EDILI  che fare ?
  Capitolo 4 -  Appendice
 

§ 2.  Quota di assunzioni di licenziati per fine grande opera pubblica

I lavoratori licenziati in seguito al completamento di grandi opere pubbliche ed a cui è stato riconosciuto il diritto alla disoccupazione speciale prolungata (vedi § 2 cap. 2), hanno diritto ad una quota riservata di assunzioni da parte di aziende edili impegnate in opere pubbliche nella stessa regione. Questa quota, mai superiore al 25% dell'organico di queste aziende, è determinata dalle commissioni regionali del lavoro, è comprensiva del 12% di riserva di assunzioni prevista dall'art. 25 c. legge 223/91 ed è da considerarsi aggiuntiva all'organico aziendale esistente nel momento dell'affidamento dei lavori.