Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

LAVORO INTERMITTENTE

 

È il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro (utilizzatore) che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei tempi stabiliti dall’accordo individuale stipulato.

 

Riguarda lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, la cui individuazione e demandata ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. se entro il 9 aprile 2004 non si raggiungono gli accordi, i casi di ricorso al lavoro intermittente verranno stabiliti mediante un decreto del MinLav.

 

Il contratto di lavoro intermittente è immediatamente disponibile per i disoccupati con meno di 25 anni di età e i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo con più di 45 anni;

 

Il contratto di lavoro intermittente è vietato:

-   per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

-   nelle imprese in cui, entro i sei mesi precedenti, si sia proceduto a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24  della legge 223/1991 e che abbiano lavoratori adibiti alle stesse mansioni in CIGS o in contratto di solidarietà;

-   nelle imprese che non siano in regola con la valutazione dei rischi ai sensi del DLgs.626/1994.

 

Il contratto di lavoro intermittente può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Deve essere stipulato in forma scritta e (recependo, ove previste, le indicazioni contenute nei contratti collettivi).

 

Deve indicare i seguenti elementi:

-   durata del contratto;

-   ipotesi oggettive o soggettive (tra quelle di cui all’art.34) che consentono la stipula del contratto;

-   indicazione del luogo, della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore (che in ogni caso non può essere inferiore a 1 giorno);

-   trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per le prestazioni eseguita;

-   quantificazione della (eventuale) indennità di disponibilità;

-   forme e modalità di esecuzione della prestazione;

-   modalità di rilevazione della prestazione;

-   tempi e modalità di pagamento della prestazione e dell’indennità di disponibilità; eventuali misure di sicurezza specifiche (in relazione al tipo di attività dedotta dal contratto).

 

Il lavoratore intermittente, per i periodi lavorati, ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore (a parità di mansioni) a quello di un lavoratore di pari livello.

 

Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente (con particolare riferimento alla retribuzione globale e alle sue singole componenti, alle ferie, alla malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali) è riproporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.

 

Per tutta la valenza del contratto a termine con obbligo di rispondere alla chiamata il lavoratore non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo (eccetto l’indennità di disponibilità).

 

Fatte salve le condizioni di maggior favore, ogni anno il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze aziendali  circa l’andamento del ricorso ai contratti di lavoro intermittente.

 

In caso di malattia o di altro evento che impedisca, temporaneamente, di rispondere alla chiamata:

-   il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro (specificando la durata dell’impedimento); laddove il lavoratore non provveda a questo adempimento lo stesso perde il diritto all’indennità per un periodo pari a 15 giorni (salva diversa previsione del contratto nazionale);

-   non matura il diritto all’indennità di disponibilità;

 

Il rifiuto immotivato di rispondere alla chiamata da parte di un lavoratore che abbia sottoscritto tale obbligo contrattuale “può” comportare:

-   la risoluzione del contratto;

-   la restituzione della quota di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto;

-   il risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.

 

Indennità mensile di disponibilità.

Se il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro gli spetta una Indennità (mensile) di disponibilità.

 

L’indennità mensile di disponibilità è il risarcimento corrisposto al lavoratore, in attesa di essere utilizzato, per i periodi nei quali lo stesso garantisce la sua disponibilità.

È divisibile in quote orarie.

La sua misura è stabilita dai contratti collettivi e non può essere inferiore a quella prevista (e periodicamente aggiornata) con decreto del Min.Lav.

 

Per l'anno 2004 la misura dell'indennità   mensile   di   disponibilità   da corrispondere,  nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, al lavoratore  per  i  periodi  nei  quali  il  medesimo  garantisce  la disponibilità al datore di lavoro in attesa di assegnazione è stabilita dal decreto del MinLav del 10 marzo 2004.

 

L’indennità mensile di disponibilità è corrisposta al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro per prestazioni da rendersi:

-   il fine settimana;

-   nelle ferie estive;

-   nelle vacanze natalizie e pasquali

-   ulteriori periodi previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali.

 

I contributi relativi l’indennità mensile di disponibilità sono versati per il loro effettivo ammontare anche in deroga alla normativa vigente in materia di minimale contributivo.

È esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

 

I lavoratori con contratto di lavoro intermittente per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale  (o che abbiano usufruito dell’indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura) possono (volontariamente) versare la differenza contributiva.

 

Ai fini dell’applicazione di norme di legge il lavoratore intermittente viene computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

 

Se entro il 10 marzo 2004 la determinazione dei casi di ricorso al lavoro a termine non sarà contrattualmente normata, il Min.Lav. convocherà le parti per favorire un accordo (che dovrà però essere concluso entro ulteriori 4 mesi); dopodiché è prevista l’emanazione “in via provvisoria” di un decreto dello stesso Min.Lav..

 

ITINERARI DI UN POSSIBILE CONTENZIOSO        Lavoro intermittente

 

Bisogna contestare l’istituto sulla base della giurisprudenza costituzionale sul lavoro a chiamata, salvo che l’indennità di disponibilità non sia essa stessa una retribuzione sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.