuto del presente Accordo, le parti si incontreranno per un esame della presente disciplina.

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente accordo ed avrà vigore fino a tutto il 31.12.2001; esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato tre mesi prima della scadenza con raccomandata a.r..

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a trovare un accordo con tutte le altre Associazioni datoriali per la istituzione di un "pacchetto apprendisti".