Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Brescia
Data stipula: 15 aprile 1998

Inizio validità: 1 aprile 1998

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di brescia


Sommario:

- Premessa

- Commissione Intersindacale di Segreteria

- Previdenza complementare

OPERAI

- Indennità territoriale di settore

- Elemento economico territoriale

- Mensa ed indennità sostitutiva

- Cassa assistenziale paritetica edile

- Erogazione trattamento per ferie, gratifica natalizia e permessi individuali

IMPIEGATI

- Premio di produzione

- Elemento economico territoriale

- Indennità di mensa

- Indennità di trasporto

- Protocollo aggiuntivo: Premio di risultato. Elemento economico territoriale

 

 

Il 15.4.1998, in Brescia

tra

- il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia;

- la FeNEAL - UIL

- la FILCA - CISL

- la FILLEA - CGIL

visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 nonché l'accordo nazionale 11 giugno 1997, si stipula il presente contratto collettivo di lavoro a valere per la provincia di Brescia per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. 5 luglio 1995 e per i dipendenti delle medesime, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Premessa

Le parti stipulanti il presente contratto collettivo provinciale di lavoro sottolineano la centralità del ruolo della industria delle costruzioni per il conseguimento di un razionale ed equilibrato sviluppo economico. Auspicano che al settore siano offerte adeguate opportunità per un suo rilancio in Provincia di Brescia ed a questo scopo invitano la Pubblica Amministrazione ad esplicare il massimo impegno per chiare ed adeguate previsioni di programmazione degli assetti del territorio ed a fare seguito con coerenti decisioni attuative.

Le parti, confermando le rispettive autonomie e distinte responsabilità, convengono sulla necessità di svolgere un ruolo attivo ed a tal fine adotteranno iniziative mirate, anche congiunte, aprendo stringenti confronti con la Pubblica Amministrazione.

Le parti firmatarie consce che all'evoluzione ed alla trasformazione della domanda di esecuzione di opere pubbliche conseguono modificazioni nella struttura produttiva e che tali mutamenti, per i loro riflessi di natura economica e sociale, determinano esigenze di maggiore conoscenza del mondo del lavoro e di ricerca di nuovi modelli di relazioni industriali, convengono sulla indispensabilità di una loro continua attiva presenza e coerente impegno onde poter definire un quadro di reciproche certezze che permetta di approntare adeguate strategie a tutela della continuità dell'attività del settore e della occupazione.

Si impegnano pertanto ad aprire con gli Enti pubblici appaltanti, confronti finalizzati all'acquisizione di dettagliate informazioni circa i programmi di intervento, le modalità di finanziamento ed i presunti tempi di esecuzione.

Concordano sulla necessità che appalti e subappalti si svolgano nella piena correntezza e correttezza degli adempimenti di legge e di contratto e ribadiscono il concorde intento di adattare ogni iniziativa utile al superamento dell'utilizzo irregolare della mano d'opera e di contrastare le inadempienze nel rapporto di lavoro che determinano situazioni di concorrenza sleale tra le imprese.

A questo fine, anche congiuntamente, le parti inviteranno gli enti pubblici appaltanti affinché, per la parte di loro competenza, operino per la integrale applicazione delle previsioni di cui alla legge 55/1990 e degli artt. 14 e 15 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e predispongano gli strumenti atti a successivi controlli che le parti ritengano possono essere realizzati compiutamente soprattutto attraversa il coinvolgimento della C.A.P.E. e la sistematica richiesta alla medesima dei certificati di regolarità contributiva.

Le parti studieranno e valuteranno anche la possibilità di individuare un modo di raccolta di dati relativi ai lavori privati di significativa importanza. Si riservano pertanto di approfondire la tematica nel corso ed in occasione degli incontri della Commissione Intersindacale di Segreteria.

Le parti sottolineano il ruolo primario che gli Enti Paritetici contrattuali, C.A.P.E., Scuola Edile e C.P.T., possano svolgere per il conseguimento dell'irrinunciabile obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro e degli appalti improntato alla trasparenza ed alla regolarità, ad una sempre maggiore professionalità attraversa un adeguato sistema di formazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, della sicurezza e della integrità fisica delle maestranze, alla quale le parti riconoscono prioritaria importanza.

Le parti, anche congiuntamente, inviteranno ed impegneranno gli Enti pubblici appaltanti e le altre istituzioni competenti ad esplicare un coordinato e sistematico controllo sulle imprese assegnatarie chiamandole a dare completa ed integrale attuazione a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di igiene e di ambiente di lavoro.

Nel corso degli interventi, anche congiunti, le parti quindi sottolineeranno l'importanza di uno stretto rapporto di collaborazione tra la Stazione appaltante ed il Comitato Paritetico Territoriale del quale si impegnano ad assecondare tutte le iniziative di consulenza, propaganda, informazione e formazione ed a garantirne la presenza su tutti i luoghi di lavoro secondo i programmi di intervento decisi dal Comitato medesimo sulla base dei dati conoscitivi acquisiti, ed ogni volta che la presenza medesima sia richiesta dalle imprese, dai lavoratori dipendenti, anche per il tramite dei loro Rappresentanti alla Sicurezza e dalle parti firmatarie.

La C.A.P.E. in aggiunta ai dati già disponibili raccoglierà con sistematica regolarità informazioni in merito ad opere pubbliche, bandi di gara, aggiudicazioni ed assegnazioni di lavori pubblici, ivi compresi i conferimenti di subappalti.

Il sistema di raccolta dei dati e delle informazioni sarà determinato dalle parti sottoscritte che provvederanno quindi a comunicarlo congiuntamente alla CAPE.

Le parti firmatarie auspicano che in tempi brevi si attuino le previsioni di cui alla lett. d) dell'art. 37 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e che si realizzi un coordinamento delle attività delle Casse Edili con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva.

Le parti ritengono che il coordinamento delle attività delle Casse Edili passi soprattutto attraverso l'omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese e la armonizzazione dei trattamenti a favore dei dipendenti e che lo stesso coordinamento si consegua più agevolmente con la creazione di un sistema compiuto da realizzare secondo i criteri concordati in materia di formazione professionale.

I dati raccolti dalla CAPE, quelli relativi alle esigenze di formazione raccolti dalla scuola Edile e quelli sull'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro raccolti dal C.P.T., concorreranno e saranno determinanti per la creazione di un compiuto sistema informativo da mettere a disposizione delle parti firmatarie e che renda più concreta anche l'attuazione della concertazione.

I dati già disponibili presso la CAPE permetteranno anche di monitorare le situazioni di crisi e di attuare ogni tentativo di gestione concordata delle stesse in esito ad espressa richiesta al Collegio da parte delle Organizzazioni Sindacali e ad una conseguente accettazione delle imprese che non siano tenute a ciò per previsioni legislative.

Commissione Intersindacale di Segreteria

Le parti concordano che adeguati supporti conoscitivi della situazione del settore in ordine all'andamento della domanda pubblica, all'andamento dei lavori privati, all'andamento del mercato del lavoro, alle esigenze di formazione ed alla situazione ed evoluzione della sicurezza, agevolino lo sviluppo del sistema di concertazione a livello territoriale e consentano di consolidare un sistema di relazioni industriali utile a individuare indirizzi comuni per lo sviluppo del settore.

A questo fine le parti firmatarie istituiscono una Commissione Intersindacale di Segreteria che nel corso delle riunioni procederà all'esame ed alle valutazioni delle problematiche riguardanti il settore con il preciso intento di realizzare globalmente una politica sindacale concorde ed unitaria. Alla Commissione Intersindacale di Segreteria è demandato uno studio di fattibilità per la definizione delle modalità di erogazione dei trattamenti economici relativi ai permessi retribuiti dei membri dei Comitati Direttivi delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, utilizzando possibilmente il sistema paritetico contrattuale.

La Commissione Intersindacale si porrà quindi come lo strumento permanente per la gestione delle relazioni industriali secondo quanto previsto nel capitolo "Sistema di concertazione e di informazione" del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

La Commissione si riunirà di norma 2 volte all'anno e comunque ogni volta che una delle parti firmatarie lo richiederà.

Nelle riunioni la Commissione procederà all'analisi e valutazione dei dati di settore come più sopra raccolti.

Alla Commissione è affidato anche il compito di indirizzo delle attività degli Enti Paritetici ai quali si riconosce comunque la più ampia autonomia di funzionamento.

Il sistema di iniziative ed interventi così come sopra delineato si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali a carattere non negoziale.

Previdenza complementare

Le parti sottoscritte, visto l'accordo nazionale 11 giugno 1997 in materia di previdenza complementare concordano nel ritenere centrale il ruolo delle Casse Edili nell'attuazione dell'istituto contrattuale medesimo e, in attesa della definizione di quanto previsto al punto 3) del paragrafo V del predetto accordo, si attiveranno nei confronti delle rispettive istanze nazionali.

Operai

Indennità territoriale di settore

A decorrere dal 1° aprile 1998, l'indennità territoriale di settore a valere per la Provincia di Brescia resta confermata negli importi in atto alla data del 31 marzo 1998.

Elemento economico Territoriale

Visto l'Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, visto l'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135, l'Elemento Economico Territoriale è determinato tenendo conto degli accordi sottoscritti dall'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali di FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in data 11 giugno 1997 ed alla luce delle istruzioni contenute nella circolare n. 213 del 6 novembre 1996 dell'INPS.

La determinazione annuale dell'E.E.T. deve quindi essere correlata agli andamenti del settore nella provincia di Brescia ed ai suoi risultati valutati stilla base dell'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici di seguito indicati e che determinino incrementi di produttività, qualità e competitività:

1) numero degli iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile rapportato al numero delle ore di lavoro denunciate, al monte salari ed al numero dei permessi non retribuiti e delle assenze per cause varie;

2) numero degli interventi di C.I.G. ordinaria per "mancanza di lavoro": nella valutazione del parametro si tiene conto delle ore richieste in rapporto al totale delle ore lavorate nel settore, del numero delle imprese e dei dipendenti interessati in rapporto al totale delle aziende e dei lavoratori iscritti alla C.A.P.E.. È infine principale elemento di valutazione l'esito finale degli interventi di C.I.G. in relazione ai livelli occupazionali;

3) numero degli addetti del settore iscritti alle liste di mobilità;

4) denunce dei cementi armati presentate al Genio Civile;

5) numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche.

Per il periodo di vigenza del presente contratto, il valore dell'E.E.T. è determinato entro il mese di dicembre di ogni anno a valere per i 12 mesi dell'anno successivo con le modalità di cui al protocollo allegato al presente contratto e sempre comunque nel rispetto del limite stabilito con accordo nazionale 11 giugno 1997.

In sede di specifici appositi incontri si procede alla valutazione dell'andamento del settore raffrontando i risultati del periodo 1° ottobre-30 settembre dell'anno in corso con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente.

I dati necessari all'analisi dell'andamento del settore e dei risultati sono acquisiti dalle rilevazioni statistiche degli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio che le parti si riservano di individuare.

Le parti si riservano anche di tenere in considerazione fra i parametri quelli in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, e comunque in numero non inferiore a tre, e di concordare eventuali altri parametri anche in sostituzione di quelli che dovessero rivelarsi non indicativi e comunque non utilizzabili per una compiuta valutazione.

La definizione dell'importo dell'E.E.T. per l'anno successivo avviene attraverso il calcolo della variazione media percentuale dei parametri scelti e da una più generale valutazione complessiva di politica industriale territoriale.

In attesa della prima verifica che deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1998, per l'anno medesimo, sulla base dei risultati parziali e tenuto conto delle tendenze positive rilevate nel settore, con decorrenza 1° aprile 1998, viene determinata una anticipazione pari a L. 58.000 mensili, riferite al 3° livello della classificazione di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e quindi da riparametrare sugli altri livelli.

Le quote orarie risultano essere:

 

Qualifiche

Importi

Operai di produzione

Operaio di 4° livello

361,03

Operaio specializzato

335,26

Operaio qualificato

301,72

Operaio comune

257,88

Operai discontinui

Custode

232,09

Custode con alloggio

206,30

 

 

L'anticipazione per l'anno 1998 così come più sopra determinata verrà riassorbita nell'Elemento Economico Territoriale che sarà determinata con la verifica del dicembre 1998 per l'anno 1999.

Se la prima verifica dell'escursione dei parametri determina una valutazione negativa, niente viene riconosciuto a titolo di E.T.T. per l'anno 1999, e si procede a determinare una nuova eventuale anticipazione dopo aver annullato la precedente, che fissata in funzione delle prospettive degli andamenti economici, resta in vigore sino alla successiva verifica.

Le successive verifiche seguiranno analoghe procedure per quanto concerne la determinazione annuale dell'Elemento Economico Territoriale e dell'eventuale anticipazione.

Nel caso comunque che dalle verifiche della escursione dei parametri dovessero emergere valutazioni negative le parti procederanno a più approfondite e compiute analisi delle cause che le hanno determinate.

Tali analisi saranno mirate in particolare all'individuazione dei presumibili tempi entro i quali si spiegheranno gli effetti negativi riscontrati nonché del possibile rapporto di interdipendenza tra tali effetti e fattori distorsivi esterni al sistema.

Tenuto conto della vigenza quadriennale del presente contratto collettivo provinciale, le successive verifiche verranno effettuate sempre entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 in quanto il riferimento ai parametri economici di cui al presente accordo consente di valutare a livello territoriale l'andamento del settore ed i suoi risultati in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Mensa ed indennità sostitutiva

Nel caso di servizio di mensa, l'Impresa concorre al costo complessivo nella misura di 4/5 e fino ad un importo massimo di L. 15.000 dal 1° aprile 1998 e L. 18.000 dal 1° gennaio 1999.

Nell'impossibilità dell'attuazione del servizio di mensa, la relativa indennità sostitutiva è stabilita in L. 8.700 dal 1° aprile 1998 ed in L. 9.200 dal 1° gennaio 1999.

Cassa assistenziale paritetica edile

A decorrere dal 1° ottobre 1998 si conviene quanto segue:

1) Contribuzione

a) il contributo per l'A.P.E. straordinaria passa dall'1,40% all'1,00%;

b) il contributo per la fornitura calzature da lavoro passa dallo 0,25% allo 0,20%;

c) il contributo per l'A.P.E. ordinaria passa dal 4,60% al 5,05%.

2) Denuncia e versamento contributi e quote

La denuncia dei lavoratori e delle ore lavorate e dei relativi salari è effettuata esclusivamente con cadenza mensile.

Il versamento dei contributi e quote è effettuato esclusivamente con cadenza bimestrale.

Gli interessi per tardivo versamento a carico delle imprese sono fissati nella misura del 8,00% in ragione di anno.

Prestazioni ed assistenze

Restano confermate le condizioni generali per la maturazione del diritto alle assistenze.

Le prestazioni, a decorrere dal 1° aprile 1998, sono così determinate:

Assegno di studio:

- Scuole medie superiori L. 500.000;

- Università L. 1.500.000.

Rimborso spese didattiche ex sussidio per carichi di famiglia: L. 150.000.

Decesso del lavoratore: L. 2.000.000.

Decesso di familiari: L. 1.000.000.

Inizio attività: L. 200.000.

Per i lavoratori che hanno frequentato i corsi biennali diurni della S.E.B. conseguendo il relativo attestato il premio è fissato in L. 500.000. I premi di inizio attività sono erogati a presentazione di un attestato di frequenza ai corsi sulla sicurezza così come previsti dal D.Lgs. "626" e dagli accordi provinciali in materia.

Assistenza per malattia ed infortunio nei giorni di carenza

Per malattie di durata fino a 10 giorni, le diarie per il 1°, 2° e 3° giorno di carenza sono così fissate:

Qualifiche

Importi giornalieri

Operaio 4° livello

60.000

Operaio specializzato

57.500

Operaio qualificato

55.000

Operaio comune

52.000

Apprendista

30.000

Per gli infortuni e malattie professionali la diaria per i primi 3 giorni di carenza è fissata in L. 25.000 giornaliere.

Sussidio visite oculistiche ed acquisto protesi

Concorso 60% fino ad un massimo di L. 240.000.

Sussidio protesi ortopediche, odontoiatriche, ortofoniche

Concorso 60% fino ad un massimo di L. 1.200.000

Sussidio di pensione

L. 300.000

Erogazione trattamento per ferie gratifica natalizia e permessi individuali

Le parti sottoscritte convengono quanto segue:

Assegno di agosto: ai dipendenti verrà erogato il 100% degli accantonamenti effettuati a loro favore per il periodo 1° ottobre/31 marzo.

Gli accantonamenti relativi al periodo 1° aprile/30 settembre saranno integralmente erogati con l'assegno del mese di dicembre.

IMPIEGATI

Premio di produzione

A partire dal 1° aprile 1998, il premio di produzione a valere per la provincia di Brescia resta fermo agli importi in atto alla data del 31 marzo 1998.

Elemento economico territoriale

Visto l'Accordo interconfederale 23 luglio 1993, visto l'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con gli accordi nazionali 11 giugno 1997 e con le istruzioni dettate dall'INPS con circolare 6 novembre 1996, n. 213.

Si richiamano integralmente i contenuti dell'articolo "Elemento Economico Territoriale" sottoscritto in data odierna per gli operai e, per l'anno 1998 a decorrere dal 1° aprile 1998, si determina un'anticipazione pari a:

Qualifiche

Importi mensili

Quadri e 1ª categoria S

89.225

1ª categoria

80.303

2ª categoria

66.919

Impiegato di 4° livello

62.458

3ª categoria

58.000

4ª categoria

52.197

4ª categoria 1° impiego

44.613

Indennità di mensa

L'indennità di mensa è fissata a decorrere dal 1° aprile 1998 in L. 7.338 giornaliere per ogni giornata di lavoro.

In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese l'indennità è erogata nella misura massima di L. 161.000 mensili.

L'indennità di mensa, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è fissata in L. 7.838 giornaliere per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese l'indennità è erogata nella misura massima di L. 172.000.

L'indennità non è quindi dovuta per i giorni di assenza, anche se assistiti, per le mensilità aggiuntive e per i periodi di ferie. Di ciò ne è stato tenuto conto nel determinare le misure sopra indicate.

Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° aprile 1998 l'indennità per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata in L. 1.590 giornaliere e per ogni giornata di lavoro. In casi di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l'indennità è erogata nella misura massima di L. 35.000 mensili.

L'indennità non è quindi dovuta per i giorni di assenza, anche assistiti, per le mensilità aggiuntive e per i periodi di ferie. Di ciò ne è stato tenuto conto nel determinare le misure suindicate.

Protocollo aggiuntivo: Premio di risultato, Elemento economico territoriale

In applicazione dell'art. 39 del vigente C.C.N.L. 5.7.1995 e di quanto previsto al verbale di accordo del 15 aprile 1998 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, viene istituito un premio di risultato (Elemento Economico Territoriale) basato sulla valutazione di concordati parametri economici.

Entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento ai risultati conseguiti sono calcolati gli importi erogabili nei dodici mesi dell'anno successivo, differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli lavoratori.

Nel caso di passaggio di categoria da parte dei lavoratori nel corso dell'anno di riferimento, è erogato il premio di risultato afferente l'ultima categoria di appartenenza.

L'erogazione del premio ha le caratteristiche di non determinabilità a priori e di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo quanto concordato tra le parti con il citato verbale di accordo del 15 aprile 1998.

Il premio di risultato è correlato per il 55% al parametro riconducibile ai dati occupazionali e salariali (C.A.P.E.), per il 35% al parametro relativo alla C.I.G. ordinaria per mancanza di lavoro e per il restante 10% al parametro riferito alle denunce dei cementi armati. I restanti parametri sono valutati più in generale nella loro interdipendenza con quelli qui sopra elencati.

Ai sensi del capoverso 6 del capitolo "Elemento Economico Territoriale" del verbale di accordo del 15 aprile 1998, le parti convengono sulla necessità di procedere, nel corso dei vari periodi, ad un sistematico monitoraggio dell'andamento dei parametri e della loro evoluzione con riferimento alla situazione del settore.

L'elaborazione delle tabelle di riferimento di seguito riportate ha tenuto ovviamente conto della situazione di fatto, così come si è andata evolvendo negli ultimi anni nella nostra provincia dove purtroppo si è dovuto registrare una profonda crisi produttiva, un costante decremento dei lavoratori del settore, con conseguente calo degli iscritti alla Cassa Edile. Negli stessi anni si sono registrati una significativa flessione delle denunce dei cementi armati e un sia pur contenuto aumento delle domande di intervento di C.I.G. per mancanza di lavoro.

Le tabelle tengono poi conto anche delle previsioni e delle prospettive dell'andamento del settore.

Parametro cassa edile

Variazioni in percentuale

Premi di risultato in percentuale sui salari base nazionali

Oltre meno 25%

Nessun premio di risultato

Da meno 25% a meno 18%

premio 0,85%

Da meno 18% a meno 12%

Premio 2,00%

Da meno 12% a meno 6%

Premio 3,85%

Da meno 6% in avanti

Premio 4,50%

Parametro C.I.G.

Variazioni in percentuale

Premi di risultato in percentuale sui salari base nazionali

Più 20%

Nessun premio di risultato

Da più 20% a più 15%

Premio 1,20%

Da più 15% a più 8%

Premio 2,45%

Da più 8% in poi

Premio 3,30%

 

 

Parametro denunce C.A.

Variazioni in percentuale

Premi di risultato percentuale sui salari base nazionali

Oltre meno 15%

Nessun premio di risultato

Da meno 15% a meno 10%

premio 0,50%

Da meno 10% a meno 7%

premio 0,70%

Da meno 7% in poi

premio 1,20%

Le percentuali di incremento concorrono alla determinazione dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale che comunque non potrà essere stabilito in misura superiore a quella prevista (7%) dal punto III° dell'Accordo Nazionale 11 giugno 1997.