Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE

MISURA DELL'INDENNITÀ MENSILE DI DISPONIBILITÀ

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

  Visto  l'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che    disciplina   l'indennità   mensile   di   disponibilità   da corrispondere,  nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, al lavoratore  per  i  periodi  nei  quali  il  medesimo  garantisce  la disponibilità al datore di lavoro in attesa di assegnazione;

  Visto,  in  particolare, il comma 1 del citato art. 36, che demanda al  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali la definizione, ovvero l'aggiornamento periodico, della misura minima dell'indennità di disponibilità;

  Ritenuto  che detta indennità debba essere costituita da un valore idoneo  a  garantire il massimo spazio alla contrattazione collettiva alla  quale  il citato  art. 36 annette una funzione primaria per la quantificazione più adeguata;

  Ritenuto opportuno prendere come base di calcolo dell'indennità di disponibilità,   le   retribuzioni   previste   dal  CCNL  applicato nell'azienda  utilizzatrice  in  quanto  il  riferimento  alle stesse consente  di  tener conto sia delle esigenze di settore che di quelle relative alla professionalità del prestatore di lavoro;

  Sentite  le  associazioni  dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 

                              Decreta:

 

Art. 1.

  1. Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore   per   i  periodi  nei  quali  lo  stesso  garantisce  la disponibilità  al  datore  di  lavoro in attesa di utilizzazione, e'

determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

 

Art. 2.

  1. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la  determinazione  dell'indennità  di cui all'art. 1, è costituita da:

•     minimo tabellare;

•     indennità di contingenza;

•     E.T.R.;

•     ratei di mensilità aggiuntivi.

 

Art. 3.

  1.  Per  la  determinazione  delle  quote  orarie  si  assume  come coefficiente divisore orario quello del CCNL applicato.

 

 

    Roma, 10 marzo 2004

                                                  Il Ministro: Maroni