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LA SERPLAST DI BUSSOLENO NON RICONOSCE IL RUOLO DELLE RSU. LA FILLEA FA RICORSO CON L'ARTICOLO 28, L'AZIENDA FA MARCIA INDIETRO E SOTTOSCRIVE UN VERBALE DI CONCILIAZIONE.



11.01.10. Lo scorso 21 dicembre la Fillea Cgil di Torino ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 28, legge 300 “Statuto dei Lavoratori”, per attività antisindacale, nei confronti dell'azienda Serplast srl, operante nel settore Legno Industria con sede in Bussoleno, in provincia di Torino.

Le ragioni del ricorso trovavano origine nel comportamento teso a delegittimare la RSU - composta da delegati appartenenti alla Fillea Cgil - nonché la stessa Fillea Cgil, davanti ai lavoratori.

Per quanto riguarda la RSU, l'atteggiamento aziendale era teso a non consentire alla stessa di espletare il proprio mandato, quindi di poter concretamente discutere di problematiche legate al ricorso al lavoro straordinario e alla sicurezza sul lavoro.

La Fillea invece, era fatta oggetto di screditamento agli occhi dei lavoratori, al fine di convincere gli stessi a non confermare la propria adesione alla Cgil.

Nel corso dell'udienza, tenutasi presso il Tribunale di Torino il 31 Dicembre 2009, la difesa della Serplast srl aveva sottolineato, tra l'altro, che l'azienda - essendo associata alla CNA, che non sottoscrive il Contratto Nazionale Legno Industria applicato - non era tenuta al rispetto della parte normativa dello stesso, ma bensì solo della parte economica, quindi disconoscendo il modello contrattuale delle relazioni sindacali in esso contenuto.

La Serplast srl, contraddicendo la propria linea difensiva, comunque si è data disponibile a sottoscrivere un verbale di conciliazione (allegato) su proposta della Fillea, dove venivano in sostanza rimarcati quattro punti irrinunciabili per la Fillea al fine di conciliare:

- riconoscimento del ruolo e della legittimità della RSU all'interno dell'Azienda;

- riconoscimento del ruolo e della legittimità della Fillea Cgil all'interno dell'Azienda;

- il rispetto del CCNL in tutte le sue parti;

- l'affissione nella bacheca aziendale del verbale di conciliazione per una durata di 30 giorni.

Il Giudice ha demandato la stesura del verbale, sottoscritto nella stessa sede e depositato agli atti, al sindacato ricorrente e alla rappresentante del Cna.

Il commento del Segretario Generale della Fillea Cgil di Torino, Dario Boni: “Ritengo in questo modo superate le ragioni che avevano portato al ricorso per attività antisindacale. Anzi, il riconoscimento pubblico da parte dell'Azienda del ruolo della Fillea e soprattutto della RSU, insieme al pieno rispetto dei contratti e delle leggi, sottoscritto dalla Serplast srl nel verbale di conciliazione, va nella direzione di rafforzare la funzione di tutela e salvaguardia dei diritti del sindacato all'interno dei luoghi di lavoro”.