Addì
2 dicembre 2002 in Brescia
tra
-
il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI
BRESCIA E PROVINCIA, rappresentato dal Presidente Dr. Alberto Giacomelli, dal
Delegato alle Politiche Sindacali Geom. Giorgio Bruni Zani e dalla Delegazione
degli imprenditori composta dai Signori Geom. Giuliano Campana, Geom. Franco
Donati, Arch. Enrico Mazzucchi, dal Rag. Tiziano Pavoni
e
(in
ordine alfabetico)
-
la Fe.N.E.A.L.-U.I.L. rappresentata dal Segretario Sig. Raffaele Merigo e dai
Signori Gianluigi Bontempi, Sandro Guerini, Mauro Peruzzo, Fausto Savoldi,
Ornella Savoldi
-
la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. competente per la provincia di Brescia rappresentata
dai Segretari Signori Giuseppe Bonaiti e Silvano Sala e dai Signori Giancarlo
Bui, Roberto Bocchio, Cristina Carrera, Giuseppe Marengo, Paolo Masciarelli,
Giuseppe Natilla, Angelo Ribelli
-
la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. competente per la provincia di Brescia rappresentata
dai Segretari Signori Francesco Cisarri e Luigi Cadei e dai Signori Pensiero
Bertè, Sonia Bonardi, Franco Durosini, Mario Ferrari, Santo Mario Piovani,
Romano Rebuschi, Mario Scolari
visto
il
contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 nonché l’Accordo
nazionale 29 gennaio 2002.
si
stipula il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro a valere per la
provincia di Brescia per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate
nel citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e per i dipendenti delle medesime, siano
tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi
privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese
stesse.
AZIONI
A CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE
Le
parti, nel ribadire l’impegno assunto per contrastare il fenomeno del lavoro
irregolare, che si accompagna ad una significativa e pericolosa
disapplicazione delle norme in materia di sicurezza e determina effetti
distorsivi del mercato, confermano la comune volontà ad avversare ogni forma
di prestazione lavorativa in contrasto con le vigenti norme legislative e
contrattuali. In tale azione di contrasto, sottolineano il ruolo centrale che
gli enti paritetici in generale, e per quanto qui rileva, la CAPE in
particolare, possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo di
ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato alla trasparenza ed alla
regolarità.
A
tal fine si attiveranno, nell’ambito delle rispettive autonomie, affinché a
livello nazionale trovino compiuta definizione le previsioni legislative
dettate dal Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, concernenti la stipula di
apposite convenzioni tra INPS, INAIL e le Casse Edili per il rilascio, alle
imprese edili affidatarie di appalti pubblici, di un unico documento
attestante la regolarità contributiva delle stesse.
Le
parti, consapevoli della assoluta centralità e priorità della materia della
regolarità contributiva, convengono che se entro il 30 settembre 2003 non
saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizioni contenute nel
provvedimento di legge più sopra richiamato, si impegnano a rendere operativa
una convenzione tra le locali sedi INPS, INAIL e CAPE al fine del rilascio
alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici di un documento unico
attestante la regolarità contributiva delle imprese stesse da parte della
locale Cassa Edile.
La
suddetta convenzione sarà estesa prevedendo il rilascio di un documento unico
attestante la regolarità contributiva anche alle imprese che eseguono lavori
privati qualora a livello nazionale si dia attuazione al punto VII dell’Accordo
29 gennaio 2002.
INIZIATIVE
DI FORMAZIONE
IN
MATERIA DI SICUREZZA
Le
sottoscritte parti, nel confermare la prioritaria importanza della materia
della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ribadiscono
la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere,
fattivamente, al conseguimento di un’adeguata e concreta cultura e coscienza
antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi
risultati.
Riconoscono,
quindi, che la formazione è elemento strategico fondamentale capace di
intervenire efficacemente nella prevenzione dei comportamenti a rischio
apportando qualificati ed indispensabili contributi volti a diffondere e
consolidare tra gli addetti l’attuazione di compiute prassi operative
rispondenti ad una puntale, attenta e corretta applicazione delle vigenti
normative in materia.
Riaffermano,
inoltre, che l’aggiornamento delle conoscenze dei lavoratori in materia di
sicurezza per mezzo di momenti formativi, concordati tra le parti sociali, è
presupposto indispensabile ai fini prevenzionali e costituisce anche punto di
forza e di qualità per le imprese del settore.
Le
parti, considerati i positivi risultati conseguiti con le comuni azioni già
attuate e nell’intento di fare della formazione ed informazione principio
cardine della sicurezza, convengono sull’opportunità di sviluppare, in
termini operativi, ulteriori iniziative in materia a favore dei lavoratori,
oltre a quelle già previste e realizzate in adempimento alle vigenti
disposizioni legislative.
Pertanto,
al Comitato Paritetico Territoriale, nell’ambito delle risorse disponibili,
è demandata l’attuazione di una mirata attività di formazione ed
informazione da sviluppare mediante appositi incontri destinati ai lavoratori
dipendenti delle imprese iscritte alla locale Cassa Edile.
Detto
momento formativo verrà attuato dal Comitato Paritetico Territoriale nell’ambito
delle attività che lo stesso è chiamato a svolgere e nel rispetto delle
indicazioni che le parti di seguito convengono.
Contenuti
dell’incontro formativo
L’incontro
verterà sull’illustrazione del corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione collettivi ed individuali necessari ed indispensabili per l’espletamento
in sicurezza di particolari fasi lavorative a significativo rischio fasi, che
a titolo esemplificativo di seguito si elencano:
-
montaggio e smontaggio ponteggi;
-
lavorazioni eseguite in elevazione;
-
lavorazioni sui tetti;
-
lavorazioni in scavi a sezione ristretta;
-
lavorazioni eseguite con impiego di mezzi d’opera e di cantiere;
-
lavorazione eseguite in fase di allestimento del cantiere.
Modalità
di attuazione e durata dell’incontro
Al
Comitato Paritetico Territoriale è affidato il compito di svolgere l’incontro
in parola. L’incontro avrà una durata complessiva di due ore e sarà
articolato in due sessioni della durata di un ora ciascuna. La prima di tali
sessioni, a carattere informativo-formativo, dovrà essere effettuata entro la
fine del mese giugno 2004; la seconda, basata su moduli di approfondimento
delle materie trattate nella prima sessione, da svolgere dopo aver completato
il primo ciclo, dovrà essere attuata entro il 31 dicembre 2005. Le due ore
complessive dell’incontro verranno normalmente retribuite da parte delle
aziende.
Al
fine di programmare l’azione didattica frontale in parola, secondo le
articolazioni sopra individuate, il Comitato Paritetico preventivamente
contatterà telefonicamente di volta in volta l’impresa interessata e
concorderà con la stessa il giorno, il luogo e l’orario durante il quale si
terrà l’incontro, cui dovranno partecipare tutti i lavoratori addetti alla
produzione dell’azienda. Il momento formativo dovrà tenersi in occasione
dell’ultima ora del turno di lavoro, salvo diverse esigenze manifestate dall’impresa.
Ai
lavoratori che hanno partecipato all’incontro in parola, verrà rilasciato
un attestato di frequenza. Alle imprese verrà inviata, a cura del Comitato
Paritetico Territoriale, una certificazione attestante l’avvenuto incontro
formativo e riportante i nominativi dei lavoratori cui è stato rilasciato l’attestato.
Le
imprese sono tenute a far obbligo ai propri dipendenti di partecipare ai
suindicati incontri.
Le
parti, vista la natura sperimentale della presente iniziativa, convengono di
procedere, entro il 30 giugno 2004, ad una compiuta analisi e valutazione dell’attività
svolta al fine di assumere, se necessarie, eventuali ulteriori decisioni in
materia.
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Le
parti convengono che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, verrà costituito
presso la CAPE apposito Fondo per la mutualizzazione degli oneri della
previdenza complementare di settore posti a carico delle imprese in esito all’adesione
volontaria, a detto sistema di previdenza integrativo, da parte degli operai
iscritti alla Cassa Edile stessa.
Al
finanziamento di detto Fondo si provvederà mediante apposito contributo posto
a carico delle imprese e fissato, con decorrenza 1° gennaio 2004, nella
misura dello 0,20%.
Al
Fondo in parola verranno, inoltre, destinate parte delle eventuali eccedenze
risultanti alla data del 1° gennaio 2004 del soppresso Fondo APES.
A
tal fine le parti si incontreranno entro il 1° luglio 2004 per valutare la
reale entità di tali eccedenze e stabilirne quindi la quota da destinare al
predetto Fondo per la previdenza complementare.
Le
parti si incontreranno entro il 1° luglio di ogni anno al fine di valutare la
rispondenza della percentuale posta a carico delle imprese alle effettive
esigenze del Fondo.
Qualora
le parti constatassero che il sistema di previdenza di settore non dovesse
avviarsi entro il 1° ottobre 2004, conseguirà l’immediata sospensione di
detta contribuzione a carico delle imprese che sarà automaticamente
riattivata al momento del primo versamento degli operai al Fondo di previdenza
integrativa di settore.
Nell’ipotesi
in cui il Fondo stesso non trovasse attuazione le parti si incontreranno per
definire la destinazione delle risorse accumulatesi.
OPERAI
ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE
L’Elemento
Economico Territoriale è determinato in conformità all’Accordo Nazionale
sottoscritto dall’A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali di
Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. in data 29
gennaio 2002 ed in coerenza con le previsioni di cui all’Accordo
Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n. 135 e agli
articoli 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
Preliminarmente
le parti convengono che l’Elemento Economico Territoriale ha le
caratteristiche di non determinabilità a priori e di effettiva variabilità
in funzione dei risultati conseguiti e che la relativa erogazione avverrà
secondo quanto concordato tra le parti con il presente verbale di accordo.
La
determinazione annuale dell’Elemento Economico Territoriale deve essere
correlata agli andamenti del settore nella provincia di Brescia ed ai suoi
risultati, valutati sulla base dell’escursione dei valori corrispondenti ai
parametri economici di seguito indicati che determinino incrementi di
produttività, qualità, e competitività:
1)
numero degli iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile rapportato al
numero delle ore di lavoro denunciate, al monte salari ed al numero dei
permessi non retribuiti e delle assenze per cause varie;
2)
numero degli interventi per C.I.G. Ordinaria per “mancanza di lavoro”: la
valutazione del parametro dovrà essere effettuata tenendo conto del numero
delle ore richieste rispetto a quelle lavorate nel settore, del numero delle
imprese e dei dipendenti interessati in rapporto al totale dei dipendenti
iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile. In ordine a tale parametro
le parti convengono che l’analisi dell’esito finale degli interventi di
C.I.G. costituisce elemento principale di valutazione;
3)
numero degli addetti del settore iscritti alle liste di mobilità;
4)
numero ed importo complessivo dei bandi di gara e di appalto di opere
pubbliche;
5)
frequenza ai corsi di qualificazione ed in materia di sicurezza tenuti od
attuati dalla Scuola Edile Bresciana anche in associazione e/o in
collaborazione con altri Enti.
I
dati necessari all’andamento del settore e dei risultati sono acquisiti
dalle rilevazioni statistiche degli Enti Paritetici e di altri centri di
monitoraggio che le parti si riservano di individuare.
Le
parti si riservano anche di tenere in considerazione tra i parametri quelli in
grado di fornire dati non soggetti a distorsioni e di concordare eventuali
altri parametri anche in sostituzione di quelli che dovessero rivelarsi non
indicativi e comunque non utilizzabili per una compiuta valutazione.
Per
il periodo di vigenza del presente contratto, il valore dell’Elemento
Economico Territoriale è determinato secondo le seguenti modalità e comunque
nel rispetto dei limiti stabiliti dall’Accordo Nazionale 29 gennaio 2002.
In
sede di specifici appositi incontri da tenersi entro il mese di dicembre di
ogni anno, le parti fissano in via presuntiva per l’anno successivo l’ammontare
dell’anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale. Detta
determinazione è effettuata sulla base delle presumibili prospettive degli
andamenti economici del settore ricavate dai risultati conseguiti nell’anno
in corso. Nello stesso incontro, le parti procedono alla valutazione, a
consuntivo, dell’andamento del settore, raffrontando i risultati del periodo
1° ottobre – 30 settembre dell’anno in corso, con quelli dell’analogo
periodo immediatamente precedente, al fine di assumere le conseguenti
decisioni in ordine all’importo dell’Elemento Economico anticipato per l’anno
in corso.
Le
parti ribadiscono che l’entità ed il relativo riconoscimento dell’Elemento
Economico Territoriale sono correlati alla complessiva valutazione dei
parametri individuati dalle parti nella loro complessiva interdipendenza e che
l’importo dell’Elemento Economico Territoriale stesso non potrà essere
stabilito in misura superiore a quella prevista (11% dal 1° gennaio 2003 e
14% dal 1° dicembre 2003) dal punto II, 1° comma, dell’Accordo Nazionale
29 gennaio 2002.
Nel
caso che dalle predette verifiche dovessero emergere valutazioni negative le
parti procederanno a più approfondite e compiute analisi delle cause che le
hanno determinate. Tali analisi saranno mirate in particolare all’individuazione
dei presumibili tempi entro i quali si spiegheranno gli effetti negativi
riscontrati nonché del possibile rapporto di interdipendenza tra tali effetti
e fattori distorsivi esterni al sistema.
In
attesa della verifica che deve essere effettuata, come previsto dal presente
verbale di accordo, entro il 31 dicembre 2003, per l’anno medesimo, sulla
base del raffronto dei risultati conseguiti nel periodo 1° ottobre 2001 –
30 settembre 2002 con quelli dell’analogo periodo immediatamente precedente,
per l’anno 2003 è determinata un’anticipazione dell’Elemento Economico
Territoriale, ripartita in due tranches, rispettivamente con decorrenza 1°
gennaio 2003 e 1° dicembre 2003 negli importi orari di seguito indicati e
differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli lavoratori:
Dal
1° gennaio 2003
OPERAI
PRODUZIONE
Operaio
di IV livello ................................
euro 0,44
Operaio
specializzato...............................
euro 0,41
Operaio
qualificato..................................
euro 0,37
Operaio
comune.......................................
euro 0,32
OPERAI
DISCONTINUI
Custodi,
guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti
(orario
settimanale 50 ore).......................
euro 0,28
Custodi,
portinai, guardiani con alloggio
(orario
settimanale 60 ore).......................
euro 0,25
Dal
1° dicembre 2003
OPERAI
PRODUZIONE
Operaio
di IV livello ................................
euro 0,56
Operaio
specializzato...............................
euro 0,53
Operaio
qualificato...................................
euro 0,47
Operaio
comune........................................
euro 0,40
OPERAI
DISCONTINUI
Custodi,
guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti
(orario
settimanale 50 ore).......................
euro 0,36
Custodi,
portinai, guardiani con alloggio
(orario
settimanale 60 ore).......................
euro 0,32
Le
parti si danno atto che la struttura dell’Elemento Economico Territoriale è
coerente con quanto previsto dall’articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67
convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento ai
parametri economici di cui al presente accordo consente di valutare a livello
territoriale l’andamento del settore ed i suoi risultati in funzione degli
elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo
2.
MENSA
ED INDENNITÀ SOSTITUTIVA
Nel
caso di servizio mensa l’impresa concorre al costo complessivo nella misura
di 4/5 e fino ad un importo massimo di euro 11,36 con decorrenza dal 1°
gennaio 2003.
Nell’impossibilità
di attuare il servizio mensa, la relativa indennità sostitutiva è stabilita
in euro 5,27 dal 1° gennaio 2003, in euro 5,78 dal 1° gennaio 2004 ed in
euro 6,04 dal 1° gennaio 2005.
TRASPORTO
L’indennità
a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure
e con le indicate decorrenze:
a)
per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora
dell’operaio: euro 9,30 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2003;
b)
per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio:
a
decorrere dal 1° gennaio 2003:
-
da 0 a 7 Km. euro 18,67 mensili, pari ad euro 0,85 per ogni presenza
giornaliera
-
da 7,01 a 16 Km. euro 32,22 mensili, pari ad euro 1,46 per ogni presenza
giornaliera
-
da 16,01 a 28 Km. euro 43,96 mensili, pari ad euro 2,00 per ogni presenza
giornaliera
-
da 28,01 a 41 Km. euro 51,13 mensili, pari ad euro 2,32 per ogni presenza
giornaliera
-
oltre 41 Km euro 61,42 mensili, pari ad euro 2,79 per ogni presenza
giornaliera
a
decorrere dal 1° gennaio 2004:
-
da 0 a 7 Km. euro 20,54 mensili, pari ad euro 0,93 per ogni presenza
giornaliera
-
da 7,01 a 16 Km. euro 35,44 mensili, pari ad euro 1,61 per ogni presenza
giornaliera
-
da 16,01 a 28 Km. euro 48,36 mensili, pari ad euro 2,20 per ogni presenza
giornaliera
-
da 28,01 a 41 Km. euro 56,24 mensili, pari ad euro 2,56 per ogni presenza
giornaliera
-
oltre 41 Km euro 67,56 mensili, pari ad euro 3,07 per ogni presenza
giornaliera
L’indennità
di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque,
superare i limiti delle quote mensili surriportate.
CONTRIBUZIONE
CASSA
ASSISTENZIALE
PARITETICA EDILE
In
materia di contribuzione dovuta alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile le
parti convengono quanto segue:
a)
Contributo Cassa Assistenziale Paritetica Edile
Ai
sensi dell’art. 37, punto a), del contratto collettivo nazionale di lavoro
29 gennaio 2000, e secondo le previsione di cui al punto V dell’Accordo
Nazionale 29 gennaio 2002, il contributo per la Cassa Assistenziale Paritetica
Edile è determinato, dal 1° gennaio 2003, nella misura complessiva del
2,80%. Secondo quanto previsto dal citato art. 37, detto contributo è
ripartito per 5/6 (2,333%) a carico dei datori di lavoro e per 1/6 (0,467%) a
carico dei lavoratori.
Le
parti, considerato che la misura del contributo deve essere correlata alle
effettive esigenze dell’Ente e come stabilito dal sopraccitato punto V, si
impegnano a rideterminare la
misura del contributo in parola qualora risulti necessario sulla base delle
risultanze dei futuri bilanci della CAPE.
b)
Contributo per l’APE Straordinaria
Accertato
sulla base dei dati forniti dalla locale Cassa Edile che le disponibilità del
fondo in oggetto sono sufficienti a garantire il pagamento della prestazione
APE Straordinaria per gli eventi che si verificheranno entro il 31 dicembre
2003, data di definitiva cessazione dell’istituto in parola, a decorrere dal
1° gennaio 2003 la contribuzione a carico delle imprese per l’APE
Straordinaria passa dall’1,00% allo 0,20%.
Il
contributo, così determinato, verrà soppresso con decorrenza 1° gennaio
2004.
c)
Contributo al Comitato Paritetico Antinfortunistico
A
decorrere dal 1° gennaio 2003, la contribuzione dovuta dalle imprese per il
funzionamento del Comitato Paritetico Antinfortunistico è fissata nella
misura dello 0,27%.
Restano
ferme nelle aliquote ad oggi vigenti le altre contribuzioni dovute alla CAPE.
PRESTAZIONE
AGGIUNTIVA
APE
ORDINARIA
Le
parti, sulla base dei dati forniti dalla CAPE in ordine alla consistenza del
Fondo APE Straordinaria, danno mandato alla CAPE stessa di utilizzare le
eccedenze del Fondo APES in parola ai fini del pagamento della prestazione
aggiuntiva APE di cui al paragrafo VIII del Verbale di Accordo Nazionale 29
gennaio 2002.
AGGIORNAMENTO
PRESTAZIONI ED ASSISTENZE
CASSA
EDILE
Con
decorrenza 1° gennaio 2003, restano confermate le condizioni generali per la
maturazione del diritto alle assistenze. Dalla medesima decorrenza vengono
modificate le sottoindicate prestazioni erogate.
1)
Assegni di studio
L’assistenza
è erogata anche a favore dei lavoratori che hanno figli che frequentano, con
esito positivo, il corso diurno di qualifica della Scuola Edile Bresciana,
alle medesime condizioni e nel medesimo importo previsto, ossia euro 258,23.
2)
Premio ai giovani operai per inizio attività in edilizia
Per
ogni giovane di età compresa tra i 15 ed i 18 anni che inizi la sua attività
in edilizia o vi si trasferisca da altra occupazione il premio è fissato nell’importo
di euro 206,58 e verrà erogato dopo un anno di attività lavorativa.
Agli
ex-allievi del corso diurno di qualifica della Scuola Edile Bresciana che
hanno frequentato il citato corso conseguendo il relativo attestato il premio
è determinato in euro 361,52.
3)
Assistenza per malattia e infortunio nei giorni di carenza
Per
malattie di durata fino a 10 giorni, le diarie per il 1°, 2° e 3° giorno di
carenza sono così fissate:
-
operaio 4° livello............euro
37,00 giornalieri
-
operaio specializzato......euro
35,50 giornalieri
-
operaio qualificato.........euro
34,00 giornalieri
-
operaio comune..............euro
31,00 giornalieri
-
apprendista.....................euro
18,50 giornalieri
Per
gli infortuni e malattie professionali la diaria per i primi 3 giorni di
carenza è fissata in euro 15,49 giornalieri.
—————
O
————— O
—————
Le
parti, in sede di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo
provinciale di lavoro, hanno preso in esame la possibilità di promuovere l’accesso
al bene “prima casa di abitazione” da parte delle maestranze edili
iscritte alla locale Cassa Edile.
Le
parti pur convenendo su tale azione, hanno peraltro considerato che l’iniziativa
in parola necessita di ulteriori approfondimenti mirati a stabilire sia gli
strumenti più idonei da adottare, sia la stima degli oneri che la CAPE
sarebbe eventualmente chiamata a sopportare.
Pertanto,
le parti concordano di rinviare alla Commissione Intersindacale di Segreteria,
di cui al contratto collettivo provinciale di lavoro 15 aprile 1998, lo studio
e l’analisi di fattibilità di tale nuova assistenza.
Alla
stessa Commissione Intersindacale di Segreteria, le parti rinviano lo studio
di possibili interventi volti a limitare i riflessi negativi, per i
lavoratori, connessi all’apertura di procedure fallimentari a carico delle
imprese di cui sono dipendenti.
La
Commissione Intersindacale di Segreteria dovrà completare lo studio delle
materie ad essa demandate entro il 30 giugno 2003.
IMPIEGATI
ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE
L’Elemento
Economico Territoriale è determinato in conformità all’Accordo Nazionale
sottoscritto dall’A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali di
Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. in data 29
gennaio 2002 ed in coerenza con le previsioni di cui all’Accordo
Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n. 135 e agli
articoli 39 e 47 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
Si
richiamano integralmente i contenuti dell’articolo “Elemento Economico
Territoriale” sottoscritto in data odierna per gli operai e, per l’anno
2003 è determinata un’anticipazione, ripartita in due tranches,
rispettivamente con decorrenza 1° gennaio 2003 e 1° dicembre 2003 negli
importi di seguito indicati:
Dal
1° gennaio 2003
Quadri
e Imp. 1a
cat. super....... euro
109,69 mensili
Imp.
1a
cat................................. euro
98,72 mensili
Imp.
2a
cat................................. euro
82,27 mensili
Impiegato
di IV livello.............
euro 76,78
mensili
Imp.
3a
cat................................. euro
71,30 mensili
Imp.
4a
cat................................. euro
64,17 mensili
Imp.
4a
cat. 1° impiego............. euro
54,84 mensili
Dal
1° dicembre 2003
Quadri
e Imp. 1a
cat. super........ euro
139,60 mensili
Imp.
1a
cat................................. euro
125,64 mensili
Imp.
2a
cat................................. euro
104,70 mensili
Impiegato
di IV livello.............
euro 97,72
mensili
Imp.
3a
cat................................. euro
90,74 mensili
Imp.
4a
cat................................. euro
81,67 mensili
Imp.
4a
cat. 1° impiego............. euro
69,80 mensili
INDENNITÀ
SOSTITUTIVA DI MENSA
L’indennità
di mensa è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2003 in euro 4,56 giornalieri
per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi
del mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 100,32
mensili.
L’indennità
di mensa è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2004 in euro 5,08 giornalieri
per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi
del mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 111,76
mensili.
L’indennità
di mensa è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2005 in euro 5,34 giornalieri
per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi
del mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 117,48
mensili.
INDENNITÀ
DI TRASPORTO
A
decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità per i trasporti urbani ed
extraurbani è fissata in euro 0,90 giornalieri e per ogni giornata di lavoro.
In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è
erogata nella misura massima di euro 19,80 mensili.
A
decorrere dal 1° gennaio 2004, l’indennità per i trasporti urbani ed
extraurbani è fissata in euro 0,99 giornalieri e per ogni giornata di lavoro.
In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è
erogata nella misura massima di euro 21,78 mensili.
DISPOSIZIONI
DI RINVIO
Per
quanto non diversamente stabilito dal presente accordo, dal contratto
collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000, dagli accordi aggiuntivi tra
le competenti Associazioni Nazionali, continuano a valere le disposizioni del
precedente contratto collettivo provinciale di lavoro 15 aprile 1998.
DECORRENZA
Il
presente accordo collettivo provinciale di lavoro si applica a decorrere dalla
data della sua sottoscrizione, salvo diverse decorrenze stabilite per singoli
istituti, e sino al 31 dicembre 2005.