Home | News | Rassegna Stampa | Agenda | Multimedia | Link | Mappa | Contatti

RESTAURO
PUBBLICATO IN G.U. IL REGOLAMENTO PER LA PROVA IDONEITA’ RESTAURATORI
04.06.09 Per la Fillea il testo del Decreto presenta una interpretazione molto restrittiva, in particolare per la certificazione che i candidati debbono presentare per iscriversi alla prova….

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2009 (serie generale n.121) il Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di “collaboratore di beni culturali” in attuazione dell’articolo 182 del DLgs n. 63/2008 (Decreto n. 53/2009).
Il testo del Decreto presenta un’interpretazione molto restrittiva dell’articolo 182 (Disposizioni Transitorie) in particolare riguardo la certificazione che i candidati dovranno presentare per potersi iscrivere alla prova.
Si legge infatti all’art.2, lettera a) che il certificato dovrà attestare non più solamente la responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, ma “la responsabilità diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell’esecuzione dell’intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere”.
Di fronte a tali capacità certificate al lavoratore, sia da imprese accreditate presso le soprintendenze, sia attraverso atti ufficiali rilasciate dalle autorità preposte alla tutela dei beni oggetto dei lavori, ci chiediamo veramente perché spendere tanti soldi pubblici per un esame che deve solo ratificare ciò che già è documentato di fatto, per questo basterebbe una semplice commissione.
Vi è poi tutta la questione dei collaboratori restauratori, per una parte dei quali è prevista attraverso la stessa prova di idoneità l’accertamento delle capacità professionali. Una assurdità che penalizza moltissimi operatori del settore. E’ assolutamente inverosimile, vista la dimensione delle imprese di restauro, che si siano presi lavoratori (magari con Contratto a Progetto o P.IVA) per svolgere la sola funzione di portatore di secchi o per spazzare i ponteggi, come alcuni all’interno del Ministero hanno più volte sostenuto.
Le Disposizioni transitorie dovrebbero invece avere lo scopo di armonizzare situazioni differenti, sedimentatesi nel corso degli anni in merito ai diversi percorsi formativi presenti nel nostro territorio nazionale, o maturate con la diretta esperienza in anni di lavoro.
Abbiamo aspettato per anni che il Ministero stabilisse criteri esigibili per la partecipazione all’esame, mostrando una volontà concreta di riabilitazione del settore.
Con il nuovo decreto viene invece amplificata la difficoltà e la possibilità, per moltissimi lavoratori, di veder valutate da una commissione, le proprie capacità professionali.

Decreto 30 marzo 2009 n.53
Sintesi del Decreto 30 marzo 2009, n.53